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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18970/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.34212/2018R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla v ia Celimontana n.18, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso la quale domicilia ope legisin Roma alla via dei Portoghesi n.12; -controricorrente- Per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n.9781/2018, depositata in data 19 aprile 2018e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.34212/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l ’ Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, per la revocazionedell’ordinanza della Corte di cassazione, indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso la sentenza della C.t.r. del Veneto n.877/19/2016, che a sua volta aveva accolto l’appello dell’Ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa di quattro avvisi di accertamento ai fini Irpef ed Iva con riferimento agli anni di imposta dal 2007 al 2010.

2. Con la sentenza impugnata,la Corte di Cassazione riteneva che il ricorso del contribuente non cogliesse l’effettiva ratio decidendidella decisione di appello, che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, andava ravvisata nel rilevato svolgimento da parte del contribuente dell’attività professionale di mediatore mobiliare.

Secondo la Corte, con il motivo di cassazione il ricorrente deduceva la violazione dell’art.32 d.P.R. n.600/1973, sostenendo che la C.t.r. aveva errato nel ritenere che l’amministrazione finanziaria poteva ricorrere agli accertamenti bancari ed utilizzarne i dati anche in assenza di attività imprenditoriale o professionale, mentre la sentenza di appello si fondava sull’incensurata ratiodell’accertato svolgimento da parte del contribuente di un’attività professionale che giustificava il ricorso alle indagini finanziarie.

La Corte, comunque, precisava che l’accertamento bancario non era precluso nei confronti dei soggetti che non svolgevano attività imprenditoriale o libero-professionale, come si ricavava dagli artt. 33 e 38 d.P.R. n.600/1973. 3.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380- bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. r.g. n.34212/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con l’unico motivo , il ricorrente chiede la revocazione della sentenza impugnata per l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione nel ritenere che vi fossero i presupposti per qualificare il contribuente quale esercente un’attività professionale di intermediazione immobiliare.

In via rescissoria, chiede, dunque, il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate e la conferma della sentenza di primo grado, che aveva escluso che l’Ufficio avesse dato prova del fatto che, negli anni in contestazione, il contribuente avesse svolto attività imprenditoriale.

2. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo deve rilevarsi che non sono ammesse in sede di legittimità doglianze che richiedano un nuovo esame delle circostanze di fatto, che rimane riservatoal giudizio di merito.

Inoltre, nella specie non è dato riscontrare alcun errore revocatorio, in quanto la decisione impugnata contiene una valutazione sulla motivazione della sentenza di appello e sulla portata dei motivi di ricorso, che secondo la Corte di cassazione non erano idonei a scalfire la ratio decidendidella sentenza di secondo grado.

Ai fini della revocazione, interessa solo il vizio di mera percezione (la semplice svista) e mai invece l’errore di giudizio.

Sicché l’errore revocatorio deve pur sempre esser costituito dalla supposizione dell’ esistenza di un fattopacificamente escluso, ovvero dalla supposizione dell’inesistenza di un fatto viceversa certo, ove naturalmente tutto ciò non abbia costituito elemento concernente un punto controverso sul quale la Corte medesima sia stata chiamata a giudicare (Cass.21/02/2023, n. 5326).

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, nelle ipotesi, come quella di specie, in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull'ammissibilità e r.g. n.34212/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] procedibilità del ricorso, si è anche detto che l'errore revocatorio è configurabile e si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modoincontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati.

Ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Cortedi Cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asserita erronea applicazione di norme processuali, vertendosi, in tali casi, su errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione (Cass., S.U.,n.26022/2008).

Nella specie appare evidente che l’errore lamentato dal contribuente, ove sussistente, non consiste in una mera svista percettiva, bensì riguarda l’attività di interpretazione della sentenza impugnata e del contenuto del ricorso, attività valutativa che non può essere oggetto del ricorso per revocazione.

Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito. r.g. n.34212/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.34212/2018R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla v ia Celimontana n.18, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso la quale domicilia ope legisin Roma alla via dei Portoghesi n.12; -controricorrente- Per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n.9781/2018, depositata in data 19 aprile 2018e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.34212/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l ’ Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, per la revocazionedell’ordinanza della Corte di cassazione, indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso la sentenza della C.t.r. del Veneto n.877/19/2016, che a sua volta aveva accolto l’appello dell’Ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa di quattro avvisi di accertamento ai fini Irpef ed Iva con riferimento agli anni di imposta dal 2007 al 2010. 2. Con la sentenza impugnata,la Corte di Cassazione riteneva che il ricorso del contribuente non cogliesse l’effettiva ratio decidendidella decisione di appello, che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, andava ravvisata nel rilevato svolgimento da parte del contribuente dell’attività professionale di mediatore mobiliare. Secondo la Corte, con il motivo di cassazione il ricorrente deduceva la violazione dell’art.32 d.P.R. n.600/1973, sostenendo che la C.t.r. aveva errato nel ritenere che l’amministrazione finanziaria poteva ricorrere agli accertamenti bancari ed utilizzarne i dati anche in assenza di attività imprenditoriale o professionale, mentre la sentenza di appello si fondava sull’incensurata ratiodell’accertato svolgimento da parte del contribuente di un’attività professionale che giustificava il ricorso alle indagini finanziarie. La Corte, comunque, precisava che l’accertamento bancario non era precluso nei confronti dei soggetti che non svolgevano attività imprenditoriale o libero-professionale, come si ricavava dagli artt. 33 e 38 d.P.R. n.600/1973. 3.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380- bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. r.g. n.34212/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo , il ricorrente chiede la revocazione della sentenza impugnata per l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione nel ritenere che vi fossero i presupposti per qualificare il contribuente quale esercente un’attività professionale di intermediazione immobiliare. In via rescissoria, chiede, dunque, il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate e la conferma della sentenza di primo grado, che aveva escluso che l’Ufficio avesse dato prova del fatto che, negli anni in contestazione, il contribuente avesse svolto attività imprenditoriale. 2. Il motivo è inammissibile. In primo luogo deve rilevarsi che non sono ammesse in sede di legittimità doglianze che richiedano un nuovo esame delle circostanze di fatto, che rimane riservatoal giudizio di merito. Inoltre, nella specie non è dato riscontrare alcun errore revocatorio, in quanto la decisione impugnata contiene una valutazione sulla motivazione della sentenza di appello e sulla portata dei motivi di ricorso, che secondo la Corte di cassazione non erano idonei a scalfire la ratio decidendidella sentenza di secondo grado. Ai fini della revocazione, interessa solo il vizio di mera percezione (la semplice svista) e mai invece l’errore di giudizio. Sicché l’errore revocatorio deve pur sempre esser costituito dalla supposizione dell’ esistenza di un fattopacificamente escluso, ovvero dalla supposizione dell’inesistenza di un fatto viceversa certo, ove naturalmente tutto ciò non abbia costituito elemento concernente un punto controverso sul quale la Corte medesima sia stata chiamata a giudicare (Cass.21/02/2023, n. 5326). In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, nelle ipotesi, come quella di specie, in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull'ammissibilità e r.g. n.34212/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] procedibilità del ricorso, si è anche detto che l'errore revocatorio è configurabile e si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modoincontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. Ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Cortedi Cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asserita erronea applicazione di norme processuali, vertendosi, in tali casi, su errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione (Cass., S.U.,n.26022/2008). Nella specie appare evidente che l’errore lamentato dal contribuente, ove sussistente, non consiste in una mera svista percettiva, bensì riguarda l’attività di interpretazione della sentenza impugnata e del contenuto del ricorso, attività valutativa che non può essere oggetto del ricorso per revocazione. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito. r.g. n.34212/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
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