CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 22067/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza del 14/07/2025 della Corte di appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che siè riportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibili i ricorsi;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Prato,il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ha chiesto l’accoglimento del ricorso el'annullamento della sentenza impugnata;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Modena,il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ha chiesto l’accoglimento del ricorso el'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza del 14 luglio 2025 inepigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata in data 29 ottobre 2024 dalG.i.p. del Tribunale di Modena che, all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiaratoKlejdo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato loro in concorso ascritto e,con la diminuente del rito, li ha condannati alla pena di anni quattro e mesi ottodi reclusione e 23.000,00 euro di multa ciascuno, con la pena accessoria dellainterdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.2. Con decreto di giudizio immediato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eranostati rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Modena, unitamente a [OSCURATO:PERSONA],per rispondere del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen. e 73,comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché in data 9 ottobre 2023detenevano, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo hashishavente il peso di grammi 23 nonché sostanza stupefacente di tipo cocaina aventeil peso complessivo di grammi 1.012, suddivisa in sei sacchetti per alimentitermosaldati, aventi il peso, rispettivamente, di grammi 213, 249, 259, 256 e25, nonché grammi 329 di sostanza da taglio, nonché sostanza stupefacente deltipo hashish avente il peso complessivo di grammi 500, custodita all’interno diuna busta di plastica per alimenti termosaldata, contenente n. 50 ovuli avvolti incellophane. Gli imputati chiedevano il giudizio abbreviato che veniva ammesso edeciso con la suddetta sentenza del Tribunale di Modena poi confermata per gliodierni ricorrenti dalla sentenza della Corte di appello di Bologna qui impugnata.3. I giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità degliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fondamentalmente, perché all’internodell’abitazione sita in località Samone di Modena, via Castello di [OSCURATO:PERSONA], ove sitrovavano all’atto della perquisizione, è stato rinvenuto materiale per lapesatura, il taglio e il confezionamento delle sostanze stupefacenti sequestrate,per cui era evidente che l’immobile era allestito come una rudimentale fabbricadi stupefacenti; di talché non era pensabile che fossero ammessi a tale luogopersone che non fossero ampiamente compartecipi dell’attività illecita.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], altro elemento di prova era costituito dalrinvenimento, all’interno dell’abitazione, di un borsello dentro il quale eranocustoditi i documenti di [OSCURATO:PERSONA], la somma contante di euro 4.610,00 – lacui disponibilità era priva di plausibile giustificazione, essendo [OSCURATO:PERSONA] privo di occupazione – e un foglio a quadretti manoscritto con un elencodi nomi e cifre (ossia la contabilità dell’attività di spaccio). Ulteriori elementi diprova a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano costituiti: 1) dal fatto che, prima dellaperquisizione, era stata fermata un’autovettura Peugeot 3008 tg. GM-893-DA,già segnalata come in uso a [OSCURATO:PERSONA], a bordo della quale veniva trovatoAlessandro [OSCURATO:PERSONA] che trasportava una rilevante quantità di sostanzastupefacente del tipo cocaina in una busta sottovuoto, ritenuta proveniente dallafabbrica di stupefacenti; circostanza, questa, da cui i giudici di merito hannodesunto che [OSCURATO:PERSONA] si era poco prima rifornito presso l’abitazione di via Castelloove si trovavano tutti gli imputati; 2) dal fatto che al suddetto immobile la p.g.era arrivata nell’ambito di ricerche per la cattura di [OSCURATO:PERSONA]; 3) dal fattoche nel telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] l’indirizzo della suddetta abitazioneera memorizzato nell’applicativo “[OSCURATO:PERSONA]” perché oggetto di ripetutericerche; di talché l’asserita non frequentazione dell’abitazione da parte diIslamaj non era credibile.Quanto a [OSCURATO:PERSONA] gli elementi di prova a suo carico erano costituiti:1) dal rinvenimento, all’interno di una delle stanze dell’abitazione, di effettipersonali a lui riferibili (tra cui indumenti e due telefoni cellulari nascosti sotto ilmaterasso) 2) dal rinvenimento in quella stanza di un vasetto contenente duegrossi pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish avente il peso di 23grammi; 3) dal fatto che, pochi minuti prima dell’accesso all’immobile di viaCastello, i [OSCURATO:PERSONA] avevano fermato un’autovettura (in uso a [OSCURATO:PERSONA] epochi giorni prima fermata mentre era condotta da [OSCURATO:PERSONA]), provenientedalla limitrofa abitazione di via Castello, condotta da [OSCURATO:PERSONA], chetrasportava una rilevante quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina inuna busta sottovuoto, ritenuta proveniente dalla fabbrica di stupefacenti inquanto all’interno dell’abitazione erano stati rinvenuti materiali vari (unfrullatore, un piatto, macchine per il sottovuoto, sacchetti, ecc.) ancora sporchidi sostanza stupefacente del tipo cocaina, ciò che induceva a ritenere che leoperazioni taglio e confezionamento della sostanza stupefacente si fosseroconcluse poco prima dell’arrivo dei militari; di talché era evidente che ilconducente dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] si era rifornito di sostanzastupefacente poco prima presso l’abitazione di via Castello mentre ivi sitrovavano (oltre a [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 4) dalle noncredibili dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio. Ed invero,[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere stato invitato nella abitazione da tale DanielArapi che non vedeva da tempo (soggetto non corrispondente ad alcuno deipresenti all’arrivo della p.g. il cui nome, secondo i giudici di merito, era formatounendo il nome di [OSCURATO:PERSONA] e il cognome di [OSCURATO:PERSONA]), di essere arrivatonell’abitazione proveniente da Vignola e di avervi incontrato [OSCURATO:PERSONA] eDardi [OSCURATO:PERSONA] (che non conosceva prima). In sede di interrogatorio, invece, Rapajaveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era un amico venuto a trovarlo da Firenze eKlejdo [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato testualmente «[OSCURATO:PERSONA] è un mio conoscente».4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolandoquattro motivi di ricorso.4.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà eillogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., econtestualmente inosservanza o erronea applicazione della legge penale esegnatamente degli artt. 192, comma 2, 125, 533 e 546 cod. proc. pen. exart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.Lamenta, in particolare, mancanza di prova in ordine alla consapevole co-detenzione delle sostanze stupefacenti, anche in considerazione del rinvenimentodi altro foglio manoscritto che attestava l’esistenza di una altrui autonomagestione della sostanza stupefacente, sostenendo che si trattava al più diconnivenza non punibile.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erroneaapplicazione della legge penale e segnatamente dell’art. 114 cod. pen. econtestualmente mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, exart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Lamenta, in particolare, la mancata concessione della circostanzapresenza in loco di [OSCURATO:PERSONA] era stata estemporanea e di breve durata edevidenziando: l'assenza di elementi che potessero far ritenere che l'imputatoavesse la disponibilità dell'immobile ove si trovava al momento del controllo; ledichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (che si era attribuito la titolarità dell'interasostanza stupefacente); le modalità di rinvenimento delle sostanze stupefacenti,occultate nel giardino e, dunque, fuori dall'abitazione.4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà eillogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conriferimento alla ritenuta co-detenzione di 23 grammi di hashish, rinvenuti nellastanza da letto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà eillogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conriferimento al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle5. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorsoper cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,articolando un unico motivo di ricorso, con il quale deduce mancanza e manifestaillogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Lamenta il difensore che la sentenza della Corte di appello, dopo avereescluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse residente e domiciliato nel luogo in cui era statotrovato e tratto in arresto in flagranza (un’abitazione del comune di [OSCURATO:PERSONA]),aveva ritenuto che la sua presenza sul luogo non fosse né casuale néindipendente dal rinvenimento della sostanza stupefacente, valorizzando: da unlato, il fatto che l’abitazione fosse qualificabile come una fabbrica di stupefacenti;dall’altro, la constatazione che la maggior parte della sostanza stupefacente erastata rinvenuta a fianco del luogo dove [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stavanopranzando; dall’altro ancora, il mancato rinvenimento di veicoli che potesseroessere stati utilizzati per portare nell’immobile [OSCURATO:PERSONA] (invalido, affetto datetraplegia e per ciò in sedia a rotelle). Circostanza, quest’ultima, dalla quale igiudici di merito hanno dedotto che egli si era recato sul posto in compagnia diBoschi [OSCURATO:PERSONA], il quale si era poi allontanato con un quantitativo distupefacente ed era stato fermato, nel corso di un precedente servizio diappostamento, in possesso di una busta sottovuoto contenente cocaina.La difesa si duole, in particolare, che dai suddetti elementi la sentenza dellaCorte territoriale abbia dedotto che [OSCURATO:PERSONA] fosse co-detentore della sostanzastupefacente, senza esaminare l’ipotesi alternativa che egli si trovasse sul luogosolo in veste di acquirente.La difesa lamenta una erronea comprensione del verbale riassuntivodell’interrogatorio, nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essersi recatosul posto a visitare [OSCURATO:PERSONA], a lui noto come [OSCURATO:PERSONA] ma non coincidente conRapaj [OSCURATO:PERSONA], che conosceva da prima e che aveva saputo trovarsi in zona mentresi trovava presso suo cugino a Vignola, luogo dal quale il cugino lo aveva poiaccompagnato a [OSCURATO:PERSONA] di Modena.6. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], si èriportato alla requisitoria scritta, tempestivamente depositata, e ha conclusochiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Prato,si è riportato ai motivi di ricorso e ha chiesto l’accoglimento del ricorso el'annullamento della sentenza impugnata.8. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Modena,si è riportato ai motivi di ricorso e ha chiesto l’accoglimento del ricorso el'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto provata lapenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fondamentalmente,perché all’interno dell’abitazione sita in località Samone di Modena, via [OSCURATO:PERSONA], ove i ricorrenti si trovavano all’atto della perquisizione, è statorinvenuto materiale per la pesatura, il taglio e il confezionamento delle sostanzestupefacenti sequestrate.Secondo i giudici di merito, l’immobile era una rudimentale fabbrica distupefacenti; di talché non era pensabile che fossero ammessi a tale luogopersone che non fossero ampiamente compartecipi dell’attività illecita.I giudici di merito hanno, poi, individuato ulteriori indizi riferibili a ciascunodei due odierni ricorrenti e non estensibili dall’uno all’altro.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2.1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile perché affetto da genericitàper aspecificità “estrinseca” e perché proposto per motivi non consentiti.La sentenza impugnata – e la conforme sentenza del Tribunale – hannoritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] frequentasse stabilmente l'immobile sito inlocalità Samone di Modena, via Castello di [OSCURATO:PERSONA], ove si trovava all’atto dellaperquisizione, nel quale, oltre alle sostanze stupefacenti sequestrate, è statorinvenuto materiale per la pesatura, il taglio e il confezionamento.Hanno ritenuto, inoltre, che egli fosse coinvolto nell’attività di preparazionedella sostanza stupefacente e nella successiva vendita.Hanno osservato a tal fine:- che nell’immobile è stato rinvenuto un borsello – sicuramente riconducibile aKlejdo [OSCURATO:PERSONA] in quanto al suo interno erano custoditi i suoi documenti personali- contenente la somma contante di 4.610,00 euro – la cui disponibilità era privadi plausibile giustificazione, essendo [OSCURATO:PERSONA] soggetto privo dioccupazione;- che in quel borsello vi era anche un foglio manoscritto con un elenco di nomi ecifre (ossia una sia pure rudimentale contabilità dell’attività di spaccio);- che, prima della perquisizione, gli operanti avevano fermato un’autovetturaPeugeot 3008 tg. GM-893-DA, già segnalata come in uso a [OSCURATO:PERSONA] macondotta in quel momento da [OSCURATO:PERSONA], proveniente dall’immobile poiperquisito, a bordo della quale era stata rinvenuta, in una busta sottovuoto, unarilevante quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina;- che gli operanti erano arrivati all’immobile sito in via Castello di Guiglianell’ambito di ricerche per la cattura di [OSCURATO:PERSONA].Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], dunque, l’affermazione della penaleresponsabilità non è fondata tanto sull’argomento secondo il quale tutti i presentidell’immobile erano necessariamente informati del fatto che nello stesso siconfezionavano stupefacenti, bensì sulla constatazione che indizi gravi, precisi etra loro convergenti consentivano di ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolto in quellaargomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazionecongrua e non illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché ladoglianza incorre in aspecificità.Per altro verso, il ricorrente chiede una nuova valutazione delle risultanzeacquisite da contrapporre a quella effettuata dai giudici di merito, cosìproponendo un motivo non consentito dalla legge. La difesa contesta che Islamajsapesse dell’esistenza del nascondiglio (situato nel giardino) ove era occultato lostupefacente e riferisce che nell’immobile fu rinvenuto un secondo fogliomanoscritto dal quale dovrebbe desumersi che altri gestivano autonomamenteuna attività di spaccio. Propone, dunque, una diversa lettura dei dati processualie formula censure di merito inammissibili in questa sede.2.2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchéaffetto da genericità per aspecificità “estrinseca” e perché proposto per motivinon consentiti.La Corte di appello ha escluso la sussistenza della circostanza attenuantedella partecipazione di minima importanza di cui all’art. 114 cod. pen.osservando che [OSCURATO:PERSONA] deteneva la somma di euro 4.610,00 in contanti e unfoglio manoscritto con un elenco di nomi e cifre integrante una sia purerudimentale contabilità dell’attività di spaccio, circostanze, queste, chedelineavano un contributo non marginale alle condotte illecite cui la detenzioneera preordinata.Anche in questo caso, il motivo non si confronta con le argomentazionisvolte nella sentenza della Corte di appello e ripete argomenti già presi in esamee rigettati dalla Corte territoriale con motivazione congrua e non illogica. Edinvero, le doglianze con le quali il ricorrente sostiene di essere stato solooccasionalmente presente nell’immobile, ricorda che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] è dichiarato proprietario della sostanza e sottolinea che la stessa non è statarinvenuta all’interno dell’abitazione ma in giardino, hanno carattere meramenteoppositivo, non evidenziano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e chiedono a questa Corte una «rilettura» degli elementi di fattoposti a sostegno della decisione, dimenticando che non può integrare il vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piùadeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).2.3. Anche il terzo motivo è generico e quindi inammissibile.La sentenza impugnata – e la conforme sentenza del Tribunale – hannoritenuto provato che tutte la sostanza stupefacente rinvenuta nel giardino equella rinvenuta all’interno dell’abitazione fossero oggetto di co-detenzione daparte di [OSCURATO:PERSONA]. Nel farlo hanno sottolineato che la sua presenzanell’immobile non era occasionale; che in quel luogo si procedeva al taglio, alconfezionamento e al successivo smercio di plurime sostanze stupefacenti; cheegli teneva una, pur rudimentale, contabilità dell’illecita attività svolta. I giudicidi merito hanno rilevato, inoltre: che, all’arrivo dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] siera affacciato alla finestra di una stanza del secondo piano; che il materiale perla pesatura, il taglio e il confezionamento delle sostanze stupefacenti sequestrateera sparso al piano superiore della casa, dove [OSCURATO:PERSONA] si trovava almomento dell’intervento della p.g.; che una parte della sostanza sequestrata (inspecie 23 grammi di hashish) si trovava proprio nella stanza dalla cui finestraKlejdo si era affacciato. Ancora una volta, dunque, il motivo non si confronta conle argomentazioni sviluppate dalle conformi sentenze di merito e ripeteargomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazionecongrua e non manifestamente illogica.2.4. Parimenti generico, e quindi inammissibile, è il quarto motivo, aventead oggetto la dosimetria della pena e la mancata concessione delle circostanzeLa Corte di appello ha reputato la pena stabilita dal primo giudice adeguataalle caratteristiche del fatto e rispondente ai parametri dettati dall’art. 133 cod.pen. Ha valorizzato a tal fine il considerevole quantitativo di cocaina rinvenuto, lapresenza in loco di sostanze stupefacenti diverse e la circostanza che KlejdoIslamaj ha tenuto la condotta della quale è stato ritenuto responsabile mentre sisottraeva all’esecuzione di un ordine di carcerazione.Si deve ricordare allora che, per giurisprudenza costante, la graduazionedella pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, può limitarsi adar conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni deltipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con ilrichiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece,necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguitosoltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quellaedittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01).La richiesta di applicazione delle attenuanti generiche è stata respinta sullabase delle medesime argomentazioni che hanno giustificato la dosimetria dellapena, valorizzando la gravità del fatto, la personalità dell’imputato e la assenzadi elementi di segno positivo. Anche per questa parte la decisione non meritacensura. Secondo un principio più volte affermato da questa Corte, infatti,quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non devenecessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a prendere inesame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. quello da ritenereprevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchéanche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità delreato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso(Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 – 01; Sez. 3, n. 15436 del24/11/2017, dep. 2018, Rv. 272777; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).Si tratta, inoltre, di giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile insede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione del beneficio(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).3. A diverse conclusioni si deve giungere in ordine al ricorso di LorencProshka.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], infatti, le conformisentenze di merito non hanno chiarito sulla base di quali argomenti sia possibilesostenere che [OSCURATO:PERSONA] frequentasse stabilmente l'immobile e quali elementiobiettivi consentano di ritenerlo coinvolto nella preparazione dello stupefacente.La sentenza impugnata, inoltre, presenta profili di manifesta illogicitàquando attribuisce valore indiziario al fatto che [OSCURATO:PERSONA] era seduto a pranzarevicino al luogo ove era nascosta la sostanza stupefacente senza spiegare da qualielementi possa desumersi che conosceva il nascondiglio.appello, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era giunto sul posto insieme adAlessandro [OSCURATO:PERSONA], non avendo la Corte indicato quali elementi consentano diescludere che vi fosse giunto prima di [OSCURATO:PERSONA] e accompagnato da altri.A ciò deve aggiungersi che la tesi secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbefalsamente indicato il nome della persona che era andato a trovare unendo ilnome di [OSCURATO:PERSONA] e il cognome di [OSCURATO:PERSONA] ha carattere congetturale e lacircostanza che egli non abbia giustificato la sua presenza nell’immobile non è dase sola sufficiente a far ritenere che egli co-detenesse la sostanza stupefacenterinvenuta e fosse coinvolto nell’attività di spaccio cui la detenzione erafunzionale.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di questo ricorrenteal pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero dacolpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), alpagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritieneequo fissare in euro tremila.5. Per quanto esposto, invece, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essereaccolto. Ne consegue che, con riferimento alla posizione di questo ricorrente, lasentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Bologna. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così deciso il 10 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]