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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 26813/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24162-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24162/2018 Cron.

Rep.

Ud.07/07/2023 CC avverso la sentenza n. 541/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/06/2018 R.G.N. 159/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 14 giugno 2018, la Cor te d’Appello di Bologna, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bologna, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto, la condanna di detto Ente, previo accertamento del relativo diritto, all’accensione del contratto di assicurazione di cui alla Convenzione stipulata dal predetto Istituto con l’INA, come da delibera n. 102 del 1963 e successive integrazioni sin dalla data delle rispettive assunzioni e quindi a costituire in favore degli istanti la medesima posizione riconosciuta agli altri dipendenti; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la pretesa azionata fondata sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte con la decisione 10960/2013 per cui il trattamento conseguente all’attivazione delle polizze singolarmente per ciascun dipendente ed alimentate con un premio annuo calcolato in misura percentuale rispetto alla retribuzione lorda dei lavoratori interessati, corrisposto in parte dall’Istituto datore in parte dai lavoratori, non ha natura di trattamento di previdenza integrativa, non essendo le relative posizioni correlate esclusivamente al pensionamento ed essendo l’accensione delle polizze come beneficio accessorio del rapporto di lavoro, in quanto collegato sia alla retribuzione sia all’anzianità lavorativa maturata; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Istituto, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 Cost., 2117 c.c., 14, comma 2, l. n. 70/1975, 7, 9 ter, 18, comma 9, d.lgs. n. 124/1993, 39, comma 2, l. n. 379/1955, 64, l. n. 144/1999, 48 bis d.P.R. n. 917/1986, 4, l. n. 297/1992, DPCM 2.3.2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale dovendosi, in conformità all’orientamento successivamente accolto da questa Corte con la successiva sentenza assunta a sezioni unite n. 4684/2015, ricondurre il trattamento nell’alveo dell’art. 38 Cost. quale forma integrativa di previdenza, riconoscendosi così che i versamenti datoriali non sono preordinati all’immediato vantaggio del lavoratore, ma proprio in coerenza con la loro funzione, vengono accantonati e quindi mai direttamente corrisposti per garantire la funzione del trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di sopravvenuta invalidità; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 CCNL per il comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione concernente il personale tecnico-amministrativo IV/X livello, 76 CCNL per l’area della dirigenza e delle relative tipologie professionali appartenenti al medesimo comparto, dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], del DPCM 2.3.2001, dell’art.2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale non tenendo conto dell’evoluzione della disciplina collettiva e l’attivazione in quell’ambito, a far data dalla tornata contrattuale di comparto relativa al quadriennio 2002/2005, di un diverso regime di previdenza complementare in conformità al d.lgs. n. 124/1993 e successive disposizioni; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento agli artt. 38 del CCNL di comparto del 7.10.1996, 26 e 31 l. n. 70/1975, 46 d.P.R. 411/1976, 2 e 3, commi 3, 3 bis e 45 d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, risultando violato il principio di parità di trattamento che discende dall’essere il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico rimesso alla legge o alla contrattazione collettiva e non derogato da alcuna altra risalente disposizione tuttora vigente; - che, nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 9, d.lgs. n. 124/1993 è prospettata con riferimento alla pronunzia di condanna all’accensione delle polizze dalla data dell’assunzione dei lavoratori ponendosi ciò in contrasto con il carattere facoltativo dell’iscrizione al Fondo integrativo ora attivato nel quadro del nuovo sistema di previdenza complementare - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento ritenendo il Collegio doversi assicurare continuità all’orientamento inaugurato da Cass.

SS.UU. n. 4684/2015 e successivamente costantemente seguito (cfr. Cass. n. 32716/2019, Cass. n. 986/2020, Cass. n. 35368/2021 e Cass. n. 8780/2022) per cui la polizza assicurativa costituita dall’INFN presso l’INA va qualificata trattamento previdenziale, sul presupposto che l’unica differenza sostanziale - data dall’essere quel trattamento attuato tramite polizze accese da un istituto assicuratore che funge da soggetto terzo piuttosto che a mezzo di un fondo gestito dallo stesso datore –resta indifferente ai fini della disciplina giuridica, derivandone il non giustificarsi dell’attribuzione della polizza INA in epoca successiva al 1° ottobre 1999, data a decorrere dalla quale i fondi integrativi preesistenti risultano soppressi ai sensi dell’art. 64, l. n. 144/1999; - che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non abbisogna di altro accertamento in fatto, decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda, compensazione delle spese dei giudizi di merito, stante il pregre sso contrasto giurisprudenziale, e condanna alle spese, coerente con la soccombenza del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda.

Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna i controricorrenti al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24162-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24162/2018 Cron. Rep. Ud.07/07/2023 CC avverso la sentenza n. 541/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/06/2018 R.G.N. 159/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 14 giugno 2018, la Cor te d’Appello di Bologna, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bologna, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto, la condanna di detto Ente, previo accertamento del relativo diritto, all’accensione del contratto di assicurazione di cui alla Convenzione stipulata dal predetto Istituto con l’INA, come da delibera n. 102 del 1963 e successive integrazioni sin dalla data delle rispettive assunzioni e quindi a costituire in favore degli istanti la medesima posizione riconosciuta agli altri dipendenti; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la pretesa azionata fondata sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte con la decisione 10960/2013 per cui il trattamento conseguente all’attivazione delle polizze singolarmente per ciascun dipendente ed alimentate con un premio annuo calcolato in misura percentuale rispetto alla retribuzione lorda dei lavoratori interessati, corrisposto in parte dall’Istituto datore in parte dai lavoratori, non ha natura di trattamento di previdenza integrativa, non essendo le relative posizioni correlate esclusivamente al pensionamento ed essendo l’accensione delle polizze come beneficio accessorio del rapporto di lavoro, in quanto collegato sia alla retribuzione sia all’anzianità lavorativa maturata; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Istituto, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 Cost., 2117 c.c., 14, comma 2, l. n. 70/1975, 7, 9 ter, 18, comma 9, d.lgs. n. 124/1993, 39, comma 2, l. n. 379/1955, 64, l. n. 144/1999, 48 bis d.P.R. n. 917/1986, 4, l. n. 297/1992, DPCM 2.3.2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale dovendosi, in conformità all’orientamento successivamente accolto da questa Corte con la successiva sentenza assunta a sezioni unite n. 4684/2015, ricondurre il trattamento nell’alveo dell’art. 38 Cost. quale forma integrativa di previdenza, riconoscendosi così che i versamenti datoriali non sono preordinati all’immediato vantaggio del lavoratore, ma proprio in coerenza con la loro funzione, vengono accantonati e quindi mai direttamente corrisposti per garantire la funzione del trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di sopravvenuta invalidità; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 CCNL per il comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione concernente il personale tecnico-amministrativo IV/X livello, 76 CCNL per l’area della dirigenza e delle relative tipologie professionali appartenenti al medesimo comparto, dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], del DPCM 2.3.2001, dell’art.2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale non tenendo conto dell’evoluzione della disciplina collettiva e l’attivazione in quell’ambito, a far data dalla tornata contrattuale di comparto relativa al quadriennio 2002/2005, di un diverso regime di previdenza complementare in conformità al d.lgs. n. 124/1993 e successive disposizioni; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento agli artt. 38 del CCNL di comparto del 7.10.1996, 26 e 31 l. n. 70/1975, 46 d.P.R. 411/1976, 2 e 3, commi 3, 3 bis e 45 d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, risultando violato il principio di parità di trattamento che discende dall’essere il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico rimesso alla legge o alla contrattazione collettiva e non derogato da alcuna altra risalente disposizione tuttora vigente; - che, nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 9, d.lgs. n. 124/1993 è prospettata con riferimento alla pronunzia di condanna all’accensione delle polizze dalla data dell’assunzione dei lavoratori ponendosi ciò in contrasto con il carattere facoltativo dell’iscrizione al Fondo integrativo ora attivato nel quadro del nuovo sistema di previdenza complementare - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento ritenendo il Collegio doversi assicurare continuità all’orientamento inaugurato da Cass. SS.UU. n. 4684/2015 e successivamente costantemente seguito (cfr. Cass. n. 32716/2019, Cass. n. 986/2020, Cass. n. 35368/2021 e Cass. n. 8780/2022) per cui la polizza assicurativa costituita dall’INFN presso l’INA va qualificata trattamento previdenziale, sul presupposto che l’unica differenza sostanziale - data dall’essere quel trattamento attuato tramite polizze accese da un istituto assicuratore che funge da soggetto terzo piuttosto che a mezzo di un fondo gestito dallo stesso datore –resta indifferente ai fini della disciplina giuridica, derivandone il non giustificarsi dell’attribuzione della polizza INA in epoca successiva al 1° ottobre 1999, data a decorrere dalla quale i fondi integrativi preesistenti risultano soppressi ai sensi dell’art. 64, l. n. 144/1999; - che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non abbisogna di altro accertamento in fatto, decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda, compensazione delle spese dei giudizi di merito, stante il pregre sso contrasto giurisprudenziale, e condanna alle spese, coerente con la soccombenza del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna i controricorrenti al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che
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