CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10691/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cocomello, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha riformato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, resa il 24 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena in quella di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 2.333 di multa. 1.1. Il primo giudice aveva condannato l'imputato, all'esito di rito abbreviato, alla pena di anni uno, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 2.4617 di multa, per i reati di cui ai capi da 1 a 7 (artC,82, 697 cod. pen. ; 23, comma 1 e 3, legge n. 110 del 1975, capo 1; artt. 81, 697 cod. pen., 2 e 7 legge n. 895 del 1967, capo 2; artt. 81, 697 cod. pen.,2 e 7 legge n. 895 del 1967, capo 3; artt. 8, 697 cod. pen., 23, comma 1 e 3, legge n. 110 del 1975, capo 4; art. 2 legge n. 895 del 1967, capo 5; art. 697 cod. pen., capo 6; art 81, 648 cod. pen., capo 7), quest'ultimo riqualificato nel reato di cui all'art. 379 cod. pen., assorbiti i reati ex art. 697 cod. pen., di cui ai capi da 1 a 4, nei corrispondenti reati in materia di armi. A fondamento dell'affermazione di responsabilità il primo giudice aveva posto gli esiti della informativa di reato e della perquisizione e sequestro, attività svolte presso l'autorimessa denominata L'[OSCURATO:PERSONA], di proprietà dell'imputato, nonché presso la sua abitazione, ove erano state reperite le armi e munizioni di cui alla contestazione, in parte presso l'abitazione ove fttrarzo erano state rinvenute su indicazione dello stesso Granieri. [OSCURATO:PERSONA] aveva reputato credibili le affermazioni dell'imputato che aveva affermato di aver ricevuto le armi in custodia da un amico, che lui stesso aveva prelevato dal borsone, nel quale gli erano state consegnate, per poi riporle nei luoghi ove erano state reperite, indicando le generalità della persona che aveva consegnato le armi e munizioni. 1.2. La difesa, con i motivi di appello, aveva contestato la sussistenza di tutti i fatti, chiedendo l'assorbimento dei reati nel delitto di cui all'art. 379 cod. pen. e aveva denunciato l'incongruità del trattamento sanzionatorio, essendo stata calcolata la pena base in una misura pari al doppio del minimo edittale. All'udienza di discussione risulta che la difesa ha rinunciato al primo motivo di impugnazionel tenendo ferme soltanto le questioni relative all'entità del trattamento sanzionatorio. 1.3. La Corte d'appello, nel solo dispositivo in calce alla pronuncia, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo 7, pur valutando che, quanto al primo motivo di appello, ogni questione inerente alla qualificazione della condotta era preclusa, a fronte della rinuncia al motivo relativo alla responsabilità dell'imputato. Nella motivazione, poi, si è riconosciuto come incongruo l'aumento di mesi quattro di reclusione, operato per i capi da 1 a 4, così riducendo detto incremento di pena di complessivi giorni 15 di reclusione ed euro 50 di multa per ciascuno dei quattro addebiti, riformando la pena finale irrogata, in quella di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 2.333 di multa. 2.Avverso la descritta sentenza, ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, avv. M. Saracino, che denuncia due vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quanto all'art. 546 e 547 cod. proc. pen., avendo la pronuncia, nella motivazione, ridotto la misura degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. per i reati da 1 a 4, mentre, nel dispositivo, si è pronunciata l'assoluzione dal reato di cui al capo 7, affermando che "per l'effetto" si elimina il corrispondente aumento per la continuazione. La pronuncia assolutoria, poi, risulterebbe anche motivata nella sentenza a pag. 4 e non si tratterebbe di mero errore materiale. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 e 132 cod. pen. La quantificazione della pena viene confermata con motivazione apparente e, comunque, non sufficiente trattandosi di sanzione superiore al minimo edittale. Non si terrebbe conto, ai fini dell'entità della pena, della condotta collaborativa dell'imputato come devoluto con l'atto di appello. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Cocomello, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. conclusioni scritte con le quali ha chiesto la , declaratoria di inammissibilità del ricorso. Risultano pervenuti a mezzo p.e.c. accertamenti balistici, svolti in data 17 agosto 2022, per unione agli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. In relazione al primo motivo si osserva che esso è inammissibile perché investe un capo della decisione (capo 7 per il quale nel dispositivo si pronuncia assoluzione) rispetto al quale, in punto responsabilità, vi è stata rinuncia ai motivi di appello. Detta rinuncia, infatti, attiene a tutti i motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio (cfr. pag. 2 della sentenza ove si riportano le conclusioni svolte, nel senso dell'intervenuta rinuncia dall'imputato a tutti i motivi di appello concernenti la responsabilità). A ciò si aggiunga che si tratta di statuizione di assoluzione che non risulta, in alcuna parte della sentenza di appello, motivata e che, invero, compare soltanto nel dispositivo della sentenza di secondo grado. Anzi, a pag. 4 della sentenza si dà atto che rispetto alla qualificazione del reato ai sensi dell'art. 379 cod. pen., è preclusa ogni statuizione per effetto della relativa rinuncia al gravame. Rispetto a questa, dunque, non si ravvisa l'interesse, né questo viene illustrato, alla relativa elisione, in quanto relativa a un punto della statuizione investito, a monte, da rinuncia al gravame. Deve, in proposito, rilevarsi che costituisce ius receptum della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare non può essere basata sul mero concetto di soccombenza delle parti e neppure può essere identificata nel mero interesse al rispetto di una norma di legge da parte dell'ordinamento giuridico (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693). L'interesse a impugnare, piuttosto, deve essere individuato in una prospettiva giurisdizionale di natura eminentemente utilitaristica, consistente nell(4 finalità concretamente perseguita dal soggetto impugnante, tendente a rimuovere una situazione derivante da una decisione giudiziale, cui si collega il conseguimento di un'utilità, costituita da un provvedimento più vantaggioso rispetto a quello impugnato (in applicazione di detto principio si è sostenuto che non sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. nel ricorso del pubblico ministero volto a ottenere solamente l'esatta applicazione della legge, senza l'indicazione di come da tale rettificazione possa derivare per il soggetto impugnante un risultato praticamente e concretamente favorevole, cfr. Sez. 5, n. 43983 del 15/07/2009, D'Ingeo, Rv. 245100). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Questo riguarda il trattamento sanzionatorio puntualmente giustificato dalla Corte territoriale, con ragionamento che fonda sulla gravità delle condotte in addebito, nonché considerato l'intervenuto decremento dell'entità delle pene irrogate a titolo di continuazione (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), rispetto alle quali, comunque, il giudice di secondo grado giustifica l'entità degli aumenti. Occorre, invero, osservare che una specifica e dettagliata motivazione, in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o, comunque, superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (tra le altre, Sez.4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Nella specie, l'entità della pena base viene giustificata con il richiamo, legittimo, alla gravità dei fatti che soddisfa lo standard declinato dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410, conf. n. 9120 del 1998 Rv. 211582), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio. L'entità dei singoli aumenti, fonda sulla considerazione del coefficiente di intensità del dolo, sull'attività di occultamento di armi e munizioni, svolta in più luoghi. 2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo