CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34085/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] k avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a L RG 12230/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale sono inammissibili perché manifestamente infondati. I primi due motivi di ricorso censurano la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha riconosciuto la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Si censura, in particolare, l'errata valutazione del compendio probatorio (primo motivo) e si prospetta l'insussistenza del fatto per la mancanza di un concreto impedimento all'attività dei pubblici ufficiali (secondo motivo). In punto di responsabilità, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure. In primo luogo, il giudice di appello ha effettuato un autonomo apprezzamento delle risultanze probatorie e, in secondo luogo, ha correttamente valorizzato l'obiettiva pericolosità delle manovre poste in essere dal ricorrente. Si tratta dì una valutazione in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai sensi della quale "integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità" (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765). Anche in relazione al secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, deve essere mantenuta ferma la statuizione dei giudice di merito. Sul punto, la valutazione della Corte d'appello - che comunque ha ridotto la pena della metà in virtù della non particolare gravità del fatto - sì è appuntata sulla "negativa personalità dell'imputato" (cfr. p. 1 della sentenza impugnata). Per quanto conciso, il giudizio ostativo al riconoscimento dell'ulteriore mitigazione sanzionatoria ex art. 62-bis cod. pen. è stato espresso dalla Corte d'appello e trova fondamento nella storia criminale del ricorrente (cfr., sul punto, la sentenza di primo grado) e pertanto la sentenza non risulta censurabile, in parte qua, in sede di legittimità. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle