CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 40849/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] , f f ) „ -t Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per il reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso e per altri reati-fine, avverso l'ordinanza con cui la Corte di assise di Trento ha rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare carceraria. [OSCURATO:PERSONA], come risulta anche da un'ordinanza della Corte di assise che si è strutturata in giudicato cautelare, ha posto al servizio e a disposizione dell'associazione di tipo 'ndranghetista le società a lui riconducibili, creando un sistema imprenditoriale parallelo che ha retto per anni / basato sulla intimidazione, sull'omertà e sulla commissione sistematica di reati. 2. Il Tribunale ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] ha ancora consolidati legami con la malavita di stampo 'ndranghetista, sia nella terra di origine che in ambito locale, ed è dunque più che verosimile che possa commettere attività delittuose similari o che esplichi attività delittuose anche senza avvalersi del possesso di quote societarie. Quanto poi alla posizione di altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA], e ad una asserita disparità di trattamento, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] scarcerato, il Tribunale ha rilevato che detto imputato è raggiunto da addebiti di diversa natura, sicché i diversi apprezzamenti della Corte di assise trovano adeguata giustificazione. 3. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato un unico motivo deducendo vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale ha motivato in modo manifestamente illogico rispetto al contenuto della richiesta e quindi dei motivi dell'appello cautelare, sostenendo che non può darsi rilievo all'assenza di possibili legami con altri coimputati, ristretti per l'applicazione nei loro confronti di misura cautelare. Quel che infatti era stato dedotto era altro, ossia l'avvenuta cessazione di ogni attività dell'associazione a far data dal 15 ottobre 2020, siccome certificata dall'imputazione di cui al decreto di giudizio immediato. In ragione della novità del titolo giustificativo della richiesta di revoca o di sostituzione della misura è un fuor d'opera il riferimento ad un preteso giudicato cautelare costituito dall'ordinanza del 6 ottobre 2021. Il riferimento poi all'esistenza di legami del ricorrente con la malavita di stampo 'ndranghetista, per poi dedurre la possibilità di commissione di nuovi e diversi reati, è generico perché non spiega minimamente né quali altri reati il ricorrente potrebbe commettere né, soprattutto, con quale malavitoso 'ndranghetista, in Calabria, in Trentino o altrove il ricorrente avrebbe ancora consolidati legami. Il Tribunale, ancora, non ha spiegato le ragioni per le quali la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - scarcerato sul presupposto dell'impossibilità di reiterazione di reati stante il sequestro di tutte le società e di tutti i beni mediante i quali avrebbe commesso i reati contestati - sia così diversa da quella del ricorrente, che, al pari di [OSCURATO:PERSONA], ha subito un identico sequestro, con affidamento ad un amministratore giudiziario delle società prima da lui gestite. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5. I difensori del ricorrente, in vista dell'odierna udienza, hanno depositato conclusioni scritte con cui hanno replicato alle argomentazioni della requisitoria e hanno insistito nelle ragioni del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. La contestazione del fatto associativo con formula temporalmente chiusa non equivale ad attestazione inequivoca della rescissione del vincolo associativo, come il ricorrente sembra intendere. La contestazione temporalmente delimitata impedisce la presunzione, per il vero soltanto relativa, di protrazione del reato, ma certo non fonda una presunzione assoluta di definitivo abbandono del vincolo associativo o, di più, di sfaldamento del gruppo. Non colgono pertanto nel segno le argomentazioni di ricorso che fanno leva su questa erronea premessa. In ordine all'altro fatto asseritamente nuovo, ossia l'intervenuto sequestro del patrimonio societario e person4del ricorrente, è sufficiente richiamare quanto affermato da Sez. II, 29 marzo 2022, n. 17055, che ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 16 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Trento rigettò il precedente appello contro il provvedimento di diniego della revoca o della sostituzione della misura cautelare. In detta sentenza si è chiarito, proprio a proposito della scarsa rilevanza ai fini dell'apprezzamento delle esigenze cautelari del sequestro dei beni e della cessazione dell'attività di impresa, che "per la dimostrazione della insussistenza delle esigenze in caso di applicazione di misura per tale delitto, occorre sia dimostrato o il recesso dalla struttura criminale ovvero il completo disarticolamento della stessa e la sua pacifica non operatività rispetto a tutti i componenti, circostanza questa non ancora acclarata nel caso in esame. Invero la sola contestazione della sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari ha lasciato intatto il capo della gravità indiziaria anche con riferimento alla sussistenza e permanenza del gruppo criminale che non può essere messo in discussione nel presente procedimento". La citata pronuncia di legittimità ha avuto modo di chiarire, in riguardo alla circostanza, reiterata nel presente incidente cautelare, dell'avvenuta sostituzione della misura cautelare applicata al coimputato [OSCURATO:PERSONA] che non "possono assumere rilievo decisivo i differenti provvedimenti pure emessi nei confronti dei coindagati che attengono comunque a posizioni differenti". A fronte, poi, di una contestazione di partecipazione qualificata ad associazione di tipo mafioso se pure con formula temporalmente chiusa, vige per legge la presunzione di pericolosità, sicché non si sostanzia in un difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità l'affermazione dell'esistenza di consolidati legami con esponenti della 'ndrangheta che proprio il fatto criminoso sostenuto da gravità indiziaria implica. 4. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. p