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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2024

Cassazione n. 12473/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27804/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA al piazzale CLODIO n18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza MAZZINI, n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di MILANO n. 950/2021depositata il 24/03/2021 .

R.g. n. 27804 del 2021; Ad.. 19/02/2024; est.

C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 19/02/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che aseguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvocato e stipulante di diverse polizze assicurative con la [OSCURATO:SOCIETA], insorse controversia, dinanzi al Tribunale di Varese, su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla spettanza delle dettepolizze; la compagnia assicuratrice assunse che non aveva proceduto alla liquidazione delle otto polizze, alle quali si riferiva la domanda giudiziale, in quanto [OSCURATO:PERSONA] av ati, congiunto della defunta e che era stato originariamente indicato dalla Saitta quale beneficiario delle polizze , aveva messo in dubbio la spettanza di esse,nonché di altre tre polizze, alla Manzoni; dopo una complessa vicenda processuale, dalla quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto di essere estromessa sin dal 22/07/2016 – e aveva, altresì, proceduto alla richiesta di sequestro liberatorio, rigettata dal giudice di primo grado, anche in fase di reclamo – per la determinazione dell’avente diritto alla riscossione delle polizze assicurative, il Tribunale di Varese condann ò la compagnia assicuratrice alla corresponsione di oltre seicentosettantottomila euro (€678.708,64) pari ad otto polizze – eccetto le tre polizze al le quali aveva fatto riferimento [OSCURATO:PERSONA] – in favore di [OSCURATO:PERSONA], designata dalla contraente [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui erano state aperte, dal competente notaio, le buste contenenti le otto polizze per le quali vi era stata designazione della Manzoni, rigettando le difese sia della GeneraliS.p.a. che del Caravati ; la [OSCURATO:SOCIETA]. proposeimpugna zio ne in appello e la Corte di Appello di Milano , nel ricostituito contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], ha, con sentenza R.g. n. 27804 del 2021; Ad.. 19/02/2024; est.

C. Valle n. 950 del 240/03/2021, dichiarato cessata la materia del contenderecon riferimento alla sorte capitale e ha fissato il periodo di debenza degli interessi moratori, dovuti dalla compagnia assicuratrice, dal 7/08/2014 al 22/07/2016, affermando che l’eventuale somma ulteriore a titolo di interessi, per il periodo successivo al 22/07/2016, doveva essere richiesta al Caravati , in quanto questi aveva resa necessaria la procedura di cui all’art. 109 cod. proc. civ.; avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con due motivi, [OSCURATO:PERSONA]; risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; la ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; Considerato che i due motivi di ricorso sono i seguenti: primomotivo, violazione e ( o ) falsa applicazione degli artt. 91, 92, 113, 183 e 345 cod.proc. c iv ., in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 3 c od . p roc . c iv . , per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1n. 5, cod. p roc . c iv .; secondo motivo, violazione e ( o ) falsa applicazione degli artt. 91, 92, 109, 112, 113 e 687 cod. p roc . c iv ., nonché degli artt. 1218, 1220, 1224 e 1284 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. p roc . c iv . , omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma1 n. 5, cod. p roc . c iv . ; il primo motivo, incentrato sul mancato rilievo della tardività dell’eccezione e comunque della difesa della compagnia assicuratrice in ordine alla non spettanza degli interessi, è R.g. n. 27804 del 2021; Ad.. 19/02/2024; est.

C. Valle inammissibile per come formulato, in quanto esso ha riguardo ai parametri di cui ai nn. 3 e 5 cod. proc. civ., mentre, viceversa, trattandosi di vizio processuale (error in procedendo) la cui corretta formulazione doveva poggiare sul n. 4 dell’art. 360, comma 1, (Cass. n. 29952 del 13/10/2022 Rv. 665822 –01 e con riguardo al vizio di omesso esame, Cass. n. 25359 del 20/09/2021 Rv. 662405 – 01 ; Cass. n. 26305 del 18/10/2018 Rv. 651305 – 01 ; Cass. n . 6835 del 16/03/2017 Rv. 643679 -01); il motivo è, peraltro, infondato; incontroversi i fatti e le date, l ’affermazione della Corte d’Appello è che la decorrenza degli interessi deve arrestarsi alla data del 22/07/2016 alla quale è incontroverso che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto l’istanza di estromissione dal giudizio, rigettata erroneamente dal Tribunale con ordinanza, confermatain sentenza, poiché a detta data la compagnia assicuratrice non poteva più essere considerata in mora; l’affermazione è corretta in diritto e la Corte d’appello di Milano, laddove afferma che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dedotto che non erano più dovuti gli interessi moratori, ha effettuato un’adeguata interpretazione della domanda giudiziale proposta in appello, ritenendo che la relativa difesa, concernente gli interessi, fosse stata correttamente proposta sin dalla prima fase del giudizio; circa la spettanza degli interessi moratori occorre rilevare che la compagnia assicuratrice aveva chiesto fosse dispost a la sua estromissione dal giudizio, previo deposito della somma dovuta e sin dal 22/07/2016; a detta data, in vero , essendo controversa la spettanza alla Manzoni o al Caravati, la compagnia assicuratrice intendeva liberarsi dell’obbligo mettendo a disposizione la prestazione a favore di entrambe le parti contendenti; R.g. n. 27804 del 2021; Ad.. 19/02/2024; est.

C. Valle detta istanza era stata, pertanto, legittimamente avanzata dalla generali Italia [OSCURATO:SOCIETA], in quantol'estromissione, ai sensi dell’ art. 109 cod. proc. civ., ricorre nell ’ ipotesi in cui due o più soggetti richiedano l'adempimento di una stessa obbligazione nei confronti di una medesima persona, che non contesti di dovere la prestazione, ma si dichiari disponibile ad eseguirla in favore di chi risulterà averne diritto all'esito del giudizio(così Cass. n. 18740 del 09/12/2003 Rv. 568731 -01); la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, peraltro, coltivato l’istanza di estromissione in corso di causa, chiedendo l’emanazione di provvedimento di sequestro liberatorio, pure disattesa dal giudice istruttore e con rigetto confermato dal Collegio in sede di reclamo; a tanto consegue chela compagnia assicuratrice non poteva più essere ritenuta in mora, posto che la volontà di corrispondere la sorte capitale era stata adeguatamente manifestata e non potendo, quindi, ritenersi sussistente una situazione di mora, anche in considerazione della circostanza dell’ulteriore rigetto, pure correttamente dalla Corte territoriale ritenuto errato, dell’istanza di sequestro liberatorio (per l’ipotesi di esclusione degli interessi nel caso in cui il sequestro liberatorio sia disposto si veda: Cass. n. 10992 del 14/07/2003 Rv. 565019 –01); la Corte d’Appello ha, pertanto, compiuto un’adeguata valutazione dei fatti processuali, e ritenuto che sulla base delle risultanze di causa la [OSCURATO:SOCIETA]. non potesse più ritenersi in mora dalla data in cui aveva chiesto di essere estromessa; atanto consegue il rigetto del primo motivo di ricorso; la rilevata motivazione in punto di insussistenza del dedotto inadempimento, non potendo la compagnia assicuratrice essere reputata in mora, con riferimento agli interessi, della condotta di [OSCURATO:SOCIETA], comporta che la decisione della Corte di merito, in punto di spese, laddove ne ha disposto la compensazione parziale, R.g. n. 27804 del 2021; Ad.. 19/02/2024; est.

C. Valle gravando la compagnia assicuratrice del pagamento della restante metà, è rispettosa dei parametri normativi in materia, in quanto che non risulta violato il principio di soccombenza, posto che le spese non sono state poste a carico della parte vittoriosa, ossia della Manzoni e la decisione di compensazione parziale, sulla quale il giudice di merito è chiamato a motivare in modo esplicito e non stereotipo, è stata resa, avuto riguardo all’esito complessivo della controversia, con riferimento alla fase di gravame e all’accoglimento in parte dell’istanza liberatoria e avendo, comunque, la Corte d’Appello evidenziato che una frazione degli interessi doveva essere richiesta al soggetto già uscito, volontariamente, e a quanto consta senza opposizione, dal processo; la disposta compensazione parziale, e la sua motivazione rispondono, in particolare, agli approdi ai quali è pervenuta questa Corte (si veda, per la lucidità della motivazione, Cass. n. 21400 del 26/07/2021 Rv. 662213 – 01 , ove richiamata anche Corte Costituzionale , n. 77 del 7 /03/ 2018 ) , secondo la quale « il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa»; il ricorso è, in conclusione,infondato ed è, pertanto, rigettato; le spese di lite di questa fase di legittimità sono compensate, in considerazione degli alterni esiti della fasi di merito e della R.g. n. 27804 del 2021; Ad.. 19/02/2024; est.

C. Valle sostanziale novità delle questioni trattate in relazione all’estromissione dal processo, di cui all’art. 109 cod. proc. civ.; la decisione di rigetto dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è riservato nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27804/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA al piazzale CLODIO n18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza MAZZINI, n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di MILANO n. 950/2021depositata il 24/03/2021 . R.g. n. 27804 del 2021; Ad.. 19/02/2024; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 19/02/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che aseguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvocato e stipulante di diverse polizze assicurative con la [OSCURATO:SOCIETA], insorse controversia, dinanzi al Tribunale di Varese, su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla spettanza delle dettepolizze; la compagnia assicuratrice assunse che non aveva proceduto alla liquidazione delle otto polizze, alle quali si riferiva la domanda giudiziale, in quanto [OSCURATO:PERSONA] av ati, congiunto della defunta e che era stato originariamente indicato dalla Saitta quale beneficiario delle polizze , aveva messo in dubbio la spettanza di esse,nonché di altre tre polizze, alla Manzoni; dopo una complessa vicenda processuale, dalla quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto di essere estromessa sin dal 22/07/2016 – e aveva, altresì, proceduto alla richiesta di sequestro liberatorio, rigettata dal giudice di primo grado, anche in fase di reclamo – per la determinazione dell’avente diritto alla riscossione delle polizze assicurative, il Tribunale di Varese condann ò la compagnia assicuratrice alla corresponsione di oltre seicentosettantottomila euro (€678.708,64) pari ad otto polizze – eccetto le tre polizze al le quali aveva fatto riferimento [OSCURATO:PERSONA] – in favore di [OSCURATO:PERSONA], designata dalla contraente [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui erano state aperte, dal competente notaio, le buste contenenti le otto polizze per le quali vi era stata designazione della Manzoni, rigettando le difese sia della GeneraliS.p.a. che del Caravati ; la [OSCURATO:SOCIETA]. proposeimpugna zio ne in appello e la Corte di Appello di Milano , nel ricostituito contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], ha, con sentenza R.g. n. 27804 del 2021; Ad.. 19/02/2024; est. C. Valle n. 950 del 240/03/2021, dichiarato cessata la materia del contenderecon riferimento alla sorte capitale e ha fissato il periodo di debenza degli interessi moratori, dovuti dalla compagnia assicuratrice, dal 7/08/2014 al 22/07/2016, affermando che l’eventuale somma ulteriore a titolo di interessi, per il periodo successivo al 22/07/2016, doveva essere richiesta al Caravati , in quanto questi aveva resa necessaria la procedura di cui all’art. 109 cod. proc. civ.; avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con due motivi, [OSCURATO:PERSONA]; risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; la ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; Considerato che i due motivi di ricorso sono i seguenti: primomotivo, violazione e ( o ) falsa applicazione degli artt. 91, 92, 113, 183 e 345 cod.proc. c iv ., in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 3 c od . p roc . c iv . , per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1n. 5, cod. p roc . c iv .; secondo motivo, violazione e ( o ) falsa applicazione degli artt. 91, 92, 109, 112, 113 e 687 cod. p roc . c iv ., nonché degli artt. 1218, 1220, 1224 e 1284 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. p roc . c iv . , omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma1 n. 5, cod. p roc . c iv . ; il primo motivo, incentrato sul mancato rilievo della tardività dell’eccezione e comunque della difesa della compagnia assicuratrice in ordine alla non spettanza degli interessi, è R.g. n. 27804 del 2021; Ad.. 19/02/2024; est. C. Valle inammissibile per come formulato, in quanto esso ha riguardo ai parametri di cui ai nn. 3 e 5 cod. proc. civ., mentre, viceversa, trattandosi di vizio processuale (error in procedendo) la cui corretta formulazione doveva poggiare sul n. 4 dell’art. 360, comma 1, (Cass. n. 29952 del 13/10/2022 Rv. 665822 –01 e con riguardo al vizio di omesso esame, Cass. n. 25359 del 20/09/2021 Rv. 662405 – 01 ; Cass. n. 26305 del 18/10/2018 Rv. 651305 – 01 ; Cass. n . 6835 del 16/03/2017 Rv. 643679 -01); il motivo è, peraltro, infondato; incontroversi i fatti e le date, l ’affermazione della Corte d’Appello è che la decorrenza degli interessi deve arrestarsi alla data del 22/07/2016 alla quale è incontroverso che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto l’istanza di estromissione dal giudizio, rigettata erroneamente dal Tribunale con ordinanza, confermatain sentenza, poiché a detta data la compagnia assicuratrice non poteva più essere considerata in mora; l’affermazione è corretta in diritto e la Corte d’appello di Milano, laddove afferma che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dedotto che non erano più dovuti gli interessi moratori, ha effettuato un’adeguata interpretazione della domanda giudiziale proposta in appello, ritenendo che la relativa difesa, concernente gli interessi, fosse stata correttamente proposta sin dalla prima fase del giudizio; circa la spettanza degli interessi moratori occorre rilevare che la compagnia assicuratrice aveva chiesto fosse dispost a la sua estromissione dal giudizio, previo deposito della somma dovuta e sin dal 22/07/2016; a detta data, in vero , essendo controversa la spettanza alla Manzoni o al Caravati, la compagnia assicuratrice intendeva liberarsi dell’obbligo mettendo a disposizione la prestazione a favore di entrambe le parti contendenti; R.g. n. 27804 del 2021; Ad.. 19/02/2024; est. C. Valle detta istanza era stata, pertanto, legittimamente avanzata dalla generali Italia [OSCURATO:SOCIETA], in quantol'estromissione, ai sensi dell’ art. 109 cod. proc. civ., ricorre nell ’ ipotesi in cui due o più soggetti richiedano l'adempimento di una stessa obbligazione nei confronti di una medesima persona, che non contesti di dovere la prestazione, ma si dichiari disponibile ad eseguirla in favore di chi risulterà averne diritto all'esito del giudizio(così Cass. n. 18740 del 09/12/2003 Rv. 568731 -01); la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, peraltro, coltivato l’istanza di estromissione in corso di causa, chiedendo l’emanazione di provvedimento di sequestro liberatorio, pure disattesa dal giudice istruttore e con rigetto confermato dal Collegio in sede di reclamo; a tanto consegue chela compagnia assicuratrice non poteva più essere ritenuta in mora, posto che la volontà di corrispondere la sorte capitale era stata adeguatamente manifestata e non potendo, quindi, ritenersi sussistente una situazione di mora, anche in considerazione della circostanza dell’ulteriore rigetto, pure correttamente dalla Corte territoriale ritenuto errato, dell’istanza di sequestro liberatorio (per l’ipotesi di esclusione degli interessi nel caso in cui il sequestro liberatorio sia disposto si veda: Cass. n. 10992 del 14/07/2003 Rv. 565019 –01); la Corte d’Appello ha, pertanto, compiuto un’adeguata valutazione dei fatti processuali, e ritenuto che sulla base delle risultanze di causa la [OSCURATO:SOCIETA]. non potesse più ritenersi in mora dalla data in cui aveva chiesto di essere estromessa; atanto consegue il rigetto del primo motivo di ricorso; la rilevata motivazione in punto di insussistenza del dedotto inadempimento, non potendo la compagnia assicuratrice essere reputata in mora, con riferimento agli interessi, della condotta di [OSCURATO:SOCIETA], comporta che la decisione della Corte di merito, in punto di spese, laddove ne ha disposto la compensazione parziale, R.g. n. 27804 del 2021; Ad.. 19/02/2024; est. C. Valle gravando la compagnia assicuratrice del pagamento della restante metà, è rispettosa dei parametri normativi in materia, in quanto che non risulta violato il principio di soccombenza, posto che le spese non sono state poste a carico della parte vittoriosa, ossia della Manzoni e la decisione di compensazione parziale, sulla quale il giudice di merito è chiamato a motivare in modo esplicito e non stereotipo, è stata resa, avuto riguardo all’esito complessivo della controversia, con riferimento alla fase di gravame e all’accoglimento in parte dell’istanza liberatoria e avendo, comunque, la Corte d’Appello evidenziato che una frazione degli interessi doveva essere richiesta al soggetto già uscito, volontariamente, e a quanto consta senza opposizione, dal processo; la disposta compensazione parziale, e la sua motivazione rispondono, in particolare, agli approdi ai quali è pervenuta questa Corte (si veda, per la lucidità della motivazione, Cass. n. 21400 del 26/07/2021 Rv. 662213 – 01 , ove richiamata anche Corte Costituzionale , n. 77 del 7 /03/ 2018 ) , secondo la quale « il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa»; il ricorso è, in conclusione,infondato ed è, pertanto, rigettato; le spese di lite di questa fase di legittimità sono compensate, in considerazione degli alterni esiti della fasi di merito e della R.g. n. 27804 del 2021; Ad.. 19/02/2024; est. C. Valle sostanziale novità delle questioni trattate in relazione all’estromissione dal processo, di cui all’art. 109 cod. proc. civ.; la decisione di rigetto dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è riservato nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del com
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