CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01740/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25369-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. TAMMARO - C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso introduttivo; - C0111TOTIVOTTC17te - avverso la sentenza n. 1251/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 01/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 25369 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], giudice tributario, impugnò con separati ricorsi, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, i dinieghi opposti dall'Agenzia delle entrate alle sue istanze di rimborso delle maggiori IRPEF trattenute dall'Amministrazione finanziaria sui compensi corrisposti con ritardo, relativi agli anni dal 2013 al 2017, sottoposti a tassazione ordinaria anziché a tassazione separata (aliquota media); 2. la CTP di Avellino, con sentenza n. 296/2020, riunì e accolse i ricorsi; 3. interposto appello dall'ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lazio, con la pronuncia in epigrafe, respingeva l'impugnazione, ritenendo che, in base agli artt 51 e 17 comma 1, lett. b), TUIR, i compensi in questione dovessero essere assoggetti a tassazione separata; 4. l'Agenzia ricorreva per la cassazione della sentenza della CTR. Il contribuente si opponeva; 5. in data 16 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha presento atto di rinuncia al ricorso, recante accettazione del contribuente; 6. visto l'art. 390 c.p.c., va dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate come concordato dalla parti; 7. "l'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n.23175 del 12/11/2015). La misura è inoltre inapplicabile a carico dell'Agenzia delle Entrate trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del