CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 02026/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4250-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -conroricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 350/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione d ella sentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA] n. 350 del 18 gennaio 202 2 , che aveva dichiarato inammissibile l’appello da lei proposto per non aver ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni Comuni convenuti nel giudizio di primo grado nel termine perentorio fissato ai sensi dell’art. 331 c.p.c.; lettoil controricorso di Agenzia delle Entrate – Riscossione ed il controricorso e ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato l’unico motivo del ricorso incidentale, che va esaminato per primo per ragioni di priorità logica e giuridica, denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., lamentando che la Corte di appello abbia respinto l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello per tardività, senza considerare che esso, proposto con ricorso nonostante che il giudizio di primo grado fosse stato introdotto con atto di citazione, era stato notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, soltanto in data 31. 7. 202 0, oltre cioè il termine semestrale stabilito dall’art. 327 c.p.c., considerata la sospensione dei termini disposta per l’emergenza Covid dal 9 marzo all’11 maggio 2020; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, risultando, come affermato dalla Corte di appello, che l’atto di appello è stato notificato all’Agenzia delle Entrate in data 27. 3. 2020, entro pertanto il termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione di primo grado, avvenuta il 29. 11. 2019; che il primo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione delprincipio del giusto processo ai sensi dell’art. 6 CEDU e la mancata applicazione del principio di diritto espresso da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 5700 del 12 marzo 2014, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, nonostante le reiterate richieste, non ha concesso la rimessione in termini per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti convenute in primo grado, in violazione del principio espresso da questa Corte secondo cui, in tema di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alle controparti non è perentorio ed è pertanto am messa la concessione di unnuovo termine; ritenuto che il motivo è inammissibile per l’estrema genericità della critica sollevata in ordine alla violazione dell’art. 6 CEDU , che non è in alcun modo argomentata, e per la ragione che nella fattispecie non è in alcun modo applicabile il principio espresso da questa Corte con sentenza 5700 del 12 marzo 2014, che risulta formulato con riferimento specifico ai procedimenti di equa riparazione previsti dalla legge n. 89 del 2001 e non già ai giudizi di impugnazione; che il secondo, terzo e quarto e quinto motivo di ricorso, che ripropongono le questioni dibattute nella causa di merito, vanno dichiaratiassorbiti; che pertanto, in conformità alla proposta del relatore, formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., sia il ricorso principale che quello incidentale vanno dichiarati inammissibili; che, atteso l’esito del giudizio, le spese sono interamente compensate tra la ricorrente principale e quella incidentale, mentre quelle della Agenzia delle Entrate Riscossione,per il principio di soccombenza, sono poste a carico della ricorrente principale; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; compensa tra le predette parti le spese del presente giudizio; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dellacontroricorrente Agenzia delle En trate Riscossione , delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella cam