CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17919/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la senton in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa deduce un motivo non consentito dao legge in sede di legittimità in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritte co lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa de!c ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in CO; .nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.Mdella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2026. [OSCURATO:PERSONA] -rér estensore [OSCURATO:PERSONA] tcione [OSCURATO:PERSONA] C.