CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 08803/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 153/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Gregorio VII 108, rappresentato e difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 5, rappresenta ta e dife sa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 770 /201 6 , pubblicata il 18 agosto 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del2/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 18 marzo 2014 [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere lavorato alle dipendenze della AOU di Parma dal 1968 e di avere svolto funzioni dirigenziali dal 1978 fino al collocamento a riposto, avvenuto nel 2002, ha dedotto di avere maturato al momento del pensionamento 162,50 giorni di ferie non usufruite, che non gli erano state pagate nell’ultimo prospetto paga, e ha chiesto la condanna di controparte al pagamento della somma di € 52.515,13. Il Tribunale di Parma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 100/2015, ha rigettato la domanda sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del diritto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 770/16,ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’AOU di Parma si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 21, comma 13, CCNL dirigenza medica del 5 dicembre 1999 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che egli fosse un dirigente in grado di programmare le proprie ferie sul presupposto che tale circostanza fosse stata affermata da parte controricorrente e non contestata dal dipendente e nel sostenere che solo nelle note di udienza del 3 luglio 2014 sarebbe stato eccepito che dette ferie erano maturate prima del 1978. La doglianza è fondata. La questione in esame è stata affrontata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, prospettando una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva, con tre sentenze della Grande Sezione del 6 novembre 2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016 [OSCURATO:PERSONA]; in causa C-619/2016 SEBASTIAN W. KREUZIGER; in causa C-684/2016 [OSCURATO:PERSONA]). La S.C. ha così affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, anche in caso di qualifica dirigenziale, il dipendente ha diritto all ’ indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un’adeguata informazione (nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in ipotesi diversa, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapportodi lavoro (Cass., Sez. L, n. 21780 dell’8 luglio 2022 ) . Infatti, le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro ed il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite.Pertanto, il datore di lavoro è il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro potendosiverificare soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie , se necessario formalmente; - di averlo nel contempo avvisato , in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. In particolare, la S.C. ha chiarito che il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento(Cass., Sez. L, n. 18140 del 6 giugno 2022 ) . 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 e 2735 c.c., 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non avendo la corte territoriale valutato una serie di fatti risultanti dalla documentazione allegata.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, il giudice di appello avrebbe errato nel considerare tardiva la sua istanza di esibizione. La doglianza è assorbita in ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso. 3)Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna , in diversa composizione,che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità. P.Q.M. La Corte, -accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; - cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel me