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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 08236/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportatoalla memoria in atti e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 16468 dell’8 gennaio 2025 la Prima Sezione penale di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 27 febbraio 2024, che aveva confermato la condanna all’ergastolo di [OSCURATO:PERSONA] per il duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 2 febbraio 1986.

La Prima Sezione ha ritenuto infondate tutte le ragioni di doglianza articolate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, in particolare, congruamente motivato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], come riscontrate da quelle rese da altri fonti dichiarative ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nonché dagli esiti di accertamenti di polizia giudiziaria; dichiarazioni sulla base delle quali era stato accertato: che il duplice omicidio era stato commesso in esecuzione di un mandato impartito da [OSCURATO:PERSONA], capo della consorteria mafiosa ‘[OSCURATO:PERSONA]-Sena’ -che si trovava detenuto nel carcere di [OSCURATO:PERSONA] -e trasmesso ai sodali tramite la convivente [OSCURATO:PERSONA]; che [OSCURATO:PERSONA], dapprima, aveva attirato le vittime nella propria abitazione, dove [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto da un colpo di fucile, e, poi, aveva concorso al completamento dell’azione omicidiaria in località [OSCURATO:PERSONA].

2. Con il ricorso straordinario, proposto ai sensi dell’art. 625 biscod. proc. pen. dai difensori e procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA], vengono passati in rassegna e illustrati i plurimi errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Prima Sezione nella sentenza impugnata; errori che, in quanto incidenti su profili valorizzati ai fini della conferma della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], costituenti l’architrave della condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sarebbero tali da minarne in maniera radicale e irreparabile l’impianto argomentativo. -Il primo errore di fatto si sarebbe concretizzato nell’erronea percezione del contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al dato del rinvenimento dei corpi delle vittime.

La sentenza aveva dato atto di come il rinvenimento dei cadaveri di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto grazie alle indicazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA], quando, invece, tale circostanza era palesemente smentita dagli atti, posto che il dichiarante aveva sempreescluso di avere mai indicato il luogo di occultamento dei corpi, non essendone a conoscenza; luogo che, in effetti, era stato individuato grazie ad un autonomo sopralluogo effettuato dalla polizia giudiziaria. -Il secondo errore di fatto riguarderebbe il ruolo di intermediario svolto da [OSCURATO:PERSONA] tra il mandante dell’omicidio, [OSCURATO:PERSONA] i sodali esecutori materiali.

La sentenza aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto il mandato di [OSCURATO:PERSONA] tramite [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva trasmesso ai sodali, ma anche tale circostanza era smentita dagli atti di causa.

Infatti, a [OSCURATO:PERSONA] era stata contestata, sempre ed esclusivamente, la condotta di esecutore materiale del duplice omicidio e [OSCURATO:PERSONA] non era stata mai rinviata a giudizio quale concorrente nell’omicidio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di latrice dell’ordine di soppressione impartito dal convivente [OSCURATO:PERSONA]. -Il terzo errore di fatto consisterebbe in una errata percezione della dinamica dell’uccisione di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza aveva recepito la ricostruzione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato colpito nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e poi trasportato, ancora in vita, a [OSCURATO:PERSONA], dove aveva avuto luogo l’esecuzione, ma tale dinamica era smentita dai risultati della perizia medico legale, secondo cui la morte di [OSCURATO:PERSONA] era stata immediata, causata da un unico colpo di fucile a carica multipla e incompatibile con un successivo trasporto in vita. -Il quarto errore di fatto sarebbe l’effetto di un palese travisamento delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], che, smentendo quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero stati attirati in casa di [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato di non sapere se il marito si fosse recato presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e, anzi, di essersi accertata del contrario. - In ogni caso, in più punti, la sentenza della Prima Sezione a veva completamente omesso di esaminare censure puntualmente formulate nei motivi di ricorso per cassazione, in particolare quelle relative al travisamento delle dichiarazioni testimoniali e alla incompatibilità delle risultanze tecnico scientifiche con la ricostruzione fattuale accolta, anche tale omissione dando luogo a un errore di fatto sotto il profilo di una supposta inesistenza del motivo.

3. Con requisitoria in data 8 dicembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Con memoria in data 9 gennaio 2026 il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Secondo il diritto vivente, l'errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-biscod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 –01; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01; Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - Rv. 221283).

Pertanto, è stato chiarito: -che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-biscod. proc. pen.; -che sono estranei all'ambito di applicazione dell’istituto gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere -anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; -che l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-biscod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Rv. 250527).

2. Alla stregua della riportata ermeneusi è lampante l’estraneità dei rilievi articolati dal ricorrente all'ambito di operatività del ricorso straordinario ex art. 625-biscod. proc. pen.: lungi dall’eccepire mere sviste materiali, derivanti da una disattenzione di ordine meramente percettivo e la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, essi espongono al più errori valutativi, ricostruttivi o motivazionali, che finiscono per mettere in discussione la stessa tenuta argomentativa della sentenza di legittimità impugnata.

2.1. Non è percettivo ma, al più, valutativo l’eccepito errore circa il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che mai avrebbe indicato il luogo in cui erano stati occultati i cadaveri di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, il segnalato travisamento non emerge neppure dal tenore della sentenza impugnata, dalla quale si apprende che [OSCURATO:PERSONA] - che nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 1986 aveva riferito agli inquirenti del posto in cui si trovava l’autovettura utilizzata per trasportare le vittime, poidata alle fiamme - aveva, al contempo, fornito loro solo «altre indicazioni, idonee a consentire di rinvenire (in effetti) poco distante i corpi dei due scomparsi, alle quali ha fatto riferimento il teste D'Elia, ricordando le ragioni dell'ulteriore mirato sopralluogo» (cfr. pag. 16).

2.2. Non è percettivo ma, al più, ricostruttivo l’errore circa il ruolo di intermediario svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella trasmissione del mandato omicidiario.

Piuttosto che incorrere in una palesesvista di pacifiche evidenze di causa, la sentenza della Prima Sezione ha inteso dare seguito alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, che avevano già valorizzato, ai fini del concorso di [OSCURATO:PERSONA], anche la trasmissione ai sodali del mandato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA]: ricostruzione valutata non manifestamente illogica.

Peraltro, il profilo dedotto è stato espressamente preso in considerazione e spiegatonella sentenza impugnata, laddove è stato evidenziato come «quanto diversamente riferito sul punto da [OSCURATO:PERSONA] […] risultasse poco credibile e logicamente motivato dall'intento di continuare a tenere indenne da conseguenze penali la convivente ([OSCURATO:PERSONA])» (cfr. pag. 18), la quale sarebbe stata colei che aveva trasmesso a [OSCURATO:PERSONA] l’ordine di [OSCURATO:PERSONA] di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Parimenti non integrante una svista materiale, ictu oculi evidente, è l’errore sulla dinamica dell’uccisione di [OSCURATO:PERSONA], che secondo i risultati della perizia necroscopica non poteva essere stato colpito all’interno dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e, poi, trasportato, ancora in vita, nel luogo dell’esecuzione, ossia in Sant’Angelo di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza, invero, non ha né ignorato né travisato l’esistenza della perizia necroscopica, avendo, invece, preso posizione sulla compatibilità degli elementi scientifici con la ricostruzione complessiva dei fatti, aderendo alle valutazioni dei giudici di merito e ritenendo che le censure difensive al riguardo formulate avessero «isolato inappropriatamente (le considerazioni dei periti) dal resto della piattaforma valutativa, seguendo sempre percorsi solo rivalutativi» (cfr. pag. 15).

2.4. Sarebbe, infine, al più meramente valutativo l’eccepito travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], vedova di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe escluso che il marito si fosse recato presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

Il rilievo sul punto risulta, comunque, generico, poiché nella sentenza impugnata si è dato atto di come, con il ricorso per cassazione presentato avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro, fossero state «riportate solo alcune delle risposte in sede di esame della teste [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA])», così da non mettere in condizione il giudice di legittimità di verificare «l'intero contenuto dichiarativo richiamato e apprezzato in sede di merito» (cfr. pag. 16).

2.5. L’ulteriore doglianza relativa all’omesso esame di specifiche deduzioni difensive sviluppate con il ricorso per cassazione merita di essere disattesa se non altro perché generica, non essendo stato puntualmente indicato né quali queste fossero, né se la loro presenza fosse «immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso» (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283 –01).

3. Per tutto quanto argomentato s’impone ladichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportatoalla memoria in atti e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 16468 dell’8 gennaio 2025 la Prima Sezione penale di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 27 febbraio 2024, che aveva confermato la condanna all’ergastolo di [OSCURATO:PERSONA] per il duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 2 febbraio 1986. La Prima Sezione ha ritenuto infondate tutte le ragioni di doglianza articolate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, in particolare, congruamente motivato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], come riscontrate da quelle rese da altri fonti dichiarative ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nonché dagli esiti di accertamenti di polizia giudiziaria; dichiarazioni sulla base delle quali era stato accertato: che il duplice omicidio era stato commesso in esecuzione di un mandato impartito da [OSCURATO:PERSONA], capo della consorteria mafiosa ‘[OSCURATO:PERSONA]-Sena’ -che si trovava detenuto nel carcere di [OSCURATO:PERSONA] -e trasmesso ai sodali tramite la convivente [OSCURATO:PERSONA]; che [OSCURATO:PERSONA], dapprima, aveva attirato le vittime nella propria abitazione, dove [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto da un colpo di fucile, e, poi, aveva concorso al completamento dell’azione omicidiaria in località [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il ricorso straordinario, proposto ai sensi dell’art. 625 biscod. proc. pen. dai difensori e procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA], vengono passati in rassegna e illustrati i plurimi errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Prima Sezione nella sentenza impugnata; errori che, in quanto incidenti su profili valorizzati ai fini della conferma della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], costituenti l’architrave della condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sarebbero tali da minarne in maniera radicale e irreparabile l’impianto argomentativo. -Il primo errore di fatto si sarebbe concretizzato nell’erronea percezione del contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al dato del rinvenimento dei corpi delle vittime. La sentenza aveva dato atto di come il rinvenimento dei cadaveri di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto grazie alle indicazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA], quando, invece, tale circostanza era palesemente smentita dagli atti, posto che il dichiarante aveva sempreescluso di avere mai indicato il luogo di occultamento dei corpi, non essendone a conoscenza; luogo che, in effetti, era stato individuato grazie ad un autonomo sopralluogo effettuato dalla polizia giudiziaria. -Il secondo errore di fatto riguarderebbe il ruolo di intermediario svolto da [OSCURATO:PERSONA] tra il mandante dell’omicidio, [OSCURATO:PERSONA] i sodali esecutori materiali. La sentenza aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto il mandato di [OSCURATO:PERSONA] tramite [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva trasmesso ai sodali, ma anche tale circostanza era smentita dagli atti di causa. Infatti, a [OSCURATO:PERSONA] era stata contestata, sempre ed esclusivamente, la condotta di esecutore materiale del duplice omicidio e [OSCURATO:PERSONA] non era stata mai rinviata a giudizio quale concorrente nell’omicidio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di latrice dell’ordine di soppressione impartito dal convivente [OSCURATO:PERSONA]. -Il terzo errore di fatto consisterebbe in una errata percezione della dinamica dell’uccisione di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza aveva recepito la ricostruzione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato colpito nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e poi trasportato, ancora in vita, a [OSCURATO:PERSONA], dove aveva avuto luogo l’esecuzione, ma tale dinamica era smentita dai risultati della perizia medico legale, secondo cui la morte di [OSCURATO:PERSONA] era stata immediata, causata da un unico colpo di fucile a carica multipla e incompatibile con un successivo trasporto in vita. -Il quarto errore di fatto sarebbe l’effetto di un palese travisamento delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], che, smentendo quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero stati attirati in casa di [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato di non sapere se il marito si fosse recato presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e, anzi, di essersi accertata del contrario. - In ogni caso, in più punti, la sentenza della Prima Sezione a veva completamente omesso di esaminare censure puntualmente formulate nei motivi di ricorso per cassazione, in particolare quelle relative al travisamento delle dichiarazioni testimoniali e alla incompatibilità delle risultanze tecnico scientifiche con la ricostruzione fattuale accolta, anche tale omissione dando luogo a un errore di fatto sotto il profilo di una supposta inesistenza del motivo. 3. Con requisitoria in data 8 dicembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con memoria in data 9 gennaio 2026 il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Secondo il diritto vivente, l'errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-biscod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 –01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - Rv. 221283). Pertanto, è stato chiarito: -che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-biscod. proc. pen.; -che sono estranei all'ambito di applicazione dell’istituto gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere -anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; -che l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-biscod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Rv. 250527). 2. Alla stregua della riportata ermeneusi è lampante l’estraneità dei rilievi articolati dal ricorrente all'ambito di operatività del ricorso straordinario ex art. 625-biscod. proc. pen.: lungi dall’eccepire mere sviste materiali, derivanti da una disattenzione di ordine meramente percettivo e la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, essi espongono al più errori valutativi, ricostruttivi o motivazionali, che finiscono per mettere in discussione la stessa tenuta argomentativa della sentenza di legittimità impugnata. 2.1. Non è percettivo ma, al più, valutativo l’eccepito errore circa il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che mai avrebbe indicato il luogo in cui erano stati occultati i cadaveri di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, il segnalato travisamento non emerge neppure dal tenore della sentenza impugnata, dalla quale si apprende che [OSCURATO:PERSONA] - che nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 1986 aveva riferito agli inquirenti del posto in cui si trovava l’autovettura utilizzata per trasportare le vittime, poidata alle fiamme - aveva, al contempo, fornito loro solo «altre indicazioni, idonee a consentire di rinvenire (in effetti) poco distante i corpi dei due scomparsi, alle quali ha fatto riferimento il teste D'Elia, ricordando le ragioni dell'ulteriore mirato sopralluogo» (cfr. pag. 16). 2.2. Non è percettivo ma, al più, ricostruttivo l’errore circa il ruolo di intermediario svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella trasmissione del mandato omicidiario. Piuttosto che incorrere in una palesesvista di pacifiche evidenze di causa, la sentenza della Prima Sezione ha inteso dare seguito alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, che avevano già valorizzato, ai fini del concorso di [OSCURATO:PERSONA], anche la trasmissione ai sodali del mandato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA]: ricostruzione valutata non manifestamente illogica. Peraltro, il profilo dedotto è stato espressamente preso in considerazione e spiegatonella sentenza impugnata, laddove è stato evidenziato come «quanto diversamente riferito sul punto da [OSCURATO:PERSONA] […] risultasse poco credibile e logicamente motivato dall'intento di continuare a tenere indenne da conseguenze penali la convivente ([OSCURATO:PERSONA])» (cfr. pag. 18), la quale sarebbe stata colei che aveva trasmesso a [OSCURATO:PERSONA] l’ordine di [OSCURATO:PERSONA] di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Parimenti non integrante una svista materiale, ictu oculi evidente, è l’errore sulla dinamica dell’uccisione di [OSCURATO:PERSONA], che secondo i risultati della perizia necroscopica non poteva essere stato colpito all’interno dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e, poi, trasportato, ancora in vita, nel luogo dell’esecuzione, ossia in Sant’Angelo di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza, invero, non ha né ignorato né travisato l’esistenza della perizia necroscopica, avendo, invece, preso posizione sulla compatibilità degli elementi scientifici con la ricostruzione complessiva dei fatti, aderendo alle valutazioni dei giudici di merito e ritenendo che le censure difensive al riguardo formulate avessero «isolato inappropriatamente (le considerazioni dei periti) dal resto della piattaforma valutativa, seguendo sempre percorsi solo rivalutativi» (cfr. pag. 15). 2.4. Sarebbe, infine, al più meramente valutativo l’eccepito travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], vedova di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe escluso che il marito si fosse recato presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Il rilievo sul punto risulta, comunque, generico, poiché nella sentenza impugnata si è dato atto di come, con il ricorso per cassazione presentato avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro, fossero state «riportate solo alcune delle risposte in sede di esame della teste [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA])», così da non mettere in condizione il giudice di legittimità di verificare «l'intero contenuto dichiarativo richiamato e apprezzato in sede di merito» (cfr. pag. 16). 2.5. L’ulteriore doglianza relativa all’omesso esame di specifiche deduzioni difensive sviluppate con il ricorso per cassazione merita di essere disattesa se non altro perché generica, non essendo stato puntualmente indicato né quali queste fossero, né se la loro presenza fosse «immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283 –01). 3. Per tutto quanto argomentato s’impone ladichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
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