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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 agosto 1993

Cassazione n. 14162/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 17/08/1993 avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] gtx,e,o c.PnLAWA

1. La Corte di appello di Catanza121, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Giudice monocratico del Tribunale di Locri, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per essersi posto alla guida di una autovettura senza esser munito di patente di guida, essendo egli sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito brevemente enunciati.

2.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge in relazione all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 e violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen..

2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazioni ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativamente all'art. 131-bis cod. pen. e all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen..

2.3. Con il terzo motivo si deducono violazioni ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto al mancato riconoscimento dei doppi benefici di legge.

3. L'impugnazione è inammissibile.

3.1. Per ciò che attiene alla prima doglianza, essa è del tutto priva di fondamento; non vi era necessità di ulteriore specificazione, quanto alla prescrizione violata, in sede di adozione del provvedimento di prevenzione, atteso che è la stessa lettera della legge a sanzionare il soggetto che - essendo sottoposto, appunto, a provvedimento definitivo di prevenzione personale - si ponga alla guida di un veicolo senza essere munito di regolare titolo abilitativo.

3.2. Nemmeno le ulteriori doglianze possono superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente volte a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, oltre che interamente versate in fatto e tendenti a provocare una rivalutazione nel merito ad opera di questa Corte, ossia finalizzate al compimento di una operazione non consentita in sede di legittimità.

3.2.1. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter applicare l'istituto invocato, considerando il vissuto delinquenziale del soggetto.

3.2.2. Nella motivazione della sentenza impugnata, inoltre, viene sottolineato come non sia emerso alcun elemento positivamente valutabile, atto alla concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche; non ricorrevano inoltre, a giudizio della Corte distrettuale, i requisiti per l'ottenimento dei benefici.

La questione di costituzionalità decisa da Corte cost., sentenza n. 2 del 2023 è inconferente nel caso di specie.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la motivazione risulti esaustiva e priva di profili di incoerenza e che la sentenza impugnata sia destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, non venendo scalfita dalle aspecifiche e confutative critiche difensive.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 17/08/1993 avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] gtx,e,o c.PnLAWA 1. La Corte di appello di Catanza121, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Giudice monocratico del Tribunale di Locri, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per essersi posto alla guida di una autovettura senza esser munito di patente di guida, essendo egli sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito brevemente enunciati. 2.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge in relazione all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 e violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazioni ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativamente all'art. 131-bis cod. pen. e all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen.. 2.3. Con il terzo motivo si deducono violazioni ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto al mancato riconoscimento dei doppi benefici di legge. 3. L'impugnazione è inammissibile. 3.1. Per ciò che attiene alla prima doglianza, essa è del tutto priva di fondamento; non vi era necessità di ulteriore specificazione, quanto alla prescrizione violata, in sede di adozione del provvedimento di prevenzione, atteso che è la stessa lettera della legge a sanzionare il soggetto che - essendo sottoposto, appunto, a provvedimento definitivo di prevenzione personale - si ponga alla guida di un veicolo senza essere munito di regolare titolo abilitativo. 3.2. Nemmeno le ulteriori doglianze possono superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente volte a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, oltre che interamente versate in fatto e tendenti a provocare una rivalutazione nel merito ad opera di questa Corte, ossia finalizzate al compimento di una operazione non consentita in sede di legittimità. 3.2.1. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter applicare l'istituto invocato, considerando il vissuto delinquenziale del soggetto. 3.2.2. Nella motivazione della sentenza impugnata, inoltre, viene sottolineato come non sia emerso alcun elemento positivamente valutabile, atto alla concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche; non ricorrevano inoltre, a giudizio della Corte distrettuale, i requisiti per l'ottenimento dei benefici. La questione di costituzionalità decisa da Corte cost., sentenza n. 2 del 2023 è inconferente nel caso di specie. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la motivazione risulti esaustiva e priva di profili di incoerenza e che la sentenza impugnata sia destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, non venendo scalfita dalle aspecifiche e confutative critiche difensive. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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