CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 36097/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TARANTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12629 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce - sez. distaccato di Taranto - ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Ritenuto che il ricorso - che denunzia violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato - è inammissibile in quanto versato in fatto, benché, nel giudizio di legittimità, non sia consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che la ricostruzione operata dalla Corte territoriale è sorretta da un apparato argomentativo immune da vizi logici o giuridici. Pertanto, le censure prospettate con il ricorso si risolvono, all'evidenza, in mere doglianze in fatto, volte a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24 settembre 2025 Il