Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:193
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑542/08
Friedrich G. [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] für Wissenschaft und Forschung
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria)]
«Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Indennità speciale di anzianità di servizio dei professori universitari prevista da una normativa nazionale la cui incompatibilità
con il diritto comunitario è stata constatata con sentenza della Corte — Termine di prescrizione — Principi di equivalenza e di effettività»
Massime della sentenza
Diritto dell’Unione — Effetto diretto — Diritti soggettivi — Tutela da parte dei giudici nazionali — Modalità processuali
nazionali — Presupposti di applicazione — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività
Il diritto dell’Unione non osta ad una normativa che sottopone ad un termine di prescrizione di tre anni le domande di pagamento
delle indennità speciali di anzianità di cui un lavoratore che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione
sia stato privato, prima della pronunzia della sentenza 30 settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler, in forza dell’applicazione
di una normativa interna incompatibile con il diritto comunitario.
Spetta infatti all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare una simile modalità procedurale, purché
tale modalità, da un lato, non sia meno favorevole di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio
di equivalenza) e, dall’altro, non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti
dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).
A questo proposito, una norma sulla prescrizione non può ritenersi contraria al principio di equivalenza allorché esiste,
oltre ad una disposizione sulla prescrizione applicabile ai ricorsi intesi a garantire nel diritto interno la salvaguardia
dei diritti che il diritto dell’Unione conferisce ai singoli, una disposizione sulla prescrizione applicabile ai ricorsi di
natura interna e allorché, alla luce del loro oggetto e dei loro elementi essenziali, le due norme sulla prescrizione possono
essere considerate simili.
Per quanto concerne il principio di effettività, è compatibile con il diritto dell’Unione la fissazione di ragionevoli termini
di ricorso a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia dell’interessato sia dell’amministrazione
coinvolta. Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio
dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. A tal proposito appare ragionevole un termine nazionale di
decadenza triennale.
Siffatta interpretazione non è inficiata dalla circostanza che gli effetti della sentenza Köbler retroagiscano alla data di
entrata in vigore della norma interpretata, dal momento che detti effetti non sono stati limitati nel tempo dalla Corte. Infatti,
l’applicazione di una modalità procedurale, quale un termine di prescrizione, non può essere confusa con una limitazione degli
effetti di una sentenza della Corte avente ad oggetto l’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione.
Peraltro, il diritto dell’Unione non vieta ad uno Stato membro di opporre un termine di decadenza ad una domanda diretta ad
ottenere un’indennità speciale di anzianità che, in violazione di disposizioni del diritto dell’Unione, non sia stata accordata,
anche se questo Stato membro non ha ancora modificato la normativa interna per renderla compatibile con tali disposizioni.
Ciò non vale, al contrario, soltanto nel caso in cui il comportamento delle autorità nazionali, unitamente all’esistenza di
un termine di decadenza, sia giunto al punto di privare totalmente un singolo della possibilità di far valere i propri diritti
dinanzi ai giudici nazionali.
(v. punti 17, 20, 27-30, 33, 41 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
15 aprile 2010 (
*
)
«Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Indennità speciale di anzianità di servizio dei professori universitari prevista da una normativa nazionale la cui incompatibilità
con il diritto comunitario è stata constatata con sentenza della Corte – Termine di prescrizione – Principi di equivalenza e di effettività»
Nel procedimento C‑542/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof
(Austria), con decisione 12 novembre 2008, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre 2008, nella causa
Friedrich G. [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] für Wissenschaft und Forschung,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader, dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), P. Kūris
e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 febbraio 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti Laurer e Arlamovsky, Rechtsanwälte;
– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e B. Cabouat, nonché dalla sig.ra A. Czubinski, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. F. Arena, avvocato dello Stato;
– per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dai sigg. V. Kreuschitz e G. Rozet, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio
15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),
nonché del principio di effettività.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso che vede il sig. [OSCURATO:PERSONA] contrapposto al [OSCURATO:PERSONA] für Wissenschaft
und Forschung (Ministero federale per la Scienza e la Ricerca) in relazione ad una decisione con cui al primo è stata opposta
la parziale prescrizione della propria domanda di concessione di un’indennità speciale di anzianità.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
A termini dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68:
«Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria
cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di
lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato».
La normativa nazionale
4
La legge sulla retribuzione del 1956 (Gehaltsgesetz 1956; in prosieguo: il «GehG»), nella sua versione di cui alla legge pubblicata
sul BGBl. I, 109/1997, al proprio art. 50 bis, n. 1, dispone quanto segue:
«Un professore universitario [...], il quale possa far valere un’anzianità di servizio di quindici anni maturata con tale
incarico nell’ambito delle università austriache e che abbia beneficiato per quattro anni dell’indennità di anzianità di servizio
prevista dall’art. 50, n. 4, ha diritto, dalla data in cui entrambe le suddette condizioni sono soddisfatte, ad un’indennità
speciale di anzianità di servizio da computarsi nel calcolo della pensione di quiescenza, il cui importo corrisponde a quello
dell’indennità di anzianità di servizio prevista dall’art. 50, n. 4».
5
La legge pubblicata sul BGBl. I, 130/2003, ha aggiunto all’art. 50 bis del GehG il n. 4 così redatto:
«Nel calcolare i 15 anni di anzianità richiesti dal n. 1 si tiene conto dei periodi maturati:
1) dopo il 7 novembre 1968, con un incarico analogo presso l’università di uno Stato ormai membro dello Spazio economico europeo,
o di cui lo Stato successore è ormai membro dello Spazio economico europeo, o
(…)».
6
Il GehG, nella versione applicabile al momento della nomina del ricorrente nella causa principale (BGBl. 318/1973), al proprio
art. 13 ter, n. 1, dispone quanto segue:
«Il diritto alle prestazioni decade qualora esso non venga esercitato entro il termine di tre anni dal momento in cui è stata
eseguita la prestazione o da quello in cui è sorto l’onere che ne costituisce il fondamento».
7
L’art. 169 bis del GehG, aggiunto a quest’ultimo dalla legge pubblicata sul BGBl. I, 130/2003, così recita:
«1. Se un professore universitario in servizio, in pensione o emerito dimostra di avere maturato periodi di servizio ai sensi
dell’art. 50 bis, n. 4, nella versione di cui alla legge federale pubblicata sul BGBl. I, 130/2003, periodi di cui ormai deve
tenersi conto in forza di tale legge, su richiesta di questi occorre procedere al conseguente adeguamento dell’indennità speciale
di anzianità prevista dall’art. 50 bis. Tale richiesta può essere altresì introdotta da chiunque in passato sia stato professore
universitario, ove ne soddisfi i requisiti (...).
2. L’adattamento dell’indennità speciale di anzianità di servizio ai sensi del n. 1 ha effetto retroattivo, ma risalente al massimo
al 1° gennaio 1994.
3. Per essere valide, le richieste presentate in applicazione del n. 1 devono essere state introdotte entro la mezzanotte del
30 giugno 2004.
4. Per quanto riguarda i diritti in materia di retribuzione e di pensione derivanti dall’applicazione del n. 1 per periodi anteriori
al 1° luglio 2004, il termine di prescrizione di tre anni previsto dall’art. 13 ter della presente legge (...) non tiene conto
del periodo compreso tra il 30 settembre 2003 e il 30 giugno 2004».
Causa principale e questioni pregiudiziali
8
Dalla decisione di rinvio risulta che il ricorrente nella causa principale, un cittadino tedesco, dal 1° gennaio 1975 al 28
febbraio 1987 ha ricoperto la carica di professore universitario presso l’università [OSCURATO:PERSONA] di Francoforte
sul Meno (Germania). Con effetto dal 1° marzo 1987, egli è stato nominato professore universitario ordinario presso l’università
di Vienna (Austria). Grazie a tale nomina il ricorrente nella causa principale ha altresì acquisito la cittadinanza austriaca.
9
Dal momento che i periodi di servizio che il ricorrente nella causa principale aveva maturato presso l’università di Francoforte
sul Meno non erano stati presi in considerazione per la concessione dell’indennità speciale di anzianità di cui all’art. 50 bis,
n. 1, del GehG, l’interessato non ha percepito tale indennità.
10
Dopo che, tenendo conto della sentenza 30 settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10239), il legislatore austriaco
ha modificato il GehG con la legge pubblicata sul BGBl. I, 130/2003, con lettera del 2 marzo 2004 inviata all’università di
Vienna il ricorrente nella causa principale ha chiesto l’adeguamento della propria indennità speciale di anzianità in modo
da tener conto del periodo in cui egli aveva svolto il proprio servizio presso l’università di Francoforte sul Meno. L’art. 1
della decisione emessa in esito a tale ricorso amministrativo prevedeva che, tenendo conto del predetto periodo, il ricorrente
nella causa principale avesse diritto all’indennità speciale di anzianità per il periodo successivo al 1° gennaio 1994. Tuttavia,
l’art. 2 di tale decisione statuiva che, relativamente alla retribuzione, l’adeguamento di detta indennità in conformità all’art. 1
producesse effetto a partire dal 1° ottobre 2000.
11
Nel ricorso presentato dinanzi al giudice del rinvio, il ricorrente nella causa principale, che contesta espressamente soltanto
l’art. 2 di tale decisione, non rimette in discussione la data in cui si è ritenuto, all’art. 1 della stessa, che egli avesse
diritto all’adeguamento dell’indennità speciale di anzianità. Egli fa valere sostanzialmente che l’applicazione della norma
sulla prescrizione operata dall’art. 2 della stessa decisione non è compatibile con il diritto comunitario, in particolare
con l’art. 39 CE.
12
Ritenendo che la soluzione della controversia di cui è investito dipenda dall’interpretazione del diritto comunitario, il
Verwaltungsgerichtshof [Tribunale amministrativo] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se l’applicazione di una disposizione sulla prescrizione che prevede un termine di prescrizione di tre anni ad indennità speciali
di anzianità di servizio le quali, in un caso analogo a quello che caratterizza il procedimento principale, sono state negate
ad un lavoratore migrante sulla base di una normativa nazionale incompatibile con il diritto comunitario, antecedente alla
sentenza [Köbler, cit.], costituisca una discriminazione indiretta dei lavoratori migranti ai sensi degli artt. 39 CE e 7,
n. 1, del regolamento (…) n. 1612/68, oppure una restrizione della libera circolazione dei lavoratori, garantita da tali disposizioni.
2) Nel caso di soluzione affermativa della prima questione: se gli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento (…) n. 1612/68 ostino,
in un caso quale quello che caratterizza il procedimento principale, all’applicazione di una siffatta disposizione sulla prescrizione
ad indennità speciali di anzianità di servizio che sono state negate ad un lavoratore migrante sulla base di una normativa
nazionale incompatibile con il diritto comunitario, antecedente alla sentenza [Köbler, cit.].
3) Se il principio di effettività, in circostanze quali quelle che caratterizzano il procedimento principale, impedisca l’applicazione
di una disposizione sulla prescrizione che prevede un termine di prescrizione di tre anni alla presentazione di domande dirette
a far valere diritti risalenti al passato aventi ad oggetto indennità speciali di anzianità di servizio negate a potenziali
beneficiari, in violazione del diritto comunitario, sulla base di disposizioni nazionali formulate in modo univoco».
Sulle questioni pregiudiziali
13
Con le sue questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
il diritto dell’Unione osti ad una normativa, come quella di cui alla causa principale, che assoggetta ad un termine di prescrizione
di tre anni le domande di pagamento delle indennità speciali di anzianità di servizio negate, anteriormente alla pronuncia
della citata sentenza Köbler, ad un lavoratore che abbia esercitato il proprio diritto alla libertà di circolazione, in virtù
di una normativa interna incompatibile con il diritto comunitario.
14
Si deve rammentare che, nella citata sentenza Köbler, la Corte ha dichiarato in sostanza che gli artt. 39 CE e 7, n. 1, del
regolamento n. 1612/68 devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla concessione di un’indennità speciale di anzianità
di servizio che, in forza di una disposizione quale l’art. 50 bis del GehG, nella sua versione anteriore alla modifica introdotta
mediante la legge pubblicata sul BGBl. I, 130/2003, veniva esclusivamente riconosciuta ai professori universitari che avessero
maturato un’anzianità di servizio di quindici anni presso le università austriache.
15
Dalla decisione di rinvio risulta che la Repubblica d’Austria si è conformata a tale sentenza aggiungendo, con la legge pubblicata
sul BGBl. I, 130/2003, all’art. 50 bis del GehG il n. 4, citato al punto 5 della presente sentenza. La richiesta volta ad
ottenere l’indennità speciale di anzianità a seguito di tale modifica legislativa è soggetta, in forza dell’art. 13 ter, n. 1,
del GehG, ad un termine di prescrizione di tre anni, eventualmente prorogato del periodo di nove mesi menzionato all’art. 169 bis,
n. 4, del GehG.
16
A questo proposito va rilevato, da un lato, che, nelle circostanze di cui alla causa principale, un simile termine di prescrizione
configura una modalità procedurale di un ricorso preordinato a garantire la salvaguardia di un diritto conferito dal diritto
dell’Unione ad un singolo, quale il ricorrente nella causa principale. Dall’altro, il diritto dell’Unione non disciplina la
questione se gli Stati membri possano, in siffatte circostanze, prevedere un termine di prescrizione.
17
Ne consegue che spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare una simile modalità procedurale,
purché tale modalità, da un lato, non sia meno favorevole di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio
di equivalenza) e, dall’altro, non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti
dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza 17 novembre 1998, causa C‑228/96,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7141, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).
18
Le questioni sollevate dal giudice del rinvio devono quindi essere esaminate alla luce di questi due principi.
19
Per quanto riguarda il principio di equivalenza va rammentato che, secondo una giurisprudenza costante, esso richiede che
la complessiva disciplina dei ricorsi si applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione
e a quelli simili fondati sulla violazione del diritto interno (sentenza 26 gennaio 2010, causa C‑118/08, [OSCURATO:PERSONA]
y [OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
20
Per verificare se il principio di equivalenza sia rispettato nella causa principale occorre quindi esaminare se esista, oltre
ad una disposizione sulla prescrizione come quella di cui alla causa principale, applicabile ai ricorsi intesi a garantire
nel diritto interno la salvaguardia dei diritti che il diritto dell’Unione conferisce ai singoli, una disposizione sulla prescrizione
applicabile ai ricorsi di natura interna che, alla luce del suo oggetto e dei suoi elementi essenziali, possa essere considerata
simile alla suddetta prima disposizione sulla prescrizione (v., in tal senso, sentenze 16 maggio 2000, causa C‑78/98, Preston
e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3201, punto 49, e [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35).
21
Orbene, si deve anzitutto rilevare che, come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, una norma sulla prescrizione come
quella prevista dall’art. 13 ter del GehG si applica tanto ai ricorsi intesi a garantire nell’ordinamento interno la salvaguardia
dei diritti che il diritto dell’Unione conferisce ai singoli quanto ai ricorsi di natura interna. Risulta pertanto che le
norme sulla prescrizione applicabili a entrambi questi due tipi di ricorso sono identiche.
22
D’altronde, come altresì rilevato dai governi che hanno presentato osservazioni alla Corte, l’eccezione derivante da una disposizione
quale l’art. 169 bis, n. 4, del GehG, che consente la proroga del termine di prescrizione per un periodo di nove mesi, opera
unicamente in favore dei ricorsi intesi a garantire nell’ordinamento interno la salvaguardia dei diritti conferiti dal diritto
dell’Unione ai singoli.
23
Il ricorrente nella causa principale e la Commissione fanno tuttavia valere in sostanza che, in forza dell’art. 169 bis, n. 1,
del GehG, i professori universitari che abbiano maturato la propria anzianità di servizio almeno parzialmente nelle università
di Stati membri diversi dalla Repubblica d’Austria devono, al contrario dei professori che abbiano compiuto la propria carriera
interamente in quest’ultimo Stato membro, presentare una richiesta al fine di ottenere l’indennità speciale di anzianità.
Siffatta situazione comporterebbe che una norma sulla prescrizione come quella di cui alla causa principale abbia, nell’ipotesi
dei ricorsi intesi a garantire nell’ordinamento interno la salvaguardia dei diritti che il diritto dell’Unione conferisce
ai singoli, una sfera di applicazione più ampia rispetto all’ipotesi dei ricorsi di natura interna.
24
Infatti, secondo il ricorrente nella causa principale e la Commissione, nei confronti dei professori che abbiano compiuto
la propria carriera interamente in Austria la predetta norma sulla prescrizione produce i propri effetti soltanto in casi
rari e specifici, quando, ad esempio, a seguito di un errore, elementi del trattamento degli interessati non sono stati concessi
e questi non hanno presentato in tempo utile una domanda di esame della propria situazione. Invece, per quanto riguarda i
professori che abbiano maturato la propria anzianità di servizio almeno in parte nelle università di Stati membri diversi
dalla Repubblica d’Austria, l’applicazione della norma sulla prescrizione avrebbe carattere sistematico.
25
Tuttavia, una simile circostanza non consente di concludere che esistano in effetti due norme sulla prescrizione che non possano
ritenersi simili.
26
Difatti, come sostanzialmente osservano i governi austriaco, italiano e polacco, la necessità di presentare una domanda riguarda
non soltanto i professori che abbiano maturato la propria anzianità di servizio almeno in parte nelle università di Stati
membri diversi dalla Repubblica d’Austria, ma anche i professori che abbiano compiuto la propria carriera interamente in quest’ultimo
Stato membro e la cui indennità speciale di anzianità non sia stata calcolata correttamente. Ne consegue che la necessità
di presentare una domanda grava, in effetti, su tutti i professori che abbiano subito un’errata applicazione delle norme di
diritto che disciplinano la concessione di detta indennità e che aspirino ad una rettifica dell’errore commesso, che si tratti
di un errore commesso rispetto alle norme interne o rispetto alle norme del diritto dell’Unione, che le autorità nazionali
competenti avrebbero dovuto applicare direttamente.
27
In tale contesto, una norma sulla prescrizione come quella opposta al ricorrente nella causa principale non può ritenersi
contraria al principio di equivalenza.
28
Per quanto concerne il principio di effettività, la Corte ha riconosciuto compatibile con il diritto dell’Unione la fissazione
di ragionevoli termini di ricorso a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia dell’interessato
sia dell’amministrazione coinvolta. Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente
difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. A tal proposito appare ragionevole un
termine nazionale di decadenza triennale (v., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19, nonché 24 marzo 2009, causa
C‑445/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2119), punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
29
Pertanto, in difetto di circostanze particolari portate a conoscenza della Corte, una norma sulla prescrizione come quella
opposta al ricorrente nella causa principale, che prevede un termine di prescrizione di tre anni suscettibile di essere prorogato
per un periodo di nove mesi, non può essere considerata contraria al principio di effettività.
30
Siffatta interpretazione non è inficiata dalla circostanza che gli effetti della citata sentenza Köbler, retroagiscano alla
data di entrata in vigore della norma interpretata, dal momento che detti effetti non sono stati limitati nel tempo dalla
Corte. Infatti, l’applicazione di una modalità procedurale, quale il termine di prescrizione di cui alla causa principale,
non può essere confusa con una limitazione degli effetti di una sentenza della Corte avente ad oggetto l’interpretazione di
una disposizione di diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 15 settembre 1998, causa C‑231/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4951,
punti 17 e 18).
31
Il ricorrente nella causa principale e la Commissione rilevano tuttavia che il legislatore austriaco, con una disposizione
normativa chiara, aveva escluso che si tenesse conto di periodi di servizio maturati nelle università di Stati membri diversi
dalla Repubblica d’Austria.
32
A loro giudizio, in simili circostanze i professori universitari che potessero dimostrare periodi di anzianità maturati in
tali università dovevano supporre che le proprie richieste dirette al riconoscimento di detti periodi per la concessione dell’indennità
speciale di anzianità non venissero accolte. Il legislatore austriaco avrebbe pertanto tenuto un comportamento tale da dissuadere
professori universitari, ai quali spettasse in linea di principio tale indennità, dal presentare in tempo utile la richiesta
necessaria all’attuazione del predetto diritto.
33
Tuttavia, si deve rilevare che il diritto dell’Unione non vieta ad uno Stato membro di opporre un termine di decadenza ad
una domanda diretta ad ottenere un’indennità speciale di anzianità, come quella di cui alla causa principale, che, in violazione
di disposizioni del diritto dell’Unione, non sia stata accordata, anche se questo Stato membro non ha ancora modificato la
normativa interna per renderla compatibile con tali disposizioni. Ciò non vale, al contrario, soltanto nel caso in cui il
comportamento delle autorità nazionali, unitamente all’esistenza di un termine di decadenza, sia giunto al punto di privare
totalmente un singolo della possibilità di far valere i propri diritti dinanzi ai giudici nazionali (v., in tal senso, sentenza
[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 43 e 45).
34
Orbene, nella causa principale non può rilevarsi la sussistenza di siffatta circostanza.
35
In particolare, l’applicazione di un termine di prescrizione non priva puramente e semplicemente un singolo, quale il ricorrente
nella causa principale, del diritto di ottenere un’indennità che, in violazione di disposizioni del diritto dell’Unione, non
gli era stata accordata (v., per analogia, sentenze 2 febbraio 1988, causa 309/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 355, punto 19, e 9 febbraio
1999, causa C‑343/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑579, punto 37).
36
D’altro canto, dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che al ricorrente nella causa principale sia stato opposto
un simile termine di prescrizione in conseguenza di informazioni inesatte deliberatamente fornite a questi dalle autorità
nazionali competenti (v., per analogia, sentenza 1° dicembre 1998, causa C‑326/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7835, punto 34). Come
ha giustamente rilevato il governo francese, la circostanza che in precedenza esistesse una normativa univoca contraria al
diritto comunitario non può essere assimilata al fatto di fornire siffatte informazioni inesatte, a pena di rendere impossibile,
contrariamente a quanto risulta dal punto 33 della presente sentenza, qualsivoglia applicazione di un termine di prescrizione
in circostanze come quelle di cui alla causa principale.
37
Infine, per quanto riguarda la parte delle questioni pregiudiziali che verte anche sull’interpretazione degli artt. 39 CE
e 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68, va rilevato che, per gli stessi motivi esposti ai punti 21‑26 della presente sentenza,
l’applicazione di un termine di prescrizione in circostanze come quelle di cui alla causa principale non può essere considerata
costitutiva di una discriminazione indiretta di un lavoratore ai sensi di tali disposizioni.
38
Infatti, la situazione di professori universitari, quale il ricorrente nella causa principale, deve ritenersi paragonabile
a quella di professori universitari che abbiano compiuto tutta la propria carriera in Austria e la cui indennità speciale
di anzianità non sia stata correttamente calcolata alla luce delle disposizioni di diritto interno. Orbene, risulta che queste
due categorie di professori universitari sono oggetto di trattamenti sostanzialmente identici.
39
Allo stesso modo, non risulta che l’applicazione di un termine di prescrizione in circostanze come quelle di cui alla causa
principale configuri, in quanto tale, una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 39 CE. Infatti,
nel momento in cui essa ha luogo, l’applicazione di tale termine di prescrizione produce effetti sulla possibilità di ottenere
l’indennità speciale di anzianità per un periodo che si colloca interamente nel passato. Ne consegue che essa non è idonea
ad impedire o a dissuadere un lavoratore, quale il ricorrente nella causa principale, dall’esercitare i propri diritti alla
libera circolazione dei lavoratori, giacché la possibilità di ottenere dette indennità per il passato non dipende dalla scelta
del lavoratore di esercitare tali diritti (v., in tal senso, sentenza 27 gennaio 2000, causa C‑190/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑493,
punto 24).
40
Inoltre, mancano indizi secondo cui l’applicazione di un termine di prescrizione in circostanze come quelle di cui alla causa
principale sarebbe stata idonea ad impedire o a dissuadere, in un momento determinato nel passato, un lavoratore, quale il
ricorrente nella causa principale, dall’esercizio dei propri diritti alla libera circolazione dei lavoratori. Come risulta
dalla citata sentenza Köbler, era lo stesso rifiuto ad accordare l’indennità speciale di anzianità all’interessato, ove questi
esercitasse gli stessi diritti, che configurava una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 39 CE.
41
Occorre pertanto risolvere le questioni sollevate dichiarando che il diritto dell’Unione non osta ad una normativa, come quella
di cui trattasi nella causa principale, che sottopone ad un termine di prescrizione di tre anni le domande di pagamento delle
indennità speciali di anzianità di cui un lavoratore che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione sia
stato privato, prima della pronunzia della citata sentenza Köbler, in forza dell’applicazione di una normativa interna incompatibile
con il diritto comunitario.
Sulle spese
42
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Il diritto dell’Unione non osta ad una normativa, come quella di cui trattasi nella causa principale, che sottopone ad un
termine di prescrizione di tre anni le domande di pagamento delle indennità speciali di anzianità di cui un lavoratore che
abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione sia stato privato, prima della pronunzia della sentenza 30 settembre
2003, causa C‑224/01, Köbler, in forza dell’applicazione di una normativa interna incompatibile con il diritto comunitario.
Firme
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Lingua processuale: il tedesco.