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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 marzo 1973

Cassazione n. 33028/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] alias Begaj lonian [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il 20/07/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1.2/05/1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente ai capi A3, A4 e A6 e inammissibilità o rigetto nel resto per [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento con rinvio limitatamente alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata e per l'inammissibilità o rigetto nel resto per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi di tutti gli altri ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale, per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Tortino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'accoglimento dei propri motivi di ricorso e si riporta ai motivi di ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palmi, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento dei propri motivi di ricorso e si riporta ai motivi di ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], richiama i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento dei propri motivi di ricorso e si riporta ai motivi di ricorso per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza impugnata e si riporta ai motivi di ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento dei propri motivi di ricorso e si riporta ai motivi per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], richiama i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso, riportandosi ai motivi per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Asti, nelle conclusioni scritte per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Torino, nelle conclusioni scritte per [OSCURATO:PERSONA], e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Torino, nella memoria conclusiva per [OSCURATO:PERSONA], insistono per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei loro rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. La vicenda processuale riguarda le attività di un'associazione per delinquere 'ndranghetista operante (dal 2006 in permanenza) fra Torino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofe con plurimi reati-fine in materia di armi, ricettazione, favoreggiamento (capo Al) e due associazioni ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 con i plurimi reati-fine ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, la prima attiva in Torino da periodo prossimo e antecedente al maggio 2016 fino a luglio 2017 (capo B1) e la seconda operante in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] torinese dalla primavera del 2016 al maggio del 2018 (capo C1).

Il processo costituisce la prosecuzione degli esiti del c.d. procedimento Minotauro aggiornati sulla base delle dichiarazioni del collaborante con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988) e di vari elementi (conversazioni intercettate, osservazioni, sequestri) valutati a riscontro delle sue chiamate in reità o in correità.

Con sentenza n. 3192 del 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Torino ha parzialmente confermato — ma integrando quella che è in larga parte una doppia conforme — la decisione del Giudice dell'udienza preliminare di Torino, adottata il 16 marzo 2021 a conclusione di un giudizio abbreviato, per i reati ex artt. 416-bis cod. pen., 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, 648 cod. pen., 697 cod. pen., 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 attribuiti agli odierni ricorrenti e descritti nelle imputazioni.

2. Nei loro ricorsi gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza per i motivi nel seguito riportati per ciascuno dei ricorrenti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come richiesto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Alcuni motivi di carattere generale sono comuni a diversi ricorsi e riguardano la sussistenza delle associazioni per delinquere descritte nei capi di imputazione.

Gli altri propri dei singoli ricorrenti.

2.1. L'associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. descritta nel capo Al.

2.2.1. Per quanto riguarda l'associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. descritta nel capo Al, nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo del secondo atto di ricorso), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), si deduce che essa, già oggetto del processo denominato Minotauro. è cessata e si contesta la ultrattività della locale di 'ndfrangheta oggetto del capo Al rispetto agli esiti del processo denominato Minotauro escludendo che emergano indizi della sua persistenza nei territori indicati nella imputazione.

Si osserva che la sentenza non chiarisce se quella che è descritta nell'imputazione è una formazione nuova o la semplice prosecuzione della vecchia oltre il limite temporale del precedente giudicato.

Si esclude comunque che siano manifestazioni del suo potere di intimidazione mafiosa i pestaggi di persone considerati nella sentenz e le piodalità di recupero di credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] assumendo(' . onnessi agli interessi dei singoli responsabili e non a quelli del gruppo.

Si deducono (nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e illogicità manifesta della motivazione in relazione al preteso riscontro della ultrattività della locale di [OSCURATO:PERSONA] ricavabile della vicenda relative all'associazione ex ad 74 d.P.R. n.309/1990 di cui al capo B1 senza specifiche ulteriori indicazioni circa l'uso del metodo mafioso e il territorio in cui si sarebbe svolta l'azione della associazione.

2.2.2. Oltre che in varie parti dei ricorsi con riferimento a specifiche circostanze, la attendibilità del collaborante [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988), le dichiarazioni del quale forniscono elementi di valutazione circa la sussistenza dell'associazione descritta nel capo Al, oltre che relativamente a altri reati, è contestata: nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (sesto motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo).

Si deduce che: la sentenza impugnata nell'individuare le cause della scelta di allontanarsi dall'ambiente ‘ndranghetista, grazie anche al risocializzante percorso scolastico seguito in carcere, non si confronta con le deduzioni difensive e trascura che lo stesso collaborante ha chiarito che per il suo rango egli avrebbe potuto conoscere soltanto nomi degli appartenenti alla società minore e non di quelli appartenenti alla società maggiore; né valuta la anomalia della rapida carriera del collaborante; nella sentenza di primo grado e anche in altre il collaborante è stato ritenuto non del tutto attendibile, sicché le sue dichiarazioni vanno valutate frazionatamente e raffrontate a quelle di altri collaboranti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); non fu accettato presso la locale di [OSCURATO:PERSONA], sicché le sue affermazioni vanno valutate non come espressione del patrimonio conoscitivo condiviso all'interno del gruppo criminale ma come dichiarazioni de relato delle quali va vagliata la attendibilità in relazione alla fonte primaria; la sentenza impugnata riconosce la sussistenza di sue ragioni di astio nei confronti di alcuni degli accusati; le dichiarazioni accusatorie hanno contenuto generico e sono state rilasciate soltanto dopo che i processi per i gravi reati da lui commessi si sono irrevocabilmente definiti; la Corte di appello non ha adeguatamente risposto alle deduzioni circa l'inattendibilità delle narrazioni del collaborante relative alla sua affiliazione alla cosca criminale, travisando la prova relativa a un punto fondamentale per la credibilità dell'accusatore.

2.3. L 'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo B1.

Per quanto riguarda l'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo B1, nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (sesto motivo) si deduce che gli elementi di valutazione acquisiti ne escludono la sussistenza e si argomenta che invece conducono a una qualificazione delle condotte ex artt. 81,110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 nella forma del concorso continuato perché nel caso concreto mancano dati che dimostrino l'esistenza della affectio societatis fra i soggetti coinvolti nella vicenda, mentre risulta estemporanea la gestione comune delle attività di narcotraffico e dalle conversazioni emergono casi in cui [OSCURATO:PERSONA] concorse con il solo [OSCURATO:PERSONA] o con soggetti estranei all'associazione.

Si deduce (nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) vizio della motivazione relativamente al reato di cui al capo B1 nella parte in cui la Corte afferma che il monitoraggio della vita associativa è circoscritto al periodo tra la fine di agosto e l'ottobre del 2016 ma assume che vi sarebbero elementi da cui dedurre l'operatività del sodalizio anche per il periodo pregresso e susseguente limitandosi comunque a esaminare il trimestre agosto ottobre 2016.

2.4. L'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo Cl.

Per quanto riguarda l'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo Cl, nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo, terzo motivo, ulteriormente coltivato nei motivi nuovi), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo del secondo atto di ricorso), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), e [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) si deduce la insussistenza della associazione.

Si argomenta che ricorre soltanto un reiterato concorso di persone in reati ex art. 73 d.P.R. n.309/1990 perché dalle connotazioni dell'attività degli imputati non emerge una struttura organizzativa (ripartizione dei ruoli, nascondiglio per la droga, cassa comune e ripartizione degli utili e delle perdite) anche minima.

Si osserva che la sentenza è contraddittoria nell'affermare che le modalità delle singole cessioni hanno seguito schemi operativi usuali per poi considerare che la conoscenza reciproca fra fornitori e clienti e l'esistenza di luoghi di incontro collaudati% hanno reso disagevole la ricostruzione dei singoli episodi.

Si assume che le dichiarazioni dei collaboranti provano solo i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 realizzati secondo un modus operandi proprio di singoli in concorso continuato fra loro, ma non di un gruppo, e non dimostrano una affectio societatis nei soggetti coinvolti.

Si considera che la compresenza di almeno due soggetti nei vari episodi è modalità esecutiva che può appartenere sia al reato concorsuale che a quello associativo mentre non emerge che l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sia stata usata come deposito temporaneo di stupefacenti da qualcuno dei suoi coimputati, né risulta provato che la pressa idraulica presso il box di via Riviera utilizzabile per il taglio della cocaina fosse nella disponibilità di un gruppo di associati.

Si rileva che era [OSCURATO:PERSONA] ché manteneva contatti diretti con tutti i ricorrenti accentrando su di sé ogni fase della condotta di spaccio e soltanto avvalendosi della loro collaborazione e degli apporti di altri soggetti privi di propri ruoli.

In particolare, nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza dell'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo Cl osservando che le due condotte contestate a Macri concernenti l'acquisto di cocaina non dimostrano l'esistenza di un consolidato canale di approvvigionamento.

Vengono nel seguito considerati i singoli ricorsi, espunti i motivi di carattere generale sopra considerati.

2.5. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deduce quel che segue.

2.5.2. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo C1) nell'attribuire a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo direttivo nell'associazione descrivendolo sia come capo e organizzatore oltre che partecipe personalmente nelle operazioni di acquisto, trasporto, custodia e cessione di stupefacente, nonché autore di cessioni al dettaglio, così delineando una insolita figura di soggetto al contempo capo e esecutore all'interno dell'associazione mentre la condotta attribuitagli nell'imputazione è solo quella di soggetto apicale.

Si argomenta che egli in realtà ha svolto un ruolo di mero partecipe e che questo mostra anche che nella fattispecie non si costituì un'associazione per delinquere ma si ebbe soltanto un concorso di soggetti nella reiterazione di reati concorsuali come si evince dall'arco temporale relativamente breve di vita delle condotte, dal loro svolgersi in un territorio circoscritto, con una organizzazione modesta, gestendo quantità non rilevanti di droga e uno spaccio prevalentemente al dettaglio, come riconosciuto nella stessa sentenza.

Si osserva che l'attività del gruppo si è identificata con quella stessa di [OSCURATO:PERSONA] in modo da venir meno con sua assenza come del resto è palesato anche dal fatto che mancò una cassa comune e che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] è definito galoppino dell'imputato e non dell'associazione.

2.5.3. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. (capo Al) nell'attribuire a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo apicale, senza tuttavia individuare le specifiche condotte indicate nella imputazione (decisione, pianificazione azioni strategiche e mantenimento dei contatti con la Calabria; p. 8-11), e si considera che è stata esclusa l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, così configurando un'associazione per delinquere di stampo mafioso che eserciterebbe il suo metodo tipico in relazione a reati diversi dalla associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90.

2.5.4. Con il quarto motivo, ulteriormente coltivato nei motivi nuovi, si deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. (capo Al, contestato come «tuttora permanente») trascurando che l'imputato è stato condannato con sentenza passata in giudicato quale partecipe dell'associazione mafiosa e non quale capo per una condotta durata fino all'ottobre del 2012 mentre già nel giugno del 2011 era stato arrestato nell'ambito dello stesso procedimento e carcerato fino all'autunno del 2014 senza che durante il periodo di carcerazione siano emerse condotte sussumibili sotto l'art. 416-bis cod. pen. perché gli episodi per i quali si è discusso sono successivi all'autunno del 2014, sicché mancano dati che mostrino ch'egli da mero partecipe sia divenuto capo dell'associazione proprio durante il periodo in cui era carcerato.

2.5.5. Con il quinto motivo, ulteriormente coltivato nei motivi nuovi, si deduce violazione degli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 416-bis cod. pen. nonché del principio ne bis in idem perché non risultano reati diversi riconducibili ai fini di un'associazione di stampo mafioso fatta eccezione per pochi reati in materia di armi e per un favoreggiamento e alcune violazioni di misure di prevenzione.

In altri termini, manca quantomeno per il ricorrente un'attività mafiosa autonoma, anche un'attività di spaccio che possa ricondursi a un ambito diverso da quello già rientrante nell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990.

2.5.6. Con il sesto motivo si deduce vizio della motivazione circa il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] in un'associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. fondata sul contenuto delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] ritenute riscontrate dai contenuti di dialoghi fra carcerati nei quali si attribuisce al ricorrente la capacità di imporsi sugli altri, ma trascurando che il collaborante [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza di primo grado è stato ritenuto non completamente credibile sicché le sue dichiarazioni vanno valutate frazionatamente e raffrontate a quelle di altri collaboranti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che non attribuiscono al ricorrente attività di tipo mafioso e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] gli attribuisce un ruolo apicale nel periodo che va nel 2008 alle 2012 mentre la sentenza dell'ottobre 2012 ha condannato il ricorrente come mero partecipe in relazione a condotte fino al 2/10/2012.

Si osserva, inoltre, che il collaborante [OSCURATO:PERSONA], sebbene affiliato alla associazione per delinquere in Calabria, non fu accettato presso la locale di [OSCURATO:PERSONA] sicché le sue affermazioni vanno valutate non come espressione del patrimonio conoscitivo condiviso all'interno del gruppo criminale ma come dichiarazioni de relato delle quali va vagliata la attendibilità in relazione alla fonte primaria.

Si argomenta che il fatto che un soggetto si sia sottomesso al ricorrente per scusarsi di avere venduto a sua moglie un cellulare di provenienza illecita non è di per sé espressione di assoggettamento a un metodo mafioso, mentre, al contrario, rileva la affermazione, contenuta in una intercettazione, da cui si desume che il ricorrente spaccia personalmente, attività incompatibile, secondo le valutazioni dei conversanti, con un ruolo apicale.

2.5.7. Con il settimo motivo si deduce violazione degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, artt. 648 e 697 cod. pen. (capi A3, A4, A6) perché non è dimostrato che egli potesse disporre delle armi e delle munizioni custodite nel terreno di [OSCURATO:PERSONA] rinvenute il 7/02/2017, né questo si desume dal fatto che l'anno precedente (31/08/2016) era stata registrata la sua presenza in quel fondo o che egli manifestò stizza e preoccupazione dopo l'arresto del custode dell'arma, tanto più che è stato escluso che la detenzione dell'arma fosse volta a agevolare l'associazione mafiosa e che non si comprende perché avrebbe dovuto detenere armi obiettivamente non funzionanti.

2.5.8. Con i motivi di ricorso dall'ottavo al ventiduesimo relativi ai reati ex art. 73 n. 309/1990, perché la responsabilità del ricorrente è stata affermata: circa il capo B31, per la cessione di due chilogrammi di droga sulla base di contenuti di conversazioni dai significati non univoci; circa il capo C2, valutando i movimenti delle tre auto utilizzate nella vicenda, lo spostamento di una busta da un bagagliaio all'altro e il rinvenimento di ury...consistente somma di denaro, ma trascurando che l'ampio tempo intercorso tra lo scambio e il ritorno di [OSCURATO:PERSONA] alla propria abitazione per custodirvi (si suppone) la droga contrasta con la esigenza invece di far presto per evitare inconvenienti, e che non è stata rinvenuta traccia di sostanza stupefacente sul denaro sequestrato collocato nella stessa busta dove, secondo la ricostruzione accusatoria, era prima contenuta la sostanza; circa il capo C7, interpretando ingiustificatamente i movimenti suoi e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] come collegati uno scambio illecito di droga; circa il capo C8, trascurando la impossibilità che 10 chili di hashish potessero essere trasportate nell'incavo di una giacca snnanicata chiusa con una cerniera, sicché in ogni caso il fatto dovrebbe essere riqualificato come di lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per la impossibilità di determinare il quantitativo di sostanza detenuta; circa il capo C9, trascurando che la perquisizione del veicolo del supposto acquirente non ha fatto rinvenire tracce di sostanza stupefacente o somme di denaro; circa il capo C10, illogicamente interpretando i contenuti delle conversazioni intercettate e valorizzando il fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] fosse uscito dalla abitazione di [OSCURATO:PERSONA] portando seco un involucro di colore bianco; circa il capo C11, sul fatto che egli fu presente nel box due giorni prima della perquisizione che fece rinvenire la sostanza stupefacente; circa il capo C14, escludendo la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 perché la droga aveva la forma di una palla di colore bianco, sebbene questo non comporti una sicura quantificazione della quantità e della qualità della droga; circa il capo C16, con una fallace ricostruzione delle condotte, ha anche escluso la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 pur mancando una precisa quantificazione della sostanza stupefacente; circa il capo C17, con una fallace ricostruzione delle condotte e escludendo la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 senza che possa ritenersi provato che la sostanza rinvenuta nella autovettura del supposto acquirente sia la stessa di quella acquistata da [OSCURATO:PERSONA] sicché il fatto avrebbe dovuto comunque essere riqualificato come di lieve entità anche perché la sostanza ceduta da [OSCURATO:PERSONA], quand'anche effettivamente pesasse 21 grammi, non è stata analizzata così da individuarne il principio attivo; circa il capo C24, ricostruendo il fatto diversamente da come lo ricostruì il Giudice dell'udienza preliminare senza spiegare perché ha ritenuto che la cessione illecita di sostanza stupefacente si sia conclusa in modo diverso e anteriormente rispetto a come ritenuto dal primo giudice; circa il capo C25, senza adeguatamente rispondere alle deduzioni sviluppate nell'atto di appello con particolare riferimento alla prova dell'effettiva cessione della sostanza stupefacente, peraltro nella quantità di mezzo chilo; circa il capo C26, senza spiegare come l'incontro fra il ricorrente e tale [OSCURATO:PERSONA] fosse finalizzato alla cessione di sostanza stupefacente e senza rispondere alle deduzioni difensive contenute nell'atto di appello; circa il capo C26, anche escludendo l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per 8 cessioni di sostanza stupefacente senza dimostrare che esse erano di circa 50 grammi e così anche ingiustificatamente rigettando la deduzione relativa alla configurabilità del fatto di lieve entità; circa il capo C28, senza specifici elementi che comprovino una cessione di cocaina assunto sicché il fatto avrebbe dovuto qualificarsi ex art. 73, comma 4, e non ex art.73 comma 1, d.P.R. stante l'indeterminatezza della qualità della sostanza.

2.5.9. Con il ventitreesimo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 597, comma 3, cod. proc. pen. e violazione del divieto di reformatio in peius in relazione ai capi B31, C14 C16, e C17 perché la sentenza della Corte d'appello ha applicato, in assenza di un'impugnazione del Pubblico ministero, un aumento per la continuazione nella misura di 4 mesi di reclusione per ogni reato, mentre la sentenza di primo grado aveva determinato l'aumento nella misura di 3 mesi di reclusione.

Inoltre, si rileva che, mentre nel dispositivo della sentenza è stata menzionata la riqualificazione del capo C27 ex art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 nella determinazione della pena non è incluso fra quelli (capi C7 e C9) per i quali è stata decisa la riqualificazione.

2.5.10. Con il ventiquattresimo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nell'applicare la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale nonostante che l'ulteriore delitto non colposo sia stato commesso in epoca successiva e nei 5 anni rispetto alle precedenti sentenze di condanne passate in giudicato perché nel caso in esame la sentenza di riferimento è passato in giudicato nel 2019 mentre i fatti oggetto del presente procedimento sono stati commessi sino al 2017.

Inoltre, si osserva che le sentenze passate in giudicato per le quali l'imputato è stato condannato sono state unite dal vincolo della continuazione ex art. 81, comma secondo, cod. pen. e, sebbene giurisprudenza più recente escluda una incompatibilità fra la recidiva e la continuazione anche applicata in executivis, nella fattispecie la continuazione ritenuta sussistente collega condotte fra loro intimamente connesse sicché la recidiva viene decolorata dall'unificazione delle condanne in un unico titolo.

2.6. Ag resta Francesco 2.6.2.

Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione relativamente alla partecipazione alla associazione ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al) per avere fondato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sui contenuti delle dichiarazioni del nipote, collaborante con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988), rilasciate soltanto dopo i processi per i gravi reati da lui commessi si sono irrevocabilmente definiti, aventi contenuto generico e, come riconosciuto nella sentenza impugnata, accompagnate da ragioni di odio nei confronti di alcuni dei parenti accusati.

Si aggiunge che la Corte di appello non ha adeguatamente risposto alle deduzioni circa la non attendibilità delle narrazioni del collaborante relative alla sua affiliazione alla cosca criminale (p. 7-10) con un travisamento della prova relativa a un punto fondamentale per la attendibilità dell'accusatore.

2.6.3. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione relativamente ai riscontri esterni alla chiamata in correità da parte di [OSCURATO:PERSONA] da elementi inidonei.

Vengono a riguardo ribadite le deduzioni già presentate alla Corte d'appello circa i riscontri che il ricorso valuta inidonei quali: la partecipazione ai funerali di un affiliato; la reiterata presenza in un bar assieme a persone imputate o condannate ex art. 416-bis cod. pen., le modalità di recupero del credito vantato nei confronti di tale Marsalona (vedasi capo A7), la reazione del ricorrente alla notizia della collaborazione con l'autorità giudiziaria del nipote [OSCURATO:PERSONA].2.7. [OSCURATO:PERSONA]

2.7.2. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 603, comma tre-bis, cod. proc. pen. per violazione del principio che richiede che la colpevolezza sia provata «al di là di ogni ragionevole dubbio» e vizio della motivazione nel condannare [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al), riformando in peius, su appello del Pubblico ministero, la sentenza assolutoria di primo grado anche rigettando la richiesta di rinnovazione dell'attività istruttoria con l'esame del ricorrente in relazione alle dichiarazioni del cugino [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988) collaborante con l'autorità giudiziaria e trascurando che il Giudice di primo grado aveva ritenuto inidonei a suffragare le accuse il fatto che il ricorrente: ricevette dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] alcuni oggetti da portare in Calabria (foglio di appunti, telefono cellulare senza il caricabatterie) e denaro da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973), frequentò alcuni membri della locale di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

2.7.3. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 5, comma 1, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione rafforzata che giustifichi la riforma della sentenza assolutoria di primo grado e vizio della motivazione nell'aderire alla prospettazione del Pubblico ministero circa la fallace valutazione in chiave atomistica degli indizi a carico nel giudizio di primo grado, che, invece, ha correttamente distinto i rapporti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con 'ndrangheta imposti dal legame familiare dai rapporti realmente sintomatici di una sua appartenenza al gruppo criminale.

Si osserva che la sentenza impugnata non ha evidenziato vizi nel ragionamento del giudice di primo grado ma si è limitata a assommare gli elementi di valutazione a carico del ricorrente.

2.7.4. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio della motivazione valorizzando soltanto gli elementi indiziari utili alla prospettazione accusatoria, ma trascurando l'importanza del criterio ricostruttivo utilizzato dal giudice di primo grado e presupponendo che la mera appartenenza di un soggetto maschile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] ne comporti necessariamente la affiliazione alla cosca anche facendo leva sulla l'affermazione del collaborante con l'autorità giudiziaria secondo cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] classe 1960) padre del ricorrente teneva particolarmente alla affiliazione del figlio e non valutando che nella fattispecie le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono chiamata di correo in senso tecnico.

Si deduce che i loro contenuti sono comunque generici nell'affermare l'appartenenza del ricorrente alla 'ndrangheta; l'affido, da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA], di alcuni oggetti da portare in Calabria non è indizio grave e preciso di una intraneità del ricorrente alla associazione finalizzata al narcotraffico della quale fa parte [OSCURATO:PERSONA]; le erogazioni di denaro e le offerte ricevute dai predetti sono da intendersi come manifestazioni di rispetto nei confronti del giovane [OSCURATO:PERSONA] e di suo padre Antonio detenuto e non indici di intraneità dell'imputato alla associazione criminale; la sua compresenza con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1989) nel Ferragosto del 2017 nella stessa località e con i telefoni spenti non dimostra che i tre fossero riuniti per ragioni di 'ndrangheta tanto più che era programmata anche la presenza della madre del ricorrente; la partecipazione ai funerali di [OSCURATO:PERSONA] si spiega perché il defunto fu il padrino di battesimo del ricorrente; la sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA] affinché suo figlio [OSCURATO:PERSONA] chiedesse al pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] di essere assunto va collegata ai contenuti delle conversazioni in cui il padre manifesta sincera preoccupazione per il fatto che il figlio non avesse ancora trovato un lavoro e manifestasse poca voglia di lavorare; dopo la collaborazione del cugino [OSCURATO:PERSONA] con l'autorità giudiziaria, il ricorrente si attivò aderendo alle richieste dello zio Saverio e agli inviti del padre a contattare il cugino in un contesto di rapporti familiari e non riconducibili alla cosca criminale.

2.8. [OSCURATO:PERSONA]

2.8.2. Con il primo motivo di ricorso in relazione alla imputazione ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al) si deduce vizio della motivazione circa la attendibilità del collaborante con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] il quale, ha affermato che lo zio [OSCURATO:PERSONA] guidò la locale sino al suo trasferimento in Calabria (nell'estate del 2008) senza specificare quali condotte sarebbero attribuibili al ricorrente, affermando soltanto che fu fornitore di sostanza stupefacente nell'ambito dell'attività del narcotraffico della famiglia [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva che: in alcune sentenze il collaborante è stato ritenuto inattendibile; la sentenza impugnata riconosce la sussistenza di sue ragioni di astio nei confronti di alcuni degli accusati; le dichiarazioni accusatorie hanno contenuto generico e sono state rilasciate soltanto dopo che i processi per i gravi reati da lui commessi si sono irrevocabilmente definiti; la Corte di appello non ha adeguatamente risposto alle deduzioni circa l'inattendibilità delle narrazioni del collaborante relative alla sua affiliazione alla cosca criminale, travisando la prova relativa a un punto fondamentale per la credibilità dell'accusatore.

2.8.3. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione in relazione ai tre riscontri esterni alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA]: il contenuto della conversazione del 2007 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai cui si ricaverebbe la partecipazione [OSCURATO:PERSONA] al gruppo 'ndranghetista non è univoco; neanche dopo le sopravvenute dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] risulta certa la identificazione del ricorrente, la cui posizione nel procedimento c.d.

Minotauro fu archiviata, con il [OSCURATO:PERSONA] lì menzionato e (p. 12-18).

Si osserva che: il sopramenzionato [OSCURATO:PERSONA], successivamente divenuto collaborante con l'autorità giudiziaria, non ha mai rivolto accuse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; nelle conversazioni successive alla notizia della scelta del nipote [OSCURATO:PERSONA], detenuto, che, trasferito in altro carcere, rinunciò ai colloqui, il ricorrente si limitò a dire che forse il nipote era ammattito senza però manifestare timori per eventuali accuse che avrebbe potuto rivolgergli; i tre incontri in un bar, tra il febbraio e il marzo del 2010, hanno valenza neutra perché non risulta svoltasi alcuna riunione del sodalizio.

2.8.4. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione e violazione dell'art. 416-bis cod. pen. circa la partecipazione all'associazione di stampo mafioso, fondata soltanto sulle accuse provenienti dal nipote [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di prove di condotte del ricorrente riconducibili a un suo ruolo dinamico nel gruppo criminale

2.8.5. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione circa l'attribuzione ex art. 59, comma secondo, cod. pen. della aggravante (esclusa dal Giudice di primo grado) ex art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. nonostante che non sia emersa una disponibilità di armi da parte del ricorrente e che con riferimento alla posizione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] è stata esclusa l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. mentre l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è risultato ascrivibile al solo collaborante [OSCURATO:PERSONA].

2.8.6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa la determinazione della pena, anche rilevando che ha errato la Corte di appello nell'escludere che questo punto fosse stato oggetto di impugnazione mentre nell'atto di appello la difesa ha dedicato uno specifico motivo alla determinazione delle sanzioni nel caso di conferma del giudizio di responsabilità

2.8.7. Con il sesto motivo si deduce che la sentenza impugnata non risponde alle argomentazioni espresse nell'atto di appello circa la applicazione della recidiva e in particolare alla osservazione che il ricorrente avrebbe commesso il primo delitto quando già nel 1974 apparteneva al gruppo criminale oggetto del processo, sicché il nuovo delitto per il quale è oggi giudicato non potrebbe dirsi espressione di una accresciuta pericolosità.

2.8. [OSCURATO:PERSONA]

2.8.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 192 comma 3, cod. proc. pen. per vizio della motivazione e violazione della legge relativamente agli artt. 74 (capo B1) e 73 (capi B5 e B14) d.P.R. n. 309/1990 in relazione all'asserito ruolo di intermediatore svolto da Alvaro tra il presunto fornitore [OSCURATO:PERSONA] e altri.

Si osserva che la sentenza impugnata fallacemente individua riscontri alla dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] nei contenuti delle intercettazioni e del monitoraggio presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (p. 2-5 del ricorso) e che la condotta di partecipazione non può essere costituita da una mera manifestazione di disponibilità ma occorre un contributo materiale connesso all'attività della associazione e non basta al riguardo una intensa attività di intermediazione fra il ricorrente e altri soggetti (in particolare [OSCURATO:PERSONA]).

2.8.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione in relazione ai capi B5 e B14 perché la Corte non ha riqualificato come di lieve entità i reati descritti infondatamente assumendo che il ricorrente disponesse di rilevanti quantità di droga.

2.8.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. e vizio della motivazione nell'applicare la recidiva soltanto sulla base dei precedenti penali peraltro risalenti nel tempo e seguiti da un lungo periodo di buona condotta.

2.8.4. Con il quarto motivo si deduce mancanza di motivazione in relazione al bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990 e in relazione all'aumento per la continuazione non specificamente motivato e certamente eccessivo in relazione al capo B5 nonostante la scarsa qualità della droga ceduta.

2.9. [OSCURATO:PERSONA] 2.9.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione circa la attendibilità intrinseca del collaborante con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al).

Si osserva che la sentenza impugnata ha individuato le cause della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] nella scelta di allontanarsi dall'ambiente 'ndranghetista, grazie anche al risocializzante percorso scolastico seguito durante la carcerazione, ma non si confronta con le deduzioni difensive e trascura che lo stesso collaborante ha chiarito che per il suo rango egli avrebbe potuto conoscere soltanto nomi degli appartenenti alla società minore e non degli appartenenti alla società maggiore, né valuta la anomalia della rapida carriera del collaborante. t Si deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e contraddittorietà della motivazione circa la ritenuta ultrattività della locale di [OSCURATO:PERSONA] nel richiamare re~o l'orientamento giurisprudenziale secondo cui va esclusa la soluzione di continuità dell'associazione quando mutano alcuni componenti della compagine o il suo ambito territoriale.

Si rimarca che non emergono indizi della persistenza nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] delle condizioni di manifestazione del potere di intimidazione mafiosa (p.15-18 del ricorso).

Si deduce violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e illogicità manifesta della motivazione in relazione al preteso riscontro della ultrattività della locale di [OSCURATO:PERSONA] ricavabile della vicenda relative all'associazione ex art 74 d.P.R. n.309/1990 di cui al capo B1 senza specifiche ulteriori indicazioni circa l'uso del metodo mafioso e il territorio in cui si sarebbe svolta l'azione della associazione.

Si osserva che il collaborante [OSCURATO:PERSONA] inizialmente non ha saputo indicare il nome del ricorrente, riconoscendolo in fotografia solo dopo che questa fu pubblicata sui giornali con la notizia dell'arresto (il 2/5/2007) e aggiunse particolari rilevanti solo in successivi interrogatori e, dopo avere escluso, nell'interrogativo del 2/11/2016, di sapere chi fosse il contabile e chi il capo -giovani della locale, si ricordò del ricorrente come affiliato solo nell'interrogatorio del maggio 2017 con una missiva inviata alla Procura della Repubblica di Torino indicando [OSCURATO:PERSONA] come il capo-giovani (ribadendo questo nell'interrogatorio del 23/10/2018.

2.9.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione relativamente al reato di cui al capo B1 nella parte in cui la Corte afferma che il monitoraggio della vita associativa è circoscritto al periodo tra la fine agosto e l'ottobre 2016 ma al contempo assume che vi sarebbero elementi da cui dedurre l'operatività del sodalizio anche per il periodo pregresso e susseguente limitandosi comunque a esaminare il trimestre agosto-ottobre 2016. 2.9.3 Con il terzo motivo si deduce carenza di motivazione circa la responsabilità per i reati di cui ai capi B7, B12 e B14 perché anche per questi avrebbero dovuto valere le motivazioni che hanno condotto all'assoluzione in primo grado per i capi B4 e B9. 2.9.4 Con il terzo motivo si deduce violazione degli art. 81, commi primo e secondo cod. pen. e vizio della motivazione circa il disconoscimento del concorso formale con il reato oggetto della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino il 23 novembre 2017 e irrevocabile il 10 maggio 2019 invece della riconosciuta continuazione.

Si osserva che la Corte di appello ha ravvisato difformità fra le due associazioni per delinquere evidenziando che hanno operato in contesti temporali non sovrapponibili ma trascurando la loro identità (seppur parziale stante l'avvenuto arresto di molti partecipanti alla precedente associazione) soggettiva e strutturale e organizzativa.

2.10. [OSCURATO:PERSONA]

2.10.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 73 d.P.R. n.309/1990 e vizio della motivazione circa l'affermazione della responsabilità per il capo C43, risultando invece comprovata l'inesistenza di un effettivo contributo causale del ricorrente alla realizzazione dell'evento.

2.10.2. Con il secondo motivo si deducono vizio della motivazione e violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nell'affermare la responsabilità per il reato di cui il capo C44 mancando la prova del momento in cui il coindagato Martina avrebbe prelevato assieme ad [OSCURATO:PERSONA] il corriere della sostanza stupefacente proveniente dall'aeroporto.

Si osserva, inoltre, che non essendo provata la quantità e la qualità della sostanza stupefacente dovrebbe ravvisarsi il fatto lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

2.10.3. Con il terzo motivo si deduce mancanza di motivazione circa la determinazione della pena-base e l'aumento per la continuazione, trascurando la scarsa capacità finanziaria e il poco rilevante ruolo del ricorrente nella vicenda.

2.11. [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo di ricorso si deduce manifesta illogicità della motivazione nell'affermare la responsabilità per la cessione di sostanza stupefacente di cui al capo C2 della imputazione assumendo ingiustificatamente che il sacchetto di nylon colorato trasportato dai soggetti coinvolti nella vicenda contenesse effettivamente sostanza stupefacente e non risultando smentita la affermazione dell'imputato secondo il quale nel sacchetto era contenuto soltanto denaro contante, rinvenuto dopo la perquisizione, destinato dalla madre al matrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e trascurando peraltro che sarebbe stato insensato effettuare la consegna dello stupefacente in luogo pubblico. 2.12. [OSCURATO:PERSONA] unico motivo di ricorso in relazione ai capi 815 e B17 si deduce vizio della motivazione circa la responsabilità dell'imputato e erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.13. [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA]

2.13.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e vizio della motivazione circa la responsabilità dell'imputato per i capi B15 e B17 ritenuta provato soltanto sulla base dei contenuti delle conversazioni intercettate ma in assenza del sequestro di sostanza stupefacente.

2.13.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 62- bis 81 e 133 cod. pen. e vizio della motivazione nella determinazione della pena disconoscendo le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, infliggendo una pena distante dal minimo edittale e con un eccessivo aumento per la continuazione.

2.14. [OSCURATO:PERSONA]

2.14.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce manifesta illogicità della motivazione circa la responsabilità per il reato descritto nel capo B14, per avere trascurato che i contenuti delle conversazioni intercettate non provano che egli si trovò il 5/09/2016 a Brandizzo per l'acquisto della sostanza stupefacente

2.14.2. Con il secondo motivo si deduce che non essendo provata la quantità e la qualità della sostanza stupefacente il reato andava riqualificato come fatto lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

2.14.3. Con il terzo motivo si deduce mancanza di motivazione circa la determinazione della pena-base e il disconoscimento delle circostanze attenuti generiche anche considerato che la quantità e la qualità della sostanza stupefacente sono rimasti ignoti.

2.15. [OSCURATO:PERSONA] ricorso dell'imputato è stato espresso in due distinti atti — il primo sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il successivo sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] — che vanno valutati congiuntamente.

2.15.1. Con il primo motivo del secondo atto di ricorso si deducono violazione dell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. e vizio della motivazione circa la sussistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo Al nell'escludere la cessazione della associazione oggetto del precedente processo (c.d.

Minotauro), al contrario ravvisando la ultrattività dell'associazione desunta dai pestaggi di due soggetti e dalle modalità di recupero di credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] — invece attribuibili agli interessi dei singoli responsabili e non a quelli del gruppo — senza chiarire se quella oggetto di imputazione è una formazione nuova o la semplice prosecuzione della vecchia oltre il limite temporale del precedente giudicato (vedasi sub 2.1.).

2.15.2. Con il primo motivo del primo atto di ricorso si deducono violazioni di legge e vizio della motivazione nel qualificare come il ricorrente "organizzatore" nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (capo C1) solo per la partecipazione a molti dei reati-scopo — che non caratterizza l'organizzatore, mentre è apodittica l'affermazione di un suo stretto legame con [OSCURATO:PERSONA] nella gestione degli affari — e per avere in alcuni casi sostituito il capo dell'organizzazione ricevendo denaro da consegnargli.

Si assume illogico che la sentenza attribuisca al ricorrente il ruolo di organizzatore per una ipotizzata supremazia nei confronti del Macri mentre in altra parte afferma la intercambiabilità dei ruoli fra i due imputati.

Si evidenzia, in senso contrario, che invece dalle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] emerge che [OSCURATO:PERSONA] semplicemente vendeva la cocaina per conto del capo.

2.15.3. Con il secondo motivo del primo atto di ricorso e con il secondo motivo del secondo atto di ricorso si deducono vizio della motivazione e violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 192, comma 3, cod. proc. pen. circa la partecipazione del ricorrente alla associazione descritta nel capo Al.

Si osserva che le dichiarazioni etero accusatorie del collaborante [OSCURATO:PERSONA] non trovano adeguati riscontri esterni e la sentenza impugnata non si confronta con le deduzioni dell'appellante secondo cui gli altri collaboranti con l'autorità giudiziaria ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non lo hanno mai indicato come affiliato alla locale di [OSCURATO:PERSONA] ma solo come partecipe nello spaccio di stupefacenti.

Si esclude che siano riscontri esterni individualizzanti: la presenza (non certa) a una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] del 10/07/2008 con l'interessamento, per conto dello zio [OSCURATO:PERSONA], alle vicende economiche connesse al club [OSCURATO:PERSONA]; la partecipazione ai funerali di [OSCURATO:PERSONA]; l'accompagnare [OSCURATO:PERSONA] per recuperare un credito insoddisfatto; la partecipazione alle condotte di spaccio contestate nei capi C3, C4, C6, C7, C8, C9, C24, C27 non vale di per sé a configurare la partecipazione a una associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen., tanto più se si considera che la sentenza di primo grado aveva escluso la aggravante ex art. 416- bis.1 cod. pen. per le associazioni ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capi Bl, C1); la presenza del ricorrente il giorno dell'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA].

2.15.4. Con il terzo motivo del secondo atto di ricorso si deducono violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309.990 e vizio della motivazione nel ravvisare la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo C1), senza che emerga una minima organizzazione (ripartizione dei ruoli, nascondiglio per la droga, cassa comune e ripartizione degli utili e delle perdite).

Si osserva che la sentenza è contraddittoria nell'affermare che le modalità delle singole cessioni hanno seguito schemi operativi usuali per poi considerare che la conoscenza reciproca fra fornitori e clienti e l'esistenza di luoghi di incontro collaudate hanno reso disagevole la ricostruzione dei singoli episodi.

Si considera che la compresenza di almeno due soggetti nei vari episodi è modalità esecutiva che può appartenere sia al reato concorsuale che a quello associativo mentre non emerge che l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sia stata usata come deposito temporaneo di stupefacenti da qualcuno dei suoi coimputati, né risulta provato che la pressa idraulica presso il box di via Riviera utilizzabile per il taglio della cocaina fosse nella disponibilità di un gruppo di associati.

2.15.5. Con il quarto motivo del secondo atto di ricorso si deducono violazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione nell'affermare la partecipazione dell'imputato con il ruolo di promotore nell'associazione per delinquere di cui al capo Cl.

Si osserva che: non sono emersi casi in cui il ricorrente abbia assunto decisioni relative alla dinamica generali della supposta associazione per delinquere e che anche l'episodio che vedrebbe a lui subordinato il Macri non è significativo perché la funzione direttiva riguarda le dinamiche generali dell'associazione e non quelle relative all'esecuzione di un singolo reato-fine; è stato trascurato il contenuto della conversazione con il cognato (non coinvolto nei reati) in cui il ricorrente si lamenta di essere rimasto da solo nel gestire i traffici.

2.15.6. Con il terzo motivo del primo atto di ricorso e con il quinto motivo del secondo atto di ricorso si deducono violazione degli artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n.309/1990 e vizio della motivazione relativamente ai reati di cui ai capi C3, C4, C6, C7, C8, C9, C24, C27.

In particolare, si osserva che la sentenza impugnata: circa il capo C3, esclude la fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 quantificando apoditticamente in 200 grammi la sostanza stupefacente ceduta; circa i capi C4 e C6, non risponde alle deduzioni sulla cripticità delle conversazioni captate; circa il capo C7, si fonda sulla mera ipotesi che l'operazione descritta nella imputazione abbia riguardato l'acquisizione di droga e non semplice scambio di materiale sanitario; circa il capo C8, fonda la responsabilità dell'imputato su una mera compatibilità con i contenuti delle conversazioni intercettate e esclude aprioristicamente l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 presumendo che il quantitativo detenuto fu significativo solo perché l'involucro che lo conteneva era visibile dall'esterno; circa il capo C9, presuppone erroneamente che la responsabilità non fosse stato„4 contestata nelle deduzioni dell'appellante e fonda il suo giudizio sulla mera possibilità della sussistenza della detenzione illecita senza peraltro giustificare l'assunto che quanto portato da [OSCURATO:PERSONA], aiutato dal ricorrente, fosse sostanza stupefacente; circa il capo C24, trascura che l'appellante non si è limitato a prospettare come dubbia la quantificazione della sostanza stupefacente ma ha anche addotto di non essersi mai recato dal cessionario; circa il capo C27, disattende senza esaminarle le deduzioni dell'appellante, desume la responsabilità del ricorrente solo dalla sua presenza nel luogo in cui sarebbe avvenuta la cessione di droga e inoltre infondatamente suppone che il riferimento a "50" riguardasse i grammi della droga e non euro.

2.15.7. Con il quarto motivo del primo atto di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la responsabilità civile del ricorrente in relazione al capo Al non potendosi ravvisare, per la mancanza di partecipazione dell'imputato, un obbligo di risarcire il danno all'immagine agli enti territoriali costituitisi parte civile nei suoi confronti, danno comunque non rilevante ex artt. cod. pen. e 2043 cod. civ.

2.16. [OSCURATO:PERSONA]

2.16.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. e vizio della motivazione circa la sussistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo Al nell'escludere la cessazione della associazione oggetto del precedente processo (c.d.

Minotauro), al contrario ravvisando la ultrattività dell'associazione e desumendola dai pestaggi di due soggetti e dalle modalità di recupero di credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] — invece attribuibili agli interessi dei singoli responsabili e non a quelli del gruppo — senza chiarire se quella oggetto di imputazione è una formazione nuova o la semplice prosecuzione della vecchia oltre il limite temporale del precedente giudicato (vedasi sub 2.1.).

2.16.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 416-bis, comma primo, cod. pen. e 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione circa la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere descritta nel capo Al.

Si osserva che le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] sono generiche e quelle di [OSCURATO:PERSONA] indicano il ricorrente soltanto in un secondo momento come affiliato, dopo avere in precedenza dichiarato di non sapersi esprimere al riguardo.

Circa gli incontri fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto intraneo all'associazione) si rileva che furono solo due e dentro un esercizio pubblico sicché non costituiscono riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti, come non lo è la sostituzione da parte del ricorrente di [OSCURATO:PERSONA] nella attività di spaccio né lo stretto rapporto fra i due, anche perché la sentenza non chiarisce perché queste circostanze non sarebbero riconducibil4 alle dinamiche della associazione dedita al narcotraffico. 2.16.3.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione nel ravvisare un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo C1) senza verificare esistenza di una minima organizzazione (ripartizione dei ruoli, nascondiglio per la droga, cassa comune e ripartizione degli utili e delle perdite).

Si assume che le dichiarazioni dei collaboranti provano solo i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 realizzati secondo un modus operandi proprio di singoli e non di un gruppo.

Si argomenta che la sentenza è contraddittoria nell'affermare che le modalità delle singole cessioni hanno seguito schemi operativi usuali per poi considerare che la conoscenza reciproca fra fornitori e clienti e l'esistenza di luoghi di incontro collaudati hanno reso disagevole la ricostruzione dei singoli episodi.

Si considera che la compresenza di almeno due soggetti nei vari episodi è modalità esecutiva che può appartenere sia al reato concorsuale che a quello associativo mentre non emerge che l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sia stata usata come deposito temporaneo di stupefacenti da qualcuno dei suoi coimputati.

2.16.4. Con il quarto motivo si deducono violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione circa la partecipazione dell'imputato alla associazione per delinquere descritta nel capo C1 non bastando a dimostrarla il fatto che egli abbia affiancato [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni.2.16.5.

Con il quinto motivo si deducono violazione degli artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione circa il concorso nell'acquisto della sostanza di cui al capo B31 riguardante due chilogrammi di marijuana perché emerge che l'attività si concluse dopo che [OSCURATO:PERSONA] si fu allontanato.

2.16.6. Con il sesto motivo si deducono violazione degli artt. 110 e 73 d.P.R. n.309/1990 e vizio della motivazione circa la prova del concorso nel reato di cui al capo C10 non bastando al riguardo la connpresenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel luogo in cui avveniva la transazione illecita.

2.17. [OSCURATO:PERSONA]

2.17.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. e vizio della motivazione circa la sussistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo Al inell'escludere la cessazione della associazione oggetto del precedente processo (c.d.

Minotauro), al contrario ravvisando* la ultrattività dell'associazione desunta dai pestaggi di due soggetti e dalle modalità di recupero di credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] — invece attribuibili agli interessi dei singoli responsabili e non a quelli del gruppo — senza chiarire se quella oggetto di imputazione è una formazione nuova o la semplice prosecuzione della vecchia oltre il limite temporale del precedente giudicato (vedasi sub 2.1.).

2.17.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 416-bis, comma primo, cod. pen. e 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione circa la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere descritta nel capo Al.

Si osserva che le chiamate in correità dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno contenuti generici e non indicano specifiche condotte perché il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto la sua protezione non dimostra che per questa via abbia inteso essere protetto dalla associazione o che la sua supposizione che il ricorrente ne facesse parte fosse fondata; né la partecipazione del ricorrente all'associazione più desumersi dalla sua presenza a un incontro con [OSCURATO:PERSONA] in un bar di [OSCURATO:PERSONA] il quale sarebbe stato lì convocato per chiarimenti relativi a vicende dell'associazione.

2.17.3. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e vizio della motivazione circa la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere descritta nel capo Cl.

Si osserva che l'eventuale partecipazione del ricorrente all'investimento di una somma di denaro per realizzare i traffici non comporta che l'interesse comune riguardasse un gruppo di associati e non invece soltanto soggetti agenti in concorso fra loro, mentre non ha trovato riscontro l'ipotesi della necessità del nulla-osta di [OSCURATO:PERSONA] per cedere marijuana a un cliente moroso.2.18. [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione per avere la sentenza meramente ripercorso l'argomentazione svolta dai giudici di primo grado senza rispondere alle deduzioni difensive e senza provare che l'autovettura trasportante il denaro necessario per la ricettazione (così riqualificata ex art. 648 cod. pen. la condotta delineata nel capo B1) fosse guidata dal ricorrente.

2.19. [OSCURATO:PERSONA]

2.19.1. Con il primo motivo di ricorso e con la successiva memoria integrativa si deducono violazione dell'ad 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione nonché travisamento della prova circa il ruolo di partecipe all'associazione per delinquere descritta nel capo C1.

Si osserva che non sono state esaminate tutte le deduzioni difensive riferite nell'atto di appello alla durata della condotta del ricorrente, alla disponibilità di luoghi di deposito, alla partecipazione agli utili.

In particolare si argomenta che: sebbene per la configurazione di un'associazione per delinquere non sia richiesta una durata minima, un periodo di 5 mesi, con quattro episodi riguardante quantitativi ridotti e mai rinvenuti di sostanza stupefacente sarebbe più aderente alla configurazione di un reato concorsuale continuato che ha quella di un reato associativo; è trascurato che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] il 2/07/2016 all'indomani dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] fu casuale sicché non ha fondamento l'assunto che egli dovesse sostituirlo; è travisata la prova circa fa conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] del luogo di deposito della sostanza stupefacente perché dalle intercettazioni emerge che era noto al solo [OSCURATO:PERSONA]; non è provata la percezione di utili dall'associazione, mentre da una conversazione con la ex-fidanzata emerge che i suoi modesti ricavi erano soltanto occasionali.

2.19.2. Con il secondo motivo e con la successiva memoria integrativa si deattei• deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico in capo al ricorrente mancando dati che ne comprovino la affectio societatis.

2.20. [OSCURATO:PERSONA]

2.20.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo C1, circa la prova della partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere.

Si evidenzia una contraddizione interna alla struttura dell'accusa nell'assumere che [OSCURATO:PERSONA], quale stabile acquirente dall'associazione possa esserne considerato un partecipe pur emergendo soltanto due modesti episodi (capi C20 e C22) qualificati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con una violazione del principio di correlazione fra la imputazione e la decisione giacché a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata una partecipazione esterna all'associazione (assumendo che egli «eforniva stabilità al sodalizio garantendo acquisti continuativi di stupefacente che cedeva alla rispettiva clientela») diversa dalla partecipazione interna che la sentenza di primo grado attribuisce al ricorrente definendolo «vero e proprio partecipe, delle dinamiche associative».

Si deduce che: le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] sono inattendibili perché contraddittorie, prive di validi riscontri estrinseci e smentite da quanto dichiarato e documentato dal ricorrente il 15/07/2020; i fatti narrati dal collaborante risalgono al 2008 mentre il delitto è contestato solo a decorrere dalla primavera del 2016 sino al 2018 e dal 2016 manca prova dell'acquisto di sostanza stupefacente dalla associazione descritta nel capo Cl anche con riferimento a quello oggetto dei capi C21, C20 e C22 (qualificati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30971990); le rarefatte conversazioni del 26/07/2016 e del 18/09/2016 non provano che Imberganno abbia acquistato cocaina da [OSCURATO:PERSONA] sicché non è provato neanche la sua partecipazione all'associazione.

2.20.2. Con i motivi di ricorso dal terzo al quarto Gtihy.istsrae si deducono «mancanza di motivazione, travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione»: in relazione il capo C20, perché non è provata la effettiva consegna in sostanza stupefacente da parte del ricorrente; in relazione al capo C21, perché emerge che il ricorrente incontrò l'amico [OSCURATO:PERSONA], legato a personaggi inseriti nell'ambiente del traffico di stupefacenti, un mese prima del sequestro della sostanza stupefacente trovata a Fossati; in relazione al capo C22, perché il fatto che l'amico [OSCURATO:PERSONA] sia stato colto in possesso di g.3 di cocaina non prova che la sostanza sia stata a lui ceduta dal ricorrente che lo aveva prima incontrato in un luogo pubblico. 2.21. [OSCURATO:PERSONA]

2.21.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza dell'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo C1 perché la sentenza impugnata non prova la sussistenza di elementi (cassa comune utenze dedicate all'attività criminale, suddivisione dei profitti, capacità di riorganizzazione interna) caratterizzanti l'associazione ma si fonda su dati che, non dimostrando una affectio societatis nei soggetti coinvolti, si attagliano a un concorso di persone nel reato continuato.

In particolare, si osserva che le due condotte contestate a Macri, concernenti l'acquisto di cocaina, non dimostrando l'esistenza di un consolidato canale di approvvigionamento, ma configurano soltanto un concorso di persone nel reato continuato.2.21.2.

Con il secondo motivo si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la prova della partecipazione di Macri alla associazione, perché il fatto che nel giugno del 2016 si sia prestato a ricevere e trasportare cocaina e a cederla, secondo le direttive del coimputato [OSCURATO:PERSONA], a clienti fidelizzati non prova l'intraneità all'associazione, non emergendo il coinvolgimento di altri soggetti nella frequentazione con altri presunti compartecipi.

2.22. [OSCURATO:PERSONA]

2.22.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 perché la responsabilità del ricorrente per I capo B3 è stata desunta soltanto dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], collaborante con l'autorità giudiziaria, riguardanti una mera proposta di Maggiore di hashish da spacciare, e dal fatto che il ricorrente il 14/12/2015 fu colto a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] ma senza che sia stata rinvenuta sostanza stupefacente.

2.22.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa la prova della responsabilità del ricorrente priva di requisiti minimi di completezza e logicità.

2.23. [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio della motivazione circa la prova della responsabilità relativamente ai capi B7, B18 e B19 anche per mancata risposta alle argomentazioni espresse nell'atto di appello.

2.24. [OSCURATO:PERSONA]

2.24.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione in relazione alla dedotta genericità della chiamata in correità da parte del collaborante con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] e si assume che la Corte d'appello non ha risposto alle deduzioni dell'appellante circa la genericità del capo B3 che attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di corriere nel trasporto di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente in tre mesi da Torino a Catania sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che non indicano con precisione il quantitativo di sostanza trasportata e le modalità del trasporto.

2.24.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione e travisamento delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] che fanno soltanto parziale riferimento a [OSCURATO:PERSONA], peraltro con mutamenti e incongruità nella ricostruzione dei fatti.

2.24.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione nel ritenere riscontro alle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] l'arresto, il 16/01/2016 di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], trovati in possesso di cocaina e oltre 1 kg di eroina, pur trattandosi di un fatto successivo (seppur di pochi mesi) alla chiusura all'agosto del 2015 delle contestazioni al ricorrente e peraltro secondo uno schema diverso da quello veicolato dalle dichiarazioni accusatorie del collaborante che lo indicano come corriere della droga, mentre nell'occasione [OSCURATO:PERSONA] risultò concorrere con [OSCURATO:PERSONA].

2.24.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nell'applicare la recidiva, nella determinazione della pena e nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche facendo leva su precedenti risalenti agli anni 1993/1996 ma trascurando che da allora soltanto con le condotte del 2016 il ricorrente è tornato a delinquere.

2.25. [OSCURATO:PERSONA] ricorso dell'imputato è stato espresso in due distinti atti — il primo sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il successivo sottoscritto dallo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] — che vanno valutati assieme ai motivi nuovi sottoscritti da entrambi i difensori.

2.25.1. Con il primo motivo del primo atto e con il primo motivo del secondo atto di ricorso si deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio della motivazione con riferimento alla contestata attività di «partecipe della locale di [OSCURATO:PERSONA] quantomeno dagli anni 90» mentre quella che emerge è soltanto una lecita attività economica nel settore del noleggio delle apparecchiature da gioco e la collaborazione commerciale con [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva che ingiustificatamente la sentenza impugnata assume che l'attività nel settore dei videogiochi non possa essere svolta se non con autorizzazione di un'associazione mafiosa e che, per quel che riguarda il presunto tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di partecipare alla spartizione di appalti nei cantieri CORAL, non si confronta con le deduzioni difensive che fanno leva sul fatto che dalle conversazioni intercettate non emerge un suo specifico ruolo (i riferimenti sono genericamente a di [OSCURATO:PERSONA]), del resto non fu menzionato nelle dichiarazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né, relativamente ai rapporti coi detenuti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] emerge con chiarezza una sua attività.

2.25.2. Con il secondo motivo del primo atto di ricorso e con i motivi nuovi si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la concretezza, precisione e rilevanza delle dichiarazioni provenienti dal collaborante [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva che la affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione non è dimostrata e che comunque non costituirebbe di per sé una condotta materiale penalmente rilevante.

Si aggiunge che l'affermazione del collaborante secondo cui la associazione avrebbe assicurato protezione a [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente e a tutta la famiglia [OSCURATO:PERSONA] contrasta con quella di non avere mai preso parte a riunioni prima della propria affiliazione nell'aprile del 2008.

Si evidenzia che le accuse del collaborante sono riferite indistintamente a i «fratelli [OSCURATO:PERSONA]» e che [OSCURATO:PERSONA] per la gran parte del periodo oggetto della contestazione è stato detenuto, sicché il collaborante avrebbe dovuto chiarire come in questa condizione avrebbe partecipato alla associazione.

Si osserva che: se il contributo di [OSCURATO:PERSONA] stette nel consentire a [OSCURATO:PERSONA] classe 1986 di utilizzare le proprie società quali coperture per attività commerciali, allora la sua condotta costituirebbe una interposizione fittizia ex art. 512-bis cod. pen. originariamente contestata ma per la quale poi egli è stato assolto in primo grado, perché il fatto non sussiste mentre resta non chiarito quale sarebbe stata la specifica interposizione attuata dal ricorrente; in generale, non emerge quale contributo attivo il ricorrente avrebbe arrecato all'associazione per delinquere e quale beneficio a questa ne sarebbe derivato emergendo, semmai, che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto il vantaggio di installare le macchinette videopoker all'interno di un esercizio commerciale.

2.26. [OSCURATO:PERSONA] ricorso dell'imputato è stato espresso in due distinti atti — il primo sottoscritto dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] udo, il successivo sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] — che vanno valutati assieme ai motivi nuovi sottoscritti dall'avvocata Rinaudo.

2.26.1. Con il primo motivo del primo atto di ricorso di deduce vizio della motivazione perché la sentenza impugnata attribuisce al ricorrente la qualità di organizzatore della associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 decritta nel capo B1 — fondandola sulla partecipazione alla rendicontazione e divisione dei proventi e alle riunioni con il latitante [OSCURATO:PERSONA] — e di contabile, nonché di fornitore di canali alternativi di approvvigionamento, senza però indicare quali siano gli indici rivelatori di tali qualifiche come invece fa relativamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Si rileva che, in contrasto con il ruolo attribuito al ricorrente, la sentenza impugnata, valutando la conversazione dellr1/09/2016, conclude che [OSCURATO:PERSONA] si limitò a leggere gli appunti contabili di [OSCURATO:PERSONA] e per questa ragione lo ha assolto dal reato descritto nel capo B25; non considera che il ricorrente non viene citato nelle conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] descrivevano la struttura associativa ai cugini [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente partecipò soltanto a tre incontri con il latitante [OSCURATO:PERSONA], come il coimputato [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia è stato ritenuto mero partecipe della associazione; desume la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del 28/06/2026 con [OSCURATO:PERSONA] dal fatto che il suo cellulare, insieme a quelli di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultavano spenti, ma trascurando che il suo lo fu anche prima e dopo e che dalle conversazioni emerge che l'incontro si svolse l'indomani fuori Torino e mancano riscontri all'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] vi partecipò, anzi risulta che la sua auto non si mosse da Torino; spiega l'ignoranza del ruolo specifico di [OSCURATO:PERSONA] da parte del collaborante [OSCURATO:PERSONA] per essere questi soltanto un gregario, trascurando che egli era il custode delle armi delle quali invece [OSCURATO:PERSONA] sconosceva, tanto da essere assolto dal correlato capo A9; non considera un organizzatore della associazione [OSCURATO:PERSONA] nonostante la sua posizione sia analoga a quella di [OSCURATO:PERSONA]; infondatamente attribuisce a Prezzolato un ruolo di contabile del quale non risulta che l'associazione avesse bisogno e che in alcune occasioni, tanto che conclusasi la sua partecipazione egli non fu sostituito; dubitabilnnente assume che [OSCURATO:PERSONA] abbia procurato alla associazione canali alternativi di approvvigionamento;

2.26.2. Con il secondo, il terzo, il quinto e il settimo motivo del primo atto di ricorso si deducono vizio della motivazione sulla responsabilità per alcuni reati ex art. 73, d.P.R. n. 309/1990: circa il capo B11, per un'erronea lettura dei contenuti delle conversazioni intercettate che rende illogica la ricostruzione dei fatti; circa il capo B12, perché le conversazioni mostrano che Prezzolato non conosceva l'utilizzo da parte del [OSCURATO:PERSONA] della soffitta di via Bra; circa il capo B18, perché "le risultanze probatorie sono state completamente travisate"; circa il capo B28, per non avere considerato che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] è appellato "Bruno" così da potere essere scambiato per il ricorrente

2.26.3. Con il primo motivo del secondo atto di ricorso si deduce "assoluta illogicità della motivazione" in tutti i contesti argomentativi nei quali vengono considerati attendibili le risultanze probatorie ricavabili del sistema di geolocalizzazione utilizzato dalla società noleggiatrice dell'autovettura smart targata FD112GL poiché già in molti passaggi della sentenza impugnata è riconosciuta la scarsa attendibilità delle risultanze dell'impianto di geolocalizzazione.

2.26.4. Con il secondo motivo del secondo atto di ricorso si deduce violazione della legge nel qualificare come reato di favoreggiamento le condotte attribuite a [OSCURATO:PERSONA] nel capo A10 perché egli non aiutò [OSCURATO:PERSONA] e eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria o le ricerche e nessun elemento probatorio ricollega [OSCURATO:PERSONA] al reperimento dell'immobile di via [OSCURATO:PERSONA] o mostra come si sia prodigato per procurare a [OSCURATO:PERSONA] mezzi di trasporto o una patente falsa, mentre risulta che egli si mostrò contrariato quando si ritenne di sostenere le spese per favorire [OSCURATO:PERSONA].

2.26.5. Con il terzo motivo del secondo atto di ricorso si deduce vizio della motivazione nel ritenere provata la responsabilità circa il capo C7 senza rispondere adeguatamente alle osservazioni difensive che indicavano in una documentazione medica e non droga il contenuto della busta trasportata.

2.26.6. Altri motivi del ricorso riguardano la determinazione della pena: con il quarto motivo del primo atto di ricorso si deduce assenza della motivazione circa l'aumento di pena relativo al capo B14; con il sesto motivo del primo atto di ricorso, si rileva che nella sentenza di primo grado è stato applicato un aumento di un anno e sei mesi per la continuazione relativa al capo B21 sull'erroneo presupposto che la cessione riguardasse 3kg di cocaina mentre dall'imputazione risultano la minore quantità di «kg 2 circa», sicché l'aumento andrebbe ridimensionato, e che la sentenza impugnata non ha risposto al motivo di appello sul punto; con l'ottavo motivo del primo atto di ricorso si deduce violazione di legge nella parte in cui la sentenza non ha ridotto la pena per effetto delle sue rideternninazioni facendo generico riferimento alla necessità di un "limite minimo di un terzo, quale aumento per effetto della continuazione", ma trascurando il chiesto contenimento della pena nei minimi edittali per il capo B14, l'assoluzione per il capo C8, l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità e la riquantificazione della cocaina oggetto dei capi B12 e B21.

2.26.7. Con il quarto motivo del secondo atto ricorso e con il primo e il secondo dei motivi aggiunti si deducono violazione dell'art 99 quarto comma, cod. pen. in relazione all' art. 47, comma 12, Ord. Pen., agli artt. 81, comma quarto, 132 e 133 cod. pen., all'art. 7 CEDU e vizio della motivazione nell'applicazione della recidiva trascurando che [OSCURATO:PERSONA] è stata ammesso al beneficio dell'affidamento in prova del servizio sociale il cui esito positivo ha comportato la estinzione di ogni effetto penale per i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Torino definitiva il 6/06/2008, sicché: va esclusa la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, diviene inoperante il divieto di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e il limite minimo di un terzo quale aumento della pena per effetto della continuazione, così riespandendosi il potere discrezionale nella determinazione della pena applicabile.

2.27. [OSCURATO:PERSONA] un unico composito motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio della motivazione per non avere risposto alle deduzioni sviluppate nell'atto di appello.

2.27.1. In relazione alla necessità dell'elemento soggettivo per configurare il reato ex art. 74 d.P.R. 74.990 (capo B1) si osserva che la sentenza impugnata ha fallacemente dedotto la partecipazione all'associazione per delinquere soltanto dalla commissione di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 perché non può escludersi che l'associazione utilizzi esecutori diversi volta per volta e non necessariamente consapevoli dell'esistenza di una stabile organizzazione, sicché per configurare una partecipazione alla associazione occorre l'affectio societatis che va oltre il mero concorso continuato nel reato e richiede un apporto protrattosi per un tempo significativo.

Si rileva che, invece, nel caso in esame il contributo di Piccolo, con il ruolo di trasportatore e di mero custode occasionale della droga solo per pochi mesi, risulta fungibile poiché, anche dopo il suo allontanamento, l'associazione ha continuato a operare

2.27.2. Per altro verso, evidenzia che il ricorrente ha ammesso tutti i singoli episodi contestategli, anche con riferimento alla detenzione di sostanza stupefacente presso la propria abitazione (812), per cui la riconosciutagli diminuente ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 avrebbe dovuto essere applicata nella massima estensione considerando l'ottimo comportamento processuale di Piccolo che ha fornito tutti gli elementi a sua conoscenza e, nei limiti di quanto gli consentiva il ruolo marginale svolto nella vicenda, ha consentito di ricostruire vari fatti di reato.

Inoltre, si deducono violazione della legge: per non avere riconosciuto l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. relazione ai capi A9 e B12, pur essendosi Piccolo attivato spontaneamente per attenuare le conseguenze dei reati con il sequestro della sostanza stupefacente e delle armi custodite nella propria abitazione; per non avere calcolato per ogni singolo aumento per i reati in continuazione la riduzione ex art. 73, connr.void.P.R. n. 309/1990 perché Piccolo ha collaborato in relazione ai singoli iio contestati SRZSrattr; per avere ingiustificatamente determinato la pena in misura non coincidente con il minimo edittale.

2.28. [OSCURATO:PERSONA]

2.28.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ritenere [OSCURATO:PERSONA] partecipe dell'associazione per delinquere ex art. 416-bis, cod. pen. descritta nel capo Al anche in epoca successiva al 1993 e fino alla sentenza di condanna senza confrontarsi con gli specifici motivi di appello e con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione nel ritenere attendibili le dichiarazioni del collaborante con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] classe 1988 circa le condotte del ricorrente quale prova del contributo minimo dallo stesso fornito all'associazione per delinquere.

Nel ricorso si precisa che non è contestata la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere ma la sua durata e, quindi, la determinazione del momento del recesso dal vincolo per quel che rileva al fine di dichiarare il reato estinto per prescrizione.

Si argomenta che, dopo la detenzione in Spagna dal 1989 al 1993 (per l'esportazione di un considerevole quantitativo hashish) [OSCURATO:PERSONA], ritornato in Italia, decise di non fare più parte della locale di [OSCURATO:PERSONA] e ne informò i responsabili locali.

Si osserva che mancano per il periodo successivo dati che indichino una sua partecipazione alla associazione e che, al riguardo, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] risultano imprecise e in conducenti.

Si contesta la validità del ragionamento della Corte di appello che, rilevata l'assenza di un manifesto recesso dalla associazione, ha evidenziato che, secondo le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], egli agevolò un membro della associazione, ospitandolo e custodendo per lui un arma, ma ha trascurato che: il collaborante ha errato nell'indicare l'abitazione in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ospitato il latitante [OSCURATO:PERSONA], ha attribuito la disponibilità dell'arma a [OSCURATO:PERSONA] e solo dopo numerosi interrogatori anche a [OSCURATO:PERSONA]; ha riferito circostanze relative a Riccardo e non a [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva che, non essendo ancora affiliato nel 2008 il collaborante non poteva, secondo le regole dell'associazione, interloquire con chi invece lo era e che in realtà conosceva solo perché padre del suo ex-amico [OSCURATO:PERSONA].

Si rimarca che [OSCURATO:PERSONA], nel ricordare che a [OSCURATO:PERSONA] era stata conferita la "dote" di "Santa", si riferiva agli anni '80 del secolo scorso.

2.28.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. in relazione alla confisca di denaro oggetto di sequestro preventivo (euro 12.160 custoditi nell'abitazione del ricorrente, in banconote di vario taglio e in parte contenute in una busta con apposto il nome della nipote) perché la sentenza non ha risposto agli specifici motivi di appello che hanno documentato la provenienza lecita del denaro e rimarcato la mancata indicazione degli illeciti penali che avrebbero generato il prezzo il prodotto o il profitto del denaro oggetto di sequestro.

Si osserva che il fatto di avere inviato nel 2018 una (imprecisata) somma di denaro al figlio che vive in Brasile non comporta automaticamente che questo sia stato fatto per finanziarne attività illecite e si evidenzia, per altro verso, che sono documentati proventi leciti derivanti dalla gestione, con la propria famiglia, di un bar-trattoria.

2.29. [OSCURATO:PERSONA] unico motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nello stabilire una pena-base (per i capo C44) distante dai minimi edittali e eccessivo aumento della pena in continuazione con il capo C43, nonostante l'assoluzione dal capo C45 se si considera il carattere marginale della partecipazione del ricorrente al reato.

2.30. [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizio della motivazione nel confermare la responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al).

Si osserva che le dichiarazioni accusatorie del collaborante [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], del quale ricorda la qualifica di "mastro di giornata" sono generiche e prive dei necessari riscontri individualizzanti: si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato indagato per reati di criminalità organizzata e si considera che la mera proprietà dell'orto in cui sarebbe avvenuta una affiliazione e i rapporti di amicizia con soggetti ritenuti intranei al gruppo criminale non provano la partecipazione all'associazione a costituire riscontro alle dichiarazioni accusatorie.

2.31. [OSCURATO:PERSONA]

2.31.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza del reato descritto nel capo C9, non avendo dimostrato che il sacchetto portato fuori dalla propria abitazione da [OSCURATO:PERSONA] aveva un contenuto proveniente da Sergi e non quello che, secondo la stessa sentenza impugnata, aveva ricevuto qualche ora prima (capo C7).

2.31.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e degli artt. 132 e 133 cod. pen. nonché vizio della motivazione perché nel riqualificare il fatto decritto nel capo C9 come di lieve entità ha lasciato invariata la quantità di pena, di misura superiore al limite medio edittale, senza giustificare la conferma della pena inflitta in primo grado.

2.28.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio della motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi con le deduzioni dell'appellante che ha evidenziato il limitato coinvolgimento di Sergi nell'ultimo episodio oggetto di contestazione e la mancanza di ulteriori contatti con i concorrenti.

2.32. [OSCURATO:PERSONA]

2.32.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione circa l'attendibilità intrinseca del collaborante [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla partecipazione del ricorrente al reato ex art. 416-bis cod. pen. descritto nel capo [OSCURATO:PERSONA] la implausibilità cronologica del racconto delle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso di collaborare con l'autorità giudiziaria.

2.32.2. Con il secondo motivo si deducono violazione dell'art. 192 cod. proc pen e vizio della motivazione circa l'attendibilità estrinseca del collaborante [OSCURATO:PERSONA] nell'attribuire al ricorrente la partecipazione al reato ex art. 416-bis cod. pen. con particolare riferimento alla sua vantata conoscenza con [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale invece emergono diverse incongruenze poiché egli è giunto a riconoscere l'accusato un riconoscimento soltanto dopo che gli fu svelata dalla Polizia giudiziaria l'identità del soggetto riprodotto dalla fotografia datagli in visione.2.32.3.

Con il terzo motivo si deducono violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, nonché travisamento per omissione del dato probatorio, relativamente al contenuto della chiamata in correità.

Si osserva che la Corte di appello ha disatteso la deduzione difensiva circa la natura de relato delle dichiarazioni costituenti chiamate in correità e ha trascurato il mancato accertamento dell'effettiva dazione di denaro o di altri beni mobili al collaborante da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di detenzione carceraria, accertamento agevole attraverso la documentazione conservata presso il carcere.

2.32.4. Con il quarto motivo si deducono violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione circa la sussistenza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità.

Si osserva al riguardo che non costituiscono validi riscontri: la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai funerali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], stanti i suoi personali con i defunti; la conversazione n. 4246 del 7/10/2016, i cui contenuti vanno ricondotti a rapporti inerenti alla associazione per delinquere volta al narcotraffico della quale va provata la connessione con l'associazione mafiosa; i rapporti con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e con il latitante [OSCURATO:PERSONA], perché il ricorrente è soltanto titolare dell'esercizio commerciale che gestisce i video poker (attività che la sentenza riconduce all'area di controllo del gruppo criminale).

2.32.5. Con il quinto motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. sulla base di un non accettabile automatismo tra l'appartenenza alla associazione per delinquere e la imputabilità della aggravante peraltro trascurando che per i reati descritti nei capi A7, A8 e A9, concernenti la violazione delle norme sul controllo delle armi, il Giudice di primo grado ha escluso l'aggravante della agevolazione del gruppo mafioso.

2.32.6. Con il sesto motivo di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza dell'associazione descritta nel capo Bl.

Si argomenta che gli elementi di valutazione acquisiti conducono a una qualificazione delle condotte ex artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 nella forma del concorso continuato e che nel caso concreto non emergono elementi di valutazione che dimostrino l'esistenza della affectio societatis fra i soggetti coinvolti nella vicenda, mentre risulta estemporanea la gestione comune delle attività di narcotraffico e dalle conversazioni emergono casi in cui [OSCURATO:PERSONA] concorse con il solo [OSCURATO:PERSONA] o con soggetti estranei all'associazione.

2.32.7. Con il settimo motivo si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nell'attribuire al ricorrente il ruolo di promotore dell'associazione descritta nel capo B1 pur essendo indimostrato che a [OSCURATO:PERSONA] fosse attribuito il ruolo di chi assume le più importanti decisioni per la vita dell'associazione.2.33. [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel confermare — peraltro senza considerare le deduzioni esposte nell'atto di appello il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione (così già nel primo grado riqualificata ex art. 648 cod. pen. la condotta delineata nel capo B1) — sulla base di elementi insufficienti, perché non basta a provare la responsabilità del ricorrente il fatto che sia stato visto in due occasioni nei pressi della base operativa di un'associazione alla quale come riconosciuto fin dal primo grado di giudizio egli fu estraneo. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. descritta nel capo La sentenza impugnata ha richiamato le valutazioni del Giudice dell'udienza preliminare relative alla credibilità delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado (p. 57-92), e i contenuti dei motivi di appello (p. 92-178) e ha inquadrato l'associazione descritta nel capo Al nell'ambito delle vicende della associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. denominata 'ndrangheta in Piemonte (p. 180-187).

Ha poi esposto i dati utilizzati nella sentenza di primo grado a sostegno della affermazione del suo giudizio circa la persistente operatività della associazione per delinquere già oggetto del procedimento Minotauro con distinte analisi concernenti le tre cosiddette locali— quella di [OSCURATO:PERSONA], quella di [OSCURATO:PERSONA], quella di Torino.

Ha valutato i motivi espressi negli atti di appello (p. 190-191) e, puntualizzando che i giudicati delle sentenze del procedimento Minotauro si arrestano alle date del 2/10/2012 (per il giudizio abbreviato) e 22/11/2013 (per il giudizio ordinario), li ha rigettati per le ragioni che seguono.

Anzitutto, ha osservato che «rispetto alle sentenze di primo grado del procedimento Minotauro non sono emerse, né sono state prospettate, circostanze significative della cessazione della consorteria di 'ndrangheta e ciò è bastevole ad assumerne la prosecuzione senza soluzione di continuità»; tuttavia, ha aggiunto che tale prosecuzione «nel caso di specie si sostanzia anche di riferimenti specifici e concreti» (p. 192-193).

Questa impostazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso ha natura permanente e si protrae nel tempo sino allo scioglimento della societas sceleris (Sez. 1, n. 1896 del 13/06/1987, dep. 1988, Abbate, Rv. 177588) e i fisiologici avvicendamenti strutturali interni non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione sicché, per affermare che a un'associazione ne segua una diversa, richiedente l'accertamento ex novo degli elementi costitutivi del reato, occorre la prova che la seconda organizzazione sia scaturita da un diverso patto criminale, oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso evento traumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo (Sez. 5, n. 35673 del 19/04/2022, Bompaci, Rv. 283770; Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, dep. 2022, Giampà, Rv. 282516; Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416).

La Corte di appello non ha mancato di individuare i dati specifici e concreti che corroborano il suo assunto, indicandoli: nei pestaggi — il primo compiuto da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973), il secondo per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — rappresentativi della permanenza del metodo mafioso nel territorio di riferimento in particolare della locale di [OSCURATO:PERSONA] e nelle modalità di recupero del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di nel suo debitore (descritte nella parte (p. 66-67) in cui richiama la sentenza di primo grado; p. 193-194).

Ha desunto fatti indicanti la riorganizzazione del gruppo da: i contenuti delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] quali fonti di dati nuovi; i contenuti delle conversazioni in carcere del 27/04/2015 e dell'1/06/2015 fra i fratelli Crea, definiti soggetti apicali nel procedimento Minotauro; i dati relativi a [OSCURATO:PERSONA], risultante operativo per la famiglia [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle macchinette con risultati economici positivi, come riconosciuto da affiliati di altra locale («voi avete i mangiaturi pieni»); la sentenza irrevocabile che (nel procedimento relativo alla operazione Pinocchio) attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1960) un ruolo di vertice nell'associazione finalizzata al narcotraffico con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] per fatti del 2014/2015 (capo B1 e B33) e per l'aiuto alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA] fornito anche da imputati della associazione descritta nel capo B1, dati dimostrativi anche della stretta correlazione fra l'associazione 'ndranghetista e quella dedita al narcotraffico. 1.1.1.

Il giudizio circa l'attendibilità delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] classe 1988.

Il riconoscimento della attendibilità del collaborante [OSCURATO:PERSONA], con esito convergente con quello del Giudice di primo grado e, a conclusione di un vaglio delle varie deduzioni delle difese degli appellanti che ne contestano la credibilità (p. 200-203), si fonda su differenti elementi di giudizio (p. 203-207).

La credibilità soggettiva del collaborante quale affiliato alla associazione ‘ndranghetista viene congruamente connessa al contesto familiare di appartenenza, che è interno (anche per parte di madre) alla ‘ndrangheta, alla aspettativa del padre di vedere il figlio inserito fattivamente nell'associazione e al fatto che il collaborante lo assecondò assassinando [OSCURATO:PERSONA] per tutelare gli interessi del gruppo, così rendendosi idoneo alla affiliazione, mentre circa possibili ragioni di astio verso (soltanto) alcuni dei parenti accusati, la sentenza ha considerato che è emersa solo la manifestazione di qualche disappunto.

La genesi della collaborazione è spiegata dal maturare di una avversione per la 'ndrangheta attraverso lo studio in carcere, oltre che dalla aspettativa di assistenza economica e di rilevanti sconti di pena per la collaborazione, e ha specifico riscontro nel fatto che (come si desume dalle intercettazioni) lo zio materno [OSCURATO:PERSONA], co- detenuto con il nipote, collegò subito le difficoltà che sua sorella incontrava nell'effettuare colloqui con il figlio alla insofferenza mostrata dal giovane verso di lui nelle loro interlocuzioni in carcere.

Per quanto riguarda la credibilità estrinseca, la Corte di appello ha rilevato che l'avvenuta affiliazione del collaborante alla locale di [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta nella sentenza irrevocabile che ha concluso il procedimento Minotauro e che il racconto del collaborante risulta dettagliato sia con riferimento alle persone (anche stretti congiunti) che ai fatti, fornendo particolari che soltanto un intraneo al gruppo potrebbe conoscere, con informazioni accresciutesi anche durante la carcerazione tramite i colloqui con i familiari; la sentenza dà anche conto di alcune inesattezze, peraltro non riguardanti le questioni oggetto del presente processo.

Circa i riscontri, la sentenza precisa che: sono stati verificati il periodo di detenzione del collaborante e dei soggetti da lui indicati nel corso delle dichiarazioni; un'arma da lui menzionata è stata effettivamente rinvenuta a [OSCURATO:PERSONA] nel luogo da lui indicato; hanno avuto esito positivo gli accertamenti concernenti la descrizione della sua affiliazione nell'aprile dei 2008 (luogo, uso delle autovetture, colloqui in carcere, presenza di una cicatrice a forma di croce incisa con un coltello sul pollice di [OSCURATO:PERSONA]) peraltro convergente con le dichiarazioni del collaborante con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza rinvia all'analisi delle singole posizioni la risposta a alcune delle deduzioni difensive che contestano la credibilità del collaborante.

Su queste basi i motivi di ricorso concernenti la sussistenza della associazione per delinquere oggetto del capo Al e la generale attendibilità del collaborante [OSCURATO:PERSONA] risultano manifestamente infondati.

2. Prima dell'analisi delle posizioni dei singoli imputati relativamente al reato descritto nel capo Bl, nella sentenza della Corte di appello (p. 307-308) sono considerati gli elementi strutturali necessari per il configurarsi di un'associazione per delinquere ex_art. 74 d.P.R. 309/90 (l'esistenza di un gruppo di persone con un'organizzazione anche rudimentale e la affectio societatis), desunti soprattutto dai contenuti delle conversazioni intercettate in cui sono indicati: i componenti, le modalità di acquisizione dello stupefacente da parte dell'associazione, le proiezioni estere, le riunioni organizzative, l'esistenza di un vero e proprio quartiere generale, la disponibilità di 2 siti cittadini di imbosco di stupefacenti e di armi, la disponibilità di un ampio sito di stoccaggio dello stupefacente, l'utilizzo di utenze dedicate all'attività criminale e fittiziamente intestate, l'intestazione a terzi . soggetti delle varie vetture usate dagli associati, la modalità di suddivisione delle spese e dei ricavi del gruppo.

Nella sentenza correttamente si valuta che la durata dell'associazione (dal maggio 2016 al luglio 2017), contenuta ma non esigua, è compatibile con la struttura del reato perché il reato può consumarsi anche con una partecipazione di breve periodo (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471) essendo sufficiente che dagli elementi acquisiti possa desumersi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122), non irragionevolmente si considera che la esistenza di interessi individuali dei singoli associati, non coincidenti con quello del sodalizio, non è incompatibile con l'esistenza dello stesso condividendosene comunque gli aspetti organizzativi e la loro strumentalità rispetto al perseguimento dei fini.

Su queste basi, il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che peraltro non si confronta con l'insieme degli elementi di valutazione considerati nella sentenza impugnata, risulta manifestamente infondato.

3. Per quanto riguarda l'associazione descritta nel capo Cl, operativa alla primavera del 2016 al maggio del 2018, nella sentenza impugnata sono esaurientemente vagliati elementi probatori che conducono a ravvisare una fattispecie di associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (p. 391- 394).

Infatti, senza incorrere in manifeste illogicità, la sentenza risponde puntualmente a alcune specifiche deduzioni degli appellanti circa la configurabilità di una associazione per delinquere.

Specificamente ha considerato che: il gruppo, di piccole dimensioni, ha spacciato nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] senza l'opposizione di gruppi concorrenti (dato denotativo della protezione accordatagli dalla 'ndrangheta) e con una conoscenza reciproca fra fornitori e clienti che non rendeva necessari previ accordi, trattandosi di reiterare schemi operativi usuali, con uno scarso utilizzo del telefono cellulare, ricorrendosi a alcuni soggetti (come [OSCURATO:PERSONA]) che collegavano i potenziali acquirenti con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973), che poi si recava presso il cliente utilizzando generalmente due vetture, di cui una condotta da un associato che doveva verificare l'assenza di pericoli durante il tragitto e le fasi della contrattazione e della consegna, mentre le cessioni più rilevanti si realizzavano con l'apporto di uno o due associati di cui uno con funzione di vedetta.

Nella sentenza si rileva anche che: la sostanza venduta era prevalentemente cocaina (come risulta dalle perquisizioni eseguite), a volte hashish; la cocaina veniva tagliata dentro luoghi di cui associazione disponeva (come il box di via Riviera, dove è stata trovata una pressa idraulica, l'abitazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], utilizzata come deposito temporaneo, e altri luoghi intestati a estranei alla associazione); il volume di affari è mostrato dagli esiti delle perquisizioni (in una occasione sono stati trovati 3,2 chilogrammi di cocaina in un deposito, e 64 grammi in un altro) e dalle conversazioni intercettate (nelle quali si parla anche di 10 chilogrammi di hashish); l'associazione disponeva di telefoni dedicati alle sue finalità; vi erano modalità ricorrenti di approvvigionamento e di ripartizione degli utili; anche dopo sequestri di droga e arresti di partecipi di sequestri.

Nella sentenza si precisa che l'associazione era diretta da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973), coadiuvato dai fratelli Domenico, Francesco e [OSCURATO:PERSONA], coinvolti nelle attività di rifornimento e di cessione di maggiore rilievo: in particolare, [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva direttive agli altri associati anche indipendentemente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] coadiuvava [OSCURATO:PERSONA] nello spaccio e lo assisteva negli spostamenti sul territorio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si occupavano prevalentemente dello spaccio al dettaglio, a volte erano coinvolti negli approvvigionamenti più rilevanti, partecipava all'associazione anche [OSCURATO:PERSONA]; circa la esistenza di una cassa comune si valuta che alcuni (come [OSCURATO:PERSONA]) si accontentavano di compensi molto modesti, quelli con ruoli più importanti erano compensati con partecipazioni al ricavato (p. 397).

Quanto all'affectio societatis, la Corte ha osservato che i protagonisti dei vari episodi furono consapevoli di operare per uno scopo comune facendo congiuntamente riferimento a [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del locale gruppo ‘ndranghetista (p. 395) e, all'occorrenza, il gruppo è stato in grado di riorganizzarsi (p. 398) Su queste basi, i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo, ulteriormente coltivato nei motivi nuovi), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo del secondo atto di ricorso), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), con i quali si deduce la insussistenza della associazione descritta nel capo Cl risultano manifestamente infondati.

4. Le singole posizioni (espunti i motivi di carattere generale sopra considerati).

4.1. Ag resta Antonio

4.1.1. I motivi (secondo, quarto, quinto sesto e i nuovi) di ricorso concernenti il ruolo del ricorrente nella associazione descritta nel capo Al possono essere trattati unitariamente e risultano infondati.

Con argomentazione esente da manifeste illogicità e retta da un criterio interpretativo dei dati che li rende coesi, la Corte di appello ha ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA], nel periodo immediatamente successivo alla sua detenzione per la condanna nel processo Minotauro, assunse, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente partecipazione, il ruolo di capo-promotore sostituendo lo zio [OSCURATO:PERSONA] (poco presente a [OSCURATO:PERSONA] e anche ritenuto meno capace).

La conclusione raggiunta si fonda sui contenuti della conversazione in carcere fra i fratelli Crea dalle quali emerge che una richiesta di [OSCURATO:PERSONA] aveva irritato [OSCURATO:PERSONA] perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva reagito al pestaggio di un parente; il plateale pestaggio di un giovane che gli aveva venduto un cellulare di origine furtiva; il contenuto di una conversazione successiva al pestaggio di altro soggetto nella quale la moglie del percosso affermava che costui era un "minchione" mentre i "grandi" come [OSCURATO:PERSONA] stavano a casa con la famiglia; i reati compiuti nel narcotraffico che lo delineano come soggetto attivo all'interno dell'associazione seppure come capo atipico perché impegnato anche personalmente nella cessione di sostanza stupefacente.

Non irragionevolmente la Corte d'appello ha ritenuto che la richiesta rivolta a Crea (che poi comunque successivamente si incontrò con [OSCURATO:PERSONA]) poteva spiegarsi solo sulla base di un ruolo apicale e che la stessa personale aggressione punitiva al giovane che gli aveva venduto il cellulare serviva a [OSCURATO:PERSONA] per rappresentare la sua posizione di supremazia davanti a altre persone dell'ambiente, tanto che lo stesso padre della vittima vi prestò acquiescenza.

La Corte di Appello ha correttamente escluso che la nuova configurazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] violi il principio ne bis in idem perché si fonda su condotte naturalisticamente diverse dalle precedenti che esprimono un ruolo diverso: alla obiezione difensiva che evidenzia che nel periodo di mutamento delle funzioni [OSCURATO:PERSONA] era carcerato la Corte risponde che questa condizione non esclude la possibilità di una progressione in carriera all'interno del gruppo criminale, come risulta dai contenuti delle conversazioni intercettate in carcere.

4.1.2. Il settimo motivo di ricorso è infondato.Nella sentenza impugnata si evidenzia che la sera successiva all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], proprietario del fondo dove furono rinvenute le armi e le munizioni, fu captata una conversazione in cui il ricorrente rivolse con tono minaccioso all'interlocutore l'invito a recarsi a casa sua e che poco dopo fu osservato [OSCURATO:PERSONA], figlio di Antonio, entrare a casa di [OSCURATO:PERSONA] mentre due giorni dopo anche [OSCURATO:PERSONA] si recò a casa di [OSCURATO:PERSONA].

Non implausibilmente la sentenza impugnata collega questi incontri al rinvenimento dell'arma e delle munizioni e al risentimento e alla preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA] che ne conseguirono, condizioni entrambe rivelative del fatto che egli delle armi poteva disporre.

4.1.3. Il primo motivo del ricorso, concernente il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella associazione per delinquere descritta nel capo C1, risulta infondato.

La Corte di appello ha esaurientemente evidenziato come il fulcro della attività del gruppo fosse [OSCURATO:PERSONA] perché era egli che prendeva le decisioni e guidava le varie attività e che il fatto che personalmente si occupasse anche delle attività di spaccio e della riscossione dei crediti è connesso alle piccole dimensioni della associazione e non incompatibile con un ruolo apicale (p. 394-399).

4.1.4. I motivi di ricorso dall'ottavo al ventiduesimo con i quali si deducono vizi della motivazione circa la responsabilità per i reati ex art. 73 n. 309/1990 vanno rigettati perché non dimostrano manifeste illogicità nelle valutazioni discrezionali con le quali la Corte di appello, con esiti convergenti con quelli del Giudice di primo grado e sulla base di pertinenti massime di esperienza ha ricostruito i fatti.

In particolare, si rileva che: circa il capo B31, la sentenza impugnata ha esaurientemente chiarito come [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973) fu accompagnato da [OSCURATO:PERSONA] nel trasporto di 2 kg di stupefacente seguito come staffetta dall'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA] (p. 389); circa il capo C2, non irragionevolmente la Corte ha disatteso gli argomenti difensivi evidenziando che la cessione della droga risulta avvenuta con immediatezza (Barbaro la prelevò dalla vettura di Nanzene e la collocò in quella di [OSCURATO:PERSONA]), mentre il tempo trascorso dopo riguarda il trasferimento presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per prelevare il denaro, e ha plausibilmente osservato che il mancato rilievo di tracce di droga sulla busta che conteneva il denaro è spiegabile con il buon confezionamento della droga e che è poco credibile che la ingente somma di denaro provenisse dalla madre [OSCURATO:PERSONA] per essere data al figlio tramite il cugino; circa il capo C7, la Corte ha analiticamente vagliato i movimenti dei protagonisti della vicenda giustificando le ragioni per le quali ha escluso che si fossero scambiati documentazione sanitaria e non invece droga (pp.424-426);circa il capo C8, la Corte ha escluso la lieve entità del fatto considerando che dalla intercettazioni in corso risultava che la droga oggetto di cessione pesava 10 kg e rilevando che, sebbene questa quantità non risulti provata, tuttavia il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si sia recato a casa di [OSCURATO:PERSONA] indossando un giubbotto con lo zip chiuso e ne sia poi uscito con lo zip aperto e con un visibile rigonfiamento nella parte anteriore della sua figura fa concludere che la quantità di droga trasportata era comunque rilevante; circa il capo C9, il motivo di ricorso non si confronta con la analitica ricostruzione dei movimenti dei protagonisti della vicenda contenuta nella sentenza impugnata (p.428-430); circa il capo C10, il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che non si limita a rilevare che [OSCURATO:PERSONA] uscì assieme a [OSCURATO:PERSONA] dalla abitazione dello stesso portando seco un involucro di colore bianco, poi riposto nella tasca del proprio giubbotto, ma inquadra l'episodio in relazione al successivo colloquio con altri soggetti che li aspettavano affermando di avere contato i soldi e che ammontavano a euro 10000; circa il capo C11, ricorso non si confronta con il rilievo che il ricorrente entrò (p. 431-432); circa il capo C14, il ricorso non si confronta compiutamente con la puntuale argomentazione della Corte che evidenzia come dalle immagini risulta che la palla era di dimensioni indicative perché l'imputato non riusciva a contenerla nel pugno anche chiudendolo e, circa la natura della droga, ha considerato che i due coimputati in una successiva telefonata pianificarono una successiva cessione facendo riferimento alla somma di euro 5500, somma ricollegabile alla cocaina; circa il capo C16, la Corte ha evidenziato che dalle videoriprese risulta che [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] faceva da vedetta, entrò in casa per fuoriuscirne trattenendo con la mano un innaturale rigonfiamento nella parte sinistra dell'addome e prese a camminare assieme a Simili, mentre dalle successive intercettazioni (dopo qualche mese) risulta un pagamento di Simili in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di "trecento" udendosi intanto il fruscio del denaro contato; circa il capo C17, il ricorso non si confronta con la puntuale ricostruzione dei movimenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sino alla consegna di 21 grammi di cocaina dei quali [OSCURATO:PERSONA] fu trovato in possesso al momento dell'arresto; circa il capo C24, il ricorso non si confronta con la puntuale ricostruzione dell'andamento della vicenda contenuta nella sentenza impugnata (p. 438-440); circa il capo C25, la Corte ha desunto prova dell'effettiva cessione della sostanza stupefacente dall'andamento e dai contenuti delle conversazioni intercettate, nella quali si fa riferimento alla cessione di mezzo chilo, e dalle conversazioni fra presenti coinvolgenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (p. 440-441); circa il capo C26, la Corte ha desunto prova della cessione della sostanza stupefacente dai contenuti delle conversazioni intercettate fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui si menziona «il solito» e dalla non contestata presenza di [OSCURATO:PERSONA] il 10/12/2016 in Borgaro sotto l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (p. 441); circa il capo C27, la Corte ha motivatamente escluso il fatto di lieve entità evidenziando che nelle conversazioni nn. 1943 e 2314 [OSCURATO:PERSONA], presente il suo acquirente, espressamente menzionò la consegna di 50 grammi e l'altro gli rispose che era come l'altra volta (p. 44-442); circa il capo C28, la Corte ha evidenziato che le immagini mostrano che l'involucro che Barbaro ricevette da [OSCURATO:PERSONA] era di dimensioni non trascurabili perché Barbaro lo conteneva solo tenendo il pugno semiaperto (p. 443).

4.1.5. I motivi di ricorso concernenti la determinazione della pena sono fondati.

In effetti, come dedotto nel ventitreesimo motivo di ricorso, violando il divieto di reformatio in peius la sentenza della Corte d'appello ha applicato, in assenza di un'impugnazione del Pubblico ministero, un aumento per la continuazione in relazione ai reati oggetto dei capi B31, C14 C16, e C17, nella misura di 4 mesi di reclusione per ogni reato, mentre la sentenza di primo grado reclusione (p. 749- 750) aveva determinato l'aumento nella misura di 3 mesi

4. Inoltre, nella determinazione della pena per il capo C27 la riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 (come per i capi C7 e C9) è stata effettivamente espressa nella ricostruzione del fatto (p. 442) e menzionata nel dispositivo della sentenza (p. 485) ma non considerata nella determinazione della pena (p. 463), perché il capo C27 non è incluso fra quelli per i quali è stata ridotta la pena (in continuazione) come conseguenza della riqualificazione del fatto.

Per altro verso, come dedotto con il ventiquattresimo motivo di ricorso, è stata applicata la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale nonostante che l'ulteriore delitto non colposo sia stato commesso in epoca successiva e nei 5 anni rispetto alle precedenti sentenze di condanne passate in giudicato, perché nel caso in esame la sentenza di riferimento è passato in giudicato nel 2019 mentre i fatti oggetto del presente procedimento sono stati commessi sino al 2017.

Pertanto, limitatamente alla determinazione della pena e all'applicazione della recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza va annullata.

Invece, per quanto riguarda la dedotta incompatibilità fra la recidiva e la continuazione, va ribadito che questa non sussiste, con conseguente applicazione, ricorrendone i presupposti normativi, di entrambi gli istituti, perché il secondo non comporta una reale unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma consiste in una mera fictio iuris volta a temperare il trattamento penale (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296).4.2. [OSCURATO:PERSONA] I due motivi di ricorso, riguardanti la partecipazione alla associazione per delinquere descritta nel capo Al, possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati

4.2.1. La Corte di appello ha evidenziato che la partecipazione di Francesco alla associazione 'ndranghetista fu già indicata nel 2007 dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] ma all'epoca la dichiarazion.e fu i ritenuta insufficiente per la sua genericità (pur riconoscendosi la attendibilità del collaborante).

Ha considerato che ora a quelle dichiarazioni si aggiungono quelle successive del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato lo zio Francesco come affiliato fin dalla nascita, partecipante alla sua stessa affiliazione presso l'orto di [OSCURATO:PERSONA] nell'aprile del 2008, e inserito nelle attività del gruppo, in particolare in quella del fratello Natale riguardante il traffico di stupefacenti, acquirente di droga da [OSCURATO:PERSONA], Natino lana e da [OSCURATO:PERSONA] (ucciso dal collaborante stesso).

La Corte ha rilevato plurimi riscontri alle accuse del collaborante: la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cerimonia di affiliazione del nipote; la partecipazione ai funerali di un affiliato (adempiendo a un obbligo di partecipazione degli affiliati agli eventi dal valore simbolico; la reiterata presenza (10 volte) in un bar luogo di incontro degli affiliati assieme a persone imputate o condannate ex art. 416-bis cod. pen.; le modalità di recupero del credito (con la prospettazione del ricorso a un'arma) vantato nei confronti di tale Marsalona (capo A7, nota 5 a p. 215); la reazione del ricorrente alla notizia della collaborazione con l'autorità giudiziaria del nipote [OSCURATO:PERSONA] e la sua disponibilità a fare da intermediario fra suo fratello Saverio (padre del collaborante) e [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA] classe 1960) per assicurare la partecipazione di Saverio al colloquio con il fratello Antonio e informarlo della collaborazione.

4.2.2. Con adeguato vaglio critico, la Corte di appello ha escluso che le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] possano essere qualificate de relato, perché in realtà provengono da un soggetto cresciuto nell'ambiente criminale del quale narra le vicende, anche valutando che esse ineriscono a specifici episodi relativi alla locale di [OSCURATO:PERSONA] e al narcotraffico, settore di tradizionale interesse del gruppo 'ndranghetista.

Ha dato atto della valutazione di inattendibilità del collaborante [OSCURATO:PERSONA] in due occasioni espresse dalla Corte di assise di appello, ma ha considerato che i fatti oggetto del presente processo sono diversi e non emergono ragioni di astio di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988) nei confronti dello zio Francesco (classe 1975).4.3. [OSCURATO:PERSONA]

4.3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 603, comma tre-bis, cod. proc. pen. è infondato.

La necessità di esaminare l'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, per cui non sussiste se l'imputato non è stato esaminato nel giudizio di primo grado e/o la valutazione probatoria nei due gradi di merito si è incentrata su risultanze istruttorie di altro genere (Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Burigo, Rv. 283631; Sez. 5, n. 47794 del 11/11/2022, Salih, Rv. 283981).

Infatti, in generale il giudice di appello deve rinnovare, anche d'ufficio l'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. solo quando riforma la sentenza di assoluzione esclusivamente sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa e non anche nel caso in cui perviene a una diversa decisione rivalutando nel suo complesso il compendio probatorio (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448).

Inoltre, nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere del giudice di rinnovare l'istruttoria, nei limiti della assoluta necessità ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., perché nel giudizio di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 Ud. (dep. 17/02/2022, Granato, Rv. 282585).

Nel caso in esame, nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell'attività istruttoria con l'esame del ricorrente in relazione alle dichiarazioni del cugino [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988), collaborante con l'autorità giudiziaria, la Corte d'appello ha precisato che non ha interpretato le dichiarazioni del collaborante relative alla affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] come una chiamata in correità ma come un mero indizio (offerto da un conoscitore dello specifico ambiente criminale) da valutare assieme agli altri elementi e che nella fattispecie i dati provengono quasi esclusivamente dagli esiti di attività di intercettazione, sicché non sorgono questioni attinenti alla valutazione di prove dichiarative.

Nel giudizio di legittimità la correttezza della motivazione del provvedimento del giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non va vagliata in relazione alla concreta rilevanza dell'atto istruttorio richiesto, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522) e, in questa prospettiva, si osserva che il contenuto della sentenza impugnata mostra che, alla rivalutazione dei dati acquisiti, la Corte di appello è giunta sulla base delle informazioni fornite dal collaborante senza reinterpretarne il contenuto ma rivalutandone la rilevanza sulla base di un diverso criterio di ricostruzione delle vicende.4.3.2.

Invece, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

4.3.2.1. L'imputazione a carico del ricorrente deriva dalle affermazioni di suo cugino, il collaborante [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988), il quale — tuttavia — ha chiarito che egli non apprese dell'affiliazione del cugino ma l'ha desunta dal fatto che quando fu detenuto con lo stesso ricorrente e con lo zio [OSCURATO:PERSONA], i due congiunti parlarono di vicende di 'ndrangheta (menzionando anche tale Greco, capo di una locale di 'ndrangheta calabrese e detenuto con [OSCURATO:PERSONA], padre del collaborante) e, sul presupposto che di argomenti di 'ndrangheta sarebbe possibile parlare soltanto fra soggetti affiliati, ha ritenuto che fosse avvenuta l'affiliazione del cugino, peraltro ricollegandola anche alla a lui nota volontà dello zio [OSCURATO:PERSONA] (classe 1960) al riguardo.

Su questa base, il Giudice per le indagini preliminari correttamente ha escluso che quella di [OSCURATO:PERSONA] possa considerarsi una chiamata in correità e ha sviluppato il suo giudizio valutando complessivamente insufficienti gli elementi indiziari a carico di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare ha ritenuto: la conversazione del 21/10/2016, in cui [OSCURATO:PERSONA] consegnò a [OSCURATO:PERSONA] (che partiva per la Calabria per partecipare ai funerali di [OSCURATO:PERSONA]) un foglio con un appunto, un telefono cellulare (senza caricabatterie) e del denaro, come evento occasionale non rilevante per le dinamiche della associazione criminale; la dazione a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973) di denaro e di una autovettura destinata al fratello [OSCURATO:PERSONA] (classe 1986) come aiuti al familiare [OSCURATO:PERSONA] (classe 1960); le assidue frequentazioni di [OSCURATO:PERSONA] con membri della locale di [OSCURATO:PERSONA], soprattutto nell'estate del 2017, come meri incontri e non riunioni connesse a attività criminali; la partecipazione ai funerali di [OSCURATO:PERSONA] come dovuta al vincolo con il defunto suo padrino di battesimo; il colloquio in carcere in cui [OSCURATO:PERSONA] espresse al fratello Antonio, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], preoccupazione per la scelta del figlio Domenico (poi divenuto collaborante con l'autorità giudiziaria) di non incontrarlo nel carcere in cui era detenuto e i due fratelli espressero timori per eventuali rivelazioni contro [OSCURATO:PERSONA] come mero indizio, risultando che [OSCURATO:PERSONA] non mostrò di condividere i timori espressi dai congiunti e anche considerando (come ricordato dal collaborante [OSCURATO:PERSONA]) che [OSCURATO:PERSONA] era stato comunque coinvolto in una rapina con lui commessa a Bovalino (e l'attivarsi del ricorrente per ristabilire contatti con il cugino) quale condotta meramente esecutive di indicazioni altrui e, quindi, non sintomatica di appartenenza alla associazione; l'attivarsi di [OSCURATO:PERSONA] affinché il figlio trovasse un# lavoro come preoccupazione per il futuro del figlio e non come espediente per renderlo meno sospetto agli inquirenti.

4.3.2.2. Invece, la Corte di appello, aderendo alla prospettazione, avanzata Pubblico ministero, della necessità di una valutazione non atomistica degli elementi probatori e consona alle specificità del contesto criminale e temporale, ha considerato che tutti i membri maschili della famiglia [OSCURATO:PERSONA] di età superiore ai venti anni (anzianità necessaria per l'affiliazione) erano già affiliati sicché era prevedibile che il padre di [OSCURATO:PERSONA] tenesse alla affiliazione del figlio.

In questa prospettiva ha rivalutato (p. 277-281) gli elementi indiziari in un'ottica unificante e ha ricostruito le condotte di [OSCURATO:PERSONA] non come espressioni di relazioni amicali o parentali, ma di un ruolo dinamico e funzionale all'interno della associazione per perseguire i suoi scopi criminali.

In questa direzione ha considerato: le dazioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto apicale della scrizione dedita al narcotraffico e intraneo alla locale di [OSCURATO:PERSONA]) come espressione della fiducia data da questi a [OSCURATO:PERSONA]; l'invito del padre a [OSCURATO:PERSONA] a trovarsi un lavoro come mirante a approntare per il figlio la copertura, di fonte agli inquirenti, di un reddito lecito; la preoccupazione dei congiunti che anche [OSCURATO:PERSONA] potesse essere destinatario di rivelazioni di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988) e il correlato attivarsi dello stesso [OSCURATO:PERSONA] come espressione di un allarme, non riguardante solo il contesto familiare ma anche gli interessi criminali, del quale la Corte di appello ha individuato ulteriore conferma nella riunione svoltasi a telefoni spenti fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel ferragosto del 2017 in una località imprecisata del territorio di [OSCURATO:PERSONA] e nella partecipazione, dotata di rilevanza simbolica, ai funerali di Barbaro in concomitanza peraltro con il trasporto di somme di denaro.

La Corte di appello ha corroborato la sua ipotesi esplicativa dei fatti richiamati (l'affiliazione alla associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen.) con l'argomento per il quale, non essendo il ricorrente coinvolto nel narcotraffico, i suoi comportamenti si spiegherebbero solo con la compartecipazione alla 'ndrangheta.

4.3.2.3. Deve ribadirsi che il giudice d'appello che riformi in pejus la sentenza assolutoria di primo grado ha l'obbligo di fornire, con una motivazione puntuale e adeguata, una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata che giustifichi il superamento di ogni ragionevole dubbio circa la responsabilità dell'imputato dando conto delle ragioni che giustificano la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229).

Infatti, il principio secondo cui il giudizio di condanna è legittimo «se l'imputato risulta colpevole ... al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) implica che, se non sono sopravvenuti elementi probatori nuovi, la riforma in pejus della sentenza di assoluzione in primo grado deve possedere una forza persuasiva superiore che elida il dubbio che potrebbe essere evocato dal contrasto fra le due sentenze perché la condanna richiede la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione presuppone soltanto la mera non certezza della colpevolezza (Sez. 6, n. 4996 del 26/10/2011, dep. 2012, Abbate, Rv. 251782).

Allora, .óccorre che il giudice di appello argomenti in modo specifico e completo circa i vizi logici o le inadeguatezze probatorie che ritiene minare la motivazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).

In altri termini, non è sufficiente che la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello sia in astratto adeguatamente motivata in sé, ma è necessario anche che si confronti con le diverse ragioni della sentenza riformata e le confuti per la loro incompletezza e/o incoerenza e/o presenza di altro vizio logico e/o per la inconciliabilità logica con i nuovi dati acquisiti.

In vari modi la giurisprudenza di questa Corte ha indicato come questo risultato può conseguirsi, per esempio: dimostrando che gli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado e gli eventuali argomenti esposti dalla difesa nel giudizio di appello sono insostenibili e giustificando adeguatamente il maggior rilievo dato a elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083); confutando specificamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della assoluzione o soltanto dimostrando puntualmente l'insostenibilità degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado (anche considerando gli eventuali contributi offerti dalla difesa nel giudizio di appello); delineando le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio con una motivazione che, sovrapponendosi a quella della decisione riformata, giustifichi le scelte operate e la maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907).

In ogni caso, la riforma in pejus non può limitarsi a notazioni critiche di dissenso, ma deve riesaminare nei punti essenziali il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito, per fornire — riguardo alle parti della prima sentenza non condivise — una motivazione che giustifichi compiutamente le difformi conclusioni raggiunte.

In definitiva, è la supremazia dialettica, che le deriva dalla confutazione della sentenza assolutoria di primo grado, che conferisce alla sentenza di condanna in secondo grado la forza persuasiva superiore che far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 27591 del 10/04/2019, Cortivo, n.m.).

4.3.2.4. Invece, la sentenza impugnata si è limitata a adottare una diversa ipotesi esplicativa dello stesso materiale probatorio considerato dalla sentenza di primo grado assommandolo secondo una impostazione alternativa rispetto a quella che aveva condotto alla conclusione favorevole all'imputato, ma senza confutarne le inferenze abduttive di segno contrario e quindi lasciandola parimenti plausibile e tale da ingenerare dubbi non irragionevoli circa la colpevolezza del ricorrente.

A questa conclusione tanto più si giunge se si considera che la ricostruzione dei fatti adottata dalla sentenza impugnata non correla all'affiliazione concreti dati specificamente rivelatori dello stabile inserimento del soggetto con ruolo attivo nel sodalizio. (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271205; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269040), mentre deve ribadirsi che l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, purché risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra l'affiliato e l'associazione, desumibile dalla qualità dell'adesione e dal tipo di percorso che l'ha preceduta, dalla dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, dalla serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, dal rispetto delle forme rituali, dai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, dalla tipologia del reciproco impegno preso e dalla misura della disponibilità pretesa o offerta (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).

Su queste basi, la sentenza va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non avere egli commesso il fatto.

4.4. [OSCURATO:PERSONA]

4.4.1. I motivi di ricorso, riguardanti la partecipazione alla associazione per delinquere descritta nel capo Al, possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati.

La Corte d'appello ha dato atto che la posizione di [OSCURATO:PERSONA], come quella del fratello Francesco, era stata originariamente archiviata nell'ambito del procedimento Minotauro, e ha ribadito il giudizio di irrilevanza della mancanza di dichiarazioni accusatorie da parte dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e Nicodemo.

Ha invece valutato attendibili le dichiarazioni del nipote, il collaborante [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali il ricorrente è stato affiliato in culla come i suoi fratelli (fra i quali anche Saverio padre del dichiarante) e appartiene alla locale di [OSCURATO:PERSONA], quantomeno con la carica di trequartino, dove ha ricoperto il ruolo di capo società fino a quando non gli è succeduto [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973), perché il ricorrente era poco presente nei luoghi essendosi sposato e risiedendo a [OSCURATO:PERSONA] con la famiglia pur rimanendo egli nella locale di [OSCURATO:PERSONA] (per evitare di offenderne i componenti) e ha partecipato all'attività di narcotraffico della famiglia [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore, assieme al fratello Francesco, di [OSCURATO:PERSONA] e Natino lana.

La Corte di appello ha rilevato significativi riscontri alle dichiarazioni del collaborante: la conversazione dell'1/06/2007 in cui lana Bruno illustra a [OSCURATO:PERSONA] l'organigramma della "ndrangheta in Piemonte e indica [OSCURATO:PERSONA] come capo -società; la reazione alla notizia della collaborazione del nipote Domenico; la partecipazione a incontri con altri sodali presso il bar [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del 2010.

Da quanto precede emerge (in contrasto con quanto dedotto nel terzo motivo di ricorso) un suo ruolo dinamico del ricorrente nel gruppo criminale.

Rispondendo alla deduzioni dell'appellante, la Corte di appello ha: osservato che il mancato coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in occasione della estromissione di [OSCURATO:PERSONA] dalla locale di [OSCURATO:PERSONA] è stato puntualmente spiegato dal collaborante con i rapporti di affinità parentale fra i protagonisti della vicenda (p. 21); escluso imprecisioni nella narrazione del collaborante circa le vicende dello zio Natale, perché ha chiarito che nel 2008 lo zio fu sostituito da [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di capo società poiché stava prevalentemente a [OSCURATO:PERSONA] (dove aveva la famiglia) e andava e veniva tra la Calabria e il Piemonte rendendosi presente quando necessario per i bisogni dell'associazione come nel febbraio/marzo del 2010 in occasione di 3 incontri (videoripresi) presso il bar [OSCURATO:PERSONA]; l'indicazione di [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 2007 fra lana e Ciccia, oltre che affermata nelle conclusione della perizia, confermata dalle successive dichiarazioni del collaborante che collocano l'avvicendamento della carica fra Antonio e Natale nel corso del 2008; la reazione di [OSCURATO:PERSONA] alla notizia della collaborazione del nipote quando nel 2016, lo definì «impazzito del tutto».

4.4.2. Anche il quarto motivo di ricorso, concernente l'attribuzione della aggravante ex art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. risulta manifestamente infondato.

Al riguardo va ribadito che, stante la riconosciuta esistenza di una associazione unitaria, radicatasi con autonomia operativa nel territorio di Torino, costituita da una federazione di locali di 'ndrangheta, l'aggravante in esame è ravvisabile riferendosi al sodalizio criminale nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica sede locale abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677) Su questa linea, con argomentazione esente da manifeste illogicità la Corte di appello ha ritenuto che la locale di ndrangheta disponeva delle armi tramite [OSCURATO:PERSONA], soggetto apicale dell'associazione, escludendo che la detenzione dell'arma nell'orto di Calipari corrispondesse a esigenze e personali e non rilevando che le armi fossero abbandonate da tempo nell'orto, luogo di custodia nella disponibilità del sodalizio perché liberamente accessibile da [OSCURATO:PERSONA].

Ha correttamente argomentato che la correlazione del gruppo locale con la casa-madre, l'importanza della locale di [OSCURATO:PERSONA] in Piemonte e lo spessore criminale dei soggetti apicali indicano la condivisa consapevolezza, o comunque la conoscibilità, da parte degli associati di una effettiva,ecome confermato dai fatti oggetto del capo A8 e dalle risultanze relative alla detenzione e porto di armi in luogo pubblico (capo A9) da parte di partecipi della locale di Volpian9disponibilità di armi (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811).

4.4.3. Il quinto e il sesto motivo di ricorso sono manifestamente infondati, Circa la applicazione della recidiva (equivalente, assieme alla aggravante ex art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. alle circostanze attenuanti generiche), con idonea motivazione la Corte di appello ha confermato il giudizio espresso nella sentenza di primo grado che ha desunto l'accresciuta pericolosità, rispetto ai precedenti reati in materia di stupefacenti, dalla commissione del reato in un contesto criminale di 'ndrangheta con perdurante operatività.

Circa la determinazione della pena, si rileva che l'imputazione attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di direzione nel territorio piemontese fino al 2008 e dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata si trae che egli comunque dopo rimase come partecipe della associazione contestata «dal 2006 in permanenza», sicché la pena da applicargli va determinata alla stregua delle successive modifiche normative e, su queste basi, la sentenza correttamente ha rimarcato che la pena-base è stata determinata nel minimo edittale relativo alla condotta di partecipazione e che sono state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e alla recidiva.

4.5. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

4.5.1. Circa il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la responsabilità per i capi B1, B5 e B14, la sentenza impugnata (p. 329-334) ha considerato che non emergono ragioni di astio del collaborante [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di ricorrente e ha idoneamente vagliato i riscontri alle accuse offerti dalle attività di videosorveglianza e dalle conversazioni che confermano i rapporti di Alvaro con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le varie proposta di Alvaro a [OSCURATO:PERSONA] di acquistare notevoli (anche quintali, p. 333) quantità di stupefacenti di varia natura, fino all'attivarsi del ricorrente, dopo il suo fermo per un controllo da parte dei carabinieri affinché i sodali si allontanassero al fine di «scomparire tutti perché c'è l'associazione» (p. 334).4.5.2.

Circa il secondo motivo, che contesta il disconoscimento del fatto di lieve entità, la Corte di appello ha congruamente evidenziato che l'entità delle forniture di droga da parte di Alvaro è stata sempre nell'ordine almeno di un chilogrammo (e superiore ne caso delle forniture di hashish) e che nella fattispecie oggetto del capo B5 Alvaro e i complici per allontanarsi dal luogo di custodia della droga approntarono una staffetta, modalità spiegabile solo con la disponibilità di un rilevante quantitativo di droga, mente il reato descritto nel capo B14 riguardò 60 chilogrammi di sostanza stupefacente.

4.5.3. Circa il terzo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della recidiva, deve rilevarsi che la Corte di appello non si è limitata a registrare i gravi precedenti penali ma ha idoneamente valutato che i fatti oggetto del processo sono ulteriore espressione di pericolosità per la «perdurante e rinnovata intraneità in contesti di crimine organizzato».

4.5.4. Circa il quarto motivo, concernente la determinazione della pena, la Corte di appello ha giustificato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuti generiche con l'aggravante ex art. 69, comma quarto, cod. proc. pen. con riferimento al numero dei partecipanti al delitto e, in aggiunta, nel merito per la presenza di prime condanne e l'assenza di specifici elementi di valutazione favorevole e ha decisivamente considerato che è stata applicato il minimo edittale per il capo B1 e che gli aumenti per gli altri capi sono stati esigui (3 mesi per ogni reato).

4.6. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

4.6.1. Mentre per quanto riguarda la sussistenza della associazione per delinquere oggetto del capo Al si rinvia a quanto prima espresso sub 1, circa la partecipazione del ricorrente alla associazione (oggetto del primo motivo del ricorso) si rileva che la Corte di appello, vagliando le deduzioni contenute nell'atto di appello, ha considerato i contenuti dei diversi interrogatori del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato la famiglia [OSCURATO:PERSONA] come cointeressata con la propria famiglia e ha riconosciuto in fotografia il ricorrente quale figlio di [OSCURATO:PERSONA] e padre di [OSCURATO:PERSONA], affiliati alla locale di [OSCURATO:PERSONA] canavese, precisando di aver appreso della affiliazione sia da [OSCURATO:PERSONA] che dallo stesso ricorrente e ricordando che all'epoca questi utilizzava una autovettura Golf serie quinta di colore scuro e anche indicandolo quale capo-giovani presso la locale di [OSCURATO:PERSONA] in una missiva inviata alla DDA di Torino il 9 luglio 2018 La Corte di appello ha osservato che non emergono ragioni di astio del collaborante nei confronti dell'accusato e ha evidenziato che l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] alla "ndrangheta trova conferma nell'assistenza prestatagli da due affiliati alla locale di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) durante la sua latitanza e nella circostanza che gli erano versati guadagni anche superiori rispetto a quelli derivanti dalla comune appartenenza all'associazione per delinquere dedita al narcotraffico. 4.6.2.

Mentre per quanto riguarda l'operatività (oggetto del secondo motivo di ricorso) della associazione per delinquere oggetto del capo B1 si rinvia a quanto prima espresso sub 2, relativamente alla responsabilità (oggetto del terzo motivo di ricorso) per i reati di cui ai capi B7, B12 e B14, deve registrarsi che la Corte di appello ha adeguatamente risposto alla deduzioni contenute nell'atto di appello osservando che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto dai capi B4 B9 e che abbia progressivamente ignorato la formazione del debito di [OSCURATO:PERSONA] non ne inficia il ruolo di capo perché è la plausibile conseguenza della sua condizione di latitante, che determinò la distanza fisica dalle attività del gruppo impedendo di imputare alla sua persona tutte le operazioni svolte dai sodali e che, per quanto il comportamento relativo alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], la natura privilegiata del rapporto intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] può avere consentito la formazione progressiva del debito e comunque a un certo punto [OSCURATO:PERSONA] intervenne così definitivamente imponendone il rientro nell'esercizio dei suoi poteri apicali (p. 317).

4.6.4. Circa il quarto motivo di ricorso, la Corte di appello ha giustificato il disconoscimento del concorso formale fra il reato oggetto della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino il 23 novembre 2017 e irrevocabile il 10 maggio 2019 e, invece, il riconoscimento della continuazione fra i reati, valutando la diversità delle associazioni per la diversità dei sodali (tranne la famiglia [OSCURATO:PERSONA]), la diversa rappresentanza della famiglia [OSCURATO:PERSONA], la diversità dei contesti temporali di operatività.

In particolare, ha considerato che la partecipazione al capo Al si è esaurita prima della accertata partecipazione al reato descritto nel capo B1.

4.7. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile.

4.7.1. I primi due motivi, relativi alla responsabilità per i reati descritti nei capi C43 e C44 sono manifestamenti infondati: il primo perché, a differenza di quel che vi si deduce, dalla ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza impugnata si evince un ruolo attivo del ricorrente, che si adoperò per recuperare dall'aeroporto di Malpensa il complice ([OSCURATO:PERSONA]), che era lì per l'arrivo della cittadina brasiliana che portava la cocaina, fermata assieme a Giovando (altro complice), e che a sua volta fu aggiunto e identificato dalla Guardia di Finanza (p.456-458); il secondo non si confronta con la parte della motivazione della sentenza in cui si chiarisce che [OSCURATO:PERSONA] accompagnò a casa sua il corriere brasiliano e nel pomeriggio del 27/04/2018 raccontò (come si evince dalle intercettazioni) che costui aveva iniziato a evacuare gli ovuli giungendo a espellerne 72 (su un totale di 80) contenenti 730 grammi di cocaina; il che, oltre che per le caratteristiche del fatto in esame, rende legittimo il disconoscimento del fatto di lieve entità da parte della Corte di appello.

4.7.3. Il terzo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha esaurientemente illustrato la ragione della determinazione della pena-base in misura superiore al minimo edittale, evidenziando il carattere della condotta come «frutto di un collaudato non occasionale modulo organizzativo», e modesto risulta l'aumento per la continuazione (p. 468), sicché deve escludersi che vi sia stato un abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen., e ritenersi implicitamente valutati gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273533).

4.8. [OSCURATO:PERSONA] motivo di ricorso (relativo al capo C2) è inammissibile perché entra nel merito delle convergenti valutazioni discrezionali dei Giudice di primo grado e della Corte di appello senza evidenziarne manifeste illogicità.

Infatti, non irragionevolmente la Corte ha disatteso gli argomenti difensivi, evidenziando che la cessione della droga risulta avvenuta con immediatezza (Barbaro prelevò la droga dalla vettura di Nanzene e la collocò in quella di [OSCURATO:PERSONA]) e che il tempo trascorso dopo riguardò il trasferimento presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per prelevare il denaro; inoltre ha ragionevolmente considerato che il mancato rilievo di tracce di droga sulla busta che conteneva il denaro si spiega con il buon confezionamento della sostanza e valutato poco credibile che la ingente somma di denaro provenisse dalla madre [OSCURATO:PERSONA] per essere data al figlio tramite il cugino.

4.9. [OSCURATO:PERSONA] ricorso, relativo alla responsabilità per i reati ascritti, è inammissibile perché i suoi contenuti sono del tutto vaghi e irrelati rispetto alla fattispecie storica concreta e neanche indicano manifeste illogica nella motivazione della sentenza impugnata convergente con quella del Giudice di primo grado e adottata sula base di pertinenti massime di comune esperienze senza incorrere in fallacie.

4.10. [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] i motivi di ricorso sono inammissibili: il primo, relativo alla responsabilità per i reati ascritti, perché i suoi contenuti risultano del tutto vaghi e irrelati rispetto alla fattispecie storica concreta e neanche indicano manifeste illogica nella motivazione della sentenza impugnata convergente con quella del Giudice di primo grado e adottata sula base di pertinenti massime di comune esperienze senza incorrere in fallacie; il secondo perché non adduce elementi a sostegno delle deduzioni, mentre la sentenza impugnata adeguatamente giustifica la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale considerando la quantità di droga ceduta e il diniego delle circostanze attenuanti generiche con la risalente intraneità dell'imputato al narcotraffico organizzato.

4.11. [OSCURATO:PERSONA] e tre i motivi di ricorso sono inammissibili: - il primo motivo perché entra nel merito, senza evidenziarne manifeste illogicità, delle valutazioni discrezionali con cui la Corte di appello, con esito convergente con il giudizio di primo grado e sulla base di pertinenti massime di esperienza ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente per il capo B14 (p. 371-365) dando specificamente conto della irrilevanza della prova della presenza di Carbone a Brandizzo al momento della consegna (p. 374); - il secondo motivo perché non si confronta con la puntuale osservazione contenuta nella sentenza impugnata secondo il quale l'entità ponderale della sostanza ceduta (60 chilogrammi) emerge dal compendio dei dati acquisiti, sicché non è prospettabile una riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; - il terzo motivo perché non si confronta con le argomentazioni della Corte di appello, che ha confermato la sentenza di primo grado osservando che la determinazione della pena è stata adeguatamente giustificata in considerazione della gravità dei fatti (acquisto a fine di successiva cessione di 60 chilogrammi di hashish) e che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione è dipeso dalla inverosimiglianza delle prospettazioni espresse dall'imputato.

4.12. [OSCURATO:PERSONA]

4.12.1. Mentre per quanto riguarda la sussistenza della associazione per delinquere oggetto del capo Al si rinvia a quanto prima espresso sub 1, relativamente alla partecipazione (oggetto del secondo motivo del primo atto di ricorso e del secondo motivo del secondo atto di ricorso) del ricorrente alla associazione descritta nel capo Al, la Corte di appello ha individuato eterogenei riscontri individualizzanti nelle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] che indica il ricorrente come appartenente a una famiglia che era stata autorizzata dagli [OSCURATO:PERSONA] a spacciare nel territorio droga dall'associazione 'ndranghetista.

Anzitutto, ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha svolto plurime lucrose attività di spaccio (indicate in diversi capi di imputazione di questo procedimento) da ricondurre all'ambito degli accordi fra gli [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, ha considerato la conversazione del 10/07/2008 fra [OSCURATO:PERSONA], capo -società della locale di Natile di Careri a Torino, [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] in cui si informò [OSCURATO:PERSONA] della vicenda relativa al Kiss one club con riferimento ai debiti che lo Scali (da poco deceduto) aveva contratto con lui e [OSCURATO:PERSONA] riportò la volontà dello zio [OSCURATO:PERSONA] e le sue rivendicazioni sulle quote del locale dopo la morte di .Scali così mostrando la sua intraneità all'associazione per delinquere di cui al capo Al.

Rispondendo alle deduzioni dell'appellante la Corte di appello ha osservato che, anche soltanto come mero portavoce dello zio, il ricorrente ha attivamente partecipato alla gestione dell'associazione, né avrebbe potuto partecipare a una conversazione dal carattere segreto (furono menzionati i nomi di alcuni associati) senza avere il permesso di affrontare argomenti quali l'imposizione di un servizio di guardiania, la programmazione di future attività estorsive e la spartizione degli utili ricavati dalla gestione.

Ha anche rilevato la partecipazione alle esequie di Scali e l'accompagnamento di [OSCURATO:PERSONA] all'appuntamento con Marsalone per il recupero di un credito.

Su queste basi la Corte di appello ha correttamente ravvisato sufficienti elementi di valutazione per concludere che il ricorrente ha partecipato alla associazione descritta nel capo Al, anche se non emergono specifiche circostanze relative alla sua affiliazione rituale.

Pertanto, i motivi di ricorso concernenti la partecipazione del ricorrente alla associazione descritta nel capo Al risultano manifestamente infondati.

4.12.2. Il primo motivo del primo atto di ricorso, in cui si contesta l'attribuzione al ricorrente della qualifica di "organizzatore" e il quarto motivo del secondo atto di ricorso in cui si deducono violazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione nell'affermare la partecipazione dell'imputato con il ruolo di promotore relativamente all'associazione per delinquere di cui al capo Cl sono manifestamente infondati.

Infatti, la Corte di appello (p. 400-402) ha congruamente evidenziato: che [OSCURATO:PERSONA] riceveva il denaro da consegnare a [OSCURATO:PERSONA]; il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] quale subordinato alle indicazioni del ricorrente e le lamentele dello stesso ricorrente quando afferma di sentirsi affaticato perché, per la temporanea indisponibilità di [OSCURATO:PERSONA], è rimasto solo nel gestire il gruppo.

Questi elementi convergono nell'indicare — nella linea della giurisprudenza di questa Corte — il ruolo di un soggetto che assicura continuativamente la piena funzionalità della associazione criminale coordinandone le attività (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476; Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, dep. 2018, Anioke, Rv. 273737), senza necessariamente assumere un ruolo apicale (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736).

4.12.3. Il terzo motivo del primo atto di ricorso e il quinto motivo del secondo atto di ricorso, relativi alla responsabilità per i capi ai capi C3, C4, C6, C7, C8, C9, C24, C27 sono inammissibili perché entrano nel merito delle convergenti valutazioni discrezionali del Giudice di primo grado e della Corte di appello sviluppate sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità.

In particolare: circa il capo C3, la Corte ha argomentato, così escludendo la lieve entità del fatto, che la sostanza era cocaina, emergendo dalle conversazioni che andava tagliata, e ha spiegato che non poteva essere inferiore a 200 grammi visto che [OSCURATO:PERSONA] si lamentò, così escludendo la lieve entità del fatto, di avere affrontato i rischi di un viaggio per soli 200 grammi di droga; circa i capi C4 e C6, deve rilevarsi che la sentenza impugnata dà adeguatamente conto di come la quantità di droga oggetto di traffico escluda la qualificabilità del primo fatto ex art. 73, comma 5, d.PR. n. 309/1990 e della ragione per la quale il secondo si distingue storicamente dal primo per il contesto, il tempo della sua realizzazione, l'oggetto materiale e l'elemento psicologico (p. 422-424); circa il capo C7, la Corte ha analiticamente vagliato i movimenti dei protagonisti della vicenda giustificando le ragioni per le quali ha escluso che si fossero scambiati documentazione sanitaria e non invece droga (pp.424-426); circa il capo C8, la Corte ha escluso la lieve entità del fatto considerando che dalla intercettazioni in corso risultava che la droga oggetto di cessione pesava 10 kg e rilevando che, sebbene questa quantità non risulti provata, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si sia recato a casa di [OSCURATO:PERSONA] indossando un giubbotto con lo zip chiuso e ne sia poi uscito con lo zip aperto e con un visibile rigonfiamento nella parte anteriore della sua figura fa concludere che la quantità di droga trasportata era comunque rilevante; circa il capo C9, il motivo di ricorso non si confronta con la analitica ricostruzione dei movimenti dei protagonisti della vicenda contenuta nella sentenza impugnata (p.428-430); circa il capo C24, la sentenza impugnata conferma (p. 437-440) quella di primo grado in cui (p. 687-691) sono analiticamente descritte le conversazioni intercettate e le osservazioni degli inquirenti che hanno ricostruito tutti i movimenti del ricorrente e in particolare la sua attività di prelievo e nascondimento della sostanza stupefacente; circa il capo C27, la sentenza impugnata conferma (p. 442-442) quella di primo grado che spiega (p. 693-697) come sarebbe implausibile assumere che uno spostamento in automobile per una lunga distanza possa essere avvenuto per un cessione per un corrispettivo di 50 euro e non invece per una cessione di 50 grammi di stupefacente,

4.12.4. Nella sua stessa prospettazione il quarto motivo, concernente la responsabilità civile del ricorrente per il risarcimento del danno all'immagine agli enti territoriali costituitisi parte civile nei suoi confronti, in relazione al capo Al, è connesso al riconoscimento (confermato in questa sede) o al disconoscimento della sua responsabilità per il reato.

Vale comunque ribadire che un ente territoriale può essere considerato danneggiato dal delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, in quanto tale reato certamente cagiona un pregiudizio, di carattere patrimoniale e non, almeno all'immagine della città ed allo sviluppo del turismo e delle attività produttive di essa, con conseguente lesione di interessi propri, giuridicamente tutelati, dell'ente che della collettività danneggiata ha la rappresentanza. (Sez. 1, n. 8381 del 22/06/1992, Buono, Rv. 191448).

4.13.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è manifestamente infondato.

4.13.1. Mentre per quanto riguarda la sussistenza della associazione per delinquere oggetto del capo Al si rinvia a quanto prima espresso sub 1, relativamente alla partecipazione (oggetto del secondo motivo di ricorso) del ricorrente all'associazione descritta nel capo Al, la Corte di appello, ha evidenziato come già nel procedimento Minotauro il collaborante con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] (interrogatorio del 20/03/2009) lo aveva indicato quale membro della locale di [OSCURATO:PERSONA] specificando che era attivo nel traffico degli stupefacenti e che a [OSCURATO:PERSONA] il collaborante [OSCURATO:PERSONA] nel 2016 ha nuovamente fatto riferimento riconoscendolo in fotografia.

Inoltre, ha efficacemente individuato i seguenti riscontri individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie: le brevi telefonate, spesso dal contenuto criptico, già emerse nel corso del procedimento Minotauro, fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che effettuava viaggi fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i correlati servizi, di osservazione e le annotazioni della Polizia giudiziaria al riguardo; gli esiti del procedimento n. 3266/2016 da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] si spostava fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e manteneva stretti legami con [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del traffico di stupefacenti, tanto che dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] sopraggiunse rapidamente dalla Calabria in Piemonte per sostituirlo, vista la difficoltà che si era creata per il gruppo, come desumibile dal contenuto di una conversazione fra il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la fidanzata di questi alla quale seguì l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] intenti a spacciare, così confermandosi il legame con [OSCURATO:PERSONA]; la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 descritti nei capi A25 e B31 quale espressione della sua intraneità alla 'ndrangheta operante in Piemonte.4.13.2.

Circa il quarto motivo di ricorso, relativo alla partecipazione dell'imputato alla associazione per delinquere (capo Cl ) la sentenza impugnata evidenzia diversi dati dimostrativi di un significativo ruolo del ricorrente all'interno della associazione: la conversazione del 5/10/2016 in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] programmano l'acquisto di 10 kg di sostanza stupefacente da smerciare utilizzando la prima persona plurale e [OSCURATO:PERSONA] riferisce che sta trattando con un soggetto l'acquisto di 20 chilogrammi di droga di ottima qualità al prezzo di 30.000 euro) e poi interloquisce con l'altro circa precedenti attività illecite usando sempre la prima persona plurale; la conversazione del 4/01/2017 in cui i due discutono dell'acquisto di un'ulteriore fornitura di 20 kg proveniente da Napoli; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sostituì nell'attività di spaccio [OSCURATO:PERSONA] recatosi in Calabria.

4.13.3. Per quanto riguarda il quinto motivo di ricorso, si osserva che la sentenza impugnata ha esaurientemente chiarito come il ricorrente accompagnò [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973) così condividendo con lui l'accordo e cooperando nel trasporto dei 2 kg di stupefacente oggetto del capo seguendo come staffetta l'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA] (p. 389).

Invece, il sesto motivo del ricorso, relativo al capo C10, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che non si limita a rilevare che [OSCURATO:PERSONA] uscì assieme a [OSCURATO:PERSONA] dalla abitazione dello stesso portando seco un involucro di colore bianco, poi riposto nella tasca del proprio giubbotto, ma inquadra l'episodio in relazione al successivo colloquio con altri soggetti che li aspettavano affermando di avere contato i soldi che ammontavano a euro 10000.

4.14. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è manifestamente infondato.

4.14.1. Mentre per quanto riguarda la sussistenza della associazione per delinquere oggetto del capo Al si rinvia a quanto prima espresso sub 1, relativamente alla partecipazione (oggetto del secondo motivo di ricorso) del ricorrente all'associazione descritta nel capo Al, deve rilevarsi che la Corte di appello, ha efficacemente evidenziato i seguenti adeguati riscontri individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] chiese a [OSCURATO:PERSONA] (che come lui era stato oggetto di un pestaggio) di passare ogni tanto davanti a casa sua per proteggerlo con questa manifestazione di vicinanza e, tramite lui, del gruppo operante a [OSCURATO:PERSONA]; la convocazione di [OSCURATO:PERSONA] in presenza anche del ricorrente per fornire chiarimenti al gruppo 'ndranghetista in relazione alla sparatoria in cui era circa un mese prima stato ferito [OSCURATO:PERSONA]; la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi reati ex artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 nell'ambito del procedimento n. 3266/2016.

4.14.2. Circa la partecipazione (oggetto del quarto motivo di ricorso) del ricorrente alla associazione descritta nel capo C1, la sentenza impugnata correttamente nel caso in esame assume che questa può desumersi anche dalla reiterata commissione di illeciti e richiama al riguardo la conversazione del 20/09/2016, in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlano della vendita di stupefacenti e dei relativi incassi evocando un interesse comune a loro e a [OSCURATO:PERSONA] («è tutto unico...ma chi se la prende a noi no»); altra in cui [OSCURATO:PERSONA] ricorda che per continuare a vendere droga a un cliente moroso occorre l'autorizzazione di [OSCURATO:PERSONA]; altra ancora in cui i due fratelli commentano la interscambiabilità dei loro ruoli nello smercio della droga (p. 402- 403).

Infatti, i rapporti che emergono dalle conversazioni, collocati nel contesto della riconosciuta sussistenza della associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, si presentano come forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e in collaborazione con il soggetto apicale del gruppo (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890).

4.15. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché, nel contestare la responsabilità per il reato ex art. 648 cod. pen. non si confronta con l'argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata, in base alla quale non rileva che fosse [OSCURATO:PERSONA] oppure il complice a guidare l'autovettura che trasportò e consegnò in Spagna le somme di denaro necessarie all'acquisto di sostanza stupefacente, perché l'analitico vaglio dei plurimi dati che consentono la ricostruzione delle operazioni rende evidente la consapevole partecipazione dei due e irrilevante la identificazione del conduttore del veicolo (p. 337-339).

4.16. [OSCURATO:PERSONA] I due motivi di ricorso (corredati da successiva memoria integrativa), in cui si contesta la partecipazione del ricorrente alla associazione per delinquere descritta nel capo Cl sono manifestamente infondati.

La Corte di appello ha correttamente considerato che anche in un periodo di tempo limitato (sei mesi) può realizzarsi la partecipazione a una associazione per delinquere se le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative dell'associazione. (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Buondonno, Rv. 265890; Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471) e ha al riguardo efficacemente valorizzato l'attiva presenza di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] nei luoghi dello spaccio per garantire la continuità dell'attività dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] (al quale [OSCURATO:PERSONA] ordinariamente fungeva da autista obbedendo ai suoi comandi, come desumibile dai contenuti delle conversazioni richiamate), evidenziando anche il contenuto di una conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da cui si trae che essi operavano secondo meccanismi collaudati (dirigendosi verso una delle basi operative del gruppo) e le conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] con la fidanzata da cui emerge che il ricorrente per le sue prestazioni riceveva dei seppur modesti guadagni (p. 404-409).

4.17. [OSCURATO:PERSONA]

4.17.1. Il primo motivo di ricorso, concernente il reato descritto nel capo Cl è fondato nei termini che seguono.

Correttamente la Corte d'appello ha escluso che l'avere il giudice di primo grado qualificato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] come partecipazione all'associazione mafiosa, invece che come concorso esterno all'associazione secondo quanto indicato nel capo di imputazione, vìoli l'art. 521 cod. proc pen. perché la partecipazione a una associazione per delinquere e il concorso esterno nella stessa non rappresentano due figure delittuose diverse ma solo due distinte modalità di partecipazione criminosa e il fatto materiale per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile corrisponde a quello descritto nel capo di imputazione (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Baliti, Rv. 258138; Sez. 2, n. 29248 del 26/04/2018, Pagnozzi, Rv. 272947; Sez. 6, n. 10457 del 11/07/2000, Aleci, Rv. 220534).

Tuttavia, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione descritta nel capo Cl non risulta provata.

Infatti, la sentenza impugnata la desume da: la conversazione del 26/07/2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che gli comunicava che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva convocato) in cui i due commentano che la Polizia aveva sottoposto a controllo [OSCURATO:PERSONA] che aveva consegnato ad [OSCURATO:PERSONA] della sostanza stupefacente criticando i comportamenti avventati di [OSCURATO:PERSONA]; la conversazione del 2/07/2016 in cui [OSCURATO:PERSONA] chiede a [OSCURATO:PERSONA] di procurargli dello stupefacente in tagli più piccoli e l'altro gli risponde che aveva bisogno di un po' di tempo per trovarlo; la conversazione del 18/09/2016 per la quale emerge una successiva convocazione di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] che lo rimproverava di essere scomparso, raccomandandogli, di rispondere a [OSCURATO:PERSONA] e in quell'occasione [OSCURATO:PERSONA] consegnava la [OSCURATO:PERSONA] dei soldi invitandoli a contarli.

Ma essi mostrano soltanto l'esistenza di rapporti economici che, quand'anche connessi a attività di spaccio di sostanze stupefacenti, non provano l'assunto che il ricorrente fornisse stabilmente droga alla associazione.2.17.2.

Fondati sono anche i motivi di ricorso concernenti i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

Circa il capo C20, deve ritenersi che i dati acquisti non provano la effettiva cessione di sostanze stupefacenti da parte di [OSCURATO:PERSONA]: la motivazione della sentenza impugnata afferma apoditticamente che, essendo la donna acquirente costantemente alla ricerca di droga, sarebbero comprovate delle dazioni illecite quantomeno con cadenza settimanale (p. 436); la sentenza di primo grado è più analitica perché riporta (p. 677) i contenuti delle conversazioni che però attestano soltanto la frequenza degli incontri, senza che sia stata sequestrata droga, mentre una delle conversazioni è interpretabile nel senso che [OSCURATO:PERSONA] e la Cafiero stavano consumando assieme cocaina.

Circa il capo C21, si osserva che il ricorrente incontrò il suo amico [OSCURATO:PERSONA], legato a personaggi inseriti nell'ambiente del traffico di stupefacenti, soltanto un mese prima del sequestro (avvenuto il 26/08/2016) della sostanza stupefacente (550 grammi di hashish e 73 di cocaina) a quest'ultimo trovata.

In realtà in quel periodo risultano anche conversazioni fra i due e nell'ultima Imberganno dice all'altro che gli avrebbe inviato qualcuno (p. 680 della sentenza di primo grado), ma nella sentenza impugnata la responsabilità del ricorrente è tratta dal fatto che il fratello del cessionario, il 27/09/2016 telefonò a [OSCURATO:PERSONA] suggerendogli di buttare la scheda telefonica e che poi i due convennero di vedersi per parlare dell'accaduto (p. 436).

Si tratta di dati variamente interpretabili e, quindi, inidonei a provare l'ipotesi accusatoria.

Circa il capo C22, deve rilevarsi che la sentenza impugnata precisa che l'analisi di sms, e di tabulati telefonici ha consentito di accertare diversi incontri di brevissima durata fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo il 2/11/2016, perquisito in occasione dell'ultimo contatto con il ricorrente fu trovato in possesso di gr. 3 di cocaina (p.437).

Tuttavia, risulta dalla sentenza di primo grado (p 684) che l'incontro era programmato per le 19,30 mentre Causashj fu bloccato alle 18,50 e non si precisa che sia stato osservato assieme il ricorrente.

Si tratta di dati dal contenuto generico e, non dimostrativo di cessioni di droga dal ricorrente all'altro e, in particolare proprio relativamente all'ultimo episodio, quello conclusosi con il rinvenimento della droga, lo svolgimento dei fatti contrastano con l'ipotesi accusatoria.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio sulla responsabilità del ricorrente per i reati a lui iscritti nei capi Cl, C20, C21 e C22.4.18. [OSCURATO:PERSONA] quanto espresso sub 3, anche il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla prova della sua partecipazione alla associazione descritta nel capo Cl è manifestamente infondato.

Con esito convergente con quello del Giudice di primo grado, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la Corte d'appello ha valorizzato: la conversazione del 16/06/2016 relativa a un incontro con suo cugino [OSCURATO:PERSONA] che gli cede cocaina; la conversazione di due giorni dopo e anche un dialogo tra Macri e [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto (del quale era stato informato anche [OSCURATO:PERSONA]) che il ricorrente aveva dovuto recarsi, in due posti diversi in Lombardia, per prelevare soltanto 300 grammi di sostanza stupefacente, così comunque esponendosi al rischio di essere scoperto e commentando con [OSCURATO:PERSONA] di averlo fatto perché così gli era stato indicato, ma al contempo osservando che si trattava di attività da evitare e richiamando plurimi episodi di cessione al dettaglio effettuati sempre seguendo le direttive di [OSCURATO:PERSONA].

Da questi dati ha correttamente ricavato la intraneità di Macri all'associazione, seppure con un ruolo subordinato, di acquirente all'ingrosso e rivenditore al dettaglio di droga per l'associazione.

4.19. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso, entrambi concernenti la responsabilità dell'imputato per il capo B3, possono essere tratti unitariamente e risultano inammissibili per i loro contenuti del tutto vaghi e disancorati dalla fattispecie concreta, anche nel riportarsi, senza richiamarli, ai motivi di appello, mentre la motivazione della sentenza impugnata, convergente con quella di primo grado, sviluppa i dati acquisiti sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, del resto neanche indicate nel ricorso (p. 345-354).

4.20. [OSCURATO:PERSONA] motivo di ricorso è inammissibile per i suoi contenuti del tutto vaghi e disancorati dalla fattispecie concreta anche nel riportarsi senza richiamarli ai motivi di appello, mentre la motivazione della sentenza impugnata, convergente con quella della sentenza di primo grado, sviluppa i dati acquisti circa i reati descritti nei capi 87, B18 e B19 sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, del resto non indicate nel ricorso (p. 356- 358, 377-380. 380-381).4.21. [OSCURATO:PERSONA]

4.21.1. i primi tre motivi di ricorso, concernenti la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per trasporto di droga oggetto del capo B3, possono essere valutati unitariamente e risultano manifestamente infondati.

La Corte di appello ha evidenziato che in tre interrogatori il collaborante con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazioni anche autoaccusatorie ha ricostruito l'attività (capo B3) svolta lungo l'asse Catania-Torino nell'estate del 2015 e, in particolare, il luogo di incontro con [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle trasferte, inquadrando [OSCURATO:PERSONA] quale socio in affari nel traffico di stupefacenti e quale corriere assieme a [OSCURATO:PERSONA] per conto di più persone fra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; ha raccontato le modalità di trasferimento dello stupefacente indicandone anche i quantitativi, oscillanti fra i 60 e i 100 chilogrammi di hashish ogni settimana, e il prezzo di acquisto (circa euro 1.400 al chilogrammo) e di rivendita (circa 1800/2.000 euro al chilogrammo).

La Corte ha osservato che non emergono ragioni di astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che nella narrazione di [OSCURATO:PERSONA] i riferimenti a [OSCURATO:PERSONA] sono costanti e richiamano specifiche circostanze relative all'imputato.

Inoltre ha efficacemente considerato che le dichiarazioni del collaborante sono state avvalorate dalla confessione di [OSCURATO:PERSONA] e da ulteriori riscontri costituiti dal fatto che il 7/12/2015 presso una stazione di autolinee a Catania fu trovato un trolley contenente 2,667 chilogrammi di eroina nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] indicato come un corriere delle operazioni di trasporto nei mesi successivi all'estate del 2015, e che è significativo del legame fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il fatto che 16/01/2016 siano stati arrestati a Catania per fatti inerenti agli stupefacenti.

4.21.2. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Con adeguata motivazione la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado valutando, nel quantificare la pena e nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche, la quantità della sostanza stupefacente (hashish dal valore di 300/400.000 euro) acquistata per poi cederla, e, relativamente all'applicazione della recidiva, l'accresciuta pericolosità dell'imputato non dedotta soltanto dai plurimi precedenti, anche specifici, ma anche dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per altre condotte, successive a quelle oggetto del presente processo, a conferma della sua stabile dedizione al narcotraffico. 4.22. [OSCURATO:PERSONA] I motivi espressi nei due atti di ricorso presentati per [OSCURATO:PERSONA], riguardanti la sua partecipazione alla associazione per delinquere ex art 416-bis cod. pen. descritta nel capo Al, possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati.La Corte d'appello ha rilevato che già nell'ambito del procedimento Minotauro era emersa la figura di [OSCURATO:PERSONA] ma che soltanto con le dichiarazioni accusatorie del collaborante [OSCURATO:PERSONA], risulta provata la partecipazione del ricorrente all'associazione descritta nel capo Al.

Il collaborante [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che i rapporti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] erano risalenti nel tempo perché i primi contribuivano alle esigenze dell'associazione per delinquere consegnando mensilmente una somma per il mantenimento dei detenuti ai cugini omonimi [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988 e 1986) presso il bar [OSCURATO:PERSONA] gestito dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e che vi era un rapporto commerciale di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] classe 86 nel settore della installazione di macchinette da gioco con società formalmente intestate a terzi.

Inoltre, il collaborante ha ricordato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che aveva problemi con [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla vendita della cocaina, aveva tentato un'estorsione sparando contro le serrande del suo esercizio commerciale sicché era poi intervenuto il padre del collaborante spiegando che i [OSCURATO:PERSONA] già pagavano agli [OSCURATO:PERSONA] quanto richiesto per la protezione.

Ha aggiunto che fin dagli anni '90 del secolo scorso i [OSCURATO:PERSONA] erano coinvolti nel settore dell'installazione di video-poker e nello smercio di eroina pagando percentuali sui guadagni sia a lui che al suo omonimo cugino, il quale, dopo il suo arresto aveva gestito da solo il settore delle macchinette da gioco accordandosi con i [OSCURATO:PERSONA] e con altri esponenti delle locali attive nel territorio.

La Corte di appello ha valutato i seguenti riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del collaborante: dal procedimento Minotauro risulta che rilevanti lavori edili eseguiti per conto della società [OSCURATO:SOCIETA] con sede a [OSCURATO:PERSONA] erano di fatto gestiti da soggetti appartenenti alla 'ndrangheta e che, come emerge dalle conversazioni del settembre 2008 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe '73) emerge che, nonostante il disfavore di Gioffrè, Claudio e [OSCURATO:PERSONA] tentarono di inserirsi nella spartizione dei cantieri; dal procedimento Minotauro risulta che l'attività nel mercato del video-poker era da tempo di interesse della 'ndrangheta e da una conversazione del 19/01/2008 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti apicali della ndrangheta nel territorio piemontese, si trae che il settore era stato attribuito agli [OSCURATO:PERSONA] e che i [OSCURATO:PERSONA] percepivano delle entrate degli affari nel settore dei videopoker.

Rispondendo alle deduzioni difensive, la sentenza impugnata evidenzia che dal colloquio fra [OSCURATO:PERSONA] (classe 86) e [OSCURATO:PERSONA] emerge che gran parte delle 200 macchine da videopoker utilizzate dai [OSCURATO:PERSONA] appartenevano al primo.

Inoltre, la sentenza giudica infondato l'assunto secondo cui un partecipe al sodalizio non potrebbe rivelare a estranei che qualcuno è affiliato e osserva che, comunque, nel riferire che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] gli disse di essere stato affiliato alla locale di [OSCURATO:PERSONA] da i Macrina, non descrive cerimonie di affiliazione (alle quali non poteva partecipare se non ancora associato), ma della pregressa partecipazione di altri soggetti alla associazione, dato che ben poteva conoscere a causa del suo pieno inserimento nell'ambiente.

Alla deduzione difensiva secondo cui le accuse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deriverebbero da astio nei confronti del cugino omonimo (classe 1986), che gli avrebbe sottratto lucri nel settore dei videopoker, la Corte risponde che gli eventuali intenti calunniosi avrebbero dovuto colpire semmai il cugino ma non anche [OSCURATO:PERSONA] che, come ha ricordato lo stesso collaborante, lo aiutò economicamente durante la detenzione.

La sentenza osserva anche che: l'essere stato [OSCURATO:PERSONA] detenuto quasi ininterrottamente negli anni '90, come pure diversi appartenenti dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], non contrasta con il permanere di rapporti con l'associazione criminale, anzi può rinsaldare le relazioni con gli altri associati detenuti (come mostra la progressione in carriera in carcere proprio del collaborante [OSCURATO:PERSONA]); che il collaborante [OSCURATO:PERSONA] non menzioni [OSCURATO:PERSONA] come affiliato è spiegabile con il suo appartenere a una differente locale; che [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto dai reati-fine non è incompatibile con la sua responsabilità per il reato di cui al capo Al perché la commissione di reati-fine è indizio ma non condizione necessaria dell'appartenenza all'associazione criminale; la mancanza di competenze tecniche nel settore edile non è incompatibile con il tentativo dei [OSCURATO:PERSONA] di inserirsi nella spartizione degli appalti dei cantieri Coral e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nell'esprimersi con toni sprezzanti per il loro tentativo di partecipare all'affare implicitamente conferma l'accaduto e la conoscenza che i [OSCURATO:PERSONA] avevano delle attività criminali del gruppo; dal procedimento Minotauro è emerso che la fornitura di installazione di apparecchi videopoker era controllata dalla `ndrangheta nel territorio interessato dal processo e che socie (accomandataria e accomandante) della BAT noleggio s.a.s. (che gestiva numerose apparecchi installati nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] torinese) erano le mogli rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; il collaborante [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che il suo omonimo cugino aveva trasferito le sue macchinette alla società dei [OSCURATO:PERSONA] per evitarne il sequestro, operazione che non potevano avvenire se non con la collaborazione del ricorrente, che così ha mostrato la sua intraneità all'associazione, dalla quale ha tratto vantaggi economici.

Su queste basi può concludersi che, applicando pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità la Corte d'appello, con valutazioni convergenti con quelle del Giudice di primo grado, ha adeguatamente illustrato lo specifico ruolo svolto dal ricorrente all'interno della associazione oggetto del capo Al.4.23. [OSCURATO:PERSONA]

4.23.1. Il primo motivo del primo atto di ricorso con il quale si contesta la qualità di organizzatore della associazione per delinquere decritta nel capo B1 è manifestamente infondato.

La Corte di appello (p. 320-327) ha rilevato come dalle conversazioni intercettate emerge che era [OSCURATO:PERSONA] a dettare a [OSCURATO:PERSONA], affinché li annotasse su un'agenda, gli importi relativi ai prezzi praticati per la vendita di sostanza stupefacente e che [OSCURATO:PERSONA] mostrava di conoscere tutte le transazioni di stupefacente, tanto che a conclusione di una delle conversazioni ha affermato che a lui non poteva scappare niente perché aveva scritto tutto, così dimostrando di tenere il ruolo di contabile; risulta anche che egli tratteneva a casa somme incassate per conto del sodalizio, così mostrando una autonomia nella gestione contabile degli affari del gruppo, come confermato dal fatto che a lui [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva per avere delucidazioni; inoltre dalle intercettazioni e dalle videoriprese delle telecamere di sorveglianza [OSCURATO:PERSONA] risulta partecipare anche a diversi incontri serali con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti apicali della associazione.

Questi elementi convergono nell'indicare — nella linea della giurisprudenza di questa Corte — il ruolo di un soggetto che assicura continuativamente piena funzionalità della associazione criminale coordinandone le attività e, specificamente, gestendone la contabilità ((Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476; Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, dep. 2018, Anioke, Rv. 273737).

4.23.2. Manifestamente infondati risultano anche il secondo, il terzo, il quinto e il settimo motivo del primo atto di ricorso, relativi alla responsabilità per alcuni reati ex art. 73, d.P.R. n. 309/1990 perché circa i capi B11, B12 e B18 non evidenziano manifeste illogicità nella peraltro puntuale analisi dei contenuti delle conversazioni intercettate sviluppata dalla Corte di appello (p. 363-366; p. 366- 371, p. 379-380) e circa il capo B28, trascurano che la Corte di appello ha puntualmente risposto alla questione relativa alla possibilità che il ricorrente possa essere stato scambiato per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], che è appellato "Bruno" (p. 386- 388, in part. 386).

4.23.3. Il primo e il secondo motivo del secondo atto di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati.

La Corte di appello ha trattato unitariamente i reati connessi alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA] spiegando la non decisività dei dati offerti dal sistema di geolocalizzazione utilizzato dalla società noleggiatrice dell'autovettura smart targata FD112GL (p. 286-300 della sentenza di primo grado, p. 294-306).

Per quel che specificamente riguarda il capo A10, per il quale è imputato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello non irragionevolmente ha interpretato le manifestazioni di disappunto di [OSCURATO:PERSONA] emergenti dalle intercettazioni non come contrarietà a favorire la latitanza ma come espressione di prudenza circa le modalità dell'attività di compagnia al latitante per il timore di essere scoperto, rimanendo ferma la sua attività di consegna di denaro a [OSCURATO:PERSONA] e di accompagnamento per effettuare pagamenti, non correlabile a un concorso nel traffico di stupefacenti ma propriamente al favoreggiamento della latitanza avvenuto sostenendo il latitante anche nell'acquisto di beni superflui e nei stioi svaghi sulla riviera romagnola (p. 300-303).

4.23.3. Il terzo motivo del secondo atto di ricorso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza che relativamente al capo C7 ha analiticamente vagliato i movimenti dei protagonisti della vicenda giustificando le ragioni per le quali ha escluso che si fossero scambiati documentazione sanitaria e non invece droga (p.424-426);

4.23.4. Relativamente ai motivi concernenti la determinazione della pena deve osservarsi quel che segue.

Circa il quarto motivo del primo atto di ricorso, in cui deduce assenza della motivazione circa l'aumento di pena relativo al capo B14, si rileva che già la sentenza di primo grado (p. 279) ha precisato che l'aumento complessivo per la continuazione è stato determinato nel minimo consentito dall'art. 81, comma 4, cod. pen. e, in questo quadro, va ribadito che il giudice nel calcolare l'incremento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati-satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata se individua aumenti di modesta entità (nella fattispecie, 6 mesi per una cessione di 60 kg di hashish), perché questo esclude in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005) Tuttavia, per altro verso è fondato il sesto motivo del primo atto di ricorso, dove si deduce che nella sentenza di primo grado è stato applicato un aumento di un anno e sei mesi per la continuazione relativa al capo B21 sull'erroneo presupposto che la cessione riguardasse 3 kg di cocaina, mentre dall'imputazione risulta la minore quantità di «kg 2 circa», sicché l'aumento andrebbe ridimensionato.

Deve rilevarsi che effettivamente nella sentenza di primo grado è stato disposto (p. 779) un «aumento per la continuazione per il capo B21 (nella misura di anni 1 mesi sei, trattandosi di cessione di 3 kg di cocaina)» e che la sentenza impugnata non ha risposto al motivo di appello sul punto.

Fondato risulta anche l'ottavo motivo del primo atto di ricorso — con cui si deduce violazione di legge nella parte in cui la sentenza non ha ridotto la pena per effetto delle sue rideterminazioni adducendo genericamente la necessità di un "limite minimo di un terzo, quale aumento per effetto della continuazione", ma trascurando il chiesto contenimento della pena nei minimi edittali per il capo B14, 4, l'assoluzione per il capo C8, l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità e la riquantificazione della cocaina oggetto dei capi B12 e B21 (sentenza di primo grado (p. 778-779) — perché la Corte di appello effettivamente non ha risposto al riguardo.

Da quanto precede deriva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio affinché la Corte di appello valuti una complessiva rideterminazione della pena tenendo conto di quanto evidenziato.

4.23.5. Infondati risultano i motivi (il quarto del secondo atto di ricorso, il primo e il secondo dei motivi aggiunti) relativi all'applicazione della recidiva e incentrati sul rilievo che il ricorrente è stato ammesso al beneficio dell'affidamento in prova del servizio sociale il cui esito positivo ha comportato la estinzione di ogni effetto penale per i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Torino definitiva il 6/06/2008 (così elidendosi la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale) e le connesse limitazioni al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena applicabile.

Infatti, la Corte di appello ha correttamente osservato che l'esito positivo dell'affidamento in prova ha riguardato soltanto una frazione della pena risultante dalla unificazione dei fatti di cui ai plurimi precedenti penali, sicché permane il divieto di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e il limite minimo di un terzo (computato in primo grado) quale aumento per effetto della continuazione e l'irrilevanza della assoluzione dal capo C8.

4.24. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato.

4.24.1. La Corte di appello ha efficacemente risposto alle deduzioni difensive rilevando che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione descritta nel capo B1 deriva dalla sua costante disponibilità a svolgere il ruolo di corriere della droga e persino di armi anche presso la pertinenza della sua abitazione e che il fatto che non partecipasse alla suddivisione degli utili è spiegato dalle sue mansioni meramente esecutive, mentre la sua consapevolezza del ruolo svolto deriva dalla diretta percezione che egli aveva del funzionamento dell'associazione, come si desume dalla sua assidua presenza presso il quartiere generale, dagli incontri con sodali, acquirenti, fornitori e intermediari, dalla rendicontazione delle perdite degli utili, dalla conoscenza del luogo di scarico oltre che di quello di custodia della droga, dal timore per l'avvenuto sequestro nel settembre 2016 di sostanza stupefacente, dalla prospettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di portarlo davanti ad [OSCURATO:PERSONA], allora latitante, capo dell'associazione (p. 335-337).2.24.2.

Circa il riconoscimento della diminuente ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 non nella massima estensione, la Corte di appello ha chiarito che il contributo di Piccolo alle indagini giunse quando già erano stati acquisiti i dati più rilevanti essendo stata eseguita la misura cautelare.

Circa il disconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., la Corte di appello ha evidenziato che Piccolo prima della segnalazione alle Forze dell'ordine curò di trattenere per sé, occultandola, parte della cocaina, il che giustifica anche la determinazione di una pena non aderente al minimo edittale, tanto più che la sentenza di primo grado ha comunque riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, mentre, per altro verso, risulta che Piccolo ha commesso una rapina dopo i fatti per i quali si procede.

2.24.3. Circa la deduzione relativa al mancata precisazione della riduzione ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 per ogni singolo aumento per i reati in continuazione, avendo Piccolo collaborato in relazione ai singoli reati contestati, si rileva che la sentenza impugnata ha vagliato l'estensione degli aumenti per la continuazione valutandoli «congrui e proporzionati» in considerazione della pluralità e la sistematicità delle condotte e dei precedenti, così dando conto del criterio seguito nelle sue valutazioni discrezionale (p. 480-481).

4.25. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

4.25.1. Nel ricorso non si contesta la partecipazione del ricorrente (già considerato ma non imputato nel procedimento Minotauro) all'associazione per delinquere descritta nel capo Al ma la sua durata e, quindi, la determinazione del momento del recesso dal vincolo per quel che rileva al fine di dichiarare il reato estinto per prescrizione.

In particolare, si assume che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] si arrestò al 1993 quando, ritornato in Italia, decise di non fare più parte della locale di [OSCURATO:PERSONA] e ne informò i responsabili locali, mentre mancherebbero per il periodo successivo dati che indichino una sua partecipazione alla associazione perché, al riguardo, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] risultano imprecise e inconducenti.

Nella sentenza impugnata si rileva che il collaborante [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, riconoscendolo in un album fotografico, che [OSCURATO:PERSONA] era fra i membri della locale di [OSCURATO:PERSONA] (secondo quanto riferitogli dal figlio [OSCURATO:PERSONA], anch'egli affiliato, che gli aveva pure mostrato una pistola appartenente a [OSCURATO:PERSONA]), uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], del quale gestiva il denaro e la droga, e che aveva visto a casa di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, si valuta che a queste dichiarazioni costituisce riscontro la conversazione del 27/06/2007 in cui Bruno lana (capo della locale di Cuorgne), parlando con [OSCURATO:PERSONA] (appartenente alla stessa locale) e a [OSCURATO:PERSONA] (appartenente alla locale di Moncalieri) raccontava che a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] era stata attribuita la dote di "santa".

Su queste basi la Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente non soltanto non si è apertamente dissociato dalla associazione della quale riconosce di essere stato partecipe ma ha confermato la sua disponibilità verso il gruppo ospitando il latitante [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva, tuttavia, che i dati considerati non consentono di collocare con la dovuta precisione nel tempo la partecipazione del ricorrente alla associazione oggetto del capo Al, nel senso che rimangono generici circa il suo protrarsi dopo l'arresto avvenuto nel 1993, mentre non risulta dimostrato un suo effettivo apporto alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione.

4.25.2. Per quanto riguarda la confisca del denaro oggetto di sequestro preventivo (euro 12.160 custoditi nell'abitazione del ricorrente, in banconote di vario taglio e in parte contenute in una busta con apposto il nome della nipote) disposta ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., la Corte di appello ha ritenuto la detenzione del denaro riconducibile alle attività illecite realizzate da Priolo in favore dell'associazione e ha osservato che non può rilevare in senso contrario la mera apposizione di un foglietto adesivo con la scritta del nome della nipote perché questo contrassegno, volontariamente impresso, non prova l'origine lecita del denaro né un vincolo di destinazione della somma.

Tuttavia, si osserva che la sentenza di primo grado (p. 797) ha dato atto che Priolo produsse documentazione a sostegno dell'assunto che la somma proveniva dalla sua lecita attività commerciale (gestione, con la propria famiglia, di un bar- trattoria) e non si sconfessa questo assunto (p. 797), mentre la sentenza di appello non ha risposto agli specifici motivi di appello in cui si adduce la provenienza lecita del denaro.

Nel ricorso si rimarca che non sono indicati gli illeciti penali fonte del prezzo o prodotto o profitto costituito dal denaro sequestrato e si osserva, per altro verso, che il fatto che il ricorrente abbia inviato nel 2018 una (imprecisata) somma al figlio che vive in Brasile non implica che questa servisse a finanziarne attività illecite.

Deve allor ribadirsi che la confisca ex art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. di beni strumentali alla realizzazione del delitto associativo e di quelli che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto o il reimpiego, pur conseguendo automaticamente alla condanna, impone una motivazione rigorosa sul quantum da sottoporre ad ablazione, la quale, salvo il caso in cui si ravvisi la esistenza di una "impresa mafiosa", deve evidenziare in modo puntuale il nesso di pertinenza .L. fra cespiti oggetto di vincolo reale ed attività illecita. (Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261588) Pertanto, si dichiara la perdita di efficacia del sequestro preventivo a carico di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 12.160 mandando alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di sua competenza ex art. 626 cod. proc. pen. 4.26. [OSCURATO:PERSONA] ricorso, concernente la misura della pena-base e dell'aumento per la continuazione, risulta manifestamente infondato.

Relativamente alla determinazione della pena-base già il Tribunale aveva adeguatamente giustificato la sua quantificazione in misura non coincidente ma neanche distante rispetto al minimo edittale rimarcando la quantità della sostanza (730 grammi di cocaina in 80 ovuli elettrosaldati) e la purezza del principio attivo contenutovi e la Corte di appello, eliminato l'aumento per il reato per il quale il ricorrente è stato assolto, ha confermato la pena-base, ridotto l'aumento della pena pecuniaria per la continuazione con il capo C43 (da 2000 a 1000) confermando quello della pena detentiva determinato nella contenuta misura di 6 mesi di reclusione, con la successiva riduzione ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. 4.27. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato.

A differenza di quel che vi si deduce, la Corte di appello ha considerato che le circostanziate dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] — che (rispondendo alle deduzioni contenute dell'atto di appello) ha valutato non soltanto esenti da intenti calunniosi ma anche connotate dalla precisione derivante da una conoscenza diretta — indicano come luogo della sua affiliazione proprio l'orto del ricorrente, all'epoca mastro di giornata con il compito di verificare se l'affiliando possedesse le necessarie qualità, trovano adeguato riscontro in diversificati elementi di valutazione: la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai funerali di [OSCURATO:PERSONA]; i suoi incontri con soggetti affiliati videoripresi e captati presso il suo orto tra il novembre del 2016 e l'aprile del 2017; i plurimi contatti telefonici tra le utenze di [OSCURATO:PERSONA] e quelle usate da altri affiliati (fra i quali: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]); un colloquio telefonico con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1986), in cui il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] fanno sapere di avere della carne per il padre del giovane allora detenuto; le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che, pur risalenti al novembre 1992, indicano [OSCURATO:PERSONA] quale suo fornitore di cocaina e affiliato già arrestato per fatti inerenti agli stupefacenti.4.28. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.

4.28.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché non si confronta con la analitica ricostruzione dei movimenti dei protagonisti della vicenda contenuta nella sentenza impugnata (p.428-430).

4.28.2. Invece, il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati.

Infatti, pur riqualificando il fatto decritto nel capo C9 come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 la Corte di appello ha lasciato invariata la quantità della pena determinata in misura superiore al limite medio edittale, senza nulla aggiungere in motivazione e nel dispositivo limitandosi a confermare la pena.

Inoltre, la Corte di appello ha disconosciuto le circostanze attenuanti generiche riproposte con il ricorso in esame, non trovando ragioni per concederle pur essendo state dedotte in appello (come richiamato nella stessa sentenza), ma senza confrontarsi con le deduzioni dell'appellante che evidenziano il limitato coinvolgimento di Sergi nell'ultimo episodio oggetto di contestazione e la mancanza di suoi ulteriori contatti con i concorrenti.

Deve allora ribadirsi che la concessione o il diniego di circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale tuttavia è tenuto a giustificarne l'uso per dimostrare che non sia trasmodato in arbitrio.

Pertanto, sebbene non sia necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti — perché basta l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, così rimanendo disattesi o superati tutti gli altri — tuttavia il giudice di appello non può totalmente trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di impugnazione, tranne che esse siano inconsistenti e manifestamente infondate, o quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., quelli che rilevano decisivamente nel connotare come negativa la personalità dell'imputato e le deduzioni dell' appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento (Sez. 2, n. 8418 del 02/06/1998, Moodo, Rv. 211189; Sez. 1, n. 6200 del 03/03/1992, Ventre, Rv. 191140; Sez. 1, n. 10238 del 20/01/1988, Quattrocchi, Rv. 179476).

Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

4.29. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato.

4.29.1. I motivi di ricorso (secondo, terzo e quarto) relativi alla valutazione degli elementi probatori sulla base dei quali la Corte di appello ha riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato descritto nel capo Al possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati.

La Corte di appello ha rilevato che il ricorrente, già considerato nelle indagini dalle quali è sorto il procedimento Minotauro, è stato indicato dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988), che menziona anche i partecipanti alla cerimonia, come affiliato alla locale di [OSCURATO:PERSONA] tramite l'omonimo cugino [OSCURATO:PERSONA] (classe 1986), operativo nel settore degli stupefacenti (sia cocaina che hashish), collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1960), che accompagnò in un'occasione a [OSCURATO:PERSONA] e del quale custodì somme di denaro, e preposto alla gestione e alla distribuzione del denaro ai carcerati (tra i quali a suo tempo anche lo stesso collaborante).

Nella sentenza sono indicati plurimi eterogenei riscontri alle dichiarazioni del collaborante: i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1986) emersi dalle intercettazioni nell'ambito del procedimento Minotauro e riguardanti la condivisione di affari nel settore dei video-poker installati da [OSCURATO:PERSONA] nel bar gestito da [OSCURATO:PERSONA] a Torino; la partecipazione, assieme al padre il 3/01/2009 ai funerali di [OSCURATO:PERSONA] (capo -società della locale di Natile di Careri di Torino ucciso a Bovalino il 28/12/2008) e l'intento di partecipare anche ai funerali di [OSCURATO:PERSONA] nel 2008; i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per la vendita di biglietti per partite di calcio e di sostanza stupefacente; la conversazione in carcere in cui [OSCURATO:PERSONA] gli manifestò apprezzamento per le attenzioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA] con lui detenuto e chiese a [OSCURATO:PERSONA] di rappresentare a [OSCURATO:PERSONA] la sua disponibilità; la presenza alla conversazione del 7/10/2016 nella casa di [OSCURATO:PERSONA], con i due imputati [OSCURATO:PERSONA] in cui [OSCURATO:PERSONA] menzionò come suo compare a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1960) ricordando che fu colui che lo introdusse nella 'ndrangheta; il favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], informandolo dell'andamento dei traffici di stupefacenti, individuando l'appartamento in cui quello fu arrestato e tenendo contatti telefonici con l'intestatario del contratto di locazione, mettendogli a disposizione autovetture.

Rispondendo alle deduzioni contenute nell'atto di appello la sentenza impugnata rileva che le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] non sono da considerare de relato ma espressione della sua diretta conoscenza delle persone e degli eventi perché intraneo alla associazione criminale.

Ha valutato la difficoltà del collaborante a riconoscere in fotografia [OSCURATO:PERSONA] (nonostante affermasse di conoscerlo sin dall'infanzia) spiegandola con il tempo trascorso dagli incontri e gli 8 anni di carcerazione e ha osservato che le dichiarazioni relative a [OSCURATO:PERSONA] hanno ricevuto riscontri nella frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] con esponenti della famiglia di 'ndrangheta, oltre che la partecipazione ai funerali, non possono ricondursi a mere relazioni di amicizia, tanto più se si considera che [OSCURATO:PERSONA] ha gestito dei video- poker e il traffico di stupefacenti come si trae dalle contestazioni dei reati descritti nei capi B1 (per il quale è stato condannato) e B33 (per il qual vi è stato concordato sulla pena in appello con rinuncia ai residui motivi di impugnazione) esprimono, come l'apporto alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], cointeressenze in settori nevralgici della associazione criminale, come denotato anche dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] giustificò la propria assenza ai funerali di Scali non con i.congiunti del defunto ma con [OSCURATO:PERSONA], artefice della sua affiliazione e anch'egli estraneo alla famiglia Scali ma all'epoca capo -giovani della locale di [OSCURATO:PERSONA].

4.29.2. Il quinto motivo di ricorso, concernente l'applicazione dell'art. 416- bis, quarto comma, cod. pen. risulta manifestamente infondato per le stesse ragioni espresse sub

4.4.2. relativamente all'analogo quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

4.29.3. Anche il settimo motivo di ricorso che riguarda la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla associazione descritta nel capo Bl, in relazione alla sussistenza della quale deve ribadirsi quanto espresso sub

2. risulta manifestamente infondato.

La Corte di appello, a giustificazione della attribuzione del ruolo di promotore dell'associazione, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento di plurime attività di narcotraffico operò in posizione paritaria con [OSCURATO:PERSONA] nella rendicontazione dei ricavi e nell'attribuzione delle spese, nella programmazione dei lavori dell'associazione, nel rappresentare ai [OSCURATO:PERSONA] l'organigramma del gruppo.

Inoltre, mantenne i collegamenti con la consorteria ‘ndranghetista degli [OSCURATO:PERSONA] (ha ammesso di appartenere alla ndrangheta nel corso di diverse conversazioni intercettate); partecipò assiduamente alle riunioni con il latitante [OSCURATO:PERSONA] evidentemente destinate alle scelte direttive dell'associazione; non risulta che egli abbia dato esecuzione a direttive altrui ma, al contrario, che condivise le scelte con i vertici del gruppo (p. 317-320).

Ne emerge, quindi, il ruolo di un soggetto che sovraintenda alla complessiva attività di gestione della associazione e quindi aderente alla figura del promotore (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524).

4.30. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernente la responsabilità per il reato ex art. 648 cod. pen. (così riqualificata la condotta attribuitagli nel capo B1) è inammissibile perché non si confronta con la puntuale ricostruzione del tracciato delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] alias Begaj lonian [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il 20/07/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1.2/05/1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente ai capi A3, A4 e A6 e inammissibilità o rigetto nel resto per [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento con rinvio limitatamente alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata e per l'inammissibilità o rigetto nel resto per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi di tutti gli altri ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale, per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Tortino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'accoglimento dei propri motivi di ricorso e si riporta ai motivi di ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palmi, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento dei propri motivi di ricorso e si riporta ai motivi di ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], richiama i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento dei propri motivi di ricorso e si riporta ai motivi di ricorso per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza impugnata e si riporta ai motivi di ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento dei propri motivi di ricorso e si riporta ai motivi per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], richiama i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso, riportandosi ai motivi per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Asti, nelle conclusioni scritte per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Torino, nelle conclusioni scritte per [OSCURATO:PERSONA], e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Torino, nella memoria conclusiva per [OSCURATO:PERSONA], insistono per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei loro rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. La vicenda processuale riguarda le attività di un'associazione per delinquere 'ndranghetista operante (dal 2006 in permanenza) fra Torino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofe con plurimi reati-fine in materia di armi, ricettazione, favoreggiamento (capo Al) e due associazioni ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 con i plurimi reati-fine ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, la prima attiva in Torino da periodo prossimo e antecedente al maggio 2016 fino a luglio 2017 (capo B1) e la seconda operante in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] torinese dalla primavera del 2016 al maggio del 2018 (capo C1). Il processo costituisce la prosecuzione degli esiti del c.d. procedimento Minotauro aggiornati sulla base delle dichiarazioni del collaborante con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988) e di vari elementi (conversazioni intercettate, osservazioni, sequestri) valutati a riscontro delle sue chiamate in reità o in correità. Con sentenza n. 3192 del 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Torino ha parzialmente confermato — ma integrando quella che è in larga parte una doppia conforme — la decisione del Giudice dell'udienza preliminare di Torino, adottata il 16 marzo 2021 a conclusione di un giudizio abbreviato, per i reati ex artt. 416-bis cod. pen., 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, 648 cod. pen., 697 cod. pen., 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 attribuiti agli odierni ricorrenti e descritti nelle imputazioni. 2. Nei loro ricorsi gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza per i motivi nel seguito riportati per ciascuno dei ricorrenti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come richiesto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Alcuni motivi di carattere generale sono comuni a diversi ricorsi e riguardano la sussistenza delle associazioni per delinquere descritte nei capi di imputazione. Gli altri propri dei singoli ricorrenti. 2.1. L'associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. descritta nel capo Al. 2.2.1. Per quanto riguarda l'associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. descritta nel capo Al, nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo del secondo atto di ricorso), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), si deduce che essa, già oggetto del processo denominato Minotauro. è cessata e si contesta la ultrattività della locale di 'ndfrangheta oggetto del capo Al rispetto agli esiti del processo denominato Minotauro escludendo che emergano indizi della sua persistenza nei territori indicati nella imputazione. Si osserva che la sentenza non chiarisce se quella che è descritta nell'imputazione è una formazione nuova o la semplice prosecuzione della vecchia oltre il limite temporale del precedente giudicato. Si esclude comunque che siano manifestazioni del suo potere di intimidazione mafiosa i pestaggi di persone considerati nella sentenz e le piodalità di recupero di credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] assumendo(' . onnessi agli interessi dei singoli responsabili e non a quelli del gruppo. Si deducono (nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e illogicità manifesta della motivazione in relazione al preteso riscontro della ultrattività della locale di [OSCURATO:PERSONA] ricavabile della vicenda relative all'associazione ex ad 74 d.P.R. n.309/1990 di cui al capo B1 senza specifiche ulteriori indicazioni circa l'uso del metodo mafioso e il territorio in cui si sarebbe svolta l'azione della associazione. 2.2.2. Oltre che in varie parti dei ricorsi con riferimento a specifiche circostanze, la attendibilità del collaborante [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988), le dichiarazioni del quale forniscono elementi di valutazione circa la sussistenza dell'associazione descritta nel capo Al, oltre che relativamente a altri reati, è contestata: nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (sesto motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo). Si deduce che: la sentenza impugnata nell'individuare le cause della scelta di allontanarsi dall'ambiente ‘ndranghetista, grazie anche al risocializzante percorso scolastico seguito in carcere, non si confronta con le deduzioni difensive e trascura che lo stesso collaborante ha chiarito che per il suo rango egli avrebbe potuto conoscere soltanto nomi degli appartenenti alla società minore e non di quelli appartenenti alla società maggiore; né valuta la anomalia della rapida carriera del collaborante; nella sentenza di primo grado e anche in altre il collaborante è stato ritenuto non del tutto attendibile, sicché le sue dichiarazioni vanno valutate frazionatamente e raffrontate a quelle di altri collaboranti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); non fu accettato presso la locale di [OSCURATO:PERSONA], sicché le sue affermazioni vanno valutate non come espressione del patrimonio conoscitivo condiviso all'interno del gruppo criminale ma come dichiarazioni de relato delle quali va vagliata la attendibilità in relazione alla fonte primaria; la sentenza impugnata riconosce la sussistenza di sue ragioni di astio nei confronti di alcuni degli accusati; le dichiarazioni accusatorie hanno contenuto generico e sono state rilasciate soltanto dopo che i processi per i gravi reati da lui commessi si sono irrevocabilmente definiti; la Corte di appello non ha adeguatamente risposto alle deduzioni circa l'inattendibilità delle narrazioni del collaborante relative alla sua affiliazione alla cosca criminale, travisando la prova relativa a un punto fondamentale per la credibilità dell'accusatore. 2.3. L 'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo B1. Per quanto riguarda l'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo B1, nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (sesto motivo) si deduce che gli elementi di valutazione acquisiti ne escludono la sussistenza e si argomenta che invece conducono a una qualificazione delle condotte ex artt. 81,110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 nella forma del concorso continuato perché nel caso concreto mancano dati che dimostrino l'esistenza della affectio societatis fra i soggetti coinvolti nella vicenda, mentre risulta estemporanea la gestione comune delle attività di narcotraffico e dalle conversazioni emergono casi in cui [OSCURATO:PERSONA] concorse con il solo [OSCURATO:PERSONA] o con soggetti estranei all'associazione. Si deduce (nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) vizio della motivazione relativamente al reato di cui al capo B1 nella parte in cui la Corte afferma che il monitoraggio della vita associativa è circoscritto al periodo tra la fine di agosto e l'ottobre del 2016 ma assume che vi sarebbero elementi da cui dedurre l'operatività del sodalizio anche per il periodo pregresso e susseguente limitandosi comunque a esaminare il trimestre agosto ottobre 2016. 2.4. L'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo Cl. Per quanto riguarda l'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo Cl, nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo, terzo motivo, ulteriormente coltivato nei motivi nuovi), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo del secondo atto di ricorso), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), e [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) si deduce la insussistenza della associazione. Si argomenta che ricorre soltanto un reiterato concorso di persone in reati ex art. 73 d.P.R. n.309/1990 perché dalle connotazioni dell'attività degli imputati non emerge una struttura organizzativa (ripartizione dei ruoli, nascondiglio per la droga, cassa comune e ripartizione degli utili e delle perdite) anche minima. Si osserva che la sentenza è contraddittoria nell'affermare che le modalità delle singole cessioni hanno seguito schemi operativi usuali per poi considerare che la conoscenza reciproca fra fornitori e clienti e l'esistenza di luoghi di incontro collaudati% hanno reso disagevole la ricostruzione dei singoli episodi. Si assume che le dichiarazioni dei collaboranti provano solo i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 realizzati secondo un modus operandi proprio di singoli in concorso continuato fra loro, ma non di un gruppo, e non dimostrano una affectio societatis nei soggetti coinvolti. Si considera che la compresenza di almeno due soggetti nei vari episodi è modalità esecutiva che può appartenere sia al reato concorsuale che a quello associativo mentre non emerge che l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sia stata usata come deposito temporaneo di stupefacenti da qualcuno dei suoi coimputati, né risulta provato che la pressa idraulica presso il box di via Riviera utilizzabile per il taglio della cocaina fosse nella disponibilità di un gruppo di associati. Si rileva che era [OSCURATO:PERSONA] ché manteneva contatti diretti con tutti i ricorrenti accentrando su di sé ogni fase della condotta di spaccio e soltanto avvalendosi della loro collaborazione e degli apporti di altri soggetti privi di propri ruoli. In particolare, nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza dell'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo Cl osservando che le due condotte contestate a Macri concernenti l'acquisto di cocaina non dimostrano l'esistenza di un consolidato canale di approvvigionamento. Vengono nel seguito considerati i singoli ricorsi, espunti i motivi di carattere generale sopra considerati. 2.5. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deduce quel che segue. 2.5.2. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo C1) nell'attribuire a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo direttivo nell'associazione descrivendolo sia come capo e organizzatore oltre che partecipe personalmente nelle operazioni di acquisto, trasporto, custodia e cessione di stupefacente, nonché autore di cessioni al dettaglio, così delineando una insolita figura di soggetto al contempo capo e esecutore all'interno dell'associazione mentre la condotta attribuitagli nell'imputazione è solo quella di soggetto apicale. Si argomenta che egli in realtà ha svolto un ruolo di mero partecipe e che questo mostra anche che nella fattispecie non si costituì un'associazione per delinquere ma si ebbe soltanto un concorso di soggetti nella reiterazione di reati concorsuali come si evince dall'arco temporale relativamente breve di vita delle condotte, dal loro svolgersi in un territorio circoscritto, con una organizzazione modesta, gestendo quantità non rilevanti di droga e uno spaccio prevalentemente al dettaglio, come riconosciuto nella stessa sentenza. Si osserva che l'attività del gruppo si è identificata con quella stessa di [OSCURATO:PERSONA] in modo da venir meno con sua assenza come del resto è palesato anche dal fatto che mancò una cassa comune e che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] è definito galoppino dell'imputato e non dell'associazione. 2.5.3. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. (capo Al) nell'attribuire a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo apicale, senza tuttavia individuare le specifiche condotte indicate nella imputazione (decisione, pianificazione azioni strategiche e mantenimento dei contatti con la Calabria; p. 8-11), e si considera che è stata esclusa l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, così configurando un'associazione per delinquere di stampo mafioso che eserciterebbe il suo metodo tipico in relazione a reati diversi dalla associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90. 2.5.4. Con il quarto motivo, ulteriormente coltivato nei motivi nuovi, si deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. (capo Al, contestato come «tuttora permanente») trascurando che l'imputato è stato condannato con sentenza passata in giudicato quale partecipe dell'associazione mafiosa e non quale capo per una condotta durata fino all'ottobre del 2012 mentre già nel giugno del 2011 era stato arrestato nell'ambito dello stesso procedimento e carcerato fino all'autunno del 2014 senza che durante il periodo di carcerazione siano emerse condotte sussumibili sotto l'art. 416-bis cod. pen. perché gli episodi per i quali si è discusso sono successivi all'autunno del 2014, sicché mancano dati che mostrino ch'egli da mero partecipe sia divenuto capo dell'associazione proprio durante il periodo in cui era carcerato. 2.5.5. Con il quinto motivo, ulteriormente coltivato nei motivi nuovi, si deduce violazione degli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 416-bis cod. pen. nonché del principio ne bis in idem perché non risultano reati diversi riconducibili ai fini di un'associazione di stampo mafioso fatta eccezione per pochi reati in materia di armi e per un favoreggiamento e alcune violazioni di misure di prevenzione. In altri termini, manca quantomeno per il ricorrente un'attività mafiosa autonoma, anche un'attività di spaccio che possa ricondursi a un ambito diverso da quello già rientrante nell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990. 2.5.6. Con il sesto motivo si deduce vizio della motivazione circa il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] in un'associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. fondata sul contenuto delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] ritenute riscontrate dai contenuti di dialoghi fra carcerati nei quali si attribuisce al ricorrente la capacità di imporsi sugli altri, ma trascurando che il collaborante [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza di primo grado è stato ritenuto non completamente credibile sicché le sue dichiarazioni vanno valutate frazionatamente e raffrontate a quelle di altri collaboranti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che non attribuiscono al ricorrente attività di tipo mafioso e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] gli attribuisce un ruolo apicale nel periodo che va nel 2008 alle 2012 mentre la sentenza dell'ottobre 2012 ha condannato il ricorrente come mero partecipe in relazione a condotte fino al 2/10/2012. Si osserva, inoltre, che il collaborante [OSCURATO:PERSONA], sebbene affiliato alla associazione per delinquere in Calabria, non fu accettato presso la locale di [OSCURATO:PERSONA] sicché le sue affermazioni vanno valutate non come espressione del patrimonio conoscitivo condiviso all'interno del gruppo criminale ma come dichiarazioni de relato delle quali va vagliata la attendibilità in relazione alla fonte primaria. Si argomenta che il fatto che un soggetto si sia sottomesso al ricorrente per scusarsi di avere venduto a sua moglie un cellulare di provenienza illecita non è di per sé espressione di assoggettamento a un metodo mafioso, mentre, al contrario, rileva la affermazione, contenuta in una intercettazione, da cui si desume che il ricorrente spaccia personalmente, attività incompatibile, secondo le valutazioni dei conversanti, con un ruolo apicale. 2.5.7. Con il settimo motivo si deduce violazione degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, artt. 648 e 697 cod. pen. (capi A3, A4, A6) perché non è dimostrato che egli potesse disporre delle armi e delle munizioni custodite nel terreno di [OSCURATO:PERSONA] rinvenute il 7/02/2017, né questo si desume dal fatto che l'anno precedente (31/08/2016) era stata registrata la sua presenza in quel fondo o che egli manifestò stizza e preoccupazione dopo l'arresto del custode dell'arma, tanto più che è stato escluso che la detenzione dell'arma fosse volta a agevolare l'associazione mafiosa e che non si comprende perché avrebbe dovuto detenere armi obiettivamente non funzionanti. 2.5.8. Con i motivi di ricorso dall'ottavo al ventiduesimo relativi ai reati ex art. 73 n. 309/1990, perché la responsabilità del ricorrente è stata affermata: circa il capo B31, per la cessione di due chilogrammi di droga sulla base di contenuti di conversazioni dai significati non univoci; circa il capo C2, valutando i movimenti delle tre auto utilizzate nella vicenda, lo spostamento di una busta da un bagagliaio all'altro e il rinvenimento di ury...consistente somma di denaro, ma trascurando che l'ampio tempo intercorso tra lo scambio e il ritorno di [OSCURATO:PERSONA] alla propria abitazione per custodirvi (si suppone) la droga contrasta con la esigenza invece di far presto per evitare inconvenienti, e che non è stata rinvenuta traccia di sostanza stupefacente sul denaro sequestrato collocato nella stessa busta dove, secondo la ricostruzione accusatoria, era prima contenuta la sostanza; circa il capo C7, interpretando ingiustificatamente i movimenti suoi e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] come collegati uno scambio illecito di droga; circa il capo C8, trascurando la impossibilità che 10 chili di hashish potessero essere trasportate nell'incavo di una giacca snnanicata chiusa con una cerniera, sicché in ogni caso il fatto dovrebbe essere riqualificato come di lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per la impossibilità di determinare il quantitativo di sostanza detenuta; circa il capo C9, trascurando che la perquisizione del veicolo del supposto acquirente non ha fatto rinvenire tracce di sostanza stupefacente o somme di denaro; circa il capo C10, illogicamente interpretando i contenuti delle conversazioni intercettate e valorizzando il fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] fosse uscito dalla abitazione di [OSCURATO:PERSONA] portando seco un involucro di colore bianco; circa il capo C11, sul fatto che egli fu presente nel box due giorni prima della perquisizione che fece rinvenire la sostanza stupefacente; circa il capo C14, escludendo la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 perché la droga aveva la forma di una palla di colore bianco, sebbene questo non comporti una sicura quantificazione della quantità e della qualità della droga; circa il capo C16, con una fallace ricostruzione delle condotte, ha anche escluso la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 pur mancando una precisa quantificazione della sostanza stupefacente; circa il capo C17, con una fallace ricostruzione delle condotte e escludendo la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 senza che possa ritenersi provato che la sostanza rinvenuta nella autovettura del supposto acquirente sia la stessa di quella acquistata da [OSCURATO:PERSONA] sicché il fatto avrebbe dovuto comunque essere riqualificato come di lieve entità anche perché la sostanza ceduta da [OSCURATO:PERSONA], quand'anche effettivamente pesasse 21 grammi, non è stata analizzata così da individuarne il principio attivo; circa il capo C24, ricostruendo il fatto diversamente da come lo ricostruì il Giudice dell'udienza preliminare senza spiegare perché ha ritenuto che la cessione illecita di sostanza stupefacente si sia conclusa in modo diverso e anteriormente rispetto a come ritenuto dal primo giudice; circa il capo C25, senza adeguatamente rispondere alle deduzioni sviluppate nell'atto di appello con particolare riferimento alla prova dell'effettiva cessione della sostanza stupefacente, peraltro nella quantità di mezzo chilo; circa il capo C26, senza spiegare come l'incontro fra il ricorrente e tale [OSCURATO:PERSONA] fosse finalizzato alla cessione di sostanza stupefacente e senza rispondere alle deduzioni difensive contenute nell'atto di appello; circa il capo C26, anche escludendo l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per 8 cessioni di sostanza stupefacente senza dimostrare che esse erano di circa 50 grammi e così anche ingiustificatamente rigettando la deduzione relativa alla configurabilità del fatto di lieve entità; circa il capo C28, senza specifici elementi che comprovino una cessione di cocaina assunto sicché il fatto avrebbe dovuto qualificarsi ex art. 73, comma 4, e non ex art.73 comma 1, d.P.R. stante l'indeterminatezza della qualità della sostanza. 2.5.9. Con il ventitreesimo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 597, comma 3, cod. proc. pen. e violazione del divieto di reformatio in peius in relazione ai capi B31, C14 C16, e C17 perché la sentenza della Corte d'appello ha applicato, in assenza di un'impugnazione del Pubblico ministero, un aumento per la continuazione nella misura di 4 mesi di reclusione per ogni reato, mentre la sentenza di primo grado aveva determinato l'aumento nella misura di 3 mesi di reclusione. Inoltre, si rileva che, mentre nel dispositivo della sentenza è stata menzionata la riqualificazione del capo C27 ex art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 nella determinazione della pena non è incluso fra quelli (capi C7 e C9) per i quali è stata decisa la riqualificazione. 2.5.10. Con il ventiquattresimo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nell'applicare la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale nonostante che l'ulteriore delitto non colposo sia stato commesso in epoca successiva e nei 5 anni rispetto alle precedenti sentenze di condanne passate in giudicato perché nel caso in esame la sentenza di riferimento è passato in giudicato nel 2019 mentre i fatti oggetto del presente procedimento sono stati commessi sino al 2017. Inoltre, si osserva che le sentenze passate in giudicato per le quali l'imputato è stato condannato sono state unite dal vincolo della continuazione ex art. 81, comma secondo, cod. pen. e, sebbene giurisprudenza più recente escluda una incompatibilità fra la recidiva e la continuazione anche applicata in executivis, nella fattispecie la continuazione ritenuta sussistente collega condotte fra loro intimamente connesse sicché la recidiva viene decolorata dall'unificazione delle condanne in un unico titolo. 2.6. Ag resta Francesco 2.6.2. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione relativamente alla partecipazione alla associazione ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al) per avere fondato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sui contenuti delle dichiarazioni del nipote, collaborante con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988), rilasciate soltanto dopo i processi per i gravi reati da lui commessi si sono irrevocabilmente definiti, aventi contenuto generico e, come riconosciuto nella sentenza impugnata, accompagnate da ragioni di odio nei confronti di alcuni dei parenti accusati. Si aggiunge che la Corte di appello non ha adeguatamente risposto alle deduzioni circa la non attendibilità delle narrazioni del collaborante relative alla sua affiliazione alla cosca criminale (p. 7-10) con un travisamento della prova relativa a un punto fondamentale per la attendibilità dell'accusatore. 2.6.3. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione relativamente ai riscontri esterni alla chiamata in correità da parte di [OSCURATO:PERSONA] da elementi inidonei. Vengono a riguardo ribadite le deduzioni già presentate alla Corte d'appello circa i riscontri che il ricorso valuta inidonei quali: la partecipazione ai funerali di un affiliato; la reiterata presenza in un bar assieme a persone imputate o condannate ex art. 416-bis cod. pen., le modalità di recupero del credito vantato nei confronti di tale Marsalona (vedasi capo A7), la reazione del ricorrente alla notizia della collaborazione con l'autorità giudiziaria del nipote [OSCURATO:PERSONA].2.7. [OSCURATO:PERSONA] 2.7.2. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 603, comma tre-bis, cod. proc. pen. per violazione del principio che richiede che la colpevolezza sia provata «al di là di ogni ragionevole dubbio» e vizio della motivazione nel condannare [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al), riformando in peius, su appello del Pubblico ministero, la sentenza assolutoria di primo grado anche rigettando la richiesta di rinnovazione dell'attività istruttoria con l'esame del ricorrente in relazione alle dichiarazioni del cugino [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988) collaborante con l'autorità giudiziaria e trascurando che il Giudice di primo grado aveva ritenuto inidonei a suffragare le accuse il fatto che il ricorrente: ricevette dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] alcuni oggetti da portare in Calabria (foglio di appunti, telefono cellulare senza il caricabatterie) e denaro da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973), frequentò alcuni membri della locale di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2.7.3. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 5, comma 1, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione rafforzata che giustifichi la riforma della sentenza assolutoria di primo grado e vizio della motivazione nell'aderire alla prospettazione del Pubblico ministero circa la fallace valutazione in chiave atomistica degli indizi a carico nel giudizio di primo grado, che, invece, ha correttamente distinto i rapporti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con 'ndrangheta imposti dal legame familiare dai rapporti realmente sintomatici di una sua appartenenza al gruppo criminale. Si osserva che la sentenza impugnata non ha evidenziato vizi nel ragionamento del giudice di primo grado ma si è limitata a assommare gli elementi di valutazione a carico del ricorrente. 2.7.4. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio della motivazione valorizzando soltanto gli elementi indiziari utili alla prospettazione accusatoria, ma trascurando l'importanza del criterio ricostruttivo utilizzato dal giudice di primo grado e presupponendo che la mera appartenenza di un soggetto maschile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] ne comporti necessariamente la affiliazione alla cosca anche facendo leva sulla l'affermazione del collaborante con l'autorità giudiziaria secondo cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] classe 1960) padre del ricorrente teneva particolarmente alla affiliazione del figlio e non valutando che nella fattispecie le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono chiamata di correo in senso tecnico. Si deduce che i loro contenuti sono comunque generici nell'affermare l'appartenenza del ricorrente alla 'ndrangheta; l'affido, da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA], di alcuni oggetti da portare in Calabria non è indizio grave e preciso di una intraneità del ricorrente alla associazione finalizzata al narcotraffico della quale fa parte [OSCURATO:PERSONA]; le erogazioni di denaro e le offerte ricevute dai predetti sono da intendersi come manifestazioni di rispetto nei confronti del giovane [OSCURATO:PERSONA] e di suo padre Antonio detenuto e non indici di intraneità dell'imputato alla associazione criminale; la sua compresenza con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1989) nel Ferragosto del 2017 nella stessa località e con i telefoni spenti non dimostra che i tre fossero riuniti per ragioni di 'ndrangheta tanto più che era programmata anche la presenza della madre del ricorrente; la partecipazione ai funerali di [OSCURATO:PERSONA] si spiega perché il defunto fu il padrino di battesimo del ricorrente; la sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA] affinché suo figlio [OSCURATO:PERSONA] chiedesse al pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] di essere assunto va collegata ai contenuti delle conversazioni in cui il padre manifesta sincera preoccupazione per il fatto che il figlio non avesse ancora trovato un lavoro e manifestasse poca voglia di lavorare; dopo la collaborazione del cugino [OSCURATO:PERSONA] con l'autorità giudiziaria, il ricorrente si attivò aderendo alle richieste dello zio Saverio e agli inviti del padre a contattare il cugino in un contesto di rapporti familiari e non riconducibili alla cosca criminale. 2.8. [OSCURATO:PERSONA] 2.8.2. Con il primo motivo di ricorso in relazione alla imputazione ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al) si deduce vizio della motivazione circa la attendibilità del collaborante con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] il quale, ha affermato che lo zio [OSCURATO:PERSONA] guidò la locale sino al suo trasferimento in Calabria (nell'estate del 2008) senza specificare quali condotte sarebbero attribuibili al ricorrente, affermando soltanto che fu fornitore di sostanza stupefacente nell'ambito dell'attività del narcotraffico della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che: in alcune sentenze il collaborante è stato ritenuto inattendibile; la sentenza impugnata riconosce la sussistenza di sue ragioni di astio nei confronti di alcuni degli accusati; le dichiarazioni accusatorie hanno contenuto generico e sono state rilasciate soltanto dopo che i processi per i gravi reati da lui commessi si sono irrevocabilmente definiti; la Corte di appello non ha adeguatamente risposto alle deduzioni circa l'inattendibilità delle narrazioni del collaborante relative alla sua affiliazione alla cosca criminale, travisando la prova relativa a un punto fondamentale per la credibilità dell'accusatore. 2.8.3. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione in relazione ai tre riscontri esterni alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA]: il contenuto della conversazione del 2007 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai cui si ricaverebbe la partecipazione [OSCURATO:PERSONA] al gruppo 'ndranghetista non è univoco; neanche dopo le sopravvenute dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] risulta certa la identificazione del ricorrente, la cui posizione nel procedimento c.d. Minotauro fu archiviata, con il [OSCURATO:PERSONA] lì menzionato e (p. 12-18). Si osserva che: il sopramenzionato [OSCURATO:PERSONA], successivamente divenuto collaborante con l'autorità giudiziaria, non ha mai rivolto accuse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; nelle conversazioni successive alla notizia della scelta del nipote [OSCURATO:PERSONA], detenuto, che, trasferito in altro carcere, rinunciò ai colloqui, il ricorrente si limitò a dire che forse il nipote era ammattito senza però manifestare timori per eventuali accuse che avrebbe potuto rivolgergli; i tre incontri in un bar, tra il febbraio e il marzo del 2010, hanno valenza neutra perché non risulta svoltasi alcuna riunione del sodalizio. 2.8.4. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione e violazione dell'art. 416-bis cod. pen. circa la partecipazione all'associazione di stampo mafioso, fondata soltanto sulle accuse provenienti dal nipote [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di prove di condotte del ricorrente riconducibili a un suo ruolo dinamico nel gruppo criminale 2.8.5. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione circa l'attribuzione ex art. 59, comma secondo, cod. pen. della aggravante (esclusa dal Giudice di primo grado) ex art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. nonostante che non sia emersa una disponibilità di armi da parte del ricorrente e che con riferimento alla posizione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] è stata esclusa l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. mentre l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è risultato ascrivibile al solo collaborante [OSCURATO:PERSONA]. 2.8.6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa la determinazione della pena, anche rilevando che ha errato la Corte di appello nell'escludere che questo punto fosse stato oggetto di impugnazione mentre nell'atto di appello la difesa ha dedicato uno specifico motivo alla determinazione delle sanzioni nel caso di conferma del giudizio di responsabilità 2.8.7. Con il sesto motivo si deduce che la sentenza impugnata non risponde alle argomentazioni espresse nell'atto di appello circa la applicazione della recidiva e in particolare alla osservazione che il ricorrente avrebbe commesso il primo delitto quando già nel 1974 apparteneva al gruppo criminale oggetto del processo, sicché il nuovo delitto per il quale è oggi giudicato non potrebbe dirsi espressione di una accresciuta pericolosità. 2.8. [OSCURATO:PERSONA] 2.8.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 192 comma 3, cod. proc. pen. per vizio della motivazione e violazione della legge relativamente agli artt. 74 (capo B1) e 73 (capi B5 e B14) d.P.R. n. 309/1990 in relazione all'asserito ruolo di intermediatore svolto da Alvaro tra il presunto fornitore [OSCURATO:PERSONA] e altri. Si osserva che la sentenza impugnata fallacemente individua riscontri alla dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] nei contenuti delle intercettazioni e del monitoraggio presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (p. 2-5 del ricorso) e che la condotta di partecipazione non può essere costituita da una mera manifestazione di disponibilità ma occorre un contributo materiale connesso all'attività della associazione e non basta al riguardo una intensa attività di intermediazione fra il ricorrente e altri soggetti (in particolare [OSCURATO:PERSONA]). 2.8.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione in relazione ai capi B5 e B14 perché la Corte non ha riqualificato come di lieve entità i reati descritti infondatamente assumendo che il ricorrente disponesse di rilevanti quantità di droga. 2.8.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. e vizio della motivazione nell'applicare la recidiva soltanto sulla base dei precedenti penali peraltro risalenti nel tempo e seguiti da un lungo periodo di buona condotta. 2.8.4. Con il quarto motivo si deduce mancanza di motivazione in relazione al bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990 e in relazione all'aumento per la continuazione non specificamente motivato e certamente eccessivo in relazione al capo B5 nonostante la scarsa qualità della droga ceduta. 2.9. [OSCURATO:PERSONA] 2.9.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione circa la attendibilità intrinseca del collaborante con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al). Si osserva che la sentenza impugnata ha individuato le cause della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] nella scelta di allontanarsi dall'ambiente 'ndranghetista, grazie anche al risocializzante percorso scolastico seguito durante la carcerazione, ma non si confronta con le deduzioni difensive e trascura che lo stesso collaborante ha chiarito che per il suo rango egli avrebbe potuto conoscere soltanto nomi degli appartenenti alla società minore e non degli appartenenti alla società maggiore, né valuta la anomalia della rapida carriera del collaborante. t Si deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e contraddittorietà della motivazione circa la ritenuta ultrattività della locale di [OSCURATO:PERSONA] nel richiamare re~o l'orientamento giurisprudenziale secondo cui va esclusa la soluzione di continuità dell'associazione quando mutano alcuni componenti della compagine o il suo ambito territoriale. Si rimarca che non emergono indizi della persistenza nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] delle condizioni di manifestazione del potere di intimidazione mafiosa (p.15-18 del ricorso). Si deduce violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e illogicità manifesta della motivazione in relazione al preteso riscontro della ultrattività della locale di [OSCURATO:PERSONA] ricavabile della vicenda relative all'associazione ex art 74 d.P.R. n.309/1990 di cui al capo B1 senza specifiche ulteriori indicazioni circa l'uso del metodo mafioso e il territorio in cui si sarebbe svolta l'azione della associazione. Si osserva che il collaborante [OSCURATO:PERSONA] inizialmente non ha saputo indicare il nome del ricorrente, riconoscendolo in fotografia solo dopo che questa fu pubblicata sui giornali con la notizia dell'arresto (il 2/5/2007) e aggiunse particolari rilevanti solo in successivi interrogatori e, dopo avere escluso, nell'interrogativo del 2/11/2016, di sapere chi fosse il contabile e chi il capo -giovani della locale, si ricordò del ricorrente come affiliato solo nell'interrogatorio del maggio 2017 con una missiva inviata alla Procura della Repubblica di Torino indicando [OSCURATO:PERSONA] come il capo-giovani (ribadendo questo nell'interrogatorio del 23/10/2018. 2.9.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione relativamente al reato di cui al capo B1 nella parte in cui la Corte afferma che il monitoraggio della vita associativa è circoscritto al periodo tra la fine agosto e l'ottobre 2016 ma al contempo assume che vi sarebbero elementi da cui dedurre l'operatività del sodalizio anche per il periodo pregresso e susseguente limitandosi comunque a esaminare il trimestre agosto-ottobre 2016. 2.9.3 Con il terzo motivo si deduce carenza di motivazione circa la responsabilità per i reati di cui ai capi B7, B12 e B14 perché anche per questi avrebbero dovuto valere le motivazioni che hanno condotto all'assoluzione in primo grado per i capi B4 e B9. 2.9.4 Con il terzo motivo si deduce violazione degli art. 81, commi primo e secondo cod. pen. e vizio della motivazione circa il disconoscimento del concorso formale con il reato oggetto della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino il 23 novembre 2017 e irrevocabile il 10 maggio 2019 invece della riconosciuta continuazione. Si osserva che la Corte di appello ha ravvisato difformità fra le due associazioni per delinquere evidenziando che hanno operato in contesti temporali non sovrapponibili ma trascurando la loro identità (seppur parziale stante l'avvenuto arresto di molti partecipanti alla precedente associazione) soggettiva e strutturale e organizzativa. 2.10. [OSCURATO:PERSONA] 2.10.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 73 d.P.R. n.309/1990 e vizio della motivazione circa l'affermazione della responsabilità per il capo C43, risultando invece comprovata l'inesistenza di un effettivo contributo causale del ricorrente alla realizzazione dell'evento. 2.10.2. Con il secondo motivo si deducono vizio della motivazione e violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nell'affermare la responsabilità per il reato di cui il capo C44 mancando la prova del momento in cui il coindagato Martina avrebbe prelevato assieme ad [OSCURATO:PERSONA] il corriere della sostanza stupefacente proveniente dall'aeroporto. Si osserva, inoltre, che non essendo provata la quantità e la qualità della sostanza stupefacente dovrebbe ravvisarsi il fatto lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2.10.3. Con il terzo motivo si deduce mancanza di motivazione circa la determinazione della pena-base e l'aumento per la continuazione, trascurando la scarsa capacità finanziaria e il poco rilevante ruolo del ricorrente nella vicenda. 2.11. [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo di ricorso si deduce manifesta illogicità della motivazione nell'affermare la responsabilità per la cessione di sostanza stupefacente di cui al capo C2 della imputazione assumendo ingiustificatamente che il sacchetto di nylon colorato trasportato dai soggetti coinvolti nella vicenda contenesse effettivamente sostanza stupefacente e non risultando smentita la affermazione dell'imputato secondo il quale nel sacchetto era contenuto soltanto denaro contante, rinvenuto dopo la perquisizione, destinato dalla madre al matrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e trascurando peraltro che sarebbe stato insensato effettuare la consegna dello stupefacente in luogo pubblico. 2.12. [OSCURATO:PERSONA] unico motivo di ricorso in relazione ai capi 815 e B17 si deduce vizio della motivazione circa la responsabilità dell'imputato e erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.13. [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] 2.13.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e vizio della motivazione circa la responsabilità dell'imputato per i capi B15 e B17 ritenuta provato soltanto sulla base dei contenuti delle conversazioni intercettate ma in assenza del sequestro di sostanza stupefacente. 2.13.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 62- bis 81 e 133 cod. pen. e vizio della motivazione nella determinazione della pena disconoscendo le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, infliggendo una pena distante dal minimo edittale e con un eccessivo aumento per la continuazione. 2.14. [OSCURATO:PERSONA] 2.14.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce manifesta illogicità della motivazione circa la responsabilità per il reato descritto nel capo B14, per avere trascurato che i contenuti delle conversazioni intercettate non provano che egli si trovò il 5/09/2016 a Brandizzo per l'acquisto della sostanza stupefacente 2.14.2. Con il secondo motivo si deduce che non essendo provata la quantità e la qualità della sostanza stupefacente il reato andava riqualificato come fatto lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2.14.3. Con il terzo motivo si deduce mancanza di motivazione circa la determinazione della pena-base e il disconoscimento delle circostanze attenuti generiche anche considerato che la quantità e la qualità della sostanza stupefacente sono rimasti ignoti. 2.15. [OSCURATO:PERSONA] ricorso dell'imputato è stato espresso in due distinti atti — il primo sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il successivo sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] — che vanno valutati congiuntamente. 2.15.1. Con il primo motivo del secondo atto di ricorso si deducono violazione dell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. e vizio della motivazione circa la sussistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo Al nell'escludere la cessazione della associazione oggetto del precedente processo (c.d. Minotauro), al contrario ravvisando la ultrattività dell'associazione desunta dai pestaggi di due soggetti e dalle modalità di recupero di credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] — invece attribuibili agli interessi dei singoli responsabili e non a quelli del gruppo — senza chiarire se quella oggetto di imputazione è una formazione nuova o la semplice prosecuzione della vecchia oltre il limite temporale del precedente giudicato (vedasi sub 2.1.). 2.15.2. Con il primo motivo del primo atto di ricorso si deducono violazioni di legge e vizio della motivazione nel qualificare come il ricorrente "organizzatore" nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (capo C1) solo per la partecipazione a molti dei reati-scopo — che non caratterizza l'organizzatore, mentre è apodittica l'affermazione di un suo stretto legame con [OSCURATO:PERSONA] nella gestione degli affari — e per avere in alcuni casi sostituito il capo dell'organizzazione ricevendo denaro da consegnargli. Si assume illogico che la sentenza attribuisca al ricorrente il ruolo di organizzatore per una ipotizzata supremazia nei confronti del Macri mentre in altra parte afferma la intercambiabilità dei ruoli fra i due imputati. Si evidenzia, in senso contrario, che invece dalle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] emerge che [OSCURATO:PERSONA] semplicemente vendeva la cocaina per conto del capo. 2.15.3. Con il secondo motivo del primo atto di ricorso e con il secondo motivo del secondo atto di ricorso si deducono vizio della motivazione e violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 192, comma 3, cod. proc. pen. circa la partecipazione del ricorrente alla associazione descritta nel capo Al. Si osserva che le dichiarazioni etero accusatorie del collaborante [OSCURATO:PERSONA] non trovano adeguati riscontri esterni e la sentenza impugnata non si confronta con le deduzioni dell'appellante secondo cui gli altri collaboranti con l'autorità giudiziaria ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non lo hanno mai indicato come affiliato alla locale di [OSCURATO:PERSONA] ma solo come partecipe nello spaccio di stupefacenti. Si esclude che siano riscontri esterni individualizzanti: la presenza (non certa) a una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] del 10/07/2008 con l'interessamento, per conto dello zio [OSCURATO:PERSONA], alle vicende economiche connesse al club [OSCURATO:PERSONA]; la partecipazione ai funerali di [OSCURATO:PERSONA]; l'accompagnare [OSCURATO:PERSONA] per recuperare un credito insoddisfatto; la partecipazione alle condotte di spaccio contestate nei capi C3, C4, C6, C7, C8, C9, C24, C27 non vale di per sé a configurare la partecipazione a una associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen., tanto più se si considera che la sentenza di primo grado aveva escluso la aggravante ex art. 416- bis.1 cod. pen. per le associazioni ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capi Bl, C1); la presenza del ricorrente il giorno dell'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.15.4. Con il terzo motivo del secondo atto di ricorso si deducono violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309.990 e vizio della motivazione nel ravvisare la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo C1), senza che emerga una minima organizzazione (ripartizione dei ruoli, nascondiglio per la droga, cassa comune e ripartizione degli utili e delle perdite). Si osserva che la sentenza è contraddittoria nell'affermare che le modalità delle singole cessioni hanno seguito schemi operativi usuali per poi considerare che la conoscenza reciproca fra fornitori e clienti e l'esistenza di luoghi di incontro collaudate hanno reso disagevole la ricostruzione dei singoli episodi. Si considera che la compresenza di almeno due soggetti nei vari episodi è modalità esecutiva che può appartenere sia al reato concorsuale che a quello associativo mentre non emerge che l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sia stata usata come deposito temporaneo di stupefacenti da qualcuno dei suoi coimputati, né risulta provato che la pressa idraulica presso il box di via Riviera utilizzabile per il taglio della cocaina fosse nella disponibilità di un gruppo di associati. 2.15.5. Con il quarto motivo del secondo atto di ricorso si deducono violazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione nell'affermare la partecipazione dell'imputato con il ruolo di promotore nell'associazione per delinquere di cui al capo Cl. Si osserva che: non sono emersi casi in cui il ricorrente abbia assunto decisioni relative alla dinamica generali della supposta associazione per delinquere e che anche l'episodio che vedrebbe a lui subordinato il Macri non è significativo perché la funzione direttiva riguarda le dinamiche generali dell'associazione e non quelle relative all'esecuzione di un singolo reato-fine; è stato trascurato il contenuto della conversazione con il cognato (non coinvolto nei reati) in cui il ricorrente si lamenta di essere rimasto da solo nel gestire i traffici. 2.15.6. Con il terzo motivo del primo atto di ricorso e con il quinto motivo del secondo atto di ricorso si deducono violazione degli artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n.309/1990 e vizio della motivazione relativamente ai reati di cui ai capi C3, C4, C6, C7, C8, C9, C24, C27. In particolare, si osserva che la sentenza impugnata: circa il capo C3, esclude la fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 quantificando apoditticamente in 200 grammi la sostanza stupefacente ceduta; circa i capi C4 e C6, non risponde alle deduzioni sulla cripticità delle conversazioni captate; circa il capo C7, si fonda sulla mera ipotesi che l'operazione descritta nella imputazione abbia riguardato l'acquisizione di droga e non semplice scambio di materiale sanitario; circa il capo C8, fonda la responsabilità dell'imputato su una mera compatibilità con i contenuti delle conversazioni intercettate e esclude aprioristicamente l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 presumendo che il quantitativo detenuto fu significativo solo perché l'involucro che lo conteneva era visibile dall'esterno; circa il capo C9, presuppone erroneamente che la responsabilità non fosse stato„4 contestata nelle deduzioni dell'appellante e fonda il suo giudizio sulla mera possibilità della sussistenza della detenzione illecita senza peraltro giustificare l'assunto che quanto portato da [OSCURATO:PERSONA], aiutato dal ricorrente, fosse sostanza stupefacente; circa il capo C24, trascura che l'appellante non si è limitato a prospettare come dubbia la quantificazione della sostanza stupefacente ma ha anche addotto di non essersi mai recato dal cessionario; circa il capo C27, disattende senza esaminarle le deduzioni dell'appellante, desume la responsabilità del ricorrente solo dalla sua presenza nel luogo in cui sarebbe avvenuta la cessione di droga e inoltre infondatamente suppone che il riferimento a "50" riguardasse i grammi della droga e non euro. 2.15.7. Con il quarto motivo del primo atto di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la responsabilità civile del ricorrente in relazione al capo Al non potendosi ravvisare, per la mancanza di partecipazione dell'imputato, un obbligo di risarcire il danno all'immagine agli enti territoriali costituitisi parte civile nei suoi confronti, danno comunque non rilevante ex artt. cod. pen. e 2043 cod. civ. 2.16. [OSCURATO:PERSONA] 2.16.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. e vizio della motivazione circa la sussistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo Al nell'escludere la cessazione della associazione oggetto del precedente processo (c.d. Minotauro), al contrario ravvisando la ultrattività dell'associazione e desumendola dai pestaggi di due soggetti e dalle modalità di recupero di credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] — invece attribuibili agli interessi dei singoli responsabili e non a quelli del gruppo — senza chiarire se quella oggetto di imputazione è una formazione nuova o la semplice prosecuzione della vecchia oltre il limite temporale del precedente giudicato (vedasi sub 2.1.). 2.16.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 416-bis, comma primo, cod. pen. e 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione circa la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere descritta nel capo Al. Si osserva che le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] sono generiche e quelle di [OSCURATO:PERSONA] indicano il ricorrente soltanto in un secondo momento come affiliato, dopo avere in precedenza dichiarato di non sapersi esprimere al riguardo. Circa gli incontri fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto intraneo all'associazione) si rileva che furono solo due e dentro un esercizio pubblico sicché non costituiscono riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti, come non lo è la sostituzione da parte del ricorrente di [OSCURATO:PERSONA] nella attività di spaccio né lo stretto rapporto fra i due, anche perché la sentenza non chiarisce perché queste circostanze non sarebbero riconducibil4 alle dinamiche della associazione dedita al narcotraffico. 2.16.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione nel ravvisare un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo C1) senza verificare esistenza di una minima organizzazione (ripartizione dei ruoli, nascondiglio per la droga, cassa comune e ripartizione degli utili e delle perdite). Si assume che le dichiarazioni dei collaboranti provano solo i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 realizzati secondo un modus operandi proprio di singoli e non di un gruppo. Si argomenta che la sentenza è contraddittoria nell'affermare che le modalità delle singole cessioni hanno seguito schemi operativi usuali per poi considerare che la conoscenza reciproca fra fornitori e clienti e l'esistenza di luoghi di incontro collaudati hanno reso disagevole la ricostruzione dei singoli episodi. Si considera che la compresenza di almeno due soggetti nei vari episodi è modalità esecutiva che può appartenere sia al reato concorsuale che a quello associativo mentre non emerge che l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sia stata usata come deposito temporaneo di stupefacenti da qualcuno dei suoi coimputati. 2.16.4. Con il quarto motivo si deducono violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione circa la partecipazione dell'imputato alla associazione per delinquere descritta nel capo C1 non bastando a dimostrarla il fatto che egli abbia affiancato [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni.2.16.5. Con il quinto motivo si deducono violazione degli artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione circa il concorso nell'acquisto della sostanza di cui al capo B31 riguardante due chilogrammi di marijuana perché emerge che l'attività si concluse dopo che [OSCURATO:PERSONA] si fu allontanato. 2.16.6. Con il sesto motivo si deducono violazione degli artt. 110 e 73 d.P.R. n.309/1990 e vizio della motivazione circa la prova del concorso nel reato di cui al capo C10 non bastando al riguardo la connpresenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel luogo in cui avveniva la transazione illecita. 2.17. [OSCURATO:PERSONA] 2.17.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. e vizio della motivazione circa la sussistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo Al inell'escludere la cessazione della associazione oggetto del precedente processo (c.d. Minotauro), al contrario ravvisando* la ultrattività dell'associazione desunta dai pestaggi di due soggetti e dalle modalità di recupero di credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] — invece attribuibili agli interessi dei singoli responsabili e non a quelli del gruppo — senza chiarire se quella oggetto di imputazione è una formazione nuova o la semplice prosecuzione della vecchia oltre il limite temporale del precedente giudicato (vedasi sub 2.1.). 2.17.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 416-bis, comma primo, cod. pen. e 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione circa la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere descritta nel capo Al. Si osserva che le chiamate in correità dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno contenuti generici e non indicano specifiche condotte perché il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto la sua protezione non dimostra che per questa via abbia inteso essere protetto dalla associazione o che la sua supposizione che il ricorrente ne facesse parte fosse fondata; né la partecipazione del ricorrente all'associazione più desumersi dalla sua presenza a un incontro con [OSCURATO:PERSONA] in un bar di [OSCURATO:PERSONA] il quale sarebbe stato lì convocato per chiarimenti relativi a vicende dell'associazione. 2.17.3. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e vizio della motivazione circa la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere descritta nel capo Cl. Si osserva che l'eventuale partecipazione del ricorrente all'investimento di una somma di denaro per realizzare i traffici non comporta che l'interesse comune riguardasse un gruppo di associati e non invece soltanto soggetti agenti in concorso fra loro, mentre non ha trovato riscontro l'ipotesi della necessità del nulla-osta di [OSCURATO:PERSONA] per cedere marijuana a un cliente moroso.2.18. [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione per avere la sentenza meramente ripercorso l'argomentazione svolta dai giudici di primo grado senza rispondere alle deduzioni difensive e senza provare che l'autovettura trasportante il denaro necessario per la ricettazione (così riqualificata ex art. 648 cod. pen. la condotta delineata nel capo B1) fosse guidata dal ricorrente. 2.19. [OSCURATO:PERSONA] 2.19.1. Con il primo motivo di ricorso e con la successiva memoria integrativa si deducono violazione dell'ad 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione nonché travisamento della prova circa il ruolo di partecipe all'associazione per delinquere descritta nel capo C1. Si osserva che non sono state esaminate tutte le deduzioni difensive riferite nell'atto di appello alla durata della condotta del ricorrente, alla disponibilità di luoghi di deposito, alla partecipazione agli utili. In particolare si argomenta che: sebbene per la configurazione di un'associazione per delinquere non sia richiesta una durata minima, un periodo di 5 mesi, con quattro episodi riguardante quantitativi ridotti e mai rinvenuti di sostanza stupefacente sarebbe più aderente alla configurazione di un reato concorsuale continuato che ha quella di un reato associativo; è trascurato che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] il 2/07/2016 all'indomani dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] fu casuale sicché non ha fondamento l'assunto che egli dovesse sostituirlo; è travisata la prova circa fa conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] del luogo di deposito della sostanza stupefacente perché dalle intercettazioni emerge che era noto al solo [OSCURATO:PERSONA]; non è provata la percezione di utili dall'associazione, mentre da una conversazione con la ex-fidanzata emerge che i suoi modesti ricavi erano soltanto occasionali. 2.19.2. Con il secondo motivo e con la successiva memoria integrativa si deattei• deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico in capo al ricorrente mancando dati che ne comprovino la affectio societatis. 2.20. [OSCURATO:PERSONA] 2.20.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo C1, circa la prova della partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere. Si evidenzia una contraddizione interna alla struttura dell'accusa nell'assumere che [OSCURATO:PERSONA], quale stabile acquirente dall'associazione possa esserne considerato un partecipe pur emergendo soltanto due modesti episodi (capi C20 e C22) qualificati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con una violazione del principio di correlazione fra la imputazione e la decisione giacché a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata una partecipazione esterna all'associazione (assumendo che egli «eforniva stabilità al sodalizio garantendo acquisti continuativi di stupefacente che cedeva alla rispettiva clientela») diversa dalla partecipazione interna che la sentenza di primo grado attribuisce al ricorrente definendolo «vero e proprio partecipe, delle dinamiche associative». Si deduce che: le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] sono inattendibili perché contraddittorie, prive di validi riscontri estrinseci e smentite da quanto dichiarato e documentato dal ricorrente il 15/07/2020; i fatti narrati dal collaborante risalgono al 2008 mentre il delitto è contestato solo a decorrere dalla primavera del 2016 sino al 2018 e dal 2016 manca prova dell'acquisto di sostanza stupefacente dalla associazione descritta nel capo Cl anche con riferimento a quello oggetto dei capi C21, C20 e C22 (qualificati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30971990); le rarefatte conversazioni del 26/07/2016 e del 18/09/2016 non provano che Imberganno abbia acquistato cocaina da [OSCURATO:PERSONA] sicché non è provato neanche la sua partecipazione all'associazione. 2.20.2. Con i motivi di ricorso dal terzo al quarto Gtihy.istsrae si deducono «mancanza di motivazione, travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione»: in relazione il capo C20, perché non è provata la effettiva consegna in sostanza stupefacente da parte del ricorrente; in relazione al capo C21, perché emerge che il ricorrente incontrò l'amico [OSCURATO:PERSONA], legato a personaggi inseriti nell'ambiente del traffico di stupefacenti, un mese prima del sequestro della sostanza stupefacente trovata a Fossati; in relazione al capo C22, perché il fatto che l'amico [OSCURATO:PERSONA] sia stato colto in possesso di g.3 di cocaina non prova che la sostanza sia stata a lui ceduta dal ricorrente che lo aveva prima incontrato in un luogo pubblico. 2.21. [OSCURATO:PERSONA] 2.21.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza dell'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo C1 perché la sentenza impugnata non prova la sussistenza di elementi (cassa comune utenze dedicate all'attività criminale, suddivisione dei profitti, capacità di riorganizzazione interna) caratterizzanti l'associazione ma si fonda su dati che, non dimostrando una affectio societatis nei soggetti coinvolti, si attagliano a un concorso di persone nel reato continuato. In particolare, si osserva che le due condotte contestate a Macri, concernenti l'acquisto di cocaina, non dimostrando l'esistenza di un consolidato canale di approvvigionamento, ma configurano soltanto un concorso di persone nel reato continuato.2.21.2. Con il secondo motivo si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la prova della partecipazione di Macri alla associazione, perché il fatto che nel giugno del 2016 si sia prestato a ricevere e trasportare cocaina e a cederla, secondo le direttive del coimputato [OSCURATO:PERSONA], a clienti fidelizzati non prova l'intraneità all'associazione, non emergendo il coinvolgimento di altri soggetti nella frequentazione con altri presunti compartecipi. 2.22. [OSCURATO:PERSONA] 2.22.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 perché la responsabilità del ricorrente per I capo B3 è stata desunta soltanto dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], collaborante con l'autorità giudiziaria, riguardanti una mera proposta di Maggiore di hashish da spacciare, e dal fatto che il ricorrente il 14/12/2015 fu colto a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] ma senza che sia stata rinvenuta sostanza stupefacente. 2.22.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa la prova della responsabilità del ricorrente priva di requisiti minimi di completezza e logicità. 2.23. [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio della motivazione circa la prova della responsabilità relativamente ai capi B7, B18 e B19 anche per mancata risposta alle argomentazioni espresse nell'atto di appello. 2.24. [OSCURATO:PERSONA] 2.24.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione in relazione alla dedotta genericità della chiamata in correità da parte del collaborante con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] e si assume che la Corte d'appello non ha risposto alle deduzioni dell'appellante circa la genericità del capo B3 che attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di corriere nel trasporto di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente in tre mesi da Torino a Catania sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che non indicano con precisione il quantitativo di sostanza trasportata e le modalità del trasporto. 2.24.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione e travisamento delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] che fanno soltanto parziale riferimento a [OSCURATO:PERSONA], peraltro con mutamenti e incongruità nella ricostruzione dei fatti. 2.24.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione nel ritenere riscontro alle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] l'arresto, il 16/01/2016 di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], trovati in possesso di cocaina e oltre 1 kg di eroina, pur trattandosi di un fatto successivo (seppur di pochi mesi) alla chiusura all'agosto del 2015 delle contestazioni al ricorrente e peraltro secondo uno schema diverso da quello veicolato dalle dichiarazioni accusatorie del collaborante che lo indicano come corriere della droga, mentre nell'occasione [OSCURATO:PERSONA] risultò concorrere con [OSCURATO:PERSONA]. 2.24.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nell'applicare la recidiva, nella determinazione della pena e nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche facendo leva su precedenti risalenti agli anni 1993/1996 ma trascurando che da allora soltanto con le condotte del 2016 il ricorrente è tornato a delinquere. 2.25. [OSCURATO:PERSONA] ricorso dell'imputato è stato espresso in due distinti atti — il primo sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il successivo sottoscritto dallo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] — che vanno valutati assieme ai motivi nuovi sottoscritti da entrambi i difensori. 2.25.1. Con il primo motivo del primo atto e con il primo motivo del secondo atto di ricorso si deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio della motivazione con riferimento alla contestata attività di «partecipe della locale di [OSCURATO:PERSONA] quantomeno dagli anni 90» mentre quella che emerge è soltanto una lecita attività economica nel settore del noleggio delle apparecchiature da gioco e la collaborazione commerciale con [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che ingiustificatamente la sentenza impugnata assume che l'attività nel settore dei videogiochi non possa essere svolta se non con autorizzazione di un'associazione mafiosa e che, per quel che riguarda il presunto tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di partecipare alla spartizione di appalti nei cantieri CORAL, non si confronta con le deduzioni difensive che fanno leva sul fatto che dalle conversazioni intercettate non emerge un suo specifico ruolo (i riferimenti sono genericamente a di [OSCURATO:PERSONA]), del resto non fu menzionato nelle dichiarazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né, relativamente ai rapporti coi detenuti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] emerge con chiarezza una sua attività. 2.25.2. Con il secondo motivo del primo atto di ricorso e con i motivi nuovi si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la concretezza, precisione e rilevanza delle dichiarazioni provenienti dal collaborante [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che la affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione non è dimostrata e che comunque non costituirebbe di per sé una condotta materiale penalmente rilevante. Si aggiunge che l'affermazione del collaborante secondo cui la associazione avrebbe assicurato protezione a [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente e a tutta la famiglia [OSCURATO:PERSONA] contrasta con quella di non avere mai preso parte a riunioni prima della propria affiliazione nell'aprile del 2008. Si evidenzia che le accuse del collaborante sono riferite indistintamente a i «fratelli [OSCURATO:PERSONA]» e che [OSCURATO:PERSONA] per la gran parte del periodo oggetto della contestazione è stato detenuto, sicché il collaborante avrebbe dovuto chiarire come in questa condizione avrebbe partecipato alla associazione. Si osserva che: se il contributo di [OSCURATO:PERSONA] stette nel consentire a [OSCURATO:PERSONA] classe 1986 di utilizzare le proprie società quali coperture per attività commerciali, allora la sua condotta costituirebbe una interposizione fittizia ex art. 512-bis cod. pen. originariamente contestata ma per la quale poi egli è stato assolto in primo grado, perché il fatto non sussiste mentre resta non chiarito quale sarebbe stata la specifica interposizione attuata dal ricorrente; in generale, non emerge quale contributo attivo il ricorrente avrebbe arrecato all'associazione per delinquere e quale beneficio a questa ne sarebbe derivato emergendo, semmai, che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto il vantaggio di installare le macchinette videopoker all'interno di un esercizio commerciale. 2.26. [OSCURATO:PERSONA] ricorso dell'imputato è stato espresso in due distinti atti — il primo sottoscritto dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] udo, il successivo sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] — che vanno valutati assieme ai motivi nuovi sottoscritti dall'avvocata Rinaudo. 2.26.1. Con il primo motivo del primo atto di ricorso di deduce vizio della motivazione perché la sentenza impugnata attribuisce al ricorrente la qualità di organizzatore della associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 decritta nel capo B1 — fondandola sulla partecipazione alla rendicontazione e divisione dei proventi e alle riunioni con il latitante [OSCURATO:PERSONA] — e di contabile, nonché di fornitore di canali alternativi di approvvigionamento, senza però indicare quali siano gli indici rivelatori di tali qualifiche come invece fa relativamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva che, in contrasto con il ruolo attribuito al ricorrente, la sentenza impugnata, valutando la conversazione dellr1/09/2016, conclude che [OSCURATO:PERSONA] si limitò a leggere gli appunti contabili di [OSCURATO:PERSONA] e per questa ragione lo ha assolto dal reato descritto nel capo B25; non considera che il ricorrente non viene citato nelle conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] descrivevano la struttura associativa ai cugini [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente partecipò soltanto a tre incontri con il latitante [OSCURATO:PERSONA], come il coimputato [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia è stato ritenuto mero partecipe della associazione; desume la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del 28/06/2026 con [OSCURATO:PERSONA] dal fatto che il suo cellulare, insieme a quelli di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultavano spenti, ma trascurando che il suo lo fu anche prima e dopo e che dalle conversazioni emerge che l'incontro si svolse l'indomani fuori Torino e mancano riscontri all'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] vi partecipò, anzi risulta che la sua auto non si mosse da Torino; spiega l'ignoranza del ruolo specifico di [OSCURATO:PERSONA] da parte del collaborante [OSCURATO:PERSONA] per essere questi soltanto un gregario, trascurando che egli era il custode delle armi delle quali invece [OSCURATO:PERSONA] sconosceva, tanto da essere assolto dal correlato capo A9; non considera un organizzatore della associazione [OSCURATO:PERSONA] nonostante la sua posizione sia analoga a quella di [OSCURATO:PERSONA]; infondatamente attribuisce a Prezzolato un ruolo di contabile del quale non risulta che l'associazione avesse bisogno e che in alcune occasioni, tanto che conclusasi la sua partecipazione egli non fu sostituito; dubitabilnnente assume che [OSCURATO:PERSONA] abbia procurato alla associazione canali alternativi di approvvigionamento; 2.26.2. Con il secondo, il terzo, il quinto e il settimo motivo del primo atto di ricorso si deducono vizio della motivazione sulla responsabilità per alcuni reati ex art. 73, d.P.R. n. 309/1990: circa il capo B11, per un'erronea lettura dei contenuti delle conversazioni intercettate che rende illogica la ricostruzione dei fatti; circa il capo B12, perché le conversazioni mostrano che Prezzolato non conosceva l'utilizzo da parte del [OSCURATO:PERSONA] della soffitta di via Bra; circa il capo B18, perché "le risultanze probatorie sono state completamente travisate"; circa il capo B28, per non avere considerato che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] è appellato "Bruno" così da potere essere scambiato per il ricorrente 2.26.3. Con il primo motivo del secondo atto di ricorso si deduce "assoluta illogicità della motivazione" in tutti i contesti argomentativi nei quali vengono considerati attendibili le risultanze probatorie ricavabili del sistema di geolocalizzazione utilizzato dalla società noleggiatrice dell'autovettura smart targata FD112GL poiché già in molti passaggi della sentenza impugnata è riconosciuta la scarsa attendibilità delle risultanze dell'impianto di geolocalizzazione. 2.26.4. Con il secondo motivo del secondo atto di ricorso si deduce violazione della legge nel qualificare come reato di favoreggiamento le condotte attribuite a [OSCURATO:PERSONA] nel capo A10 perché egli non aiutò [OSCURATO:PERSONA] e eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria o le ricerche e nessun elemento probatorio ricollega [OSCURATO:PERSONA] al reperimento dell'immobile di via [OSCURATO:PERSONA] o mostra come si sia prodigato per procurare a [OSCURATO:PERSONA] mezzi di trasporto o una patente falsa, mentre risulta che egli si mostrò contrariato quando si ritenne di sostenere le spese per favorire [OSCURATO:PERSONA]. 2.26.5. Con il terzo motivo del secondo atto di ricorso si deduce vizio della motivazione nel ritenere provata la responsabilità circa il capo C7 senza rispondere adeguatamente alle osservazioni difensive che indicavano in una documentazione medica e non droga il contenuto della busta trasportata. 2.26.6. Altri motivi del ricorso riguardano la determinazione della pena: con il quarto motivo del primo atto di ricorso si deduce assenza della motivazione circa l'aumento di pena relativo al capo B14; con il sesto motivo del primo atto di ricorso, si rileva che nella sentenza di primo grado è stato applicato un aumento di un anno e sei mesi per la continuazione relativa al capo B21 sull'erroneo presupposto che la cessione riguardasse 3kg di cocaina mentre dall'imputazione risultano la minore quantità di «kg 2 circa», sicché l'aumento andrebbe ridimensionato, e che la sentenza impugnata non ha risposto al motivo di appello sul punto; con l'ottavo motivo del primo atto di ricorso si deduce violazione di legge nella parte in cui la sentenza non ha ridotto la pena per effetto delle sue rideternninazioni facendo generico riferimento alla necessità di un "limite minimo di un terzo, quale aumento per effetto della continuazione", ma trascurando il chiesto contenimento della pena nei minimi edittali per il capo B14, l'assoluzione per il capo C8, l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità e la riquantificazione della cocaina oggetto dei capi B12 e B21. 2.26.7. Con il quarto motivo del secondo atto ricorso e con il primo e il secondo dei motivi aggiunti si deducono violazione dell'art 99 quarto comma, cod. pen. in relazione all' art. 47, comma 12, Ord. Pen., agli artt. 81, comma quarto, 132 e 133 cod. pen., all'art. 7 CEDU e vizio della motivazione nell'applicazione della recidiva trascurando che [OSCURATO:PERSONA] è stata ammesso al beneficio dell'affidamento in prova del servizio sociale il cui esito positivo ha comportato la estinzione di ogni effetto penale per i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Torino definitiva il 6/06/2008, sicché: va esclusa la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, diviene inoperante il divieto di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e il limite minimo di un terzo quale aumento della pena per effetto della continuazione, così riespandendosi il potere discrezionale nella determinazione della pena applicabile. 2.27. [OSCURATO:PERSONA] un unico composito motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio della motivazione per non avere risposto alle deduzioni sviluppate nell'atto di appello. 2.27.1. In relazione alla necessità dell'elemento soggettivo per configurare il reato ex art. 74 d.P.R. 74.990 (capo B1) si osserva che la sentenza impugnata ha fallacemente dedotto la partecipazione all'associazione per delinquere soltanto dalla commissione di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 perché non può escludersi che l'associazione utilizzi esecutori diversi volta per volta e non necessariamente consapevoli dell'esistenza di una stabile organizzazione, sicché per configurare una partecipazione alla associazione occorre l'affectio societatis che va oltre il mero concorso continuato nel reato e richiede un apporto protrattosi per un tempo significativo. Si rileva che, invece, nel caso in esame il contributo di Piccolo, con il ruolo di trasportatore e di mero custode occasionale della droga solo per pochi mesi, risulta fungibile poiché, anche dopo il suo allontanamento, l'associazione ha continuato a operare 2.27.2. Per altro verso, evidenzia che il ricorrente ha ammesso tutti i singoli episodi contestategli, anche con riferimento alla detenzione di sostanza stupefacente presso la propria abitazione (812), per cui la riconosciutagli diminuente ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 avrebbe dovuto essere applicata nella massima estensione considerando l'ottimo comportamento processuale di Piccolo che ha fornito tutti gli elementi a sua conoscenza e, nei limiti di quanto gli consentiva il ruolo marginale svolto nella vicenda, ha consentito di ricostruire vari fatti di reato. Inoltre, si deducono violazione della legge: per non avere riconosciuto l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. relazione ai capi A9 e B12, pur essendosi Piccolo attivato spontaneamente per attenuare le conseguenze dei reati con il sequestro della sostanza stupefacente e delle armi custodite nella propria abitazione; per non avere calcolato per ogni singolo aumento per i reati in continuazione la riduzione ex art. 73, connr.void.P.R. n. 309/1990 perché Piccolo ha collaborato in relazione ai singoli iio contestati SRZSrattr; per avere ingiustificatamente determinato la pena in misura non coincidente con il minimo edittale. 2.28. [OSCURATO:PERSONA] 2.28.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ritenere [OSCURATO:PERSONA] partecipe dell'associazione per delinquere ex art. 416-bis, cod. pen. descritta nel capo Al anche in epoca successiva al 1993 e fino alla sentenza di condanna senza confrontarsi con gli specifici motivi di appello e con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione nel ritenere attendibili le dichiarazioni del collaborante con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] classe 1988 circa le condotte del ricorrente quale prova del contributo minimo dallo stesso fornito all'associazione per delinquere. Nel ricorso si precisa che non è contestata la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere ma la sua durata e, quindi, la determinazione del momento del recesso dal vincolo per quel che rileva al fine di dichiarare il reato estinto per prescrizione. Si argomenta che, dopo la detenzione in Spagna dal 1989 al 1993 (per l'esportazione di un considerevole quantitativo hashish) [OSCURATO:PERSONA], ritornato in Italia, decise di non fare più parte della locale di [OSCURATO:PERSONA] e ne informò i responsabili locali. Si osserva che mancano per il periodo successivo dati che indichino una sua partecipazione alla associazione e che, al riguardo, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] risultano imprecise e in conducenti. Si contesta la validità del ragionamento della Corte di appello che, rilevata l'assenza di un manifesto recesso dalla associazione, ha evidenziato che, secondo le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], egli agevolò un membro della associazione, ospitandolo e custodendo per lui un arma, ma ha trascurato che: il collaborante ha errato nell'indicare l'abitazione in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ospitato il latitante [OSCURATO:PERSONA], ha attribuito la disponibilità dell'arma a [OSCURATO:PERSONA] e solo dopo numerosi interrogatori anche a [OSCURATO:PERSONA]; ha riferito circostanze relative a Riccardo e non a [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che, non essendo ancora affiliato nel 2008 il collaborante non poteva, secondo le regole dell'associazione, interloquire con chi invece lo era e che in realtà conosceva solo perché padre del suo ex-amico [OSCURATO:PERSONA]. Si rimarca che [OSCURATO:PERSONA], nel ricordare che a [OSCURATO:PERSONA] era stata conferita la "dote" di "Santa", si riferiva agli anni '80 del secolo scorso. 2.28.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. in relazione alla confisca di denaro oggetto di sequestro preventivo (euro 12.160 custoditi nell'abitazione del ricorrente, in banconote di vario taglio e in parte contenute in una busta con apposto il nome della nipote) perché la sentenza non ha risposto agli specifici motivi di appello che hanno documentato la provenienza lecita del denaro e rimarcato la mancata indicazione degli illeciti penali che avrebbero generato il prezzo il prodotto o il profitto del denaro oggetto di sequestro. Si osserva che il fatto di avere inviato nel 2018 una (imprecisata) somma di denaro al figlio che vive in Brasile non comporta automaticamente che questo sia stato fatto per finanziarne attività illecite e si evidenzia, per altro verso, che sono documentati proventi leciti derivanti dalla gestione, con la propria famiglia, di un bar-trattoria. 2.29. [OSCURATO:PERSONA] unico motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nello stabilire una pena-base (per i capo C44) distante dai minimi edittali e eccessivo aumento della pena in continuazione con il capo C43, nonostante l'assoluzione dal capo C45 se si considera il carattere marginale della partecipazione del ricorrente al reato. 2.30. [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizio della motivazione nel confermare la responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 416-bis cod. pen. (capo Al). Si osserva che le dichiarazioni accusatorie del collaborante [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], del quale ricorda la qualifica di "mastro di giornata" sono generiche e prive dei necessari riscontri individualizzanti: si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato indagato per reati di criminalità organizzata e si considera che la mera proprietà dell'orto in cui sarebbe avvenuta una affiliazione e i rapporti di amicizia con soggetti ritenuti intranei al gruppo criminale non provano la partecipazione all'associazione a costituire riscontro alle dichiarazioni accusatorie. 2.31. [OSCURATO:PERSONA] 2.31.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza del reato descritto nel capo C9, non avendo dimostrato che il sacchetto portato fuori dalla propria abitazione da [OSCURATO:PERSONA] aveva un contenuto proveniente da Sergi e non quello che, secondo la stessa sentenza impugnata, aveva ricevuto qualche ora prima (capo C7). 2.31.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e degli artt. 132 e 133 cod. pen. nonché vizio della motivazione perché nel riqualificare il fatto decritto nel capo C9 come di lieve entità ha lasciato invariata la quantità di pena, di misura superiore al limite medio edittale, senza giustificare la conferma della pena inflitta in primo grado. 2.28.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio della motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi con le deduzioni dell'appellante che ha evidenziato il limitato coinvolgimento di Sergi nell'ultimo episodio oggetto di contestazione e la mancanza di ulteriori contatti con i concorrenti. 2.32. [OSCURATO:PERSONA] 2.32.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione circa l'attendibilità intrinseca del collaborante [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla partecipazione del ricorrente al reato ex art. 416-bis cod. pen. descritto nel capo [OSCURATO:PERSONA] la implausibilità cronologica del racconto delle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso di collaborare con l'autorità giudiziaria. 2.32.2. Con il secondo motivo si deducono violazione dell'art. 192 cod. proc pen e vizio della motivazione circa l'attendibilità estrinseca del collaborante [OSCURATO:PERSONA] nell'attribuire al ricorrente la partecipazione al reato ex art. 416-bis cod. pen. con particolare riferimento alla sua vantata conoscenza con [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale invece emergono diverse incongruenze poiché egli è giunto a riconoscere l'accusato un riconoscimento soltanto dopo che gli fu svelata dalla Polizia giudiziaria l'identità del soggetto riprodotto dalla fotografia datagli in visione.2.32.3. Con il terzo motivo si deducono violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, nonché travisamento per omissione del dato probatorio, relativamente al contenuto della chiamata in correità. Si osserva che la Corte di appello ha disatteso la deduzione difensiva circa la natura de relato delle dichiarazioni costituenti chiamate in correità e ha trascurato il mancato accertamento dell'effettiva dazione di denaro o di altri beni mobili al collaborante da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di detenzione carceraria, accertamento agevole attraverso la documentazione conservata presso il carcere. 2.32.4. Con il quarto motivo si deducono violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione circa la sussistenza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità. Si osserva al riguardo che non costituiscono validi riscontri: la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai funerali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], stanti i suoi personali con i defunti; la conversazione n. 4246 del 7/10/2016, i cui contenuti vanno ricondotti a rapporti inerenti alla associazione per delinquere volta al narcotraffico della quale va provata la connessione con l'associazione mafiosa; i rapporti con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e con il latitante [OSCURATO:PERSONA], perché il ricorrente è soltanto titolare dell'esercizio commerciale che gestisce i video poker (attività che la sentenza riconduce all'area di controllo del gruppo criminale). 2.32.5. Con il quinto motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. sulla base di un non accettabile automatismo tra l'appartenenza alla associazione per delinquere e la imputabilità della aggravante peraltro trascurando che per i reati descritti nei capi A7, A8 e A9, concernenti la violazione delle norme sul controllo delle armi, il Giudice di primo grado ha escluso l'aggravante della agevolazione del gruppo mafioso. 2.32.6. Con il sesto motivo di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza dell'associazione descritta nel capo Bl. Si argomenta che gli elementi di valutazione acquisiti conducono a una qualificazione delle condotte ex artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 nella forma del concorso continuato e che nel caso concreto non emergono elementi di valutazione che dimostrino l'esistenza della affectio societatis fra i soggetti coinvolti nella vicenda, mentre risulta estemporanea la gestione comune delle attività di narcotraffico e dalle conversazioni emergono casi in cui [OSCURATO:PERSONA] concorse con il solo [OSCURATO:PERSONA] o con soggetti estranei all'associazione. 2.32.7. Con il settimo motivo si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nell'attribuire al ricorrente il ruolo di promotore dell'associazione descritta nel capo B1 pur essendo indimostrato che a [OSCURATO:PERSONA] fosse attribuito il ruolo di chi assume le più importanti decisioni per la vita dell'associazione.2.33. [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel confermare — peraltro senza considerare le deduzioni esposte nell'atto di appello il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione (così già nel primo grado riqualificata ex art. 648 cod. pen. la condotta delineata nel capo B1) — sulla base di elementi insufficienti, perché non basta a provare la responsabilità del ricorrente il fatto che sia stato visto in due occasioni nei pressi della base operativa di un'associazione alla quale come riconosciuto fin dal primo grado di giudizio egli fu estraneo. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. descritta nel capo La sentenza impugnata ha richiamato le valutazioni del Giudice dell'udienza preliminare relative alla credibilità delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado (p. 57-92), e i contenuti dei motivi di appello (p. 92-178) e ha inquadrato l'associazione descritta nel capo Al nell'ambito delle vicende della associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. denominata 'ndrangheta in Piemonte (p. 180-187). Ha poi esposto i dati utilizzati nella sentenza di primo grado a sostegno della affermazione del suo giudizio circa la persistente operatività della associazione per delinquere già oggetto del procedimento Minotauro con distinte analisi concernenti le tre cosiddette locali— quella di [OSCURATO:PERSONA], quella di [OSCURATO:PERSONA], quella di Torino. Ha valutato i motivi espressi negli atti di appello (p. 190-191) e, puntualizzando che i giudicati delle sentenze del procedimento Minotauro si arrestano alle date del 2/10/2012 (per il giudizio abbreviato) e 22/11/2013 (per il giudizio ordinario), li ha rigettati per le ragioni che seguono. Anzitutto, ha osservato che «rispetto alle sentenze di primo grado del procedimento Minotauro non sono emerse, né sono state prospettate, circostanze significative della cessazione della consorteria di 'ndrangheta e ciò è bastevole ad assumerne la prosecuzione senza soluzione di continuità»; tuttavia, ha aggiunto che tale prosecuzione «nel caso di specie si sostanzia anche di riferimenti specifici e concreti» (p. 192-193). Questa impostazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso ha natura permanente e si protrae nel tempo sino allo scioglimento della societas sceleris (Sez. 1, n. 1896 del 13/06/1987, dep. 1988, Abbate, Rv. 177588) e i fisiologici avvicendamenti strutturali interni non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione sicché, per affermare che a un'associazione ne segua una diversa, richiedente l'accertamento ex novo degli elementi costitutivi del reato, occorre la prova che la seconda organizzazione sia scaturita da un diverso patto criminale, oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso evento traumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo (Sez. 5, n. 35673 del 19/04/2022, Bompaci, Rv. 283770; Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, dep. 2022, Giampà, Rv. 282516; Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416). La Corte di appello non ha mancato di individuare i dati specifici e concreti che corroborano il suo assunto, indicandoli: nei pestaggi — il primo compiuto da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973), il secondo per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — rappresentativi della permanenza del metodo mafioso nel territorio di riferimento in particolare della locale di [OSCURATO:PERSONA] e nelle modalità di recupero del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di nel suo debitore (descritte nella parte (p. 66-67) in cui richiama la sentenza di primo grado; p. 193-194). Ha desunto fatti indicanti la riorganizzazione del gruppo da: i contenuti delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] quali fonti di dati nuovi; i contenuti delle conversazioni in carcere del 27/04/2015 e dell'1/06/2015 fra i fratelli Crea, definiti soggetti apicali nel procedimento Minotauro; i dati relativi a [OSCURATO:PERSONA], risultante operativo per la famiglia [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle macchinette con risultati economici positivi, come riconosciuto da affiliati di altra locale («voi avete i mangiaturi pieni»); la sentenza irrevocabile che (nel procedimento relativo alla operazione Pinocchio) attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1960) un ruolo di vertice nell'associazione finalizzata al narcotraffico con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] per fatti del 2014/2015 (capo B1 e B33) e per l'aiuto alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA] fornito anche da imputati della associazione descritta nel capo B1, dati dimostrativi anche della stretta correlazione fra l'associazione 'ndranghetista e quella dedita al narcotraffico. 1.1.1. Il giudizio circa l'attendibilità delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] classe 1988. Il riconoscimento della attendibilità del collaborante [OSCURATO:PERSONA], con esito convergente con quello del Giudice di primo grado e, a conclusione di un vaglio delle varie deduzioni delle difese degli appellanti che ne contestano la credibilità (p. 200-203), si fonda su differenti elementi di giudizio (p. 203-207). La credibilità soggettiva del collaborante quale affiliato alla associazione ‘ndranghetista viene congruamente connessa al contesto familiare di appartenenza, che è interno (anche per parte di madre) alla ‘ndrangheta, alla aspettativa del padre di vedere il figlio inserito fattivamente nell'associazione e al fatto che il collaborante lo assecondò assassinando [OSCURATO:PERSONA] per tutelare gli interessi del gruppo, così rendendosi idoneo alla affiliazione, mentre circa possibili ragioni di astio verso (soltanto) alcuni dei parenti accusati, la sentenza ha considerato che è emersa solo la manifestazione di qualche disappunto. La genesi della collaborazione è spiegata dal maturare di una avversione per la 'ndrangheta attraverso lo studio in carcere, oltre che dalla aspettativa di assistenza economica e di rilevanti sconti di pena per la collaborazione, e ha specifico riscontro nel fatto che (come si desume dalle intercettazioni) lo zio materno [OSCURATO:PERSONA], co- detenuto con il nipote, collegò subito le difficoltà che sua sorella incontrava nell'effettuare colloqui con il figlio alla insofferenza mostrata dal giovane verso di lui nelle loro interlocuzioni in carcere. Per quanto riguarda la credibilità estrinseca, la Corte di appello ha rilevato che l'avvenuta affiliazione del collaborante alla locale di [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta nella sentenza irrevocabile che ha concluso il procedimento Minotauro e che il racconto del collaborante risulta dettagliato sia con riferimento alle persone (anche stretti congiunti) che ai fatti, fornendo particolari che soltanto un intraneo al gruppo potrebbe conoscere, con informazioni accresciutesi anche durante la carcerazione tramite i colloqui con i familiari; la sentenza dà anche conto di alcune inesattezze, peraltro non riguardanti le questioni oggetto del presente processo. Circa i riscontri, la sentenza precisa che: sono stati verificati il periodo di detenzione del collaborante e dei soggetti da lui indicati nel corso delle dichiarazioni; un'arma da lui menzionata è stata effettivamente rinvenuta a [OSCURATO:PERSONA] nel luogo da lui indicato; hanno avuto esito positivo gli accertamenti concernenti la descrizione della sua affiliazione nell'aprile dei 2008 (luogo, uso delle autovetture, colloqui in carcere, presenza di una cicatrice a forma di croce incisa con un coltello sul pollice di [OSCURATO:PERSONA]) peraltro convergente con le dichiarazioni del collaborante con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza rinvia all'analisi delle singole posizioni la risposta a alcune delle deduzioni difensive che contestano la credibilità del collaborante. Su queste basi i motivi di ricorso concernenti la sussistenza della associazione per delinquere oggetto del capo Al e la generale attendibilità del collaborante [OSCURATO:PERSONA] risultano manifestamente infondati. 2. Prima dell'analisi delle posizioni dei singoli imputati relativamente al reato descritto nel capo Bl, nella sentenza della Corte di appello (p. 307-308) sono considerati gli elementi strutturali necessari per il configurarsi di un'associazione per delinquere ex_art. 74 d.P.R. 309/90 (l'esistenza di un gruppo di persone con un'organizzazione anche rudimentale e la affectio societatis), desunti soprattutto dai contenuti delle conversazioni intercettate in cui sono indicati: i componenti, le modalità di acquisizione dello stupefacente da parte dell'associazione, le proiezioni estere, le riunioni organizzative, l'esistenza di un vero e proprio quartiere generale, la disponibilità di 2 siti cittadini di imbosco di stupefacenti e di armi, la disponibilità di un ampio sito di stoccaggio dello stupefacente, l'utilizzo di utenze dedicate all'attività criminale e fittiziamente intestate, l'intestazione a terzi . soggetti delle varie vetture usate dagli associati, la modalità di suddivisione delle spese e dei ricavi del gruppo. Nella sentenza correttamente si valuta che la durata dell'associazione (dal maggio 2016 al luglio 2017), contenuta ma non esigua, è compatibile con la struttura del reato perché il reato può consumarsi anche con una partecipazione di breve periodo (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471) essendo sufficiente che dagli elementi acquisiti possa desumersi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122), non irragionevolmente si considera che la esistenza di interessi individuali dei singoli associati, non coincidenti con quello del sodalizio, non è incompatibile con l'esistenza dello stesso condividendosene comunque gli aspetti organizzativi e la loro strumentalità rispetto al perseguimento dei fini. Su queste basi, il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che peraltro non si confronta con l'insieme degli elementi di valutazione considerati nella sentenza impugnata, risulta manifestamente infondato. 3. Per quanto riguarda l'associazione descritta nel capo Cl, operativa alla primavera del 2016 al maggio del 2018, nella sentenza impugnata sono esaurientemente vagliati elementi probatori che conducono a ravvisare una fattispecie di associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (p. 391- 394). Infatti, senza incorrere in manifeste illogicità, la sentenza risponde puntualmente a alcune specifiche deduzioni degli appellanti circa la configurabilità di una associazione per delinquere. Specificamente ha considerato che: il gruppo, di piccole dimensioni, ha spacciato nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] senza l'opposizione di gruppi concorrenti (dato denotativo della protezione accordatagli dalla 'ndrangheta) e con una conoscenza reciproca fra fornitori e clienti che non rendeva necessari previ accordi, trattandosi di reiterare schemi operativi usuali, con uno scarso utilizzo del telefono cellulare, ricorrendosi a alcuni soggetti (come [OSCURATO:PERSONA]) che collegavano i potenziali acquirenti con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973), che poi si recava presso il cliente utilizzando generalmente due vetture, di cui una condotta da un associato che doveva verificare l'assenza di pericoli durante il tragitto e le fasi della contrattazione e della consegna, mentre le cessioni più rilevanti si realizzavano con l'apporto di uno o due associati di cui uno con funzione di vedetta. Nella sentenza si rileva anche che: la sostanza venduta era prevalentemente cocaina (come risulta dalle perquisizioni eseguite), a volte hashish; la cocaina veniva tagliata dentro luoghi di cui associazione disponeva (come il box di via Riviera, dove è stata trovata una pressa idraulica, l'abitazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], utilizzata come deposito temporaneo, e altri luoghi intestati a estranei alla associazione); il volume di affari è mostrato dagli esiti delle perquisizioni (in una occasione sono stati trovati 3,2 chilogrammi di cocaina in un deposito, e 64 grammi in un altro) e dalle conversazioni intercettate (nelle quali si parla anche di 10 chilogrammi di hashish); l'associazione disponeva di telefoni dedicati alle sue finalità; vi erano modalità ricorrenti di approvvigionamento e di ripartizione degli utili; anche dopo sequestri di droga e arresti di partecipi di sequestri. Nella sentenza si precisa che l'associazione era diretta da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973), coadiuvato dai fratelli Domenico, Francesco e [OSCURATO:PERSONA], coinvolti nelle attività di rifornimento e di cessione di maggiore rilievo: in particolare, [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva direttive agli altri associati anche indipendentemente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] coadiuvava [OSCURATO:PERSONA] nello spaccio e lo assisteva negli spostamenti sul territorio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si occupavano prevalentemente dello spaccio al dettaglio, a volte erano coinvolti negli approvvigionamenti più rilevanti, partecipava all'associazione anche [OSCURATO:PERSONA]; circa la esistenza di una cassa comune si valuta che alcuni (come [OSCURATO:PERSONA]) si accontentavano di compensi molto modesti, quelli con ruoli più importanti erano compensati con partecipazioni al ricavato (p. 397). Quanto all'affectio societatis, la Corte ha osservato che i protagonisti dei vari episodi furono consapevoli di operare per uno scopo comune facendo congiuntamente riferimento a [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del locale gruppo ‘ndranghetista (p. 395) e, all'occorrenza, il gruppo è stato in grado di riorganizzarsi (p. 398) Su queste basi, i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo, ulteriormente coltivato nei motivi nuovi), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo del secondo atto di ricorso), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo), [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), con i quali si deduce la insussistenza della associazione descritta nel capo Cl risultano manifestamente infondati. 4. Le singole posizioni (espunti i motivi di carattere generale sopra considerati). 4.1. Ag resta Antonio 4.1.1. I motivi (secondo, quarto, quinto sesto e i nuovi) di ricorso concernenti il ruolo del ricorrente nella associazione descritta nel capo Al possono essere trattati unitariamente e risultano infondati. Con argomentazione esente da manifeste illogicità e retta da un criterio interpretativo dei dati che li rende coesi, la Corte di appello ha ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA], nel periodo immediatamente successivo alla sua detenzione per la condanna nel processo Minotauro, assunse, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente partecipazione, il ruolo di capo-promotore sostituendo lo zio [OSCURATO:PERSONA] (poco presente a [OSCURATO:PERSONA] e anche ritenuto meno capace). La conclusione raggiunta si fonda sui contenuti della conversazione in carcere fra i fratelli Crea dalle quali emerge che una richiesta di [OSCURATO:PERSONA] aveva irritato [OSCURATO:PERSONA] perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva reagito al pestaggio di un parente; il plateale pestaggio di un giovane che gli aveva venduto un cellulare di origine furtiva; il contenuto di una conversazione successiva al pestaggio di altro soggetto nella quale la moglie del percosso affermava che costui era un "minchione" mentre i "grandi" come [OSCURATO:PERSONA] stavano a casa con la famiglia; i reati compiuti nel narcotraffico che lo delineano come soggetto attivo all'interno dell'associazione seppure come capo atipico perché impegnato anche personalmente nella cessione di sostanza stupefacente. Non irragionevolmente la Corte d'appello ha ritenuto che la richiesta rivolta a Crea (che poi comunque successivamente si incontrò con [OSCURATO:PERSONA]) poteva spiegarsi solo sulla base di un ruolo apicale e che la stessa personale aggressione punitiva al giovane che gli aveva venduto il cellulare serviva a [OSCURATO:PERSONA] per rappresentare la sua posizione di supremazia davanti a altre persone dell'ambiente, tanto che lo stesso padre della vittima vi prestò acquiescenza. La Corte di Appello ha correttamente escluso che la nuova configurazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] violi il principio ne bis in idem perché si fonda su condotte naturalisticamente diverse dalle precedenti che esprimono un ruolo diverso: alla obiezione difensiva che evidenzia che nel periodo di mutamento delle funzioni [OSCURATO:PERSONA] era carcerato la Corte risponde che questa condizione non esclude la possibilità di una progressione in carriera all'interno del gruppo criminale, come risulta dai contenuti delle conversazioni intercettate in carcere. 4.1.2. Il settimo motivo di ricorso è infondato.Nella sentenza impugnata si evidenzia che la sera successiva all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], proprietario del fondo dove furono rinvenute le armi e le munizioni, fu captata una conversazione in cui il ricorrente rivolse con tono minaccioso all'interlocutore l'invito a recarsi a casa sua e che poco dopo fu osservato [OSCURATO:PERSONA], figlio di Antonio, entrare a casa di [OSCURATO:PERSONA] mentre due giorni dopo anche [OSCURATO:PERSONA] si recò a casa di [OSCURATO:PERSONA]. Non implausibilmente la sentenza impugnata collega questi incontri al rinvenimento dell'arma e delle munizioni e al risentimento e alla preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA] che ne conseguirono, condizioni entrambe rivelative del fatto che egli delle armi poteva disporre. 4.1.3. Il primo motivo del ricorso, concernente il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella associazione per delinquere descritta nel capo C1, risulta infondato. La Corte di appello ha esaurientemente evidenziato come il fulcro della attività del gruppo fosse [OSCURATO:PERSONA] perché era egli che prendeva le decisioni e guidava le varie attività e che il fatto che personalmente si occupasse anche delle attività di spaccio e della riscossione dei crediti è connesso alle piccole dimensioni della associazione e non incompatibile con un ruolo apicale (p. 394-399). 4.1.4. I motivi di ricorso dall'ottavo al ventiduesimo con i quali si deducono vizi della motivazione circa la responsabilità per i reati ex art. 73 n. 309/1990 vanno rigettati perché non dimostrano manifeste illogicità nelle valutazioni discrezionali con le quali la Corte di appello, con esiti convergenti con quelli del Giudice di primo grado e sulla base di pertinenti massime di esperienza ha ricostruito i fatti. In particolare, si rileva che: circa il capo B31, la sentenza impugnata ha esaurientemente chiarito come [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973) fu accompagnato da [OSCURATO:PERSONA] nel trasporto di 2 kg di stupefacente seguito come staffetta dall'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA] (p. 389); circa il capo C2, non irragionevolmente la Corte ha disatteso gli argomenti difensivi evidenziando che la cessione della droga risulta avvenuta con immediatezza (Barbaro la prelevò dalla vettura di Nanzene e la collocò in quella di [OSCURATO:PERSONA]), mentre il tempo trascorso dopo riguarda il trasferimento presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per prelevare il denaro, e ha plausibilmente osservato che il mancato rilievo di tracce di droga sulla busta che conteneva il denaro è spiegabile con il buon confezionamento della droga e che è poco credibile che la ingente somma di denaro provenisse dalla madre [OSCURATO:PERSONA] per essere data al figlio tramite il cugino; circa il capo C7, la Corte ha analiticamente vagliato i movimenti dei protagonisti della vicenda giustificando le ragioni per le quali ha escluso che si fossero scambiati documentazione sanitaria e non invece droga (pp.424-426);circa il capo C8, la Corte ha escluso la lieve entità del fatto considerando che dalla intercettazioni in corso risultava che la droga oggetto di cessione pesava 10 kg e rilevando che, sebbene questa quantità non risulti provata, tuttavia il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si sia recato a casa di [OSCURATO:PERSONA] indossando un giubbotto con lo zip chiuso e ne sia poi uscito con lo zip aperto e con un visibile rigonfiamento nella parte anteriore della sua figura fa concludere che la quantità di droga trasportata era comunque rilevante; circa il capo C9, il motivo di ricorso non si confronta con la analitica ricostruzione dei movimenti dei protagonisti della vicenda contenuta nella sentenza impugnata (p.428-430); circa il capo C10, il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che non si limita a rilevare che [OSCURATO:PERSONA] uscì assieme a [OSCURATO:PERSONA] dalla abitazione dello stesso portando seco un involucro di colore bianco, poi riposto nella tasca del proprio giubbotto, ma inquadra l'episodio in relazione al successivo colloquio con altri soggetti che li aspettavano affermando di avere contato i soldi e che ammontavano a euro 10000; circa il capo C11, ricorso non si confronta con il rilievo che il ricorrente entrò (p. 431-432); circa il capo C14, il ricorso non si confronta compiutamente con la puntuale argomentazione della Corte che evidenzia come dalle immagini risulta che la palla era di dimensioni indicative perché l'imputato non riusciva a contenerla nel pugno anche chiudendolo e, circa la natura della droga, ha considerato che i due coimputati in una successiva telefonata pianificarono una successiva cessione facendo riferimento alla somma di euro 5500, somma ricollegabile alla cocaina; circa il capo C16, la Corte ha evidenziato che dalle videoriprese risulta che [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] faceva da vedetta, entrò in casa per fuoriuscirne trattenendo con la mano un innaturale rigonfiamento nella parte sinistra dell'addome e prese a camminare assieme a Simili, mentre dalle successive intercettazioni (dopo qualche mese) risulta un pagamento di Simili in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di "trecento" udendosi intanto il fruscio del denaro contato; circa il capo C17, il ricorso non si confronta con la puntuale ricostruzione dei movimenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sino alla consegna di 21 grammi di cocaina dei quali [OSCURATO:PERSONA] fu trovato in possesso al momento dell'arresto; circa il capo C24, il ricorso non si confronta con la puntuale ricostruzione dell'andamento della vicenda contenuta nella sentenza impugnata (p. 438-440); circa il capo C25, la Corte ha desunto prova dell'effettiva cessione della sostanza stupefacente dall'andamento e dai contenuti delle conversazioni intercettate, nella quali si fa riferimento alla cessione di mezzo chilo, e dalle conversazioni fra presenti coinvolgenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (p. 440-441); circa il capo C26, la Corte ha desunto prova della cessione della sostanza stupefacente dai contenuti delle conversazioni intercettate fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui si menziona «il solito» e dalla non contestata presenza di [OSCURATO:PERSONA] il 10/12/2016 in Borgaro sotto l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (p. 441); circa il capo C27, la Corte ha motivatamente escluso il fatto di lieve entità evidenziando che nelle conversazioni nn. 1943 e 2314 [OSCURATO:PERSONA], presente il suo acquirente, espressamente menzionò la consegna di 50 grammi e l'altro gli rispose che era come l'altra volta (p. 44-442); circa il capo C28, la Corte ha evidenziato che le immagini mostrano che l'involucro che Barbaro ricevette da [OSCURATO:PERSONA] era di dimensioni non trascurabili perché Barbaro lo conteneva solo tenendo il pugno semiaperto (p. 443). 4.1.5. I motivi di ricorso concernenti la determinazione della pena sono fondati. In effetti, come dedotto nel ventitreesimo motivo di ricorso, violando il divieto di reformatio in peius la sentenza della Corte d'appello ha applicato, in assenza di un'impugnazione del Pubblico ministero, un aumento per la continuazione in relazione ai reati oggetto dei capi B31, C14 C16, e C17, nella misura di 4 mesi di reclusione per ogni reato, mentre la sentenza di primo grado reclusione (p. 749- 750) aveva determinato l'aumento nella misura di 3 mesi 4. Inoltre, nella determinazione della pena per il capo C27 la riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 (come per i capi C7 e C9) è stata effettivamente espressa nella ricostruzione del fatto (p. 442) e menzionata nel dispositivo della sentenza (p. 485) ma non considerata nella determinazione della pena (p. 463), perché il capo C27 non è incluso fra quelli per i quali è stata ridotta la pena (in continuazione) come conseguenza della riqualificazione del fatto. Per altro verso, come dedotto con il ventiquattresimo motivo di ricorso, è stata applicata la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale nonostante che l'ulteriore delitto non colposo sia stato commesso in epoca successiva e nei 5 anni rispetto alle precedenti sentenze di condanne passate in giudicato, perché nel caso in esame la sentenza di riferimento è passato in giudicato nel 2019 mentre i fatti oggetto del presente procedimento sono stati commessi sino al 2017. Pertanto, limitatamente alla determinazione della pena e all'applicazione della recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza va annullata. Invece, per quanto riguarda la dedotta incompatibilità fra la recidiva e la continuazione, va ribadito che questa non sussiste, con conseguente applicazione, ricorrendone i presupposti normativi, di entrambi gli istituti, perché il secondo non comporta una reale unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma consiste in una mera fictio iuris volta a temperare il trattamento penale (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296).4.2. [OSCURATO:PERSONA] I due motivi di ricorso, riguardanti la partecipazione alla associazione per delinquere descritta nel capo Al, possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati 4.2.1. La Corte di appello ha evidenziato che la partecipazione di Francesco alla associazione 'ndranghetista fu già indicata nel 2007 dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] ma all'epoca la dichiarazion.e fu i ritenuta insufficiente per la sua genericità (pur riconoscendosi la attendibilità del collaborante). Ha considerato che ora a quelle dichiarazioni si aggiungono quelle successive del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato lo zio Francesco come affiliato fin dalla nascita, partecipante alla sua stessa affiliazione presso l'orto di [OSCURATO:PERSONA] nell'aprile del 2008, e inserito nelle attività del gruppo, in particolare in quella del fratello Natale riguardante il traffico di stupefacenti, acquirente di droga da [OSCURATO:PERSONA], Natino lana e da [OSCURATO:PERSONA] (ucciso dal collaborante stesso). La Corte ha rilevato plurimi riscontri alle accuse del collaborante: la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cerimonia di affiliazione del nipote; la partecipazione ai funerali di un affiliato (adempiendo a un obbligo di partecipazione degli affiliati agli eventi dal valore simbolico; la reiterata presenza (10 volte) in un bar luogo di incontro degli affiliati assieme a persone imputate o condannate ex art. 416-bis cod. pen.; le modalità di recupero del credito (con la prospettazione del ricorso a un'arma) vantato nei confronti di tale Marsalona (capo A7, nota 5 a p. 215); la reazione del ricorrente alla notizia della collaborazione con l'autorità giudiziaria del nipote [OSCURATO:PERSONA] e la sua disponibilità a fare da intermediario fra suo fratello Saverio (padre del collaborante) e [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA] classe 1960) per assicurare la partecipazione di Saverio al colloquio con il fratello Antonio e informarlo della collaborazione. 4.2.2. Con adeguato vaglio critico, la Corte di appello ha escluso che le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] possano essere qualificate de relato, perché in realtà provengono da un soggetto cresciuto nell'ambiente criminale del quale narra le vicende, anche valutando che esse ineriscono a specifici episodi relativi alla locale di [OSCURATO:PERSONA] e al narcotraffico, settore di tradizionale interesse del gruppo 'ndranghetista. Ha dato atto della valutazione di inattendibilità del collaborante [OSCURATO:PERSONA] in due occasioni espresse dalla Corte di assise di appello, ma ha considerato che i fatti oggetto del presente processo sono diversi e non emergono ragioni di astio di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988) nei confronti dello zio Francesco (classe 1975).4.3. [OSCURATO:PERSONA] 4.3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 603, comma tre-bis, cod. proc. pen. è infondato. La necessità di esaminare l'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, per cui non sussiste se l'imputato non è stato esaminato nel giudizio di primo grado e/o la valutazione probatoria nei due gradi di merito si è incentrata su risultanze istruttorie di altro genere (Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Burigo, Rv. 283631; Sez. 5, n. 47794 del 11/11/2022, Salih, Rv. 283981). Infatti, in generale il giudice di appello deve rinnovare, anche d'ufficio l'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. solo quando riforma la sentenza di assoluzione esclusivamente sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa e non anche nel caso in cui perviene a una diversa decisione rivalutando nel suo complesso il compendio probatorio (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448). Inoltre, nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere del giudice di rinnovare l'istruttoria, nei limiti della assoluta necessità ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., perché nel giudizio di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 Ud. (dep. 17/02/2022, Granato, Rv. 282585). Nel caso in esame, nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell'attività istruttoria con l'esame del ricorrente in relazione alle dichiarazioni del cugino [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988), collaborante con l'autorità giudiziaria, la Corte d'appello ha precisato che non ha interpretato le dichiarazioni del collaborante relative alla affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] come una chiamata in correità ma come un mero indizio (offerto da un conoscitore dello specifico ambiente criminale) da valutare assieme agli altri elementi e che nella fattispecie i dati provengono quasi esclusivamente dagli esiti di attività di intercettazione, sicché non sorgono questioni attinenti alla valutazione di prove dichiarative. Nel giudizio di legittimità la correttezza della motivazione del provvedimento del giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non va vagliata in relazione alla concreta rilevanza dell'atto istruttorio richiesto, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522) e, in questa prospettiva, si osserva che il contenuto della sentenza impugnata mostra che, alla rivalutazione dei dati acquisiti, la Corte di appello è giunta sulla base delle informazioni fornite dal collaborante senza reinterpretarne il contenuto ma rivalutandone la rilevanza sulla base di un diverso criterio di ricostruzione delle vicende.4.3.2. Invece, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. 4.3.2.1. L'imputazione a carico del ricorrente deriva dalle affermazioni di suo cugino, il collaborante [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988), il quale — tuttavia — ha chiarito che egli non apprese dell'affiliazione del cugino ma l'ha desunta dal fatto che quando fu detenuto con lo stesso ricorrente e con lo zio [OSCURATO:PERSONA], i due congiunti parlarono di vicende di 'ndrangheta (menzionando anche tale Greco, capo di una locale di 'ndrangheta calabrese e detenuto con [OSCURATO:PERSONA], padre del collaborante) e, sul presupposto che di argomenti di 'ndrangheta sarebbe possibile parlare soltanto fra soggetti affiliati, ha ritenuto che fosse avvenuta l'affiliazione del cugino, peraltro ricollegandola anche alla a lui nota volontà dello zio [OSCURATO:PERSONA] (classe 1960) al riguardo. Su questa base, il Giudice per le indagini preliminari correttamente ha escluso che quella di [OSCURATO:PERSONA] possa considerarsi una chiamata in correità e ha sviluppato il suo giudizio valutando complessivamente insufficienti gli elementi indiziari a carico di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare ha ritenuto: la conversazione del 21/10/2016, in cui [OSCURATO:PERSONA] consegnò a [OSCURATO:PERSONA] (che partiva per la Calabria per partecipare ai funerali di [OSCURATO:PERSONA]) un foglio con un appunto, un telefono cellulare (senza caricabatterie) e del denaro, come evento occasionale non rilevante per le dinamiche della associazione criminale; la dazione a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973) di denaro e di una autovettura destinata al fratello [OSCURATO:PERSONA] (classe 1986) come aiuti al familiare [OSCURATO:PERSONA] (classe 1960); le assidue frequentazioni di [OSCURATO:PERSONA] con membri della locale di [OSCURATO:PERSONA], soprattutto nell'estate del 2017, come meri incontri e non riunioni connesse a attività criminali; la partecipazione ai funerali di [OSCURATO:PERSONA] come dovuta al vincolo con il defunto suo padrino di battesimo; il colloquio in carcere in cui [OSCURATO:PERSONA] espresse al fratello Antonio, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], preoccupazione per la scelta del figlio Domenico (poi divenuto collaborante con l'autorità giudiziaria) di non incontrarlo nel carcere in cui era detenuto e i due fratelli espressero timori per eventuali rivelazioni contro [OSCURATO:PERSONA] come mero indizio, risultando che [OSCURATO:PERSONA] non mostrò di condividere i timori espressi dai congiunti e anche considerando (come ricordato dal collaborante [OSCURATO:PERSONA]) che [OSCURATO:PERSONA] era stato comunque coinvolto in una rapina con lui commessa a Bovalino (e l'attivarsi del ricorrente per ristabilire contatti con il cugino) quale condotta meramente esecutive di indicazioni altrui e, quindi, non sintomatica di appartenenza alla associazione; l'attivarsi di [OSCURATO:PERSONA] affinché il figlio trovasse un# lavoro come preoccupazione per il futuro del figlio e non come espediente per renderlo meno sospetto agli inquirenti. 4.3.2.2. Invece, la Corte di appello, aderendo alla prospettazione, avanzata Pubblico ministero, della necessità di una valutazione non atomistica degli elementi probatori e consona alle specificità del contesto criminale e temporale, ha considerato che tutti i membri maschili della famiglia [OSCURATO:PERSONA] di età superiore ai venti anni (anzianità necessaria per l'affiliazione) erano già affiliati sicché era prevedibile che il padre di [OSCURATO:PERSONA] tenesse alla affiliazione del figlio. In questa prospettiva ha rivalutato (p. 277-281) gli elementi indiziari in un'ottica unificante e ha ricostruito le condotte di [OSCURATO:PERSONA] non come espressioni di relazioni amicali o parentali, ma di un ruolo dinamico e funzionale all'interno della associazione per perseguire i suoi scopi criminali. In questa direzione ha considerato: le dazioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto apicale della scrizione dedita al narcotraffico e intraneo alla locale di [OSCURATO:PERSONA]) come espressione della fiducia data da questi a [OSCURATO:PERSONA]; l'invito del padre a [OSCURATO:PERSONA] a trovarsi un lavoro come mirante a approntare per il figlio la copertura, di fonte agli inquirenti, di un reddito lecito; la preoccupazione dei congiunti che anche [OSCURATO:PERSONA] potesse essere destinatario di rivelazioni di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988) e il correlato attivarsi dello stesso [OSCURATO:PERSONA] come espressione di un allarme, non riguardante solo il contesto familiare ma anche gli interessi criminali, del quale la Corte di appello ha individuato ulteriore conferma nella riunione svoltasi a telefoni spenti fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel ferragosto del 2017 in una località imprecisata del territorio di [OSCURATO:PERSONA] e nella partecipazione, dotata di rilevanza simbolica, ai funerali di Barbaro in concomitanza peraltro con il trasporto di somme di denaro. La Corte di appello ha corroborato la sua ipotesi esplicativa dei fatti richiamati (l'affiliazione alla associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen.) con l'argomento per il quale, non essendo il ricorrente coinvolto nel narcotraffico, i suoi comportamenti si spiegherebbero solo con la compartecipazione alla 'ndrangheta. 4.3.2.3. Deve ribadirsi che il giudice d'appello che riformi in pejus la sentenza assolutoria di primo grado ha l'obbligo di fornire, con una motivazione puntuale e adeguata, una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata che giustifichi il superamento di ogni ragionevole dubbio circa la responsabilità dell'imputato dando conto delle ragioni che giustificano la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229). Infatti, il principio secondo cui il giudizio di condanna è legittimo «se l'imputato risulta colpevole ... al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) implica che, se non sono sopravvenuti elementi probatori nuovi, la riforma in pejus della sentenza di assoluzione in primo grado deve possedere una forza persuasiva superiore che elida il dubbio che potrebbe essere evocato dal contrasto fra le due sentenze perché la condanna richiede la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione presuppone soltanto la mera non certezza della colpevolezza (Sez. 6, n. 4996 del 26/10/2011, dep. 2012, Abbate, Rv. 251782). Allora, .óccorre che il giudice di appello argomenti in modo specifico e completo circa i vizi logici o le inadeguatezze probatorie che ritiene minare la motivazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). In altri termini, non è sufficiente che la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello sia in astratto adeguatamente motivata in sé, ma è necessario anche che si confronti con le diverse ragioni della sentenza riformata e le confuti per la loro incompletezza e/o incoerenza e/o presenza di altro vizio logico e/o per la inconciliabilità logica con i nuovi dati acquisiti. In vari modi la giurisprudenza di questa Corte ha indicato come questo risultato può conseguirsi, per esempio: dimostrando che gli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado e gli eventuali argomenti esposti dalla difesa nel giudizio di appello sono insostenibili e giustificando adeguatamente il maggior rilievo dato a elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083); confutando specificamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della assoluzione o soltanto dimostrando puntualmente l'insostenibilità degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado (anche considerando gli eventuali contributi offerti dalla difesa nel giudizio di appello); delineando le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio con una motivazione che, sovrapponendosi a quella della decisione riformata, giustifichi le scelte operate e la maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907). In ogni caso, la riforma in pejus non può limitarsi a notazioni critiche di dissenso, ma deve riesaminare nei punti essenziali il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito, per fornire — riguardo alle parti della prima sentenza non condivise — una motivazione che giustifichi compiutamente le difformi conclusioni raggiunte. In definitiva, è la supremazia dialettica, che le deriva dalla confutazione della sentenza assolutoria di primo grado, che conferisce alla sentenza di condanna in secondo grado la forza persuasiva superiore che far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 27591 del 10/04/2019, Cortivo, n.m.). 4.3.2.4. Invece, la sentenza impugnata si è limitata a adottare una diversa ipotesi esplicativa dello stesso materiale probatorio considerato dalla sentenza di primo grado assommandolo secondo una impostazione alternativa rispetto a quella che aveva condotto alla conclusione favorevole all'imputato, ma senza confutarne le inferenze abduttive di segno contrario e quindi lasciandola parimenti plausibile e tale da ingenerare dubbi non irragionevoli circa la colpevolezza del ricorrente. A questa conclusione tanto più si giunge se si considera che la ricostruzione dei fatti adottata dalla sentenza impugnata non correla all'affiliazione concreti dati specificamente rivelatori dello stabile inserimento del soggetto con ruolo attivo nel sodalizio. (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271205; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269040), mentre deve ribadirsi che l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, purché risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra l'affiliato e l'associazione, desumibile dalla qualità dell'adesione e dal tipo di percorso che l'ha preceduta, dalla dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, dalla serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, dal rispetto delle forme rituali, dai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, dalla tipologia del reciproco impegno preso e dalla misura della disponibilità pretesa o offerta (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Su queste basi, la sentenza va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non avere egli commesso il fatto. 4.4. [OSCURATO:PERSONA] 4.4.1. I motivi di ricorso, riguardanti la partecipazione alla associazione per delinquere descritta nel capo Al, possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. La Corte d'appello ha dato atto che la posizione di [OSCURATO:PERSONA], come quella del fratello Francesco, era stata originariamente archiviata nell'ambito del procedimento Minotauro, e ha ribadito il giudizio di irrilevanza della mancanza di dichiarazioni accusatorie da parte dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e Nicodemo. Ha invece valutato attendibili le dichiarazioni del nipote, il collaborante [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali il ricorrente è stato affiliato in culla come i suoi fratelli (fra i quali anche Saverio padre del dichiarante) e appartiene alla locale di [OSCURATO:PERSONA], quantomeno con la carica di trequartino, dove ha ricoperto il ruolo di capo società fino a quando non gli è succeduto [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973), perché il ricorrente era poco presente nei luoghi essendosi sposato e risiedendo a [OSCURATO:PERSONA] con la famiglia pur rimanendo egli nella locale di [OSCURATO:PERSONA] (per evitare di offenderne i componenti) e ha partecipato all'attività di narcotraffico della famiglia [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore, assieme al fratello Francesco, di [OSCURATO:PERSONA] e Natino lana. La Corte di appello ha rilevato significativi riscontri alle dichiarazioni del collaborante: la conversazione dell'1/06/2007 in cui lana Bruno illustra a [OSCURATO:PERSONA] l'organigramma della "ndrangheta in Piemonte e indica [OSCURATO:PERSONA] come capo -società; la reazione alla notizia della collaborazione del nipote Domenico; la partecipazione a incontri con altri sodali presso il bar [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del 2010. Da quanto precede emerge (in contrasto con quanto dedotto nel terzo motivo di ricorso) un suo ruolo dinamico del ricorrente nel gruppo criminale. Rispondendo alla deduzioni dell'appellante, la Corte di appello ha: osservato che il mancato coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in occasione della estromissione di [OSCURATO:PERSONA] dalla locale di [OSCURATO:PERSONA] è stato puntualmente spiegato dal collaborante con i rapporti di affinità parentale fra i protagonisti della vicenda (p. 21); escluso imprecisioni nella narrazione del collaborante circa le vicende dello zio Natale, perché ha chiarito che nel 2008 lo zio fu sostituito da [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di capo società poiché stava prevalentemente a [OSCURATO:PERSONA] (dove aveva la famiglia) e andava e veniva tra la Calabria e il Piemonte rendendosi presente quando necessario per i bisogni dell'associazione come nel febbraio/marzo del 2010 in occasione di 3 incontri (videoripresi) presso il bar [OSCURATO:PERSONA]; l'indicazione di [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 2007 fra lana e Ciccia, oltre che affermata nelle conclusione della perizia, confermata dalle successive dichiarazioni del collaborante che collocano l'avvicendamento della carica fra Antonio e Natale nel corso del 2008; la reazione di [OSCURATO:PERSONA] alla notizia della collaborazione del nipote quando nel 2016, lo definì «impazzito del tutto». 4.4.2. Anche il quarto motivo di ricorso, concernente l'attribuzione della aggravante ex art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. risulta manifestamente infondato. Al riguardo va ribadito che, stante la riconosciuta esistenza di una associazione unitaria, radicatasi con autonomia operativa nel territorio di Torino, costituita da una federazione di locali di 'ndrangheta, l'aggravante in esame è ravvisabile riferendosi al sodalizio criminale nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica sede locale abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677) Su questa linea, con argomentazione esente da manifeste illogicità la Corte di appello ha ritenuto che la locale di ndrangheta disponeva delle armi tramite [OSCURATO:PERSONA], soggetto apicale dell'associazione, escludendo che la detenzione dell'arma nell'orto di Calipari corrispondesse a esigenze e personali e non rilevando che le armi fossero abbandonate da tempo nell'orto, luogo di custodia nella disponibilità del sodalizio perché liberamente accessibile da [OSCURATO:PERSONA]. Ha correttamente argomentato che la correlazione del gruppo locale con la casa-madre, l'importanza della locale di [OSCURATO:PERSONA] in Piemonte e lo spessore criminale dei soggetti apicali indicano la condivisa consapevolezza, o comunque la conoscibilità, da parte degli associati di una effettiva,ecome confermato dai fatti oggetto del capo A8 e dalle risultanze relative alla detenzione e porto di armi in luogo pubblico (capo A9) da parte di partecipi della locale di Volpian9disponibilità di armi (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811). 4.4.3. Il quinto e il sesto motivo di ricorso sono manifestamente infondati, Circa la applicazione della recidiva (equivalente, assieme alla aggravante ex art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen. alle circostanze attenuanti generiche), con idonea motivazione la Corte di appello ha confermato il giudizio espresso nella sentenza di primo grado che ha desunto l'accresciuta pericolosità, rispetto ai precedenti reati in materia di stupefacenti, dalla commissione del reato in un contesto criminale di 'ndrangheta con perdurante operatività. Circa la determinazione della pena, si rileva che l'imputazione attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di direzione nel territorio piemontese fino al 2008 e dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata si trae che egli comunque dopo rimase come partecipe della associazione contestata «dal 2006 in permanenza», sicché la pena da applicargli va determinata alla stregua delle successive modifiche normative e, su queste basi, la sentenza correttamente ha rimarcato che la pena-base è stata determinata nel minimo edittale relativo alla condotta di partecipazione e che sono state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e alla recidiva. 4.5. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 4.5.1. Circa il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la responsabilità per i capi B1, B5 e B14, la sentenza impugnata (p. 329-334) ha considerato che non emergono ragioni di astio del collaborante [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di ricorrente e ha idoneamente vagliato i riscontri alle accuse offerti dalle attività di videosorveglianza e dalle conversazioni che confermano i rapporti di Alvaro con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le varie proposta di Alvaro a [OSCURATO:PERSONA] di acquistare notevoli (anche quintali, p. 333) quantità di stupefacenti di varia natura, fino all'attivarsi del ricorrente, dopo il suo fermo per un controllo da parte dei carabinieri affinché i sodali si allontanassero al fine di «scomparire tutti perché c'è l'associazione» (p. 334).4.5.2. Circa il secondo motivo, che contesta il disconoscimento del fatto di lieve entità, la Corte di appello ha congruamente evidenziato che l'entità delle forniture di droga da parte di Alvaro è stata sempre nell'ordine almeno di un chilogrammo (e superiore ne caso delle forniture di hashish) e che nella fattispecie oggetto del capo B5 Alvaro e i complici per allontanarsi dal luogo di custodia della droga approntarono una staffetta, modalità spiegabile solo con la disponibilità di un rilevante quantitativo di droga, mente il reato descritto nel capo B14 riguardò 60 chilogrammi di sostanza stupefacente. 4.5.3. Circa il terzo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della recidiva, deve rilevarsi che la Corte di appello non si è limitata a registrare i gravi precedenti penali ma ha idoneamente valutato che i fatti oggetto del processo sono ulteriore espressione di pericolosità per la «perdurante e rinnovata intraneità in contesti di crimine organizzato». 4.5.4. Circa il quarto motivo, concernente la determinazione della pena, la Corte di appello ha giustificato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuti generiche con l'aggravante ex art. 69, comma quarto, cod. proc. pen. con riferimento al numero dei partecipanti al delitto e, in aggiunta, nel merito per la presenza di prime condanne e l'assenza di specifici elementi di valutazione favorevole e ha decisivamente considerato che è stata applicato il minimo edittale per il capo B1 e che gli aumenti per gli altri capi sono stati esigui (3 mesi per ogni reato). 4.6. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 4.6.1. Mentre per quanto riguarda la sussistenza della associazione per delinquere oggetto del capo Al si rinvia a quanto prima espresso sub 1, circa la partecipazione del ricorrente alla associazione (oggetto del primo motivo del ricorso) si rileva che la Corte di appello, vagliando le deduzioni contenute nell'atto di appello, ha considerato i contenuti dei diversi interrogatori del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato la famiglia [OSCURATO:PERSONA] come cointeressata con la propria famiglia e ha riconosciuto in fotografia il ricorrente quale figlio di [OSCURATO:PERSONA] e padre di [OSCURATO:PERSONA], affiliati alla locale di [OSCURATO:PERSONA] canavese, precisando di aver appreso della affiliazione sia da [OSCURATO:PERSONA] che dallo stesso ricorrente e ricordando che all'epoca questi utilizzava una autovettura Golf serie quinta di colore scuro e anche indicandolo quale capo-giovani presso la locale di [OSCURATO:PERSONA] in una missiva inviata alla DDA di Torino il 9 luglio 2018 La Corte di appello ha osservato che non emergono ragioni di astio del collaborante nei confronti dell'accusato e ha evidenziato che l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] alla "ndrangheta trova conferma nell'assistenza prestatagli da due affiliati alla locale di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) durante la sua latitanza e nella circostanza che gli erano versati guadagni anche superiori rispetto a quelli derivanti dalla comune appartenenza all'associazione per delinquere dedita al narcotraffico. 4.6.2. Mentre per quanto riguarda l'operatività (oggetto del secondo motivo di ricorso) della associazione per delinquere oggetto del capo B1 si rinvia a quanto prima espresso sub 2, relativamente alla responsabilità (oggetto del terzo motivo di ricorso) per i reati di cui ai capi B7, B12 e B14, deve registrarsi che la Corte di appello ha adeguatamente risposto alla deduzioni contenute nell'atto di appello osservando che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto dai capi B4 B9 e che abbia progressivamente ignorato la formazione del debito di [OSCURATO:PERSONA] non ne inficia il ruolo di capo perché è la plausibile conseguenza della sua condizione di latitante, che determinò la distanza fisica dalle attività del gruppo impedendo di imputare alla sua persona tutte le operazioni svolte dai sodali e che, per quanto il comportamento relativo alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], la natura privilegiata del rapporto intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] può avere consentito la formazione progressiva del debito e comunque a un certo punto [OSCURATO:PERSONA] intervenne così definitivamente imponendone il rientro nell'esercizio dei suoi poteri apicali (p. 317). 4.6.4. Circa il quarto motivo di ricorso, la Corte di appello ha giustificato il disconoscimento del concorso formale fra il reato oggetto della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino il 23 novembre 2017 e irrevocabile il 10 maggio 2019 e, invece, il riconoscimento della continuazione fra i reati, valutando la diversità delle associazioni per la diversità dei sodali (tranne la famiglia [OSCURATO:PERSONA]), la diversa rappresentanza della famiglia [OSCURATO:PERSONA], la diversità dei contesti temporali di operatività. In particolare, ha considerato che la partecipazione al capo Al si è esaurita prima della accertata partecipazione al reato descritto nel capo B1. 4.7. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile. 4.7.1. I primi due motivi, relativi alla responsabilità per i reati descritti nei capi C43 e C44 sono manifestamenti infondati: il primo perché, a differenza di quel che vi si deduce, dalla ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza impugnata si evince un ruolo attivo del ricorrente, che si adoperò per recuperare dall'aeroporto di Malpensa il complice ([OSCURATO:PERSONA]), che era lì per l'arrivo della cittadina brasiliana che portava la cocaina, fermata assieme a Giovando (altro complice), e che a sua volta fu aggiunto e identificato dalla Guardia di Finanza (p.456-458); il secondo non si confronta con la parte della motivazione della sentenza in cui si chiarisce che [OSCURATO:PERSONA] accompagnò a casa sua il corriere brasiliano e nel pomeriggio del 27/04/2018 raccontò (come si evince dalle intercettazioni) che costui aveva iniziato a evacuare gli ovuli giungendo a espellerne 72 (su un totale di 80) contenenti 730 grammi di cocaina; il che, oltre che per le caratteristiche del fatto in esame, rende legittimo il disconoscimento del fatto di lieve entità da parte della Corte di appello. 4.7.3. Il terzo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha esaurientemente illustrato la ragione della determinazione della pena-base in misura superiore al minimo edittale, evidenziando il carattere della condotta come «frutto di un collaudato non occasionale modulo organizzativo», e modesto risulta l'aumento per la continuazione (p. 468), sicché deve escludersi che vi sia stato un abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen., e ritenersi implicitamente valutati gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273533). 4.8. [OSCURATO:PERSONA] motivo di ricorso (relativo al capo C2) è inammissibile perché entra nel merito delle convergenti valutazioni discrezionali dei Giudice di primo grado e della Corte di appello senza evidenziarne manifeste illogicità. Infatti, non irragionevolmente la Corte ha disatteso gli argomenti difensivi, evidenziando che la cessione della droga risulta avvenuta con immediatezza (Barbaro prelevò la droga dalla vettura di Nanzene e la collocò in quella di [OSCURATO:PERSONA]) e che il tempo trascorso dopo riguardò il trasferimento presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per prelevare il denaro; inoltre ha ragionevolmente considerato che il mancato rilievo di tracce di droga sulla busta che conteneva il denaro si spiega con il buon confezionamento della sostanza e valutato poco credibile che la ingente somma di denaro provenisse dalla madre [OSCURATO:PERSONA] per essere data al figlio tramite il cugino. 4.9. [OSCURATO:PERSONA] ricorso, relativo alla responsabilità per i reati ascritti, è inammissibile perché i suoi contenuti sono del tutto vaghi e irrelati rispetto alla fattispecie storica concreta e neanche indicano manifeste illogica nella motivazione della sentenza impugnata convergente con quella del Giudice di primo grado e adottata sula base di pertinenti massime di comune esperienze senza incorrere in fallacie. 4.10. [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] i motivi di ricorso sono inammissibili: il primo, relativo alla responsabilità per i reati ascritti, perché i suoi contenuti risultano del tutto vaghi e irrelati rispetto alla fattispecie storica concreta e neanche indicano manifeste illogica nella motivazione della sentenza impugnata convergente con quella del Giudice di primo grado e adottata sula base di pertinenti massime di comune esperienze senza incorrere in fallacie; il secondo perché non adduce elementi a sostegno delle deduzioni, mentre la sentenza impugnata adeguatamente giustifica la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale considerando la quantità di droga ceduta e il diniego delle circostanze attenuanti generiche con la risalente intraneità dell'imputato al narcotraffico organizzato. 4.11. [OSCURATO:PERSONA] e tre i motivi di ricorso sono inammissibili: - il primo motivo perché entra nel merito, senza evidenziarne manifeste illogicità, delle valutazioni discrezionali con cui la Corte di appello, con esito convergente con il giudizio di primo grado e sulla base di pertinenti massime di esperienza ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente per il capo B14 (p. 371-365) dando specificamente conto della irrilevanza della prova della presenza di Carbone a Brandizzo al momento della consegna (p. 374); - il secondo motivo perché non si confronta con la puntuale osservazione contenuta nella sentenza impugnata secondo il quale l'entità ponderale della sostanza ceduta (60 chilogrammi) emerge dal compendio dei dati acquisiti, sicché non è prospettabile una riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; - il terzo motivo perché non si confronta con le argomentazioni della Corte di appello, che ha confermato la sentenza di primo grado osservando che la determinazione della pena è stata adeguatamente giustificata in considerazione della gravità dei fatti (acquisto a fine di successiva cessione di 60 chilogrammi di hashish) e che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione è dipeso dalla inverosimiglianza delle prospettazioni espresse dall'imputato. 4.12. [OSCURATO:PERSONA] 4.12.1. Mentre per quanto riguarda la sussistenza della associazione per delinquere oggetto del capo Al si rinvia a quanto prima espresso sub 1, relativamente alla partecipazione (oggetto del secondo motivo del primo atto di ricorso e del secondo motivo del secondo atto di ricorso) del ricorrente alla associazione descritta nel capo Al, la Corte di appello ha individuato eterogenei riscontri individualizzanti nelle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] che indica il ricorrente come appartenente a una famiglia che era stata autorizzata dagli [OSCURATO:PERSONA] a spacciare nel territorio droga dall'associazione 'ndranghetista. Anzitutto, ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha svolto plurime lucrose attività di spaccio (indicate in diversi capi di imputazione di questo procedimento) da ricondurre all'ambito degli accordi fra gli [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ha considerato la conversazione del 10/07/2008 fra [OSCURATO:PERSONA], capo -società della locale di Natile di Careri a Torino, [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] in cui si informò [OSCURATO:PERSONA] della vicenda relativa al Kiss one club con riferimento ai debiti che lo Scali (da poco deceduto) aveva contratto con lui e [OSCURATO:PERSONA] riportò la volontà dello zio [OSCURATO:PERSONA] e le sue rivendicazioni sulle quote del locale dopo la morte di .Scali così mostrando la sua intraneità all'associazione per delinquere di cui al capo Al. Rispondendo alle deduzioni dell'appellante la Corte di appello ha osservato che, anche soltanto come mero portavoce dello zio, il ricorrente ha attivamente partecipato alla gestione dell'associazione, né avrebbe potuto partecipare a una conversazione dal carattere segreto (furono menzionati i nomi di alcuni associati) senza avere il permesso di affrontare argomenti quali l'imposizione di un servizio di guardiania, la programmazione di future attività estorsive e la spartizione degli utili ricavati dalla gestione. Ha anche rilevato la partecipazione alle esequie di Scali e l'accompagnamento di [OSCURATO:PERSONA] all'appuntamento con Marsalone per il recupero di un credito. Su queste basi la Corte di appello ha correttamente ravvisato sufficienti elementi di valutazione per concludere che il ricorrente ha partecipato alla associazione descritta nel capo Al, anche se non emergono specifiche circostanze relative alla sua affiliazione rituale. Pertanto, i motivi di ricorso concernenti la partecipazione del ricorrente alla associazione descritta nel capo Al risultano manifestamente infondati. 4.12.2. Il primo motivo del primo atto di ricorso, in cui si contesta l'attribuzione al ricorrente della qualifica di "organizzatore" e il quarto motivo del secondo atto di ricorso in cui si deducono violazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e vizio della motivazione nell'affermare la partecipazione dell'imputato con il ruolo di promotore relativamente all'associazione per delinquere di cui al capo Cl sono manifestamente infondati. Infatti, la Corte di appello (p. 400-402) ha congruamente evidenziato: che [OSCURATO:PERSONA] riceveva il denaro da consegnare a [OSCURATO:PERSONA]; il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] quale subordinato alle indicazioni del ricorrente e le lamentele dello stesso ricorrente quando afferma di sentirsi affaticato perché, per la temporanea indisponibilità di [OSCURATO:PERSONA], è rimasto solo nel gestire il gruppo. Questi elementi convergono nell'indicare — nella linea della giurisprudenza di questa Corte — il ruolo di un soggetto che assicura continuativamente la piena funzionalità della associazione criminale coordinandone le attività (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476; Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, dep. 2018, Anioke, Rv. 273737), senza necessariamente assumere un ruolo apicale (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736). 4.12.3. Il terzo motivo del primo atto di ricorso e il quinto motivo del secondo atto di ricorso, relativi alla responsabilità per i capi ai capi C3, C4, C6, C7, C8, C9, C24, C27 sono inammissibili perché entrano nel merito delle convergenti valutazioni discrezionali del Giudice di primo grado e della Corte di appello sviluppate sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità. In particolare: circa il capo C3, la Corte ha argomentato, così escludendo la lieve entità del fatto, che la sostanza era cocaina, emergendo dalle conversazioni che andava tagliata, e ha spiegato che non poteva essere inferiore a 200 grammi visto che [OSCURATO:PERSONA] si lamentò, così escludendo la lieve entità del fatto, di avere affrontato i rischi di un viaggio per soli 200 grammi di droga; circa i capi C4 e C6, deve rilevarsi che la sentenza impugnata dà adeguatamente conto di come la quantità di droga oggetto di traffico escluda la qualificabilità del primo fatto ex art. 73, comma 5, d.PR. n. 309/1990 e della ragione per la quale il secondo si distingue storicamente dal primo per il contesto, il tempo della sua realizzazione, l'oggetto materiale e l'elemento psicologico (p. 422-424); circa il capo C7, la Corte ha analiticamente vagliato i movimenti dei protagonisti della vicenda giustificando le ragioni per le quali ha escluso che si fossero scambiati documentazione sanitaria e non invece droga (pp.424-426); circa il capo C8, la Corte ha escluso la lieve entità del fatto considerando che dalla intercettazioni in corso risultava che la droga oggetto di cessione pesava 10 kg e rilevando che, sebbene questa quantità non risulti provata, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si sia recato a casa di [OSCURATO:PERSONA] indossando un giubbotto con lo zip chiuso e ne sia poi uscito con lo zip aperto e con un visibile rigonfiamento nella parte anteriore della sua figura fa concludere che la quantità di droga trasportata era comunque rilevante; circa il capo C9, il motivo di ricorso non si confronta con la analitica ricostruzione dei movimenti dei protagonisti della vicenda contenuta nella sentenza impugnata (p.428-430); circa il capo C24, la sentenza impugnata conferma (p. 437-440) quella di primo grado in cui (p. 687-691) sono analiticamente descritte le conversazioni intercettate e le osservazioni degli inquirenti che hanno ricostruito tutti i movimenti del ricorrente e in particolare la sua attività di prelievo e nascondimento della sostanza stupefacente; circa il capo C27, la sentenza impugnata conferma (p. 442-442) quella di primo grado che spiega (p. 693-697) come sarebbe implausibile assumere che uno spostamento in automobile per una lunga distanza possa essere avvenuto per un cessione per un corrispettivo di 50 euro e non invece per una cessione di 50 grammi di stupefacente, 4.12.4. Nella sua stessa prospettazione il quarto motivo, concernente la responsabilità civile del ricorrente per il risarcimento del danno all'immagine agli enti territoriali costituitisi parte civile nei suoi confronti, in relazione al capo Al, è connesso al riconoscimento (confermato in questa sede) o al disconoscimento della sua responsabilità per il reato. Vale comunque ribadire che un ente territoriale può essere considerato danneggiato dal delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, in quanto tale reato certamente cagiona un pregiudizio, di carattere patrimoniale e non, almeno all'immagine della città ed allo sviluppo del turismo e delle attività produttive di essa, con conseguente lesione di interessi propri, giuridicamente tutelati, dell'ente che della collettività danneggiata ha la rappresentanza. (Sez. 1, n. 8381 del 22/06/1992, Buono, Rv. 191448). 4.13.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è manifestamente infondato. 4.13.1. Mentre per quanto riguarda la sussistenza della associazione per delinquere oggetto del capo Al si rinvia a quanto prima espresso sub 1, relativamente alla partecipazione (oggetto del secondo motivo di ricorso) del ricorrente all'associazione descritta nel capo Al, la Corte di appello, ha evidenziato come già nel procedimento Minotauro il collaborante con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] (interrogatorio del 20/03/2009) lo aveva indicato quale membro della locale di [OSCURATO:PERSONA] specificando che era attivo nel traffico degli stupefacenti e che a [OSCURATO:PERSONA] il collaborante [OSCURATO:PERSONA] nel 2016 ha nuovamente fatto riferimento riconoscendolo in fotografia. Inoltre, ha efficacemente individuato i seguenti riscontri individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie: le brevi telefonate, spesso dal contenuto criptico, già emerse nel corso del procedimento Minotauro, fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che effettuava viaggi fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i correlati servizi, di osservazione e le annotazioni della Polizia giudiziaria al riguardo; gli esiti del procedimento n. 3266/2016 da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] si spostava fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e manteneva stretti legami con [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del traffico di stupefacenti, tanto che dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] sopraggiunse rapidamente dalla Calabria in Piemonte per sostituirlo, vista la difficoltà che si era creata per il gruppo, come desumibile dal contenuto di una conversazione fra il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la fidanzata di questi alla quale seguì l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] intenti a spacciare, così confermandosi il legame con [OSCURATO:PERSONA]; la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 descritti nei capi A25 e B31 quale espressione della sua intraneità alla 'ndrangheta operante in Piemonte.4.13.2. Circa il quarto motivo di ricorso, relativo alla partecipazione dell'imputato alla associazione per delinquere (capo Cl ) la sentenza impugnata evidenzia diversi dati dimostrativi di un significativo ruolo del ricorrente all'interno della associazione: la conversazione del 5/10/2016 in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] programmano l'acquisto di 10 kg di sostanza stupefacente da smerciare utilizzando la prima persona plurale e [OSCURATO:PERSONA] riferisce che sta trattando con un soggetto l'acquisto di 20 chilogrammi di droga di ottima qualità al prezzo di 30.000 euro) e poi interloquisce con l'altro circa precedenti attività illecite usando sempre la prima persona plurale; la conversazione del 4/01/2017 in cui i due discutono dell'acquisto di un'ulteriore fornitura di 20 kg proveniente da Napoli; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sostituì nell'attività di spaccio [OSCURATO:PERSONA] recatosi in Calabria. 4.13.3. Per quanto riguarda il quinto motivo di ricorso, si osserva che la sentenza impugnata ha esaurientemente chiarito come il ricorrente accompagnò [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973) così condividendo con lui l'accordo e cooperando nel trasporto dei 2 kg di stupefacente oggetto del capo seguendo come staffetta l'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA] (p. 389). Invece, il sesto motivo del ricorso, relativo al capo C10, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che non si limita a rilevare che [OSCURATO:PERSONA] uscì assieme a [OSCURATO:PERSONA] dalla abitazione dello stesso portando seco un involucro di colore bianco, poi riposto nella tasca del proprio giubbotto, ma inquadra l'episodio in relazione al successivo colloquio con altri soggetti che li aspettavano affermando di avere contato i soldi che ammontavano a euro 10000. 4.14. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è manifestamente infondato. 4.14.1. Mentre per quanto riguarda la sussistenza della associazione per delinquere oggetto del capo Al si rinvia a quanto prima espresso sub 1, relativamente alla partecipazione (oggetto del secondo motivo di ricorso) del ricorrente all'associazione descritta nel capo Al, deve rilevarsi che la Corte di appello, ha efficacemente evidenziato i seguenti adeguati riscontri individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] chiese a [OSCURATO:PERSONA] (che come lui era stato oggetto di un pestaggio) di passare ogni tanto davanti a casa sua per proteggerlo con questa manifestazione di vicinanza e, tramite lui, del gruppo operante a [OSCURATO:PERSONA]; la convocazione di [OSCURATO:PERSONA] in presenza anche del ricorrente per fornire chiarimenti al gruppo 'ndranghetista in relazione alla sparatoria in cui era circa un mese prima stato ferito [OSCURATO:PERSONA]; la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi reati ex artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 nell'ambito del procedimento n. 3266/2016. 4.14.2. Circa la partecipazione (oggetto del quarto motivo di ricorso) del ricorrente alla associazione descritta nel capo C1, la sentenza impugnata correttamente nel caso in esame assume che questa può desumersi anche dalla reiterata commissione di illeciti e richiama al riguardo la conversazione del 20/09/2016, in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlano della vendita di stupefacenti e dei relativi incassi evocando un interesse comune a loro e a [OSCURATO:PERSONA] («è tutto unico...ma chi se la prende a noi no»); altra in cui [OSCURATO:PERSONA] ricorda che per continuare a vendere droga a un cliente moroso occorre l'autorizzazione di [OSCURATO:PERSONA]; altra ancora in cui i due fratelli commentano la interscambiabilità dei loro ruoli nello smercio della droga (p. 402- 403). Infatti, i rapporti che emergono dalle conversazioni, collocati nel contesto della riconosciuta sussistenza della associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, si presentano come forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e in collaborazione con il soggetto apicale del gruppo (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890). 4.15. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché, nel contestare la responsabilità per il reato ex art. 648 cod. pen. non si confronta con l'argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata, in base alla quale non rileva che fosse [OSCURATO:PERSONA] oppure il complice a guidare l'autovettura che trasportò e consegnò in Spagna le somme di denaro necessarie all'acquisto di sostanza stupefacente, perché l'analitico vaglio dei plurimi dati che consentono la ricostruzione delle operazioni rende evidente la consapevole partecipazione dei due e irrilevante la identificazione del conduttore del veicolo (p. 337-339). 4.16. [OSCURATO:PERSONA] I due motivi di ricorso (corredati da successiva memoria integrativa), in cui si contesta la partecipazione del ricorrente alla associazione per delinquere descritta nel capo Cl sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha correttamente considerato che anche in un periodo di tempo limitato (sei mesi) può realizzarsi la partecipazione a una associazione per delinquere se le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative dell'associazione. (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Buondonno, Rv. 265890; Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471) e ha al riguardo efficacemente valorizzato l'attiva presenza di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] nei luoghi dello spaccio per garantire la continuità dell'attività dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] (al quale [OSCURATO:PERSONA] ordinariamente fungeva da autista obbedendo ai suoi comandi, come desumibile dai contenuti delle conversazioni richiamate), evidenziando anche il contenuto di una conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da cui si trae che essi operavano secondo meccanismi collaudati (dirigendosi verso una delle basi operative del gruppo) e le conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] con la fidanzata da cui emerge che il ricorrente per le sue prestazioni riceveva dei seppur modesti guadagni (p. 404-409). 4.17. [OSCURATO:PERSONA] 4.17.1. Il primo motivo di ricorso, concernente il reato descritto nel capo Cl è fondato nei termini che seguono. Correttamente la Corte d'appello ha escluso che l'avere il giudice di primo grado qualificato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] come partecipazione all'associazione mafiosa, invece che come concorso esterno all'associazione secondo quanto indicato nel capo di imputazione, vìoli l'art. 521 cod. proc pen. perché la partecipazione a una associazione per delinquere e il concorso esterno nella stessa non rappresentano due figure delittuose diverse ma solo due distinte modalità di partecipazione criminosa e il fatto materiale per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile corrisponde a quello descritto nel capo di imputazione (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Baliti, Rv. 258138; Sez. 2, n. 29248 del 26/04/2018, Pagnozzi, Rv. 272947; Sez. 6, n. 10457 del 11/07/2000, Aleci, Rv. 220534). Tuttavia, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione descritta nel capo Cl non risulta provata. Infatti, la sentenza impugnata la desume da: la conversazione del 26/07/2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che gli comunicava che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva convocato) in cui i due commentano che la Polizia aveva sottoposto a controllo [OSCURATO:PERSONA] che aveva consegnato ad [OSCURATO:PERSONA] della sostanza stupefacente criticando i comportamenti avventati di [OSCURATO:PERSONA]; la conversazione del 2/07/2016 in cui [OSCURATO:PERSONA] chiede a [OSCURATO:PERSONA] di procurargli dello stupefacente in tagli più piccoli e l'altro gli risponde che aveva bisogno di un po' di tempo per trovarlo; la conversazione del 18/09/2016 per la quale emerge una successiva convocazione di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] che lo rimproverava di essere scomparso, raccomandandogli, di rispondere a [OSCURATO:PERSONA] e in quell'occasione [OSCURATO:PERSONA] consegnava la [OSCURATO:PERSONA] dei soldi invitandoli a contarli. Ma essi mostrano soltanto l'esistenza di rapporti economici che, quand'anche connessi a attività di spaccio di sostanze stupefacenti, non provano l'assunto che il ricorrente fornisse stabilmente droga alla associazione.2.17.2. Fondati sono anche i motivi di ricorso concernenti i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Circa il capo C20, deve ritenersi che i dati acquisti non provano la effettiva cessione di sostanze stupefacenti da parte di [OSCURATO:PERSONA]: la motivazione della sentenza impugnata afferma apoditticamente che, essendo la donna acquirente costantemente alla ricerca di droga, sarebbero comprovate delle dazioni illecite quantomeno con cadenza settimanale (p. 436); la sentenza di primo grado è più analitica perché riporta (p. 677) i contenuti delle conversazioni che però attestano soltanto la frequenza degli incontri, senza che sia stata sequestrata droga, mentre una delle conversazioni è interpretabile nel senso che [OSCURATO:PERSONA] e la Cafiero stavano consumando assieme cocaina. Circa il capo C21, si osserva che il ricorrente incontrò il suo amico [OSCURATO:PERSONA], legato a personaggi inseriti nell'ambiente del traffico di stupefacenti, soltanto un mese prima del sequestro (avvenuto il 26/08/2016) della sostanza stupefacente (550 grammi di hashish e 73 di cocaina) a quest'ultimo trovata. In realtà in quel periodo risultano anche conversazioni fra i due e nell'ultima Imberganno dice all'altro che gli avrebbe inviato qualcuno (p. 680 della sentenza di primo grado), ma nella sentenza impugnata la responsabilità del ricorrente è tratta dal fatto che il fratello del cessionario, il 27/09/2016 telefonò a [OSCURATO:PERSONA] suggerendogli di buttare la scheda telefonica e che poi i due convennero di vedersi per parlare dell'accaduto (p. 436). Si tratta di dati variamente interpretabili e, quindi, inidonei a provare l'ipotesi accusatoria. Circa il capo C22, deve rilevarsi che la sentenza impugnata precisa che l'analisi di sms, e di tabulati telefonici ha consentito di accertare diversi incontri di brevissima durata fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo il 2/11/2016, perquisito in occasione dell'ultimo contatto con il ricorrente fu trovato in possesso di gr. 3 di cocaina (p.437). Tuttavia, risulta dalla sentenza di primo grado (p 684) che l'incontro era programmato per le 19,30 mentre Causashj fu bloccato alle 18,50 e non si precisa che sia stato osservato assieme il ricorrente. Si tratta di dati dal contenuto generico e, non dimostrativo di cessioni di droga dal ricorrente all'altro e, in particolare proprio relativamente all'ultimo episodio, quello conclusosi con il rinvenimento della droga, lo svolgimento dei fatti contrastano con l'ipotesi accusatoria. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio sulla responsabilità del ricorrente per i reati a lui iscritti nei capi Cl, C20, C21 e C22.4.18. [OSCURATO:PERSONA] quanto espresso sub 3, anche il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla prova della sua partecipazione alla associazione descritta nel capo Cl è manifestamente infondato. Con esito convergente con quello del Giudice di primo grado, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la Corte d'appello ha valorizzato: la conversazione del 16/06/2016 relativa a un incontro con suo cugino [OSCURATO:PERSONA] che gli cede cocaina; la conversazione di due giorni dopo e anche un dialogo tra Macri e [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto (del quale era stato informato anche [OSCURATO:PERSONA]) che il ricorrente aveva dovuto recarsi, in due posti diversi in Lombardia, per prelevare soltanto 300 grammi di sostanza stupefacente, così comunque esponendosi al rischio di essere scoperto e commentando con [OSCURATO:PERSONA] di averlo fatto perché così gli era stato indicato, ma al contempo osservando che si trattava di attività da evitare e richiamando plurimi episodi di cessione al dettaglio effettuati sempre seguendo le direttive di [OSCURATO:PERSONA]. Da questi dati ha correttamente ricavato la intraneità di Macri all'associazione, seppure con un ruolo subordinato, di acquirente all'ingrosso e rivenditore al dettaglio di droga per l'associazione. 4.19. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso, entrambi concernenti la responsabilità dell'imputato per il capo B3, possono essere tratti unitariamente e risultano inammissibili per i loro contenuti del tutto vaghi e disancorati dalla fattispecie concreta, anche nel riportarsi, senza richiamarli, ai motivi di appello, mentre la motivazione della sentenza impugnata, convergente con quella di primo grado, sviluppa i dati acquisiti sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, del resto neanche indicate nel ricorso (p. 345-354). 4.20. [OSCURATO:PERSONA] motivo di ricorso è inammissibile per i suoi contenuti del tutto vaghi e disancorati dalla fattispecie concreta anche nel riportarsi senza richiamarli ai motivi di appello, mentre la motivazione della sentenza impugnata, convergente con quella della sentenza di primo grado, sviluppa i dati acquisti circa i reati descritti nei capi 87, B18 e B19 sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, del resto non indicate nel ricorso (p. 356- 358, 377-380. 380-381).4.21. [OSCURATO:PERSONA] 4.21.1. i primi tre motivi di ricorso, concernenti la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per trasporto di droga oggetto del capo B3, possono essere valutati unitariamente e risultano manifestamente infondati. La Corte di appello ha evidenziato che in tre interrogatori il collaborante con l'autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazioni anche autoaccusatorie ha ricostruito l'attività (capo B3) svolta lungo l'asse Catania-Torino nell'estate del 2015 e, in particolare, il luogo di incontro con [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle trasferte, inquadrando [OSCURATO:PERSONA] quale socio in affari nel traffico di stupefacenti e quale corriere assieme a [OSCURATO:PERSONA] per conto di più persone fra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; ha raccontato le modalità di trasferimento dello stupefacente indicandone anche i quantitativi, oscillanti fra i 60 e i 100 chilogrammi di hashish ogni settimana, e il prezzo di acquisto (circa euro 1.400 al chilogrammo) e di rivendita (circa 1800/2.000 euro al chilogrammo). La Corte ha osservato che non emergono ragioni di astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che nella narrazione di [OSCURATO:PERSONA] i riferimenti a [OSCURATO:PERSONA] sono costanti e richiamano specifiche circostanze relative all'imputato. Inoltre ha efficacemente considerato che le dichiarazioni del collaborante sono state avvalorate dalla confessione di [OSCURATO:PERSONA] e da ulteriori riscontri costituiti dal fatto che il 7/12/2015 presso una stazione di autolinee a Catania fu trovato un trolley contenente 2,667 chilogrammi di eroina nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] indicato come un corriere delle operazioni di trasporto nei mesi successivi all'estate del 2015, e che è significativo del legame fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il fatto che 16/01/2016 siano stati arrestati a Catania per fatti inerenti agli stupefacenti. 4.21.2. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con adeguata motivazione la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado valutando, nel quantificare la pena e nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche, la quantità della sostanza stupefacente (hashish dal valore di 300/400.000 euro) acquistata per poi cederla, e, relativamente all'applicazione della recidiva, l'accresciuta pericolosità dell'imputato non dedotta soltanto dai plurimi precedenti, anche specifici, ma anche dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per altre condotte, successive a quelle oggetto del presente processo, a conferma della sua stabile dedizione al narcotraffico. 4.22. [OSCURATO:PERSONA] I motivi espressi nei due atti di ricorso presentati per [OSCURATO:PERSONA], riguardanti la sua partecipazione alla associazione per delinquere ex art 416-bis cod. pen. descritta nel capo Al, possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati.La Corte d'appello ha rilevato che già nell'ambito del procedimento Minotauro era emersa la figura di [OSCURATO:PERSONA] ma che soltanto con le dichiarazioni accusatorie del collaborante [OSCURATO:PERSONA], risulta provata la partecipazione del ricorrente all'associazione descritta nel capo Al. Il collaborante [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che i rapporti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] erano risalenti nel tempo perché i primi contribuivano alle esigenze dell'associazione per delinquere consegnando mensilmente una somma per il mantenimento dei detenuti ai cugini omonimi [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988 e 1986) presso il bar [OSCURATO:PERSONA] gestito dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e che vi era un rapporto commerciale di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] classe 86 nel settore della installazione di macchinette da gioco con società formalmente intestate a terzi. Inoltre, il collaborante ha ricordato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che aveva problemi con [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla vendita della cocaina, aveva tentato un'estorsione sparando contro le serrande del suo esercizio commerciale sicché era poi intervenuto il padre del collaborante spiegando che i [OSCURATO:PERSONA] già pagavano agli [OSCURATO:PERSONA] quanto richiesto per la protezione. Ha aggiunto che fin dagli anni '90 del secolo scorso i [OSCURATO:PERSONA] erano coinvolti nel settore dell'installazione di video-poker e nello smercio di eroina pagando percentuali sui guadagni sia a lui che al suo omonimo cugino, il quale, dopo il suo arresto aveva gestito da solo il settore delle macchinette da gioco accordandosi con i [OSCURATO:PERSONA] e con altri esponenti delle locali attive nel territorio. La Corte di appello ha valutato i seguenti riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del collaborante: dal procedimento Minotauro risulta che rilevanti lavori edili eseguiti per conto della società [OSCURATO:SOCIETA] con sede a [OSCURATO:PERSONA] erano di fatto gestiti da soggetti appartenenti alla 'ndrangheta e che, come emerge dalle conversazioni del settembre 2008 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe '73) emerge che, nonostante il disfavore di Gioffrè, Claudio e [OSCURATO:PERSONA] tentarono di inserirsi nella spartizione dei cantieri; dal procedimento Minotauro risulta che l'attività nel mercato del video-poker era da tempo di interesse della 'ndrangheta e da una conversazione del 19/01/2008 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti apicali della ndrangheta nel territorio piemontese, si trae che il settore era stato attribuito agli [OSCURATO:PERSONA] e che i [OSCURATO:PERSONA] percepivano delle entrate degli affari nel settore dei videopoker. Rispondendo alle deduzioni difensive, la sentenza impugnata evidenzia che dal colloquio fra [OSCURATO:PERSONA] (classe 86) e [OSCURATO:PERSONA] emerge che gran parte delle 200 macchine da videopoker utilizzate dai [OSCURATO:PERSONA] appartenevano al primo. Inoltre, la sentenza giudica infondato l'assunto secondo cui un partecipe al sodalizio non potrebbe rivelare a estranei che qualcuno è affiliato e osserva che, comunque, nel riferire che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] gli disse di essere stato affiliato alla locale di [OSCURATO:PERSONA] da i Macrina, non descrive cerimonie di affiliazione (alle quali non poteva partecipare se non ancora associato), ma della pregressa partecipazione di altri soggetti alla associazione, dato che ben poteva conoscere a causa del suo pieno inserimento nell'ambiente. Alla deduzione difensiva secondo cui le accuse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deriverebbero da astio nei confronti del cugino omonimo (classe 1986), che gli avrebbe sottratto lucri nel settore dei videopoker, la Corte risponde che gli eventuali intenti calunniosi avrebbero dovuto colpire semmai il cugino ma non anche [OSCURATO:PERSONA] che, come ha ricordato lo stesso collaborante, lo aiutò economicamente durante la detenzione. La sentenza osserva anche che: l'essere stato [OSCURATO:PERSONA] detenuto quasi ininterrottamente negli anni '90, come pure diversi appartenenti dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], non contrasta con il permanere di rapporti con l'associazione criminale, anzi può rinsaldare le relazioni con gli altri associati detenuti (come mostra la progressione in carriera in carcere proprio del collaborante [OSCURATO:PERSONA]); che il collaborante [OSCURATO:PERSONA] non menzioni [OSCURATO:PERSONA] come affiliato è spiegabile con il suo appartenere a una differente locale; che [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto dai reati-fine non è incompatibile con la sua responsabilità per il reato di cui al capo Al perché la commissione di reati-fine è indizio ma non condizione necessaria dell'appartenenza all'associazione criminale; la mancanza di competenze tecniche nel settore edile non è incompatibile con il tentativo dei [OSCURATO:PERSONA] di inserirsi nella spartizione degli appalti dei cantieri Coral e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nell'esprimersi con toni sprezzanti per il loro tentativo di partecipare all'affare implicitamente conferma l'accaduto e la conoscenza che i [OSCURATO:PERSONA] avevano delle attività criminali del gruppo; dal procedimento Minotauro è emerso che la fornitura di installazione di apparecchi videopoker era controllata dalla `ndrangheta nel territorio interessato dal processo e che socie (accomandataria e accomandante) della BAT noleggio s.a.s. (che gestiva numerose apparecchi installati nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] torinese) erano le mogli rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; il collaborante [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che il suo omonimo cugino aveva trasferito le sue macchinette alla società dei [OSCURATO:PERSONA] per evitarne il sequestro, operazione che non potevano avvenire se non con la collaborazione del ricorrente, che così ha mostrato la sua intraneità all'associazione, dalla quale ha tratto vantaggi economici. Su queste basi può concludersi che, applicando pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità la Corte d'appello, con valutazioni convergenti con quelle del Giudice di primo grado, ha adeguatamente illustrato lo specifico ruolo svolto dal ricorrente all'interno della associazione oggetto del capo Al.4.23. [OSCURATO:PERSONA] 4.23.1. Il primo motivo del primo atto di ricorso con il quale si contesta la qualità di organizzatore della associazione per delinquere decritta nel capo B1 è manifestamente infondato. La Corte di appello (p. 320-327) ha rilevato come dalle conversazioni intercettate emerge che era [OSCURATO:PERSONA] a dettare a [OSCURATO:PERSONA], affinché li annotasse su un'agenda, gli importi relativi ai prezzi praticati per la vendita di sostanza stupefacente e che [OSCURATO:PERSONA] mostrava di conoscere tutte le transazioni di stupefacente, tanto che a conclusione di una delle conversazioni ha affermato che a lui non poteva scappare niente perché aveva scritto tutto, così dimostrando di tenere il ruolo di contabile; risulta anche che egli tratteneva a casa somme incassate per conto del sodalizio, così mostrando una autonomia nella gestione contabile degli affari del gruppo, come confermato dal fatto che a lui [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva per avere delucidazioni; inoltre dalle intercettazioni e dalle videoriprese delle telecamere di sorveglianza [OSCURATO:PERSONA] risulta partecipare anche a diversi incontri serali con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti apicali della associazione. Questi elementi convergono nell'indicare — nella linea della giurisprudenza di questa Corte — il ruolo di un soggetto che assicura continuativamente piena funzionalità della associazione criminale coordinandone le attività e, specificamente, gestendone la contabilità ((Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476; Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, dep. 2018, Anioke, Rv. 273737). 4.23.2. Manifestamente infondati risultano anche il secondo, il terzo, il quinto e il settimo motivo del primo atto di ricorso, relativi alla responsabilità per alcuni reati ex art. 73, d.P.R. n. 309/1990 perché circa i capi B11, B12 e B18 non evidenziano manifeste illogicità nella peraltro puntuale analisi dei contenuti delle conversazioni intercettate sviluppata dalla Corte di appello (p. 363-366; p. 366- 371, p. 379-380) e circa il capo B28, trascurano che la Corte di appello ha puntualmente risposto alla questione relativa alla possibilità che il ricorrente possa essere stato scambiato per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], che è appellato "Bruno" (p. 386- 388, in part. 386). 4.23.3. Il primo e il secondo motivo del secondo atto di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. La Corte di appello ha trattato unitariamente i reati connessi alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA] spiegando la non decisività dei dati offerti dal sistema di geolocalizzazione utilizzato dalla società noleggiatrice dell'autovettura smart targata FD112GL (p. 286-300 della sentenza di primo grado, p. 294-306). Per quel che specificamente riguarda il capo A10, per il quale è imputato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello non irragionevolmente ha interpretato le manifestazioni di disappunto di [OSCURATO:PERSONA] emergenti dalle intercettazioni non come contrarietà a favorire la latitanza ma come espressione di prudenza circa le modalità dell'attività di compagnia al latitante per il timore di essere scoperto, rimanendo ferma la sua attività di consegna di denaro a [OSCURATO:PERSONA] e di accompagnamento per effettuare pagamenti, non correlabile a un concorso nel traffico di stupefacenti ma propriamente al favoreggiamento della latitanza avvenuto sostenendo il latitante anche nell'acquisto di beni superflui e nei stioi svaghi sulla riviera romagnola (p. 300-303). 4.23.3. Il terzo motivo del secondo atto di ricorso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza che relativamente al capo C7 ha analiticamente vagliato i movimenti dei protagonisti della vicenda giustificando le ragioni per le quali ha escluso che si fossero scambiati documentazione sanitaria e non invece droga (p.424-426); 4.23.4. Relativamente ai motivi concernenti la determinazione della pena deve osservarsi quel che segue. Circa il quarto motivo del primo atto di ricorso, in cui deduce assenza della motivazione circa l'aumento di pena relativo al capo B14, si rileva che già la sentenza di primo grado (p. 279) ha precisato che l'aumento complessivo per la continuazione è stato determinato nel minimo consentito dall'art. 81, comma 4, cod. pen. e, in questo quadro, va ribadito che il giudice nel calcolare l'incremento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati-satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata se individua aumenti di modesta entità (nella fattispecie, 6 mesi per una cessione di 60 kg di hashish), perché questo esclude in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005) Tuttavia, per altro verso è fondato il sesto motivo del primo atto di ricorso, dove si deduce che nella sentenza di primo grado è stato applicato un aumento di un anno e sei mesi per la continuazione relativa al capo B21 sull'erroneo presupposto che la cessione riguardasse 3 kg di cocaina, mentre dall'imputazione risulta la minore quantità di «kg 2 circa», sicché l'aumento andrebbe ridimensionato. Deve rilevarsi che effettivamente nella sentenza di primo grado è stato disposto (p. 779) un «aumento per la continuazione per il capo B21 (nella misura di anni 1 mesi sei, trattandosi di cessione di 3 kg di cocaina)» e che la sentenza impugnata non ha risposto al motivo di appello sul punto. Fondato risulta anche l'ottavo motivo del primo atto di ricorso — con cui si deduce violazione di legge nella parte in cui la sentenza non ha ridotto la pena per effetto delle sue rideterminazioni adducendo genericamente la necessità di un "limite minimo di un terzo, quale aumento per effetto della continuazione", ma trascurando il chiesto contenimento della pena nei minimi edittali per il capo B14, 4, l'assoluzione per il capo C8, l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità e la riquantificazione della cocaina oggetto dei capi B12 e B21 (sentenza di primo grado (p. 778-779) — perché la Corte di appello effettivamente non ha risposto al riguardo. Da quanto precede deriva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio affinché la Corte di appello valuti una complessiva rideterminazione della pena tenendo conto di quanto evidenziato. 4.23.5. Infondati risultano i motivi (il quarto del secondo atto di ricorso, il primo e il secondo dei motivi aggiunti) relativi all'applicazione della recidiva e incentrati sul rilievo che il ricorrente è stato ammesso al beneficio dell'affidamento in prova del servizio sociale il cui esito positivo ha comportato la estinzione di ogni effetto penale per i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Torino definitiva il 6/06/2008 (così elidendosi la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale) e le connesse limitazioni al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena applicabile. Infatti, la Corte di appello ha correttamente osservato che l'esito positivo dell'affidamento in prova ha riguardato soltanto una frazione della pena risultante dalla unificazione dei fatti di cui ai plurimi precedenti penali, sicché permane il divieto di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e il limite minimo di un terzo (computato in primo grado) quale aumento per effetto della continuazione e l'irrilevanza della assoluzione dal capo C8. 4.24. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato. 4.24.1. La Corte di appello ha efficacemente risposto alle deduzioni difensive rilevando che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione descritta nel capo B1 deriva dalla sua costante disponibilità a svolgere il ruolo di corriere della droga e persino di armi anche presso la pertinenza della sua abitazione e che il fatto che non partecipasse alla suddivisione degli utili è spiegato dalle sue mansioni meramente esecutive, mentre la sua consapevolezza del ruolo svolto deriva dalla diretta percezione che egli aveva del funzionamento dell'associazione, come si desume dalla sua assidua presenza presso il quartiere generale, dagli incontri con sodali, acquirenti, fornitori e intermediari, dalla rendicontazione delle perdite degli utili, dalla conoscenza del luogo di scarico oltre che di quello di custodia della droga, dal timore per l'avvenuto sequestro nel settembre 2016 di sostanza stupefacente, dalla prospettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di portarlo davanti ad [OSCURATO:PERSONA], allora latitante, capo dell'associazione (p. 335-337).2.24.2. Circa il riconoscimento della diminuente ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 non nella massima estensione, la Corte di appello ha chiarito che il contributo di Piccolo alle indagini giunse quando già erano stati acquisiti i dati più rilevanti essendo stata eseguita la misura cautelare. Circa il disconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., la Corte di appello ha evidenziato che Piccolo prima della segnalazione alle Forze dell'ordine curò di trattenere per sé, occultandola, parte della cocaina, il che giustifica anche la determinazione di una pena non aderente al minimo edittale, tanto più che la sentenza di primo grado ha comunque riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, mentre, per altro verso, risulta che Piccolo ha commesso una rapina dopo i fatti per i quali si procede. 2.24.3. Circa la deduzione relativa al mancata precisazione della riduzione ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 per ogni singolo aumento per i reati in continuazione, avendo Piccolo collaborato in relazione ai singoli reati contestati, si rileva che la sentenza impugnata ha vagliato l'estensione degli aumenti per la continuazione valutandoli «congrui e proporzionati» in considerazione della pluralità e la sistematicità delle condotte e dei precedenti, così dando conto del criterio seguito nelle sue valutazioni discrezionale (p. 480-481). 4.25. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 4.25.1. Nel ricorso non si contesta la partecipazione del ricorrente (già considerato ma non imputato nel procedimento Minotauro) all'associazione per delinquere descritta nel capo Al ma la sua durata e, quindi, la determinazione del momento del recesso dal vincolo per quel che rileva al fine di dichiarare il reato estinto per prescrizione. In particolare, si assume che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] si arrestò al 1993 quando, ritornato in Italia, decise di non fare più parte della locale di [OSCURATO:PERSONA] e ne informò i responsabili locali, mentre mancherebbero per il periodo successivo dati che indichino una sua partecipazione alla associazione perché, al riguardo, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] risultano imprecise e inconducenti. Nella sentenza impugnata si rileva che il collaborante [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, riconoscendolo in un album fotografico, che [OSCURATO:PERSONA] era fra i membri della locale di [OSCURATO:PERSONA] (secondo quanto riferitogli dal figlio [OSCURATO:PERSONA], anch'egli affiliato, che gli aveva pure mostrato una pistola appartenente a [OSCURATO:PERSONA]), uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], del quale gestiva il denaro e la droga, e che aveva visto a casa di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si valuta che a queste dichiarazioni costituisce riscontro la conversazione del 27/06/2007 in cui Bruno lana (capo della locale di Cuorgne), parlando con [OSCURATO:PERSONA] (appartenente alla stessa locale) e a [OSCURATO:PERSONA] (appartenente alla locale di Moncalieri) raccontava che a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] era stata attribuita la dote di "santa". Su queste basi la Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente non soltanto non si è apertamente dissociato dalla associazione della quale riconosce di essere stato partecipe ma ha confermato la sua disponibilità verso il gruppo ospitando il latitante [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva, tuttavia, che i dati considerati non consentono di collocare con la dovuta precisione nel tempo la partecipazione del ricorrente alla associazione oggetto del capo Al, nel senso che rimangono generici circa il suo protrarsi dopo l'arresto avvenuto nel 1993, mentre non risulta dimostrato un suo effettivo apporto alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione. 4.25.2. Per quanto riguarda la confisca del denaro oggetto di sequestro preventivo (euro 12.160 custoditi nell'abitazione del ricorrente, in banconote di vario taglio e in parte contenute in una busta con apposto il nome della nipote) disposta ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., la Corte di appello ha ritenuto la detenzione del denaro riconducibile alle attività illecite realizzate da Priolo in favore dell'associazione e ha osservato che non può rilevare in senso contrario la mera apposizione di un foglietto adesivo con la scritta del nome della nipote perché questo contrassegno, volontariamente impresso, non prova l'origine lecita del denaro né un vincolo di destinazione della somma. Tuttavia, si osserva che la sentenza di primo grado (p. 797) ha dato atto che Priolo produsse documentazione a sostegno dell'assunto che la somma proveniva dalla sua lecita attività commerciale (gestione, con la propria famiglia, di un bar- trattoria) e non si sconfessa questo assunto (p. 797), mentre la sentenza di appello non ha risposto agli specifici motivi di appello in cui si adduce la provenienza lecita del denaro. Nel ricorso si rimarca che non sono indicati gli illeciti penali fonte del prezzo o prodotto o profitto costituito dal denaro sequestrato e si osserva, per altro verso, che il fatto che il ricorrente abbia inviato nel 2018 una (imprecisata) somma al figlio che vive in Brasile non implica che questa servisse a finanziarne attività illecite. Deve allor ribadirsi che la confisca ex art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. di beni strumentali alla realizzazione del delitto associativo e di quelli che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto o il reimpiego, pur conseguendo automaticamente alla condanna, impone una motivazione rigorosa sul quantum da sottoporre ad ablazione, la quale, salvo il caso in cui si ravvisi la esistenza di una "impresa mafiosa", deve evidenziare in modo puntuale il nesso di pertinenza .L. fra cespiti oggetto di vincolo reale ed attività illecita. (Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261588) Pertanto, si dichiara la perdita di efficacia del sequestro preventivo a carico di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 12.160 mandando alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di sua competenza ex art. 626 cod. proc. pen. 4.26. [OSCURATO:PERSONA] ricorso, concernente la misura della pena-base e dell'aumento per la continuazione, risulta manifestamente infondato. Relativamente alla determinazione della pena-base già il Tribunale aveva adeguatamente giustificato la sua quantificazione in misura non coincidente ma neanche distante rispetto al minimo edittale rimarcando la quantità della sostanza (730 grammi di cocaina in 80 ovuli elettrosaldati) e la purezza del principio attivo contenutovi e la Corte di appello, eliminato l'aumento per il reato per il quale il ricorrente è stato assolto, ha confermato la pena-base, ridotto l'aumento della pena pecuniaria per la continuazione con il capo C43 (da 2000 a 1000) confermando quello della pena detentiva determinato nella contenuta misura di 6 mesi di reclusione, con la successiva riduzione ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. 4.27. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato. A differenza di quel che vi si deduce, la Corte di appello ha considerato che le circostanziate dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] — che (rispondendo alle deduzioni contenute dell'atto di appello) ha valutato non soltanto esenti da intenti calunniosi ma anche connotate dalla precisione derivante da una conoscenza diretta — indicano come luogo della sua affiliazione proprio l'orto del ricorrente, all'epoca mastro di giornata con il compito di verificare se l'affiliando possedesse le necessarie qualità, trovano adeguato riscontro in diversificati elementi di valutazione: la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai funerali di [OSCURATO:PERSONA]; i suoi incontri con soggetti affiliati videoripresi e captati presso il suo orto tra il novembre del 2016 e l'aprile del 2017; i plurimi contatti telefonici tra le utenze di [OSCURATO:PERSONA] e quelle usate da altri affiliati (fra i quali: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]); un colloquio telefonico con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1986), in cui il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] fanno sapere di avere della carne per il padre del giovane allora detenuto; le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che, pur risalenti al novembre 1992, indicano [OSCURATO:PERSONA] quale suo fornitore di cocaina e affiliato già arrestato per fatti inerenti agli stupefacenti.4.28. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 4.28.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché non si confronta con la analitica ricostruzione dei movimenti dei protagonisti della vicenda contenuta nella sentenza impugnata (p.428-430). 4.28.2. Invece, il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati. Infatti, pur riqualificando il fatto decritto nel capo C9 come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 la Corte di appello ha lasciato invariata la quantità della pena determinata in misura superiore al limite medio edittale, senza nulla aggiungere in motivazione e nel dispositivo limitandosi a confermare la pena. Inoltre, la Corte di appello ha disconosciuto le circostanze attenuanti generiche riproposte con il ricorso in esame, non trovando ragioni per concederle pur essendo state dedotte in appello (come richiamato nella stessa sentenza), ma senza confrontarsi con le deduzioni dell'appellante che evidenziano il limitato coinvolgimento di Sergi nell'ultimo episodio oggetto di contestazione e la mancanza di suoi ulteriori contatti con i concorrenti. Deve allora ribadirsi che la concessione o il diniego di circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale tuttavia è tenuto a giustificarne l'uso per dimostrare che non sia trasmodato in arbitrio. Pertanto, sebbene non sia necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti — perché basta l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, così rimanendo disattesi o superati tutti gli altri — tuttavia il giudice di appello non può totalmente trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di impugnazione, tranne che esse siano inconsistenti e manifestamente infondate, o quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., quelli che rilevano decisivamente nel connotare come negativa la personalità dell'imputato e le deduzioni dell' appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento (Sez. 2, n. 8418 del 02/06/1998, Moodo, Rv. 211189; Sez. 1, n. 6200 del 03/03/1992, Ventre, Rv. 191140; Sez. 1, n. 10238 del 20/01/1988, Quattrocchi, Rv. 179476). Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 4.29. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato. 4.29.1. I motivi di ricorso (secondo, terzo e quarto) relativi alla valutazione degli elementi probatori sulla base dei quali la Corte di appello ha riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato descritto nel capo Al possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. La Corte di appello ha rilevato che il ricorrente, già considerato nelle indagini dalle quali è sorto il procedimento Minotauro, è stato indicato dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988), che menziona anche i partecipanti alla cerimonia, come affiliato alla locale di [OSCURATO:PERSONA] tramite l'omonimo cugino [OSCURATO:PERSONA] (classe 1986), operativo nel settore degli stupefacenti (sia cocaina che hashish), collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1960), che accompagnò in un'occasione a [OSCURATO:PERSONA] e del quale custodì somme di denaro, e preposto alla gestione e alla distribuzione del denaro ai carcerati (tra i quali a suo tempo anche lo stesso collaborante). Nella sentenza sono indicati plurimi eterogenei riscontri alle dichiarazioni del collaborante: i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1986) emersi dalle intercettazioni nell'ambito del procedimento Minotauro e riguardanti la condivisione di affari nel settore dei video-poker installati da [OSCURATO:PERSONA] nel bar gestito da [OSCURATO:PERSONA] a Torino; la partecipazione, assieme al padre il 3/01/2009 ai funerali di [OSCURATO:PERSONA] (capo -società della locale di Natile di Careri di Torino ucciso a Bovalino il 28/12/2008) e l'intento di partecipare anche ai funerali di [OSCURATO:PERSONA] nel 2008; i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per la vendita di biglietti per partite di calcio e di sostanza stupefacente; la conversazione in carcere in cui [OSCURATO:PERSONA] gli manifestò apprezzamento per le attenzioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA] con lui detenuto e chiese a [OSCURATO:PERSONA] di rappresentare a [OSCURATO:PERSONA] la sua disponibilità; la presenza alla conversazione del 7/10/2016 nella casa di [OSCURATO:PERSONA], con i due imputati [OSCURATO:PERSONA] in cui [OSCURATO:PERSONA] menzionò come suo compare a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1960) ricordando che fu colui che lo introdusse nella 'ndrangheta; il favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], informandolo dell'andamento dei traffici di stupefacenti, individuando l'appartamento in cui quello fu arrestato e tenendo contatti telefonici con l'intestatario del contratto di locazione, mettendogli a disposizione autovetture. Rispondendo alle deduzioni contenute nell'atto di appello la sentenza impugnata rileva che le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] non sono da considerare de relato ma espressione della sua diretta conoscenza delle persone e degli eventi perché intraneo alla associazione criminale. Ha valutato la difficoltà del collaborante a riconoscere in fotografia [OSCURATO:PERSONA] (nonostante affermasse di conoscerlo sin dall'infanzia) spiegandola con il tempo trascorso dagli incontri e gli 8 anni di carcerazione e ha osservato che le dichiarazioni relative a [OSCURATO:PERSONA] hanno ricevuto riscontri nella frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] con esponenti della famiglia di 'ndrangheta, oltre che la partecipazione ai funerali, non possono ricondursi a mere relazioni di amicizia, tanto più se si considera che [OSCURATO:PERSONA] ha gestito dei video- poker e il traffico di stupefacenti come si trae dalle contestazioni dei reati descritti nei capi B1 (per il quale è stato condannato) e B33 (per il qual vi è stato concordato sulla pena in appello con rinuncia ai residui motivi di impugnazione) esprimono, come l'apporto alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], cointeressenze in settori nevralgici della associazione criminale, come denotato anche dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] giustificò la propria assenza ai funerali di Scali non con i.congiunti del defunto ma con [OSCURATO:PERSONA], artefice della sua affiliazione e anch'egli estraneo alla famiglia Scali ma all'epoca capo -giovani della locale di [OSCURATO:PERSONA]. 4.29.2. Il quinto motivo di ricorso, concernente l'applicazione dell'art. 416- bis, quarto comma, cod. pen. risulta manifestamente infondato per le stesse ragioni espresse sub 4.4.2. relativamente all'analogo quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.29.3. Anche il settimo motivo di ricorso che riguarda la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla associazione descritta nel capo Bl, in relazione alla sussistenza della quale deve ribadirsi quanto espresso sub 2. risulta manifestamente infondato. La Corte di appello, a giustificazione della attribuzione del ruolo di promotore dell'associazione, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento di plurime attività di narcotraffico operò in posizione paritaria con [OSCURATO:PERSONA] nella rendicontazione dei ricavi e nell'attribuzione delle spese, nella programmazione dei lavori dell'associazione, nel rappresentare ai [OSCURATO:PERSONA] l'organigramma del gruppo. Inoltre, mantenne i collegamenti con la consorteria ‘ndranghetista degli [OSCURATO:PERSONA] (ha ammesso di appartenere alla ndrangheta nel corso di diverse conversazioni intercettate); partecipò assiduamente alle riunioni con il latitante [OSCURATO:PERSONA] evidentemente destinate alle scelte direttive dell'associazione; non risulta che egli abbia dato esecuzione a direttive altrui ma, al contrario, che condivise le scelte con i vertici del gruppo (p. 317-320). Ne emerge, quindi, il ruolo di un soggetto che sovraintenda alla complessiva attività di gestione della associazione e quindi aderente alla figura del promotore (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524). 4.30. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernente la responsabilità per il reato ex art. 648 cod. pen. (così riqualificata la condotta attribuitagli nel capo B1) è inammissibile perché non si confronta con la puntuale ricostruzione del tracciato delle
Sentenza Cassazione n. 33028/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris