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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03170/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 28/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di MILANOudita !a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] L. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con sentenza dei 28/6/2023 applicava a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] - su loro richiesta e con il consenso del pubblico ministero - rispettivamente la pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro otto mila di multa e la pena di anni tre mesi undici e giorni venti di reclusione ed euro quattordicimila di multa per i reati loro rispettivamente ascritti.

2. Constantin ionut Balan, a mezzo ne , suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo., con cui lamenta la applicazione una pena iilega!e, atteso che sono state i-itenute sussistenti due ipotesi di riciclaggio a fronte di condotte tese ad occultare la provenienza delittuosa della stessa autovettura, peraltro consumatesi nello stesso giorno.

Sotto diverso profilo contesta l'ipotesi di concorso morale n& furto delle targhe, in quanto indimostrata e l'ipotesi di furto aggravato con violenza sulle cose per essere la condotta consistita nello svitare le targhe.

3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione del fatto e l'applicazione di una pena illegale.

Rileva che il giudice ha errato nel ritenere la recidiva di cui all'art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen., in quanto il ricorrente è gravato da un solo precedente penale, conseguente ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta, emessa in data 19/12/2013 per fatti commessi il 12/11/2013, divenuta irrevocabile il 19/12/2013; che, dunque, decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato, il reato e gli altri effetti penali si sono estinti, con la conseguenza che la recidiva è stata erroneamente ritenuta. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono inammissibili per essere non consentito l'unico motivo cui sono rispettivamente affidati. 1.1 Quanto ai ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], si osserva che la doglianza non rientra nel paradigma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a mente del quale i pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità deiia pena o della misura di sicurezza, Nel caso di specie, invece, il motivo contesta la configurabilità di due fatti di reato distinti (correttamente refluiti in autonome contestazioni di riciclaggio, tenuto conto dell'apposizione di targhe diverse, avvenuta in distinti momenti, targhe trafugate in contesti differenti), che tuttavia sono rientrati nell'accordo intercorso tra le parti, di talchè l'imputato non può ora dolersene.

Il richiamo all'illegalità della pena risulta, dunque, del tutto inconferente.

Del tutto generico risulta poi il motivo nella parte in cui ritiene insussistente il concorso morale dei ricorrente nel furto delle targhe ed in cui contesta la configurabilità del furto aggravato con violenza sulle cose, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese, in tal modo condannandosi all'inammissibilità. 1.2 Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rileva il Collegio che il motivo relativo alla recidiva non è consentito, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che in tema di patteggiarnento, non può essere dedotta con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto (Sezione 5, n. 11253 dei 13/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284305 - 01).

Ed invero, nei casi, come quello in esame, in cui il ricorrente contesta i presupposti per l'applicazione della recidiva, non viene in questione la qualificazione giuridica della circostanza, ma la sussistenza degli elementi in fatto che ne giustificano l'applicazione.

2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 28/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di MILANOudita !a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] L. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con sentenza dei 28/6/2023 applicava a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] - su loro richiesta e con il consenso del pubblico ministero - rispettivamente la pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro otto mila di multa e la pena di anni tre mesi undici e giorni venti di reclusione ed euro quattordicimila di multa per i reati loro rispettivamente ascritti. 2. Constantin ionut Balan, a mezzo ne , suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo., con cui lamenta la applicazione una pena iilega!e, atteso che sono state i-itenute sussistenti due ipotesi di riciclaggio a fronte di condotte tese ad occultare la provenienza delittuosa della stessa autovettura, peraltro consumatesi nello stesso giorno. Sotto diverso profilo contesta l'ipotesi di concorso morale n& furto delle targhe, in quanto indimostrata e l'ipotesi di furto aggravato con violenza sulle cose per essere la condotta consistita nello svitare le targhe. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione del fatto e l'applicazione di una pena illegale. Rileva che il giudice ha errato nel ritenere la recidiva di cui all'art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen., in quanto il ricorrente è gravato da un solo precedente penale, conseguente ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta, emessa in data 19/12/2013 per fatti commessi il 12/11/2013, divenuta irrevocabile il 19/12/2013; che, dunque, decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato, il reato e gli altri effetti penali si sono estinti, con la conseguenza che la recidiva è stata erroneamente ritenuta. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono inammissibili per essere non consentito l'unico motivo cui sono rispettivamente affidati. 1.1 Quanto ai ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], si osserva che la doglianza non rientra nel paradigma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a mente del quale i pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità deiia pena o della misura di sicurezza, Nel caso di specie, invece, il motivo contesta la configurabilità di due fatti di reato distinti (correttamente refluiti in autonome contestazioni di riciclaggio, tenuto conto dell'apposizione di targhe diverse, avvenuta in distinti momenti, targhe trafugate in contesti differenti), che tuttavia sono rientrati nell'accordo intercorso tra le parti, di talchè l'imputato non può ora dolersene. Il richiamo all'illegalità della pena risulta, dunque, del tutto inconferente. Del tutto generico risulta poi il motivo nella parte in cui ritiene insussistente il concorso morale dei ricorrente nel furto delle targhe ed in cui contesta la configurabilità del furto aggravato con violenza sulle cose, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese, in tal modo condannandosi all'inammissibilità. 1.2 Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rileva il Collegio che il motivo relativo alla recidiva non è consentito, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che in tema di patteggiarnento, non può essere dedotta con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto (Sezione 5, n. 11253 dei 13/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284305 - 01). Ed invero, nei casi, come quello in esame, in cui il ricorrente contesta i presupposti per l'applicazione della recidiva, non viene in questione la qualificazione giuridica della circostanza, ma la sussistenza degli elementi in fatto che ne giustificano l'applicazione. 2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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