CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 luglio 2024
Cassazione n. 27625/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4228/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PODESTA' MARCELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati “ex Lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), PEC: [OSCURATO:EMAIL], che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., tutti elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], che li rappresenta e difende “ope legis” -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4848/2024depositata il 09/07/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così de