CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 01888/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 12420-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'ANSELMO 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di accogliere il ricorso, cassare l'ordinanza impugnata e rimettere gli atti al Tribunale di Roma per la prosecuzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma sospese, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., il processo intrapreso da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’accertamento del di lei acquisto a titolo originario d’un immobile, assumendo che la causa in corso fosse pregiudicata dalla prosecuzione nel merito di un giudizio possessorio iniziato da [OSCURATO:PERSONA], dopo che il Tribunale aveva ordinato, con provvedimento del 27/12/2021 ad [OSCURATO:PERSONA] di reintegrare il fratello Gianandrea nel possesso del bene. Avverso il provvedimento di sospensione ricorre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resiste con memoria difensiva, ex art. 47 cod. proc. civ. La ricorrente, dopo avere a lungo riportato le vicende processuali sottostanti, lamenta che il Giudice non avrebbe potuto disporre la sospensione del giudizio petitorio, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 295 cod. proc. civ. e, inoltre, la statuizione del giudizio possessorio nessuna refluenza avrebbe mai potuto avere su quello petitorio. Il ricorso è fondato. La tutela possessoria è indubbiamente recessiva rispetto a quella petitoria e, di conseguenza, il giudicato possessorio nessun rilievo assume nel giudizio petitorio e anzi, il giudicato petitorio priva d’efficacia quello possessorio (cfr., ex multis, Cass. nn. 17395/2017, 123/1962, 2371/2012). In disparte non può non rilevarsi che, più in generale, secondo la consolidata e condivisa opinione di questa Corte, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, cod.proc. civ., sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295, cod. proc. civ., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato art. 337, comma 2 (Sez. 6, n. 13823, 7//2016, Rv. 640357; n. 798/2015, Rv. 634272). Anche le sezioni unite di recente sono intervenute con la sentenza n. 21763/2021. Qui è del tutto evidente che non esiste alcun nesso di pregiudizialità apprezzabile ex art. 295 cod. proc. civ., stante la impermeabilità della causa petitoria alle risultanze del giudizio possessorio (cfr. Cass. n. 2300/2016). Ciò premesso il provvedimento impugnato deve essere cassato e le parti rimesse davanti al Tribunale di Roma. Spese al merito P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette le parti davanti al Tribunale di