Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29512/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 del Tribunale di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cremona ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 336 cod. pen.), condannandolo a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo, violazione di legge penale in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche in misura pari a due terzi, superiore al massimo previsto dalla legge.

2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione della legge penale per omesso aumento della pena per il concorso formale di reati, in conseguenza della consumazione della condotta nei confronti di tre pubblici ufficiali.

3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Il primo motivo è fondato, avendo il Giudice di merito operato - per il riconoscimento delle attenuanti generiche - sulla pena base di un anno di reclusione, una diminuzione pari a otto mesi, giungendo alla pena finale di mesi quattro di reclusione, oltre la misura massima di un terzo consentito dalla legge (pari a mesi quattro).

3. Il secondo motivo è parimenti fondato, avendo il Giudice omesso di operare l'aumento di pena in considerazione dei tre pubblici ufficiali destinatari della minaccia criminosa.

Deve esser ricordato che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna in cui è ritenuta la sussistenza della continuazione tra più condotte, tutte autonomamente integratici della norma incriminatrice contestata, e non un unico fatto di reato, anche nel caso in cui non vi sia nel capo di imputazione il riferimento all'art. 81 cod. pen., poiché ciò che rileva non è l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, ma la 2compiuta descrizione del fatto (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 - 03).

Pertanto, ancorché nell'imputazione contestata non è stato formalmente indicato l'art. 81 cod. pen., il Giudice doveva considerare la contestata pluralità delle persone offese nei confronti delle quali era stata diretta la condotta minacciosa, secondo il principio di legittimità per il quale, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01).

4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con riguardo alla determinazione della riduzione della pena per le attenuanti generiche e al concorso formale di reati, con rinvio al Tribunale di Cremona, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.MIl Consiglier estensore Il PridyrteAngelo p zzi Erc le p ile [OSCURATO:PERSONA] 04 AGO .126 FUN^.11 -T2:\ O GTUDIZIAP - IO Dott.ha • eppina Cirimele

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 del Tribunale di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cremona ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 336 cod. pen.), condannandolo a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione di legge penale in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche in misura pari a due terzi, superiore al massimo previsto dalla legge. 2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione della legge penale per omesso aumento della pena per il concorso formale di reati, in conseguenza della consumazione della condotta nei confronti di tre pubblici ufficiali. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Il primo motivo è fondato, avendo il Giudice di merito operato - per il riconoscimento delle attenuanti generiche - sulla pena base di un anno di reclusione, una diminuzione pari a otto mesi, giungendo alla pena finale di mesi quattro di reclusione, oltre la misura massima di un terzo consentito dalla legge (pari a mesi quattro). 3. Il secondo motivo è parimenti fondato, avendo il Giudice omesso di operare l'aumento di pena in considerazione dei tre pubblici ufficiali destinatari della minaccia criminosa. Deve esser ricordato che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna in cui è ritenuta la sussistenza della continuazione tra più condotte, tutte autonomamente integratici della norma incriminatrice contestata, e non un unico fatto di reato, anche nel caso in cui non vi sia nel capo di imputazione il riferimento all'art. 81 cod. pen., poiché ciò che rileva non è l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, ma la 2compiuta descrizione del fatto (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 - 03). Pertanto, ancorché nell'imputazione contestata non è stato formalmente indicato l'art. 81 cod. pen., il Giudice doveva considerare la contestata pluralità delle persone offese nei confronti delle quali era stata diretta la condotta minacciosa, secondo il principio di legittimità per il quale, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01). 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con riguardo alla determinazione della riduzione della pena per le attenuanti generiche e al concorso formale di reati, con rinvio al Tribunale di Cremona, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto. P.Q.MIl Consiglier estensore Il PridyrteAngelo p zzi Erc le p ile [OSCURATO:PERSONA] 04 AGO .126 FUN^.11 -T2:\ O GTUDIZIAP - IO Dott.ha • eppina Cirimele
Sentenza Cassazione n. 29512/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris