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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14035/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06UQOJF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma, decidendo in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione (riguardante il precedente provvedimento del tribunale, che aveva annullato l'ordinanza del Gip) riconosceva in capo a [OSCURATO:PERSONA] i gravi indizi di colpevolezza per il reato di "influenze 9 illecite" e, ritenuta la sussistenza delle esigenze cautelari, applicava allo stesso la misura degli arresti domiciliari.

Secondo l'imputazione provvisoria [OSCURATO:PERSONA], vice sovrintendente della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] destituito dal corpo della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro tremila, in cambio del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, funzionali a garantire a Vecchione l'accesso nel corpo della [OSCURATO:PERSONA].

La Cassazione aveva accolto il ricorso del pubblico ministero rilevando come il tribunale per il riesame aveva fatto erronea applicazione dei principi di diritto indicati dal giudice di legittimità, sia con riferimento alla possibilità che la corruzione potesse essere configurata anche in assenza dell'identificazione del corrotto; sia in relazione al fatto che, per configurare il reato di traffico di influenze illecite, il prezzo debba essere funzionale a retribuire solo l'opera del mediatore e non quella dell'agente pubblico. 2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 346-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del traffico di influenze illecite: dagli atti sarebbe emerso che il ricorrente si sarebbe lecitamente impegnato per preparare il Vecchione al superamento delle prove di concorso; non sarebbero stati identificati gli elementi costitutivi del reato; segnatamente, mancherebbero gli indizi in ordine alla finalizzazione illecita della presunta mediazione.

2.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità ed adeguatezza della misura sarebbe carente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché i motivi proposti sono manifestamente infondati.

1.1. La Cassazione ha annullato il precedente provvedimento del riesame rilevando un difetto nella identificazione dei principi di diritto relativi ai reati di corruzione ed interferenze illecite.

La Sesta sezione, nella sentenza rescindente ha specificato che il delitto di traffico di influenze illecite si differenzia dal punto di vista strutturale dalle fattispecie di corruzione, per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione, non potendo, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico (Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep. 2017, Rigano, Rv. 269736 - 01; Sez. 6, n. 29789 del 27/06/2013, Angeleri, Rv. 255618 - 01) 1.2 n tribunale per il riesame delle misure cautelari personali ha ricevuto il mandato di rivalutare il compendio indiziario e di verificare, alla luce delle indicazioni ermeneutiche 2 o fornite dalla sentenza rescindente, se le condotte attribuite a Rinaldi fossero inquadrabili nella fattispecie corruttiva o, invece, in quella del traffico di influenze.

Nell'adempiere tale mandato il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali riteneva integrata la fattispecie del traffico di influenze, rilevando che la stessa presupponeva l'esistenza di un accordo tra il mediatore e la persona che intendeva avvalersi dell'intermediazione, e l'estraneità dell'agente pubblico a tale accordo.

Nel caso concreto veniva rilevato che Rinaldi non apparteneva più alla pubblica amministrazione e che aveva svolto la funzione di intermediario tra Gavino, Vecchione e [OSCURATO:PERSONA] (che invece svolgeva la funzione di sovrintendente della Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale); secondo la logica ricostruzione del tribunale Rinaldi aveva agevolato i contatti di Vecchione con Barba ed aveva ricevuto del denaro che, alla luce delle conversazioni intercettate, era il prezzo della mediazione di Rinaldi per condizionare di un soggetto pubblico - non ancora individuato e sicuramente non parte dell'accordo - che avrebbe dovuto favorito il Vecchione (pagg. 6 e 7 del provvedimento impugnato).

Il fatto che Rinaldi abbia acquisito delle somme indebitamente, secondo il tribunale, confermava il quadro indiziario, indicativo della sussistenza della mediazione illecita.

Si tratta di una motivazione che valuta logicamente il compendio indiziario che, allo stato, risulta univocamente indicativo della consumazione da parte del Rinaldi del reato di traffico di influenze.

Il ricorrente a fronte di tale persuasiva e logica motivazione, contesta sia la capacità dimostrativa degli indizi, invocando in Cassazione una loro integrale rivalutazione - estranea all'area di competenza funzionale della Corte di legittimità - diretta all'accreditamento della tesi difensiva, ovvero del fatto che il denaro fosse stato consegnato per un fine lecito (preparare Vecchione al concorso); tesi invero basata su mere congetture ed in contrasto con le risultanze valorizzate dal Tribunale per il riesame.

Si tratta di doglianze non consentite.

1.2. Non superano la soglia di ammissibilità neanche le censure dirette a criticare la tenuta della motivazione in ordine alla rilevazione del pericolo cautelare ed alla adeguatezza della misura.

Veniva rilevato che il Rinaldi aveva patito una destituzione dal servizio e che la condotta appariva allarmante, anche per l'accertato mantenimento di rapporti con il Corpo di Polizia penitenziaria (pag. 8 dell'ordinanza impugnata).

Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura essendo logica e coerente con le emergenze procedimentali. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06UQOJF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma, decidendo in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione (riguardante il precedente provvedimento del tribunale, che aveva annullato l'ordinanza del Gip) riconosceva in capo a [OSCURATO:PERSONA] i gravi indizi di colpevolezza per il reato di "influenze 9 illecite" e, ritenuta la sussistenza delle esigenze cautelari, applicava allo stesso la misura degli arresti domiciliari. Secondo l'imputazione provvisoria [OSCURATO:PERSONA], vice sovrintendente della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] destituito dal corpo della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro tremila, in cambio del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, funzionali a garantire a Vecchione l'accesso nel corpo della [OSCURATO:PERSONA]. La Cassazione aveva accolto il ricorso del pubblico ministero rilevando come il tribunale per il riesame aveva fatto erronea applicazione dei principi di diritto indicati dal giudice di legittimità, sia con riferimento alla possibilità che la corruzione potesse essere configurata anche in assenza dell'identificazione del corrotto; sia in relazione al fatto che, per configurare il reato di traffico di influenze illecite, il prezzo debba essere funzionale a retribuire solo l'opera del mediatore e non quella dell'agente pubblico. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 346-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del traffico di influenze illecite: dagli atti sarebbe emerso che il ricorrente si sarebbe lecitamente impegnato per preparare il Vecchione al superamento delle prove di concorso; non sarebbero stati identificati gli elementi costitutivi del reato; segnatamente, mancherebbero gli indizi in ordine alla finalizzazione illecita della presunta mediazione. 2.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità ed adeguatezza della misura sarebbe carente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché i motivi proposti sono manifestamente infondati. 1.1. La Cassazione ha annullato il precedente provvedimento del riesame rilevando un difetto nella identificazione dei principi di diritto relativi ai reati di corruzione ed interferenze illecite. La Sesta sezione, nella sentenza rescindente ha specificato che il delitto di traffico di influenze illecite si differenzia dal punto di vista strutturale dalle fattispecie di corruzione, per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione, non potendo, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico (Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep. 2017, Rigano, Rv. 269736 - 01; Sez. 6, n. 29789 del 27/06/2013, Angeleri, Rv. 255618 - 01) 1.2 n tribunale per il riesame delle misure cautelari personali ha ricevuto il mandato di rivalutare il compendio indiziario e di verificare, alla luce delle indicazioni ermeneutiche 2 o fornite dalla sentenza rescindente, se le condotte attribuite a Rinaldi fossero inquadrabili nella fattispecie corruttiva o, invece, in quella del traffico di influenze. Nell'adempiere tale mandato il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali riteneva integrata la fattispecie del traffico di influenze, rilevando che la stessa presupponeva l'esistenza di un accordo tra il mediatore e la persona che intendeva avvalersi dell'intermediazione, e l'estraneità dell'agente pubblico a tale accordo. Nel caso concreto veniva rilevato che Rinaldi non apparteneva più alla pubblica amministrazione e che aveva svolto la funzione di intermediario tra Gavino, Vecchione e [OSCURATO:PERSONA] (che invece svolgeva la funzione di sovrintendente della Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale); secondo la logica ricostruzione del tribunale Rinaldi aveva agevolato i contatti di Vecchione con Barba ed aveva ricevuto del denaro che, alla luce delle conversazioni intercettate, era il prezzo della mediazione di Rinaldi per condizionare di un soggetto pubblico - non ancora individuato e sicuramente non parte dell'accordo - che avrebbe dovuto favorito il Vecchione (pagg. 6 e 7 del provvedimento impugnato). Il fatto che Rinaldi abbia acquisito delle somme indebitamente, secondo il tribunale, confermava il quadro indiziario, indicativo della sussistenza della mediazione illecita. Si tratta di una motivazione che valuta logicamente il compendio indiziario che, allo stato, risulta univocamente indicativo della consumazione da parte del Rinaldi del reato di traffico di influenze. Il ricorrente a fronte di tale persuasiva e logica motivazione, contesta sia la capacità dimostrativa degli indizi, invocando in Cassazione una loro integrale rivalutazione - estranea all'area di competenza funzionale della Corte di legittimità - diretta all'accreditamento della tesi difensiva, ovvero del fatto che il denaro fosse stato consegnato per un fine lecito (preparare Vecchione al concorso); tesi invero basata su mere congetture ed in contrasto con le risultanze valorizzate dal Tribunale per il riesame. Si tratta di doglianze non consentite. 1.2. Non superano la soglia di ammissibilità neanche le censure dirette a criticare la tenuta della motivazione in ordine alla rilevazione del pericolo cautelare ed alla adeguatezza della misura. Veniva rilevato che il Rinaldi aveva patito una destituzione dal servizio e che la condotta appariva allarmante, anche per l'accertato mantenimento di rapporti con il Corpo di Polizia penitenziaria (pag. 8 dell'ordinanza impugnata). Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura essendo logica e coerente con le emergenze procedimentali. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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