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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36843/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo GQ,J rìr-/ro Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. uditt, difensort E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LIVORNO, come da nomina depositata in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

Deposita le conclusioni scritte e nota spese.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LIVORNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LIVORNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 26 ottobre 2018, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Livorno in data 14 marzo 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati dei delitti di cui agli artt. 110, 56-629, secondo comma, e 61, n. 2, 56- 423 cod. pen., per avere in concorso fra loro compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] - che ritenevano responsabile del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], di cui la suddetta Pagnini era legale rappresentante e Urru era socio, e del mancato pagamento delle 'rate di un mutuo contratto con la Banca di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva deciso di emettere decreto ingiuntivo per l'importo di euro 60.000,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], amante del suddetto [OSCURATO:PERSONA], firmataria di una polizza fideiussoria a garanzia del suddetto mutuo - a porre rimedio ai suindicati ammanchi patrimoniali, con il corrispondente danno per la persona offesa, per tale fine avendo dato corso al progetto dell'incendio doloso di un capannone per il rimessaggio delle barche di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ubicato in Campo dell'Elba, così che gli agenti contavano di rifarsi sull'indennizzo che sarebbe stato riconosciuto alla medesima a titolo assicurativo; fatto non verificatosi per ragioni indipendenti dalla volontà degli agenti; in Piombino e Campo dell'Elba, tra aprile e maggio 2016.

1.1. Il giudice di primo grado aveva dichiarato i quattro imputati responsabili del reato loro ascritto, con riferimento alla tentata estorsione, ritenuto assorbito in essa il tentato incendio, e, computata la diminuente per il rito, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa e Urru, Lunardi e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 2.667,00 di multa ciascuno, nonché - tutti - al risarcimento del danno cagionato alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede, ponendo a carico degli imputati la provvisionale di euro 10.000,00.

1.2. Impugnata la sentenza dai quattro imputati nonché dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze (con ricorso per cassazione, convertito in appello), la Corte territoriale, con la parziale riforma di essa, ha dichiarato gli appellanti responsabili del tentato incendio doloso, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., e ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni due, mesi quattro di reclusione e la pena inflitta a Urru, Lunardi e [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni due di reclusione ciascuno, mentre ha assolto tutti gli imputati dal reato di tentata estorsione aggravata perché il fatto non sussiste.

La Corte di appello ha, per un verso, considerato accertati tutti gli elementi del delitto di tentato incendio, atteso lo stadio avanzato dell'attività finalizzata a realizzare l'evento criminoso progettato, mentre ha ritenuto che, con riferimento alla tentata estorsione, non fosse emersa la prova dell'integrazione della relativa fattispecie.

In tal senso, richiamata la dinamica dell'attività concretamente finalizzata dagli imputati a realizzare l'attentato incendiario al capannone di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ubicato in Campo nell'Elba e adibito a rimessaggio di barche, la progressione criminosa arrestata dall'intervento della Guardia di Finanza è stata considerata tale da aver già attinto alla fattispecie del tentativo di incendio, mentre per il tentativo di estorsione è stata ritenuta assente la configurazione della minaccia alla vittima, volta alla richiesta illecita alla medesima, lo stesso capo di imputazione riferendosi piuttosto alla finalità di vendetta dell'atto incendiario e a quella di procurare una situazione per la quale la medesima Pagnini, assicurata, avrebbe ricevuto l'indennizzo per l'incendio, così da poter essere successivamente escussa come soggetto solvibile da quelli fra gli imputati che si reputavano suoi creditori.

In ordine al trattamento sanzionatorio, pure riformulato in ragione del diverso delitto tentato ascritto agli imputati, i giudici di appello hanno escluso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento agli imputati di qualsivoglia circostanza attenuante o per la concessione di benefici di sorta.

2. Avverso la decisione di appello hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla scorta di quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di tentato incendio doloso e alla configurabilità del tentativo di incendio.' La motivazione, secondo la difesa, è carente e illogica con riferimento all'accertamento dell'idoneità e della non equivocità degli atti diretti ad appiccare un fuoco ed è completamente assente con riferimento all'accertamento della concreta possibilità che il fuoco avrebbe potuto dare luogo all'incendio.

2.1.1. Sotto il primo profilo, il progetto, ideato, non aveva avuto ancora inizio, dovendo gli esecutori trasferirsi da Piombino a Cavo, nell'isola d'Elba, con un gommone, per poi giungere in auto a Campo nell'Elba, utilizzando cinque litri di benzina, un gomitolo di lana e carta di giornale per appiccare il fuoco, ma erano stati bloccati dalla Guardia di Finanza quando alcuni di loro erano ancora a Piombino, stavano andando a cena e non avevano con loro alcuno dei suddetti materiali.

La perquisizione nei loro confronti era avvenuta in una fase temporalmente e spazialmente distante dalla realizzazione del reato, con la possibile insorgenza di circostanze di fatto che avrebbero potuto modificare, rimandare o addirittura escludere la realizzazione del proposito criminoso: di ciò i giudici di merito avrebbero dovuto tener conto per la corretta prognosi postuma.

In questo quadro il ricorrente fa carico alla Corte di appello di non aver considerato che l'accertamento dell'idoneità degli atti diviene tanto più aleatorio quanto più tali atti siano remoti rispetto alla fase esecutiva e che la verifica della loro univocità esige che essi siano prossimi o contigui all'azione esecutiva: nel caso in esame, gli imputati avevano predisposto un programma da realizzare ma non avevano ancora iniziato ad attuarlo, sicché, in presenza di meri atti preparatori, non avrebbe potuto ritenersi integrata la fattispecie del tentativo, in ossequio all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 56 cod. pen., in coerenza con l'esistenza nel sistema penale dell'art. 115 cod. pen., confermativo dell'irrilevanza, se non a determinati fini, degli atti non definibili come esecutivi.

2.1.2. Sotto il secondo profilo, muovendo dalla nozione di incendio come fuoco che divampa in modo irrefrenabile, di vaste proporzioni, con fiamme divoratrici caratterizzate da propagazione distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone, i giudici di appello - sostiene la difesa - avrebbero dovuto spiegare come sarebbe stato prevedibile che dall'azione divisata avrebbe potuto scaturire un tale fuoco distruggitore: cosa invece da escludere sulla scorta dei mezzi predisposti e della natura del bene preso di mira, ossia un capannone formato da una struttura in cemento armato.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena.

La Corte territoriale - lamenta la difesa - si è discostata in modo rilevante dal minimo edittale previsto per il tentativo di incendio sulla scorta di una motivazione carente o illogica.

Il riferimento alla lunga preparazione e all'avanzato stato sarebbe errato, la preparazione lunga, comunque non riguardante [OSCURATO:PERSONA], essendo la conseguenza del dilettantismo degli agenti, la stessa motivazione della sentenza avendo dato per scontata la mancanza di un tentativo in avanzato stato.

In ogni caso, sarebbe mancata la personalizzazione della motivazione in punto di pena, dopo che nell'appello si erano indicate le ragioni (scaturenti dal credito ritenuto vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da cui l'imputato era convinto di essere stato truffato) che militavano per il riconoscimento delle attenuanti generiche e comunque per un trattamento sanzionatorio mite.

Di conseguenza, il ricorrente sottolinea che l'irrogazione di una pena pari a tre volte il minimo edittale non può essere sorretta da una motivazione generica e superficiale, la quale, da un lato, ha fatto ricorso alla rilevanza penale delle condotte preparatorie per sanzionare penalmente il tentativo e, dall'altro, ha affermato lo stato avanzato dell'azione per irrogare una pena così elevata.

2.3. Con il terzo motivo si prospetta la mancanza assoluta di motivazione in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Si evidenzia che, a fronte di un motivo di appello assolutamente puntuale, che si era fatto carico di indicare una serie di elementi rilevanti sul tema, i giudici di appello non hanno speso una parola, se non in termini generici e senza una valutazione personalizzata, per motivare il diniego delle suddette attenuanti: non si rileverebbe nemmeno la possibilità di una giustificazione di tale diniego riferendosi per relationem alla sentenza di primo grado, in quanto, a parte l'inaccettabilità del metodo, essa sarebbe stata inidonea a confrontarsi con le deduzioni introdotte con l'appello.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta la mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento del danno risarcibile e della provvisionale pari ad euro 10.000,00.

Pur avendo criticato la sentenza di primo grado con uno specifico motivo in cui si era evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] mai aveva avuto contezza del programma criminoso, l'unica fonte dell'eventuale suo timore potendo essere messa in relazione alla notizia di stampa dell'arresto degli imputati, peraltro avvenuto un anno dopo la perquisizione e il sequestro che avevano interrotto il programma criminoso, la Corte di appello - evidenzia il ricorrente - non ha speso una parola per giustificare la provvisionale provvisoriamente esecutiva e ha adottato una mera formula di stile in ordine alla conferma della condanna generica al risarcimento del danno; né il pagamento della provvisionale, a cui avevano dato corso gli imputati nelle more, poteva autorizzare i giudici di appello a eludere l'argomento, essendosi trattato di un doveroso atto di ossequio alla pronuncia di primo grado, senza rinuncia al gravame.

3. Ha proposto impugnazione avverso la sentenza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e formulando due motivi.

3.1. Con il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 56-423 cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione.

Richiamate le rasi della preparazione di quello che i giudici di appello hanno definito attentato incendiario, la difesa osserva che per ritenere punibile l'attività di Lunardi la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare, non solo l'avvenuto superamento della fase meramente ideativa, ma anche l'avvenuto superamento della fase esecutiva del proposito criminoso mediante la mera preparazione dell'esecuzione, fasi non punibili, e considerare quanto meno iniziata la fase esecutiva vera e propria con il compimento, da parte di Lunardi o dei suoi concorrenti, di azioni sussumibili nella condotta tipica tracciata dalla norma incriminatrice: solo tali atti sarebbero stati punibili, in quanto lesivi, almeno potenzialmente, del bene giuridico protetto.

Si sarebbe invece attuato, nella motivazione della sentenza impugnata, un ingiustificato arretramento del momento punitivo collocandolo nella fase preparatoria, non punibile, in quanto con riferimento a tale fase non sussiste il riscontro dell'idoneità degli atti: in altri termini, gli atti accertati e valutati dai giudici di merito, pur univoci, non avrebbero potuto dirsi idonei nel momento in cui l'intervento dei militari aveva posto termine alle condotte oggetto di esame.

3.2. Con il secondo motivo si lamentano la violazione degli artt. 132, 133, 163 e 164 cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione.

Secondo la difesa, i giudici di appello sono pervenuti, sulla scorta dell'erroneo inquadramento dell'incendio come reato di attentato, a quantificare in modo eccessivo la pena irrogata, muovendo dalla pena base di anni tre di reclusione, già applicata la riduzione per il tentativo, sulla scorta del rilievo che la fattispecie era in stato avanzato e caratterizzata da lunga preparazione.

Inoltre, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena a un soggetto, come Lunardi, incensurato, sarebbe restata immotivata, laddove militavano in suo favore - oltre all'incensuratezza - anche la minima partecipazione al fatto e la sua mancanza di capacità delinquere.

4. Anche i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza affidando l'impugnazione a cinque motivi.

4.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di tentato incendio doloso e alla configurabilità del tentativo di incendio, secondo cadenze sovrapponibili al primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancanza o illogicità della motivazione in merito alla quantificazione della pena, con argomenti sovrapponibili a quelli esposti nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], salva la specificazione che le notazioni svolte in senso ostativo a una dosimetria meno severa, inerenti all'avanzato stato del tentativo e alla lunga preparazione, non potevano riguardare la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

4.3. Con il terzo motivo si evidenzia la mancanza assoluta di motivazione in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche per le stesse ragioni esposte con il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

4.4. Con il quarto motivo viene dedotta la carenza d motivazione in ordine all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena.

La difesa censura come assolutamente non personalizzato il riferimento operato dalla Corte di merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per negarle il beneficio suindicato, generico essendo il richiamo alla gravità dei fatti per la formulazione della prognosi negativa in ordine al futuro comportamento dell'imputata; non risulterebbe valutata la determinazione autonomamente assunta dagli imputati di abbandonare il proposito criminoso dopo la perquisizione e, comunque, non si evincerebbe nessuna considerazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] (che - incensurata - aveva trascorso più di sei mesi in custodia cautelare), connotata dalla situazione di panico per la perdita della casa, dall'irreprensibile condotta successiva al fatto, dal pagamento della sua quota di provvisionale; ciò, senza possibilità di rinvenire argomenti nella sentenza di primo grado, attesa l'entità della pena irrogata dal primo giudice.

4.5. Con il quinto motivo viene lamentata la mancanza assoluta di motivazione in ordine al riconoscimento del danno risarcibile e della provvisionale pari ad euro 10.000,00, in forza dei medesimi argomenti sviluppati nel quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

5. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto memoria con cui ha preso in esame le doglianze prospettate dai tre ricorrenti e, all'esito della corrispondente analisi, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità di tutte le impugnazioni, con il favore delle ulteriori spese processuali, rassegnando la relativa nota.

6. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità di tutte le impugnazioni, osservando che, al fondo, i motivi afferenti alla responsabilità hanno contestato, in modo non consentito, la ricostruzione in fatto operata in sede di merito e che, per il resto, i ricorrenti non si sono confrontati con gli argomenti svolti dalla Corte territoriale per dimostrare l'avvenuto perfezionamento del tentativo di incendio, né hanno contrapposto, in merito al trattamento sanzionatorio, argomenti validi e utili al ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che tutti i ricorsi si connotino, volta a volta, per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle doglianze rispettivamente formulate, per cui le impugnazioni devono essere, nel complesso, rigettate.

2. Muovendo dall'analisi dei motivi che ciascuno dei ricorrenti ha sviluppati per contestare la configurabilità, nelle condizioni date, del reato tentato, occorre anzitutto osservare che, per asseverare l'avvenuto perfezionamento del tentativo di incendio, i giudici di secondo grado hanno valorizzato il piano di azione dettagliato approntato dagli imputati e il grado del suo sviluppo, compreso l'inizio di esecuzione: il gruppo designato aveva concretamente predisposto tutto il materiale necessario per perpetrare l'incendio, specificamente progettato, ed era già sul punto di raggiungere l'isola d'Elba con una barca, collocare gli inneschi sul luogo dell'attentato e con essi appiccare l'incendio al capannone di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], per poi tornare a Piombino, dopo che i componenti del gruppo si erano precostituiti l'alibi.

In tale prospettiva, la Corte di appello ha condiviso l'impostazione data dal primo giudice alla questione, in particolare laddove era stato affermato che per la configurabilità del tentativo rilevano, non soltanto gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti preparatori tali da far ritenere che l'agente, dopo aver definitivamente e compiutamente approntato il piano criminoso, abbia dato inizio alla sua attuazione e l'azione possegga la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato, di guisa che il delitto sarà consumato a meno di verificarsi di eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà del reo.

Ebbene, contrariamente agli assunti in vario modo esposti dai tre ricorrenti nel primo motivo di ciascun atto di impugnazione, i giudici di merito hanno fatto retto governo del principio di diritto - ripetutamente affermato e che viene ribadito (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963 - 01; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017; Macori, Rv. 269931 - 01; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644 - 01; - secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo.

In tale alveo, rileva che gli atti compiuti - anche se meramente preparatori o solo parziali - siano idonei e univoci, ossia diretti in modo non equivoco a causare l'evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rivelando così l'intenzione dell'agente di commettere quello specifico delitto (Sez. 1, n. 16612 del 11/02/2013, Sofrà, Rv. 255643 - 01).

Alla stregua di queste coordinate, nella sentenza di primo grado (alle pagine 12 e ss.), con analisi anche per tale ambito fattuale confermata dai giudici di appello, è emerso l'accertamento che i concorrenti nel reato avevano predisposto . fin nei minimi dettagli il piano criminoso e lo stavano già attuando nel momento in cui vennero effettuati i controlli di polizia - causa indipendente dalla loro volontà - che ne avevano vanificato il completamento: in quello stesso giorno, infatti, l'esecutore materiale [OSCURATO:PERSONA] (giudicato in separata sede) stava per essere condotto con un'imbarcazione procurata dal complice Lunardi all'isola d'Elba, dove altri concorrenti erano allentati per condurlo sul luogo in cui egli avrebbe appiccato l'incendio al capannone, per poi essere riportato indietro: tutto ciò, con l'acclarato accordo di tutti i concorrenti, i quali si erano ripartiti gli oneri per corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] quanto avevano pattuito per la consumazione del delitto.

In tal senso è stato specificato che, quando la Guardia di Finanza aveva bloccato l'azione in itinere, monitorando i colloqui di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Urru, aveva sequestrato nella sede della ditta [OSCURATO:PERSONA] srl, una tanica della capienza di cinque litri contenente circa quattro litri di benzina e dotata di apposito becco per il versamento del contenuto, tre bottiglie di plastica della capienza di 1,5 litri cadauna, anch'esse piene di benzina, un intero gomitolo di lana di colore nero, un tronchetto di legno con avvolta una sagola dello stesso materiale del gomitolo, un punteruolo della lunghezza di circa 40 cm, con manico artigianalmente avvolto da carta di giornale e nastro adesivo,. artatamente limato sulla punta, una scatola completamente ripiena di fogli di giornale già appositamente arrotolati e pronti all'uso.

Questi elementi, di cui ha tenuto ovviamente conto anche la sentenza di secondo grado, ma che si traggono dalla motivazione della sentenza di primo grado, sono stati ritenuti in modo congruo dimostrativi, non soltanto dell'univocità degli atti, essendosi ormai avviata, al momento dell'intervento degli operanti, l'azione volta a consentire a [OSCURATO:PERSONA] di appiccare l'incendio, ma anche dell'idoneità degli atti stessi, in guisa tale da resistere alle doglianze articolate dalle difese dei tre ricorrenti.

Anche con riferimento alla seconda parte del motivo sviluppato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto il mancato accertamento - in riferimento al materiale infiammabile e agli artifici a corredo predisposti dagli imputati per appiccare il fuoco nel capannone - della loro effettiva potenzialità di generare un vero e proprio incendio, inteso come fuoco di vaste proporzioni divampante in modo irrefrenabile, con fiamme caratterizzate da propagazione distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità pubblica, in relazione alle caratteristiche del capannone in muratura oggetto dell'azione, la critica non coglie nel segno.

Essa, invero, non considera adeguatamente che la sentenza di appello, recependo quanto aveva chiarito il primo giudice, ha ritenuto assodate la cospicua quantità di materiale infiammabile incontestabilmente apprestato, con i relativi inneschi, e la specifica natura del luogo in cui il fuoco avrebbe dovuto essere appiccato e svilupparsi, vale a dire - non un mero capannone connotato dall'indicata struttura muraria, ma - un locale adibito al deposito di imbarcazioni, siccome destinato al loro rimessaggio: dunque, uno stabile contenente materiale altamente suscettibile di essere avvinto dalle fiamme innescate, 'con i conseguenti, prevedibili effetti diffusivi del fuoco.Alla stregua di questi elementi, risulta incensurabile la valutazione compiuta dai giudici di merito della ragione per la quale l'azione programmata, iniziata e bloccata dalla polizia, secondo un piano criterio di normalità causale, era senz'altro idonea, non solo all'appiccamento del fuoco al capannone, ma alla causazione di un vero e proprio incendio al suo interno, con grande forza di propagazione e distruzione.

Le doglianze vanno, pertanto, ritenute, nel loro complesso, prive di fondamento.

3. Afferendo i restanti motivi al trattamento sanzionatorio e agli effetti ulteriori, si ribadisce anzitutto che a nessuno degli imputati è stato ritenuto potersi riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in relazione alla gravità del fatto e alla rilevata mancanza di elementi favorevoli a cui poter ricollegare le attenuanti stesse: per i giudici di appello, è rilevante tener conto del fatto che ha accomunato la condotta di tutti gli imputati la deprecabile volontà di compiere la pericolosissima azione delittuosa tentata quantomeno per mettere in essere una vendetta ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ovvero per punire quest'ultima, ritenuta responsabile dei danni da loro subiti.

La Corte di appello, in ordine alla individualizzazione della pena inflitta agli imputati, ha, in adesione alla valutazione operata dal primo giudice, considerato più grave il ruolo avuto da [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie concorsuale - promotore del progetto criminale, che si era attivato per contattare [OSCURATO:PERSONA] e si era occupato di dirigere l'intera operazione antigiuridica - e, in relazione alla rilevanza della sua partecipazione nel tentativo di incendio, ha stimato congrua la pena base di anni tre, mesi sei di reclusione, ridotta ad anni due, mesi quattro per il rito.

Per tutti gli altri imputati, la pena base, sempre per il reato tentato, è stata individuata in quella di anni tre di reclusione, ridotta ad anni due di reclusione per il rito.

3.1. Con riferimento al confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche, il discorso giustificativo svolto dalla Corte territoriale resiste ictu °culi alle censure formulate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel terzo motivo delle rispettive impugnazioni, avendo i giudici di appello individuato un preciso fattore ostativo al riconoscimento delle suddette attenuanti nell'accentuata gravità del fatto, oltre che nella valutata carenza di elementi positivi afferenti alla personalità di ciascuno dei suddetti imputati, non dovendo obliterarsi, al riguardo, il complesso della motivazione articolata nella sentenza impugnata, che ha evidenziato il ruolo primario di [OSCURATO:PERSONA] nell'architettato meccanismo criminale e ha anche enucleato il compito rilevante svolto da [OSCURATO:PERSONA], in ragione del supporto offerto quanto meno nella fase ideativa e organizzativa del delitto.Assodato quanto precede, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve essere basato sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato, di guisa che - ove tali elementi positivi non siano in concreto individuati, anche per carenza di allegazione, dalla valutazione giudiziale - il diniego deve considerarsi giustificato e la corrispondente motivazione può ritenersi adeguata anche in ragione del corrispondente richiamo alla ritenuta assenza di tali elementi positivi.

Di più, una volta verificata anche l'avvenuta valutazione in senso ostativo di determinati fattori inerenti alla posizione dei suddetti imputati da parte della Corte territoriale, occorre ribadire il principio di diritto secondo cui il giudice del merito, per giustificare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo necessario e sufficiente che egli - con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria - dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28532 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01).

La Corte di appello si è attenuta all'esposto principio con l'esposizione di una motivazione insuperata dalle aspecifiche critiche dei suddetti ricorrenti.

Per tale profilo, quindi, i corrispondenti motivi non superano il vaglio di ammissibilità.

3.2. Per quanto concerne, poi, l'individuazione della sanzione per ciascun imputato, i giudici di merito hanno ricollegato l'elevata entità delle pene alle caratteristiche del tentativo di incendio, considerato in stato avanzato e messo a punto all'esito di una lunga fase di preparazione.

Gli argomenti svolti dai ricorrenti - concentrati nel rilevare una contraddizione reputata di ordine non solo lessicale fra il riferimento allo stato avanzato del tentativo, da un lato, e la sua configurazione quale fatto arrestatosi, sia pure per cause esogene, nel corso degli atti preparatori, pur con inizio di esecuzione, dall'altro - non si confrontano, tuttavia, con la sostanza della valutazione effettuata nella sentenza impugnata.

I giudici di appello, nello stesso solco segnato nella sentenza di primo grado, hanno riconnesso all'accurata predisposizione del piano criminoso l'accertamento dell'elevato livello della preordinazione posta alla base del delitto tentato, tale da costituire indice univoco, con la gravità della condotta, dell'intensità del dolo specifico nutrito dagli imputati, secondo la graduazione suindicata.Si tratta di una motivazione sufficientemente specifica e dettagliata a supporto del ragionamento seguito per quantificare le pene, la quale si profila congrua e non illogica e, come tale, risulta idonea a resistere alle doglianze articolate sull'argomento nei tre ricorsi, con il secondo motivo delle impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con la prima parte del secondo motivo dell'impugnazione di Lunardi, doglianze da ritenersi, dunque, infondate,

3.3. Passando alle censure svolte nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], nella seconda parte del secondo motivo, e [OSCURATO:PERSONA], nel quarto motivo, deve ritenersi che la sospensione condizionale non è stata reputata concedibile a questi due imputati in base a considerazioni che non si prestano a fondata critica.

La Corte di appello ha indicato come ostativi in tal senso l'elemento della gravità dei fatti, lungamente preparati, al cui perfezionamento l'uno e l'altra degli imputati hanno fornito un valido contributo, nonché il rilievo della carenza di un qualche ravvedimento fino al momento dell'intervento della Guardia di Finanza.

Attesa anche la pervicacia nel coltivare il corrispondente progetto criminale anche da parte di questi imputati, i giudici di appello hanno stimato non formulabile per la loro posizione la prognosi favorevole in ordine al loro futuro comportamento, esente da ricadute nel reato.

Ora, va premesso che, per quanto concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA], ella, con l'atto di appello, non aveva chiesto la sospensione condizionale in forza di una esplicita doglianza, pur avendo invocato l'assoluzione e anche la diminuzione della pena, ambito nel quale la parte interessata avrebbe dovuto instare per la sospensione condizionale; e neanche nel verbale dell'udienza camerale di appello si rinviene traccia dell'eventuale richiesta della sospensione condizionale, essendosi il difensore riportato all'atto di appello.

Nell'appello proposto nell'interesse di Lunardi nemmeno si rinviene un motivo specifico sul punto, sebbene nelle conclusioni dell'atto era stato formulato un, seppur generico, riferimento all'ottenimento dei benefici di legge.

E' stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice di appello di motivare circa il mancato esercizio del potere- dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01; v, anche Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 02).

In ogni caso e al di là di tale dirimente rilievo, con la motivazione richiamata la Corte di appello ha giustificato con argomenti congrui e in modo tutt'altro che apparente il diniego ai due ricorrenti dei benefici della sospensione condizionale della pena, non limitandosi al riferimento al carattere ostativo annesso, per entrambi gli imputati, alla gravità del reato, ma aggiungendo ulteriori elementi - tesi anche a valutare in modo opposto rispetto a quello prospettato nei ricorsi (ad esempio laddove si è proposto di valutare come atteggiamento resipiscente il mero fatto che gli autori del reato tentato non avevano perseguito ulteriormente il loro progetto criminoso quando erano stati scoperti dalla Guardia di Finanza) - il loro comportamento post factum - per concludere nel senso della concreta impossibilità di svolgere, sia per [OSCURATO:PERSONA] che per Lunardi, la prognosi favorevole richiesta dall'art. 164, primo comma, cod. pen.

Questi rilievi impongono di disattendere comunque le suindicate doglianze.

3.4. Per quanto concerne le statuizioni civili, assodato che i giudici di appello hanno ritenuto le stesse, per come disposte nella sentenza di primo grado, in'tangibili, deve rilevarsi che le doglianze in ordine alle medesime introdotte con il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e con il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] appaiono inammissibili.

Circa l'impugnazione relativo al capo della sentenza di merito che ha condannato in via generica gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile, pur volendo muovere dall'inflessione più restrittiva dell'orientamento ermeneutico secondo cui, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, occorrendo la prova, sia pure con modalità sommaria, dell'an debeatur, essendo rinviata al separato giudizio civile soltanto la determinazione quantitativa del danno (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418 - 14; v. comunque anche Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Rv. 279625 - 01, per la sufficienza dell'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente), resta il dato ineludibile che già il primo giudice aveva motivatamente ritenuto che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] avesse subìto dalla commissione del tentativo di incendio, quanto meno un tangibile turbamento psicologico certo, con effetti sulla sua sfera morale; assunto che la Corte di appello ha condiviso specificando che l'evenienza della potenzialità pregiudizievole della condotta degli imputati per la sfera della vittima faceva residuare in capo al giudice della liquidazione ogni potere per l'individuazione delle possibili voci di danno, non reputando essere stato limitato il petitum della corrispondente azione.

A fronte dell'acclarata evenienza dei presupposti per la condanna generica degli imputati al risarcimento del danno in via generica, gli argomenti svolti dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per contrastare questo approdo, opponendo considerazioni rivalutative e comunque di merito agli argomenti esposti nelle richiamate sentenze, sollecitano un alternativo inquadramento in punto di fatto, precluso in questa sede.

Sul punto relativo alla provvisionale, va riaffermato il principio di diritto secondo cui il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto esso costituisce l'esito di una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura non suscettibile di passare in giudicato e destinato a essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486 - 01; Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934 - 01).

4. Corollario delle considerazioni svolte è il rigetto delle tre impugnazioni, nel loro complesso.

Segue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

5. Questa conclusione determina la conseguenza che - quanto al regolamento delle spese del grado relative alla posizione della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha svolto attività processuale in questa sede - le stesse vanno poste a carico degli imputati ricorrenti, anche qui soccombenti rispetto all'azione civile proposta nei loro confronti.

Dette spese sono da liquidarsi nell'opportuna misura di euro 3.800,00, calcolata, ex artt. 12 e 16 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto - in relazione alle voci precisate nella nota depositata - dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate, oltre che della connotazione soggettiva del complessivo rapporto processuale.

Fase di studio C 700,00 Fase introduttiva C 1.500,00 Fase decisionale C 1.600,00 Totale C 3.800,00 Ai suddetti compensi professionali non va aggiunto alcun ristoro di spese borsuali, non richiesto.Spettano alla difesa della parte civile gli accessori di legge, ossia, ex art. 2 d.m. n. 55 del 2014, il rimborso delle spese forfettarie nella - giusta - misura del 15%, oltre all'IVA ed al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo GQ,J rìr-/ro Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. uditt, difensort E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LIVORNO, come da nomina depositata in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. Deposita le conclusioni scritte e nota spese. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LIVORNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LIVORNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 26 ottobre 2018, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Livorno in data 14 marzo 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati dei delitti di cui agli artt. 110, 56-629, secondo comma, e 61, n. 2, 56- 423 cod. pen., per avere in concorso fra loro compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] - che ritenevano responsabile del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], di cui la suddetta Pagnini era legale rappresentante e Urru era socio, e del mancato pagamento delle 'rate di un mutuo contratto con la Banca di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva deciso di emettere decreto ingiuntivo per l'importo di euro 60.000,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], amante del suddetto [OSCURATO:PERSONA], firmataria di una polizza fideiussoria a garanzia del suddetto mutuo - a porre rimedio ai suindicati ammanchi patrimoniali, con il corrispondente danno per la persona offesa, per tale fine avendo dato corso al progetto dell'incendio doloso di un capannone per il rimessaggio delle barche di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ubicato in Campo dell'Elba, così che gli agenti contavano di rifarsi sull'indennizzo che sarebbe stato riconosciuto alla medesima a titolo assicurativo; fatto non verificatosi per ragioni indipendenti dalla volontà degli agenti; in Piombino e Campo dell'Elba, tra aprile e maggio 2016. 1.1. Il giudice di primo grado aveva dichiarato i quattro imputati responsabili del reato loro ascritto, con riferimento alla tentata estorsione, ritenuto assorbito in essa il tentato incendio, e, computata la diminuente per il rito, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa e Urru, Lunardi e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 2.667,00 di multa ciascuno, nonché - tutti - al risarcimento del danno cagionato alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede, ponendo a carico degli imputati la provvisionale di euro 10.000,00. 1.2. Impugnata la sentenza dai quattro imputati nonché dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze (con ricorso per cassazione, convertito in appello), la Corte territoriale, con la parziale riforma di essa, ha dichiarato gli appellanti responsabili del tentato incendio doloso, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., e ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni due, mesi quattro di reclusione e la pena inflitta a Urru, Lunardi e [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni due di reclusione ciascuno, mentre ha assolto tutti gli imputati dal reato di tentata estorsione aggravata perché il fatto non sussiste. La Corte di appello ha, per un verso, considerato accertati tutti gli elementi del delitto di tentato incendio, atteso lo stadio avanzato dell'attività finalizzata a realizzare l'evento criminoso progettato, mentre ha ritenuto che, con riferimento alla tentata estorsione, non fosse emersa la prova dell'integrazione della relativa fattispecie. In tal senso, richiamata la dinamica dell'attività concretamente finalizzata dagli imputati a realizzare l'attentato incendiario al capannone di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ubicato in Campo nell'Elba e adibito a rimessaggio di barche, la progressione criminosa arrestata dall'intervento della Guardia di Finanza è stata considerata tale da aver già attinto alla fattispecie del tentativo di incendio, mentre per il tentativo di estorsione è stata ritenuta assente la configurazione della minaccia alla vittima, volta alla richiesta illecita alla medesima, lo stesso capo di imputazione riferendosi piuttosto alla finalità di vendetta dell'atto incendiario e a quella di procurare una situazione per la quale la medesima Pagnini, assicurata, avrebbe ricevuto l'indennizzo per l'incendio, così da poter essere successivamente escussa come soggetto solvibile da quelli fra gli imputati che si reputavano suoi creditori. In ordine al trattamento sanzionatorio, pure riformulato in ragione del diverso delitto tentato ascritto agli imputati, i giudici di appello hanno escluso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento agli imputati di qualsivoglia circostanza attenuante o per la concessione di benefici di sorta. 2. Avverso la decisione di appello hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla scorta di quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di tentato incendio doloso e alla configurabilità del tentativo di incendio.' La motivazione, secondo la difesa, è carente e illogica con riferimento all'accertamento dell'idoneità e della non equivocità degli atti diretti ad appiccare un fuoco ed è completamente assente con riferimento all'accertamento della concreta possibilità che il fuoco avrebbe potuto dare luogo all'incendio. 2.1.1. Sotto il primo profilo, il progetto, ideato, non aveva avuto ancora inizio, dovendo gli esecutori trasferirsi da Piombino a Cavo, nell'isola d'Elba, con un gommone, per poi giungere in auto a Campo nell'Elba, utilizzando cinque litri di benzina, un gomitolo di lana e carta di giornale per appiccare il fuoco, ma erano stati bloccati dalla Guardia di Finanza quando alcuni di loro erano ancora a Piombino, stavano andando a cena e non avevano con loro alcuno dei suddetti materiali. La perquisizione nei loro confronti era avvenuta in una fase temporalmente e spazialmente distante dalla realizzazione del reato, con la possibile insorgenza di circostanze di fatto che avrebbero potuto modificare, rimandare o addirittura escludere la realizzazione del proposito criminoso: di ciò i giudici di merito avrebbero dovuto tener conto per la corretta prognosi postuma. In questo quadro il ricorrente fa carico alla Corte di appello di non aver considerato che l'accertamento dell'idoneità degli atti diviene tanto più aleatorio quanto più tali atti siano remoti rispetto alla fase esecutiva e che la verifica della loro univocità esige che essi siano prossimi o contigui all'azione esecutiva: nel caso in esame, gli imputati avevano predisposto un programma da realizzare ma non avevano ancora iniziato ad attuarlo, sicché, in presenza di meri atti preparatori, non avrebbe potuto ritenersi integrata la fattispecie del tentativo, in ossequio all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 56 cod. pen., in coerenza con l'esistenza nel sistema penale dell'art. 115 cod. pen., confermativo dell'irrilevanza, se non a determinati fini, degli atti non definibili come esecutivi. 2.1.2. Sotto il secondo profilo, muovendo dalla nozione di incendio come fuoco che divampa in modo irrefrenabile, di vaste proporzioni, con fiamme divoratrici caratterizzate da propagazione distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone, i giudici di appello - sostiene la difesa - avrebbero dovuto spiegare come sarebbe stato prevedibile che dall'azione divisata avrebbe potuto scaturire un tale fuoco distruggitore: cosa invece da escludere sulla scorta dei mezzi predisposti e della natura del bene preso di mira, ossia un capannone formato da una struttura in cemento armato. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena. La Corte territoriale - lamenta la difesa - si è discostata in modo rilevante dal minimo edittale previsto per il tentativo di incendio sulla scorta di una motivazione carente o illogica. Il riferimento alla lunga preparazione e all'avanzato stato sarebbe errato, la preparazione lunga, comunque non riguardante [OSCURATO:PERSONA], essendo la conseguenza del dilettantismo degli agenti, la stessa motivazione della sentenza avendo dato per scontata la mancanza di un tentativo in avanzato stato. In ogni caso, sarebbe mancata la personalizzazione della motivazione in punto di pena, dopo che nell'appello si erano indicate le ragioni (scaturenti dal credito ritenuto vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da cui l'imputato era convinto di essere stato truffato) che militavano per il riconoscimento delle attenuanti generiche e comunque per un trattamento sanzionatorio mite. Di conseguenza, il ricorrente sottolinea che l'irrogazione di una pena pari a tre volte il minimo edittale non può essere sorretta da una motivazione generica e superficiale, la quale, da un lato, ha fatto ricorso alla rilevanza penale delle condotte preparatorie per sanzionare penalmente il tentativo e, dall'altro, ha affermato lo stato avanzato dell'azione per irrogare una pena così elevata. 2.3. Con il terzo motivo si prospetta la mancanza assoluta di motivazione in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si evidenzia che, a fronte di un motivo di appello assolutamente puntuale, che si era fatto carico di indicare una serie di elementi rilevanti sul tema, i giudici di appello non hanno speso una parola, se non in termini generici e senza una valutazione personalizzata, per motivare il diniego delle suddette attenuanti: non si rileverebbe nemmeno la possibilità di una giustificazione di tale diniego riferendosi per relationem alla sentenza di primo grado, in quanto, a parte l'inaccettabilità del metodo, essa sarebbe stata inidonea a confrontarsi con le deduzioni introdotte con l'appello. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento del danno risarcibile e della provvisionale pari ad euro 10.000,00. Pur avendo criticato la sentenza di primo grado con uno specifico motivo in cui si era evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] mai aveva avuto contezza del programma criminoso, l'unica fonte dell'eventuale suo timore potendo essere messa in relazione alla notizia di stampa dell'arresto degli imputati, peraltro avvenuto un anno dopo la perquisizione e il sequestro che avevano interrotto il programma criminoso, la Corte di appello - evidenzia il ricorrente - non ha speso una parola per giustificare la provvisionale provvisoriamente esecutiva e ha adottato una mera formula di stile in ordine alla conferma della condanna generica al risarcimento del danno; né il pagamento della provvisionale, a cui avevano dato corso gli imputati nelle more, poteva autorizzare i giudici di appello a eludere l'argomento, essendosi trattato di un doveroso atto di ossequio alla pronuncia di primo grado, senza rinuncia al gravame. 3. Ha proposto impugnazione avverso la sentenza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e formulando due motivi. 3.1. Con il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 56-423 cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione. Richiamate le rasi della preparazione di quello che i giudici di appello hanno definito attentato incendiario, la difesa osserva che per ritenere punibile l'attività di Lunardi la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare, non solo l'avvenuto superamento della fase meramente ideativa, ma anche l'avvenuto superamento della fase esecutiva del proposito criminoso mediante la mera preparazione dell'esecuzione, fasi non punibili, e considerare quanto meno iniziata la fase esecutiva vera e propria con il compimento, da parte di Lunardi o dei suoi concorrenti, di azioni sussumibili nella condotta tipica tracciata dalla norma incriminatrice: solo tali atti sarebbero stati punibili, in quanto lesivi, almeno potenzialmente, del bene giuridico protetto. Si sarebbe invece attuato, nella motivazione della sentenza impugnata, un ingiustificato arretramento del momento punitivo collocandolo nella fase preparatoria, non punibile, in quanto con riferimento a tale fase non sussiste il riscontro dell'idoneità degli atti: in altri termini, gli atti accertati e valutati dai giudici di merito, pur univoci, non avrebbero potuto dirsi idonei nel momento in cui l'intervento dei militari aveva posto termine alle condotte oggetto di esame. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano la violazione degli artt. 132, 133, 163 e 164 cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione. Secondo la difesa, i giudici di appello sono pervenuti, sulla scorta dell'erroneo inquadramento dell'incendio come reato di attentato, a quantificare in modo eccessivo la pena irrogata, muovendo dalla pena base di anni tre di reclusione, già applicata la riduzione per il tentativo, sulla scorta del rilievo che la fattispecie era in stato avanzato e caratterizzata da lunga preparazione. Inoltre, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena a un soggetto, come Lunardi, incensurato, sarebbe restata immotivata, laddove militavano in suo favore - oltre all'incensuratezza - anche la minima partecipazione al fatto e la sua mancanza di capacità delinquere. 4. Anche i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza affidando l'impugnazione a cinque motivi. 4.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di tentato incendio doloso e alla configurabilità del tentativo di incendio, secondo cadenze sovrapponibili al primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancanza o illogicità della motivazione in merito alla quantificazione della pena, con argomenti sovrapponibili a quelli esposti nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], salva la specificazione che le notazioni svolte in senso ostativo a una dosimetria meno severa, inerenti all'avanzato stato del tentativo e alla lunga preparazione, non potevano riguardare la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Con il terzo motivo si evidenzia la mancanza assoluta di motivazione in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche per le stesse ragioni esposte con il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. Con il quarto motivo viene dedotta la carenza d motivazione in ordine all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena. La difesa censura come assolutamente non personalizzato il riferimento operato dalla Corte di merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per negarle il beneficio suindicato, generico essendo il richiamo alla gravità dei fatti per la formulazione della prognosi negativa in ordine al futuro comportamento dell'imputata; non risulterebbe valutata la determinazione autonomamente assunta dagli imputati di abbandonare il proposito criminoso dopo la perquisizione e, comunque, non si evincerebbe nessuna considerazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] (che - incensurata - aveva trascorso più di sei mesi in custodia cautelare), connotata dalla situazione di panico per la perdita della casa, dall'irreprensibile condotta successiva al fatto, dal pagamento della sua quota di provvisionale; ciò, senza possibilità di rinvenire argomenti nella sentenza di primo grado, attesa l'entità della pena irrogata dal primo giudice. 4.5. Con il quinto motivo viene lamentata la mancanza assoluta di motivazione in ordine al riconoscimento del danno risarcibile e della provvisionale pari ad euro 10.000,00, in forza dei medesimi argomenti sviluppati nel quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto memoria con cui ha preso in esame le doglianze prospettate dai tre ricorrenti e, all'esito della corrispondente analisi, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità di tutte le impugnazioni, con il favore delle ulteriori spese processuali, rassegnando la relativa nota. 6. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità di tutte le impugnazioni, osservando che, al fondo, i motivi afferenti alla responsabilità hanno contestato, in modo non consentito, la ricostruzione in fatto operata in sede di merito e che, per il resto, i ricorrenti non si sono confrontati con gli argomenti svolti dalla Corte territoriale per dimostrare l'avvenuto perfezionamento del tentativo di incendio, né hanno contrapposto, in merito al trattamento sanzionatorio, argomenti validi e utili al ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che tutti i ricorsi si connotino, volta a volta, per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle doglianze rispettivamente formulate, per cui le impugnazioni devono essere, nel complesso, rigettate. 2. Muovendo dall'analisi dei motivi che ciascuno dei ricorrenti ha sviluppati per contestare la configurabilità, nelle condizioni date, del reato tentato, occorre anzitutto osservare che, per asseverare l'avvenuto perfezionamento del tentativo di incendio, i giudici di secondo grado hanno valorizzato il piano di azione dettagliato approntato dagli imputati e il grado del suo sviluppo, compreso l'inizio di esecuzione: il gruppo designato aveva concretamente predisposto tutto il materiale necessario per perpetrare l'incendio, specificamente progettato, ed era già sul punto di raggiungere l'isola d'Elba con una barca, collocare gli inneschi sul luogo dell'attentato e con essi appiccare l'incendio al capannone di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], per poi tornare a Piombino, dopo che i componenti del gruppo si erano precostituiti l'alibi. In tale prospettiva, la Corte di appello ha condiviso l'impostazione data dal primo giudice alla questione, in particolare laddove era stato affermato che per la configurabilità del tentativo rilevano, non soltanto gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti preparatori tali da far ritenere che l'agente, dopo aver definitivamente e compiutamente approntato il piano criminoso, abbia dato inizio alla sua attuazione e l'azione possegga la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato, di guisa che il delitto sarà consumato a meno di verificarsi di eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà del reo. Ebbene, contrariamente agli assunti in vario modo esposti dai tre ricorrenti nel primo motivo di ciascun atto di impugnazione, i giudici di merito hanno fatto retto governo del principio di diritto - ripetutamente affermato e che viene ribadito (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963 - 01; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017; Macori, Rv. 269931 - 01; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644 - 01; - secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. In tale alveo, rileva che gli atti compiuti - anche se meramente preparatori o solo parziali - siano idonei e univoci, ossia diretti in modo non equivoco a causare l'evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rivelando così l'intenzione dell'agente di commettere quello specifico delitto (Sez. 1, n. 16612 del 11/02/2013, Sofrà, Rv. 255643 - 01). Alla stregua di queste coordinate, nella sentenza di primo grado (alle pagine 12 e ss.), con analisi anche per tale ambito fattuale confermata dai giudici di appello, è emerso l'accertamento che i concorrenti nel reato avevano predisposto . fin nei minimi dettagli il piano criminoso e lo stavano già attuando nel momento in cui vennero effettuati i controlli di polizia - causa indipendente dalla loro volontà - che ne avevano vanificato il completamento: in quello stesso giorno, infatti, l'esecutore materiale [OSCURATO:PERSONA] (giudicato in separata sede) stava per essere condotto con un'imbarcazione procurata dal complice Lunardi all'isola d'Elba, dove altri concorrenti erano allentati per condurlo sul luogo in cui egli avrebbe appiccato l'incendio al capannone, per poi essere riportato indietro: tutto ciò, con l'acclarato accordo di tutti i concorrenti, i quali si erano ripartiti gli oneri per corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] quanto avevano pattuito per la consumazione del delitto. In tal senso è stato specificato che, quando la Guardia di Finanza aveva bloccato l'azione in itinere, monitorando i colloqui di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Urru, aveva sequestrato nella sede della ditta [OSCURATO:PERSONA] srl, una tanica della capienza di cinque litri contenente circa quattro litri di benzina e dotata di apposito becco per il versamento del contenuto, tre bottiglie di plastica della capienza di 1,5 litri cadauna, anch'esse piene di benzina, un intero gomitolo di lana di colore nero, un tronchetto di legno con avvolta una sagola dello stesso materiale del gomitolo, un punteruolo della lunghezza di circa 40 cm, con manico artigianalmente avvolto da carta di giornale e nastro adesivo,. artatamente limato sulla punta, una scatola completamente ripiena di fogli di giornale già appositamente arrotolati e pronti all'uso. Questi elementi, di cui ha tenuto ovviamente conto anche la sentenza di secondo grado, ma che si traggono dalla motivazione della sentenza di primo grado, sono stati ritenuti in modo congruo dimostrativi, non soltanto dell'univocità degli atti, essendosi ormai avviata, al momento dell'intervento degli operanti, l'azione volta a consentire a [OSCURATO:PERSONA] di appiccare l'incendio, ma anche dell'idoneità degli atti stessi, in guisa tale da resistere alle doglianze articolate dalle difese dei tre ricorrenti. Anche con riferimento alla seconda parte del motivo sviluppato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto il mancato accertamento - in riferimento al materiale infiammabile e agli artifici a corredo predisposti dagli imputati per appiccare il fuoco nel capannone - della loro effettiva potenzialità di generare un vero e proprio incendio, inteso come fuoco di vaste proporzioni divampante in modo irrefrenabile, con fiamme caratterizzate da propagazione distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità pubblica, in relazione alle caratteristiche del capannone in muratura oggetto dell'azione, la critica non coglie nel segno. Essa, invero, non considera adeguatamente che la sentenza di appello, recependo quanto aveva chiarito il primo giudice, ha ritenuto assodate la cospicua quantità di materiale infiammabile incontestabilmente apprestato, con i relativi inneschi, e la specifica natura del luogo in cui il fuoco avrebbe dovuto essere appiccato e svilupparsi, vale a dire - non un mero capannone connotato dall'indicata struttura muraria, ma - un locale adibito al deposito di imbarcazioni, siccome destinato al loro rimessaggio: dunque, uno stabile contenente materiale altamente suscettibile di essere avvinto dalle fiamme innescate, 'con i conseguenti, prevedibili effetti diffusivi del fuoco.Alla stregua di questi elementi, risulta incensurabile la valutazione compiuta dai giudici di merito della ragione per la quale l'azione programmata, iniziata e bloccata dalla polizia, secondo un piano criterio di normalità causale, era senz'altro idonea, non solo all'appiccamento del fuoco al capannone, ma alla causazione di un vero e proprio incendio al suo interno, con grande forza di propagazione e distruzione. Le doglianze vanno, pertanto, ritenute, nel loro complesso, prive di fondamento. 3. Afferendo i restanti motivi al trattamento sanzionatorio e agli effetti ulteriori, si ribadisce anzitutto che a nessuno degli imputati è stato ritenuto potersi riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in relazione alla gravità del fatto e alla rilevata mancanza di elementi favorevoli a cui poter ricollegare le attenuanti stesse: per i giudici di appello, è rilevante tener conto del fatto che ha accomunato la condotta di tutti gli imputati la deprecabile volontà di compiere la pericolosissima azione delittuosa tentata quantomeno per mettere in essere una vendetta ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ovvero per punire quest'ultima, ritenuta responsabile dei danni da loro subiti. La Corte di appello, in ordine alla individualizzazione della pena inflitta agli imputati, ha, in adesione alla valutazione operata dal primo giudice, considerato più grave il ruolo avuto da [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie concorsuale - promotore del progetto criminale, che si era attivato per contattare [OSCURATO:PERSONA] e si era occupato di dirigere l'intera operazione antigiuridica - e, in relazione alla rilevanza della sua partecipazione nel tentativo di incendio, ha stimato congrua la pena base di anni tre, mesi sei di reclusione, ridotta ad anni due, mesi quattro per il rito. Per tutti gli altri imputati, la pena base, sempre per il reato tentato, è stata individuata in quella di anni tre di reclusione, ridotta ad anni due di reclusione per il rito. 3.1. Con riferimento al confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche, il discorso giustificativo svolto dalla Corte territoriale resiste ictu °culi alle censure formulate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel terzo motivo delle rispettive impugnazioni, avendo i giudici di appello individuato un preciso fattore ostativo al riconoscimento delle suddette attenuanti nell'accentuata gravità del fatto, oltre che nella valutata carenza di elementi positivi afferenti alla personalità di ciascuno dei suddetti imputati, non dovendo obliterarsi, al riguardo, il complesso della motivazione articolata nella sentenza impugnata, che ha evidenziato il ruolo primario di [OSCURATO:PERSONA] nell'architettato meccanismo criminale e ha anche enucleato il compito rilevante svolto da [OSCURATO:PERSONA], in ragione del supporto offerto quanto meno nella fase ideativa e organizzativa del delitto.Assodato quanto precede, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve essere basato sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato, di guisa che - ove tali elementi positivi non siano in concreto individuati, anche per carenza di allegazione, dalla valutazione giudiziale - il diniego deve considerarsi giustificato e la corrispondente motivazione può ritenersi adeguata anche in ragione del corrispondente richiamo alla ritenuta assenza di tali elementi positivi. Di più, una volta verificata anche l'avvenuta valutazione in senso ostativo di determinati fattori inerenti alla posizione dei suddetti imputati da parte della Corte territoriale, occorre ribadire il principio di diritto secondo cui il giudice del merito, per giustificare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo necessario e sufficiente che egli - con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria - dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28532 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01). La Corte di appello si è attenuta all'esposto principio con l'esposizione di una motivazione insuperata dalle aspecifiche critiche dei suddetti ricorrenti. Per tale profilo, quindi, i corrispondenti motivi non superano il vaglio di ammissibilità. 3.2. Per quanto concerne, poi, l'individuazione della sanzione per ciascun imputato, i giudici di merito hanno ricollegato l'elevata entità delle pene alle caratteristiche del tentativo di incendio, considerato in stato avanzato e messo a punto all'esito di una lunga fase di preparazione. Gli argomenti svolti dai ricorrenti - concentrati nel rilevare una contraddizione reputata di ordine non solo lessicale fra il riferimento allo stato avanzato del tentativo, da un lato, e la sua configurazione quale fatto arrestatosi, sia pure per cause esogene, nel corso degli atti preparatori, pur con inizio di esecuzione, dall'altro - non si confrontano, tuttavia, con la sostanza della valutazione effettuata nella sentenza impugnata. I giudici di appello, nello stesso solco segnato nella sentenza di primo grado, hanno riconnesso all'accurata predisposizione del piano criminoso l'accertamento dell'elevato livello della preordinazione posta alla base del delitto tentato, tale da costituire indice univoco, con la gravità della condotta, dell'intensità del dolo specifico nutrito dagli imputati, secondo la graduazione suindicata.Si tratta di una motivazione sufficientemente specifica e dettagliata a supporto del ragionamento seguito per quantificare le pene, la quale si profila congrua e non illogica e, come tale, risulta idonea a resistere alle doglianze articolate sull'argomento nei tre ricorsi, con il secondo motivo delle impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con la prima parte del secondo motivo dell'impugnazione di Lunardi, doglianze da ritenersi, dunque, infondate, 3.3. Passando alle censure svolte nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], nella seconda parte del secondo motivo, e [OSCURATO:PERSONA], nel quarto motivo, deve ritenersi che la sospensione condizionale non è stata reputata concedibile a questi due imputati in base a considerazioni che non si prestano a fondata critica. La Corte di appello ha indicato come ostativi in tal senso l'elemento della gravità dei fatti, lungamente preparati, al cui perfezionamento l'uno e l'altra degli imputati hanno fornito un valido contributo, nonché il rilievo della carenza di un qualche ravvedimento fino al momento dell'intervento della Guardia di Finanza. Attesa anche la pervicacia nel coltivare il corrispondente progetto criminale anche da parte di questi imputati, i giudici di appello hanno stimato non formulabile per la loro posizione la prognosi favorevole in ordine al loro futuro comportamento, esente da ricadute nel reato. Ora, va premesso che, per quanto concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA], ella, con l'atto di appello, non aveva chiesto la sospensione condizionale in forza di una esplicita doglianza, pur avendo invocato l'assoluzione e anche la diminuzione della pena, ambito nel quale la parte interessata avrebbe dovuto instare per la sospensione condizionale; e neanche nel verbale dell'udienza camerale di appello si rinviene traccia dell'eventuale richiesta della sospensione condizionale, essendosi il difensore riportato all'atto di appello. Nell'appello proposto nell'interesse di Lunardi nemmeno si rinviene un motivo specifico sul punto, sebbene nelle conclusioni dell'atto era stato formulato un, seppur generico, riferimento all'ottenimento dei benefici di legge. E' stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice di appello di motivare circa il mancato esercizio del potere- dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01; v, anche Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 02). In ogni caso e al di là di tale dirimente rilievo, con la motivazione richiamata la Corte di appello ha giustificato con argomenti congrui e in modo tutt'altro che apparente il diniego ai due ricorrenti dei benefici della sospensione condizionale della pena, non limitandosi al riferimento al carattere ostativo annesso, per entrambi gli imputati, alla gravità del reato, ma aggiungendo ulteriori elementi - tesi anche a valutare in modo opposto rispetto a quello prospettato nei ricorsi (ad esempio laddove si è proposto di valutare come atteggiamento resipiscente il mero fatto che gli autori del reato tentato non avevano perseguito ulteriormente il loro progetto criminoso quando erano stati scoperti dalla Guardia di Finanza) - il loro comportamento post factum - per concludere nel senso della concreta impossibilità di svolgere, sia per [OSCURATO:PERSONA] che per Lunardi, la prognosi favorevole richiesta dall'art. 164, primo comma, cod. pen. Questi rilievi impongono di disattendere comunque le suindicate doglianze. 3.4. Per quanto concerne le statuizioni civili, assodato che i giudici di appello hanno ritenuto le stesse, per come disposte nella sentenza di primo grado, in'tangibili, deve rilevarsi che le doglianze in ordine alle medesime introdotte con il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e con il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] appaiono inammissibili. Circa l'impugnazione relativo al capo della sentenza di merito che ha condannato in via generica gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile, pur volendo muovere dall'inflessione più restrittiva dell'orientamento ermeneutico secondo cui, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, occorrendo la prova, sia pure con modalità sommaria, dell'an debeatur, essendo rinviata al separato giudizio civile soltanto la determinazione quantitativa del danno (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418 - 14; v. comunque anche Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Rv. 279625 - 01, per la sufficienza dell'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente), resta il dato ineludibile che già il primo giudice aveva motivatamente ritenuto che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] avesse subìto dalla commissione del tentativo di incendio, quanto meno un tangibile turbamento psicologico certo, con effetti sulla sua sfera morale; assunto che la Corte di appello ha condiviso specificando che l'evenienza della potenzialità pregiudizievole della condotta degli imputati per la sfera della vittima faceva residuare in capo al giudice della liquidazione ogni potere per l'individuazione delle possibili voci di danno, non reputando essere stato limitato il petitum della corrispondente azione. A fronte dell'acclarata evenienza dei presupposti per la condanna generica degli imputati al risarcimento del danno in via generica, gli argomenti svolti dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per contrastare questo approdo, opponendo considerazioni rivalutative e comunque di merito agli argomenti esposti nelle richiamate sentenze, sollecitano un alternativo inquadramento in punto di fatto, precluso in questa sede. Sul punto relativo alla provvisionale, va riaffermato il principio di diritto secondo cui il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto esso costituisce l'esito di una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura non suscettibile di passare in giudicato e destinato a essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486 - 01; Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934 - 01). 4. Corollario delle considerazioni svolte è il rigetto delle tre impugnazioni, nel loro complesso. Segue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 5. Questa conclusione determina la conseguenza che - quanto al regolamento delle spese del grado relative alla posizione della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha svolto attività processuale in questa sede - le stesse vanno poste a carico degli imputati ricorrenti, anche qui soccombenti rispetto all'azione civile proposta nei loro confronti. Dette spese sono da liquidarsi nell'opportuna misura di euro 3.800,00, calcolata, ex artt. 12 e 16 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto - in relazione alle voci precisate nella nota depositata - dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate, oltre che della connotazione soggettiva del complessivo rapporto processuale. Fase di studio C 700,00 Fase introduttiva C 1.500,00 Fase decisionale C 1.600,00 Totale C 3.800,00 Ai suddetti compensi professionali non va aggiunto alcun ristoro di spese borsuali, non richiesto.Spettano alla difesa della parte civile gli accessori di legge, ossia, ex art. 2 d.m. n. 55 del 2014, il rimborso delle spese forfettarie nella - giusta - misura del 15%, oltre all'IVA ed al
Sentenza Cassazione n. 36843/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris