CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 1992
Cassazione n. 14504/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/06/1992 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo generico e manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 5 per il rilievo assorbente attribuito alla gravità del fatto per i due episodi di evasione commessi, ai numerosi precedenti penali, anche allarmanti, dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere tensore Il nresidente [OSCURATO:PERSONA] olo [OSCURATO:PERSONA] DE