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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 15041/2026

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la sentenza del 27/06/2025 del TRIBUNALE di Velletrivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl'accoglimento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 27 giugno 2025 il Tribunale di Velletri ha affermato lapenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla contestazione a lui ascritta, concondanna alla pena di euro 200 di ammenda.In particolare, nel capo di imputazione si è contestato al [OSCURATO:PERSONA] – titolare della licenzaper attività di vigilanza privata – di non aver rispettato alcune delle prescrizioni imposte dallaautorità di pubblica sicurezza nello svolgimento di detta attività (fatto accertato il 17 febbraiodel 2022).2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –[OSCURATO:PERSONA].Al primo motivo, da ritenersi assorbente per quanto si dirà in parte motiva, si deduceerronea applicazione di legge.Secondo la difesa la condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] – soggetto titolare di licenza - integraun mero illecito amministrativo, posto che non si tratta di esercizio abusivo della attività divigilanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.La decisione impugnata non ha tenuto conto degli insegnamenti di questa Corte,secondo cui integra la violazione amministrativa prevista dagli artt. 9 e 17 bis, commasecondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), enon il reato di cui agli artt. 17 e 134 dello stesso T.U.L.P.S., la condotta di chi, in possesso dilicenza del Prefetto, svolge attività di vigilanza in violazione delle prescrizioni impartitedall'autorità di P.S. (Sez. 3, n. 33045 del 13/04/2016, Sberna, Rv. 268124 - 01).A tale indirizzo interpretativo il Collegio intende dare continuità e da ciò derival’annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge comereato.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 27/06/2025 del TRIBUNALE di Velletrivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl'accoglimento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 27 giugno 2025 il Tribunale di Velletri ha affermato lapenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla contestazione a lui ascritta, concondanna alla pena di euro 200 di ammenda.In particolare, nel capo di imputazione si è contestato al [OSCURATO:PERSONA] – titolare della licenzaper attività di vigilanza privata – di non aver rispettato alcune delle prescrizioni imposte dallaautorità di pubblica sicurezza nello svolgimento di detta attività (fatto accertato il 17 febbraiodel 2022).2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –[OSCURATO:PERSONA].Al primo motivo, da ritenersi assorbente per quanto si dirà in parte motiva, si deduceerronea applicazione di legge.Secondo la difesa la condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] – soggetto titolare di licenza - integraun mero illecito amministrativo, posto che non si tratta di esercizio abusivo della attività divigilanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.La decisione impugnata non ha tenuto conto degli insegnamenti di questa Corte,secondo cui integra la violazione amministrativa prevista dagli artt. 9 e 17 bis, commasecondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), enon il reato di cui agli artt. 17 e 134 dello stesso T.U.L.P.S., la condotta di chi, in possesso dilicenza del Prefetto, svolge attività di vigilanza in violazione delle prescrizioni impartitedall'autorità di P.S. (Sez. 3, n. 33045 del 13/04/2016, Sberna, Rv. 268124 - 01).A tale indirizzo interpretativo il Collegio intende dare continuità e da ciò derival’annullamento senza rinvio della decisione impugnata. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge comereato.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15041/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris