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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 31529/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; ‘) [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, pur riconoscendo la continuazione tra i reati sub iudice e altri già oggetto di sentenze irrevocabili di condanna, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione, con il ruolo, stipendiato, di addetto alla custodia dello stupefacente e di gestore di una piazza di spaccio, a un'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), operante nel settore della cocaina, dell'hashish e della marijuana dal dicembre 2015 al dicembre 2017, oltre che con riferimento a una pluralità di fattispecie di cui all'art. 73 del medesimo decreto (capi 3, 8, 9, 10, 11 e 12).

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo (enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducendo violazioni di legge, anche in termini di totale assenza di motivazione, e vizio motivazionale cumulativo in merito alla ritenuta responsabilità circa l'appartenenza al sodalizio, la cui esistenza nei termini ritenuti in sentenza non è oggetto di censure, al pari della ritenuta responsabilità per le i3scritte fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (si anticipa altresì, a pag. 5, una censura circa il trattamento sanzionatorio cui non segue una sua compiuta articolazione).

3. La Procura generale della Repubblica ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente muove dalla dettagliata ricostruzione del sodalizio come emergente dalle sentenze di merito per poi sostenere che le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale, in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», circa la condotta associativa e il dolo di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero condivisibili quale frutto della valutazione globale del compendio probatorio.

Ciò, nonostante trattasi di compendio costituito da intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, sequestri di stupefacente e arresti in flagranza eseguiti a riscontro, tra cui quelli operati a carico dello stesso imputato, documentazione contabile dell'associazione, con ivi annotazioni circa la retribuzione ricevuta dall'imputato per la sua attività in seno al sodalizio, e dichiarazioni di c.d.

«collaboratori di giustizia».

Queste ultime, peraltro, prosegue il ricorrente non avrebbero avuto portata individualizzante circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ma solo in merito all'esistenza e all'operatività del sodalizio.

Il giudice di merito avrebbe altresì finito per trarre da conversazioni generiche elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato attribuendo invece loro un significato univoco, quanto a ruolo consapevolmente assunto in seno al sodalizio.

Per converso, la Corte territoriale avrebbe dovuto trarre conclusioni diametralmente opposte considerando la sussistenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e il solo [OSCURATO:PERSONA], soggetto di spicco del sodalizio operante per il promotore e organizzatore [OSCURATO:PERSONA] (detto «Peppinotto»), in assenza di contatti con altri soggetti di spicca dell'associazione.

Generiche e non conducenti verso la cosciente partecipazione al sodalizio, con il ruolo di custode dello stupefacente e di gestore di una piazza di spaccio, sarebbero poi gli elementi, invece valorizzati dai giudici di merito, emergenti dalla documentazione contabile dell'associazione e dall'utilizzo da parte dell'imputato, quale deposito dello stupefacente, non di un proprio immobile bensì di altri, comunque nella sua disponibilità.

In particolare, quelle che, per i giudici di merito, sarebbero annotazioni manoscritte nella contabilità dell'associazione aventi a oggetto le somme dovute all'imputato per l'espletamento delle sue funzioni in seno al sodalizio sarebbero, invece, per il ricorrente, suscettibili di essere ricondotte anche a differenti sottostanti rapporti (invero non esplicitati nello stesso ricorso).

Così come l'aver utilizzato quale luogo di deposito dello stupefacente un immobile non proprio, ancorché di fatto nella sua disponibilità, sarebbe stato, sempre per il ricorrente e diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, elemento conducente verso l'assenza di appartenenza al sodalizio (in termini sia soggettivi che oggettivi).

3. Le doglianze di cui innanzi sono caratterizzate da diversi profili d'inammissibilità.

3.1. In primo luogo, l'inammissibilità deriva dall'assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati a pag. 5 e s. della sentenza impugnata), le censure in esame sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 6 e ss.), dovendosi quindi le stessi considerare non specifiche ma soli:anto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).3.2.

Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata essa si presentano inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducenti motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argdmentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione).

Ci si riferisce, in particolare, al tentativo di rivalutare il compendio probatorio costituito dal rinvenuto manoscritto, recante annotazioni circa le somme dovuta dal sodalizio all'imputato per l'attività dallo stesso espletata in seno a esso, oltre che alla messa a disposizione, quale luogo di stoccaggio dello stupefacente, di immobile nella disponibilità del prevenuto ancorché non di sua proprietà e ai contatti con soggetto di spicco del sodalizio (direl:tamente operante per il promotore-organizzatore).

3.3. Il riferimento di cui innanzi deve intendersi altresì al ricorrente tentativo di sostituire a quella del giudice una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni captate, in ordine peraltro a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico.

In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 16098 del 2023, Lamacchia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione; Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01).

Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propone il ricorrente con i profili di ricorso che si appuntano sugli esiti delle indagini tecniche, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dei:. 2018, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 272558).

3.4. Altri profili di censura di cui al medesimo motivo di ricorso, invece, si mostrano inammissibili in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla motivazione della sentenza impugnata.

3.4.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/201.3, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

3.4.2. Orbene, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata laddove prospetta un vizio totale di motivazione nonostante un iter logico-giuridico esplicitato in termini dettagliati, peraltro insindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogico.

Si sostiene altresì che la Corte territoriale avrebbe dato rilievo alle dichiarazioni dei c.d.

«collaboratori di giustizia», anche se tali da non fornire circostanze individualizzanti con riferimento all'appartenenza dell'impul:ato al sodalizio, laddove il giudice di merito le ha valutate ai fini della sussistenza dell'associazione e della sua operatività per poi accertare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della già innanzi evidenziata convergenza del molteplice emergente da altri elementi probatori.

3.5. Come già evidenziato in sede di sintetica illustrazione del motivo di ricorso, a pag. 5 dell'impugnazione si anticipa una censura circa il trattamento sanzionatorio, con riferimento agli aumenti per la continuazione, cui però non segue una sua compiuta articolazione.Ne deriva l'inammissibilità del detto profilo ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di doglianza integrante un «non motivo» in quanto, al di là del mero intento anticipatorio di una censura, non deduce l'assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nel citato articolo (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano i riferimenti di cui al precedente paragrafo 3.3.).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; ‘) [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, pur riconoscendo la continuazione tra i reati sub iudice e altri già oggetto di sentenze irrevocabili di condanna, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione, con il ruolo, stipendiato, di addetto alla custodia dello stupefacente e di gestore di una piazza di spaccio, a un'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), operante nel settore della cocaina, dell'hashish e della marijuana dal dicembre 2015 al dicembre 2017, oltre che con riferimento a una pluralità di fattispecie di cui all'art. 73 del medesimo decreto (capi 3, 8, 9, 10, 11 e 12). 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo (enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducendo violazioni di legge, anche in termini di totale assenza di motivazione, e vizio motivazionale cumulativo in merito alla ritenuta responsabilità circa l'appartenenza al sodalizio, la cui esistenza nei termini ritenuti in sentenza non è oggetto di censure, al pari della ritenuta responsabilità per le i3scritte fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (si anticipa altresì, a pag. 5, una censura circa il trattamento sanzionatorio cui non segue una sua compiuta articolazione). 3. La Procura generale della Repubblica ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente muove dalla dettagliata ricostruzione del sodalizio come emergente dalle sentenze di merito per poi sostenere che le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», circa la condotta associativa e il dolo di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero condivisibili quale frutto della valutazione globale del compendio probatorio. Ciò, nonostante trattasi di compendio costituito da intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, sequestri di stupefacente e arresti in flagranza eseguiti a riscontro, tra cui quelli operati a carico dello stesso imputato, documentazione contabile dell'associazione, con ivi annotazioni circa la retribuzione ricevuta dall'imputato per la sua attività in seno al sodalizio, e dichiarazioni di c.d. «collaboratori di giustizia». Queste ultime, peraltro, prosegue il ricorrente non avrebbero avuto portata individualizzante circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ma solo in merito all'esistenza e all'operatività del sodalizio. Il giudice di merito avrebbe altresì finito per trarre da conversazioni generiche elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato attribuendo invece loro un significato univoco, quanto a ruolo consapevolmente assunto in seno al sodalizio. Per converso, la Corte territoriale avrebbe dovuto trarre conclusioni diametralmente opposte considerando la sussistenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e il solo [OSCURATO:PERSONA], soggetto di spicco del sodalizio operante per il promotore e organizzatore [OSCURATO:PERSONA] (detto «Peppinotto»), in assenza di contatti con altri soggetti di spicca dell'associazione. Generiche e non conducenti verso la cosciente partecipazione al sodalizio, con il ruolo di custode dello stupefacente e di gestore di una piazza di spaccio, sarebbero poi gli elementi, invece valorizzati dai giudici di merito, emergenti dalla documentazione contabile dell'associazione e dall'utilizzo da parte dell'imputato, quale deposito dello stupefacente, non di un proprio immobile bensì di altri, comunque nella sua disponibilità. In particolare, quelle che, per i giudici di merito, sarebbero annotazioni manoscritte nella contabilità dell'associazione aventi a oggetto le somme dovute all'imputato per l'espletamento delle sue funzioni in seno al sodalizio sarebbero, invece, per il ricorrente, suscettibili di essere ricondotte anche a differenti sottostanti rapporti (invero non esplicitati nello stesso ricorso). Così come l'aver utilizzato quale luogo di deposito dello stupefacente un immobile non proprio, ancorché di fatto nella sua disponibilità, sarebbe stato, sempre per il ricorrente e diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, elemento conducente verso l'assenza di appartenenza al sodalizio (in termini sia soggettivi che oggettivi). 3. Le doglianze di cui innanzi sono caratterizzate da diversi profili d'inammissibilità. 3.1. In primo luogo, l'inammissibilità deriva dall'assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati a pag. 5 e s. della sentenza impugnata), le censure in esame sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 6 e ss.), dovendosi quindi le stessi considerare non specifiche ma soli:anto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).3.2. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata essa si presentano inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducenti motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argdmentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). Ci si riferisce, in particolare, al tentativo di rivalutare il compendio probatorio costituito dal rinvenuto manoscritto, recante annotazioni circa le somme dovuta dal sodalizio all'imputato per l'attività dallo stesso espletata in seno a esso, oltre che alla messa a disposizione, quale luogo di stoccaggio dello stupefacente, di immobile nella disponibilità del prevenuto ancorché non di sua proprietà e ai contatti con soggetto di spicco del sodalizio (direl:tamente operante per il promotore-organizzatore). 3.3. Il riferimento di cui innanzi deve intendersi altresì al ricorrente tentativo di sostituire a quella del giudice una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni captate, in ordine peraltro a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico. In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 16098 del 2023, Lamacchia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione; Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propone il ricorrente con i profili di ricorso che si appuntano sugli esiti delle indagini tecniche, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dei:. 2018, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 272558). 3.4. Altri profili di censura di cui al medesimo motivo di ricorso, invece, si mostrano inammissibili in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla motivazione della sentenza impugnata. 3.4.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/201.3, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 3.4.2. Orbene, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata laddove prospetta un vizio totale di motivazione nonostante un iter logico-giuridico esplicitato in termini dettagliati, peraltro insindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogico. Si sostiene altresì che la Corte territoriale avrebbe dato rilievo alle dichiarazioni dei c.d. «collaboratori di giustizia», anche se tali da non fornire circostanze individualizzanti con riferimento all'appartenenza dell'impul:ato al sodalizio, laddove il giudice di merito le ha valutate ai fini della sussistenza dell'associazione e della sua operatività per poi accertare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della già innanzi evidenziata convergenza del molteplice emergente da altri elementi probatori. 3.5. Come già evidenziato in sede di sintetica illustrazione del motivo di ricorso, a pag. 5 dell'impugnazione si anticipa una censura circa il trattamento sanzionatorio, con riferimento agli aumenti per la continuazione, cui però non segue una sua compiuta articolazione.Ne deriva l'inammissibilità del detto profilo ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di doglianza integrante un «non motivo» in quanto, al di là del mero intento anticipatorio di una censura, non deduce l'assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nel citato articolo (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano i riferimenti di cui al precedente paragrafo 3.3.). 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r