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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 28538/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.8185/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] di Porto di Viareggio; -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 79 1/202 0 de l 18/09/2020.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 3/10/2023.

Fatti di causa Nel 2017 l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva dinanzi al Giudice di pace di Lucca nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Porto di Viareggio opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento di € 1.032 a titolo di sanzione amministrativa,irrogata poiché presso la piscina dello stabilimento balneare Aeolus a Pietrasanta non era presente 2di 5 – 8 19 5 /202 1 – 2 – 3/10/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. l’assistente ai bagnanti durante l’orario di apertura.

Si allegava la vio- lazione di un’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 2015, che dispone per la presenza di un addetto alla sicurezza per le piscine di uso pubblico.

L’opposizione è stata rigettata in primo e in secondo grado.

Ricorre in cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] con due motivi, illu- strati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Porto di Viareggio è rimasta inti- mata.

Ragioni della decisione 1.- Il primo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione sul punto centrale.

Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 3 co. 1 lett. a) n. 2 l. reg.

Toscana 8/2006e art. 25 d.p.g.r. 54/2015.

I due motivi condividono la sostanza e possono essere esaminati congiuntamente.

In particolare, fondato è il primo motivo in quanto diretto sostanzial- mente a censurare ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. il carattere perplesso della motivazione e fondato è anche il secondo motivo circa la viola- zione dell’art. 3 co. 1 lett. a) n. 2 l. reg.

Toscana 8/2006.

L’art. 105 d.lgs. 112/1998 (sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del primo capo della l. 59/1997) affida alle Regioni, tra l’altro, funzioni relative al demanio marittimo.

Entra in gioco la l. reg.

Toscana 8/2006 (norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso na- tatorio), cui è da affiancare il correlativo regolamento di attuazione ex d.p.g.r. 54/2015.

L’art. 3 co. 1l. reg. cit. classifica le piscine secondo i seguenti linea- menti: (a) piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'u- tenza pubblica, che a loro volta si distinguono in: (1) piscine pubbliche e private aperte al pubblico; (2) piscine private ad uso collettivo: che 3di 5 – 8 19 5 /202 1 – 2 – 3/10/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre atti- vità ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa e agli utenti delle relative attività aperte al pubblico da essa esercitate [il frammento finale, a partire da «e agli utenti…», è stato inserito successivamente dalla l. reg. 51/2020]; (3) impianti finalizzati al gioco acquatico; (b) piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titoloe dei loro ospiti ai sensi degli artt. 1117 ss. c.c.

Mentre per le piscine aperte al pubblico( art. 3 co. 1 lett. a n. 1 l. reg. cit.) è prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, per le pi- scine private ad uso collettivo(art. 3 co. 1 lett. a n. 2 l. reg. cit . ) e ntra in considerazione l’art. 12 co. 5 e 6l. reg. cit.: «(5) Per le piscine pri- vate ad uso collettivo di cui all'art. 3 co. 1 lett. a) n. 2, a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti; (6) Per le piscine ad uso collettivo di cui al comma precedente, ove non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l'assenza dell'assistenza ai bagnanti ed attrezza l'area della pi- scina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incon- trollato nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguar- darne l'incolumità.

Per le piscine di cui all'art. 3 co. 1 lett. a) n. 2, tali protezioni possono essere costituite anche da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati».

Ne segue che sono esonerate dall’obbligo di mettere un assistente a disposizione dei bagnanti le struttureaventi al loro interno p iscine pri- vatequalificabili come ad uso collettivo, a differenza delle strutture che gestiscono piscine pubbliche o private qualificabili come aperte al pub- blico.La ricorrente appoggia la sua argomentazione a questo quadro 4di 5 – 8 19 5 /202 1 – 2 – 3/10/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. normativo, valorizzando in particolare il carattere accessorio dell’uti- lizzo della piscina rispetto ai servizi principali dell’impianto balneare.

2. - L ’argomentazione censurata della sentenza impugnata è la se- guente (in sintesi).

«Sembrerebbe»che le piscine facenti parte di uno stabilimento balneare rientrino nella nozione di piscine private ad uso collettivo, non obbligate alla assistenza bagnanti, in quanto accessibil i ai soli clienti, soci ed ospiti.Ma proprio la possibilità di accesso ai clienti, ai soci ed agli ospiti parifica sostanzialmente le piscine private ad uso collettivo alle piscine private aperte al pubblico.

Basti pensare che l'in- gresso alle piscine è regolato alla stessa maniera, vale a dire attraverso il pagamento di un biglietto.

Si intende allora che non sussistano ra- gioni valide per ritenere che le piscine private ad uso collettivo (di soci, clienti ed ospiti della struttura) presentino rischi di utilizzo minori ri- spetto alle piscine private ad uso pubblico.

Corretta è conseguente- mente l'ordinanza che ha imposto la presenza di un addetto alla sicu- rezza con riguardo alle piscine di uso pubblico, come debbono ragione- volmente ritenersi quelle pertinenti agli stabilimenti balneari.

Il gra- vame deve essere, allora, rigettato.Le spese, tuttavia, si compensano, prestandosi la lettera della normativa regionale alla interpretazione fa- vorevole alla ricorrente.Per la stessa ragione, non ricorrono le condi- zioni per il pagamento del doppio del contributo unificato.

3. –Delle due l’una: o la piscina di cui al caso di specie è una piscina privata ad uso collettivo ed allora ex l. reg.

Toscana 8/2006 la correla- tiva struttura non è tenuta a provvedere alla presenza dell'assistente ai bagnanti, né quindiessa può essere sanzionata per la manc anza di quest’ultimo; oppure la piscina de qua è una piscina privata aperta al pubblico ed allora ex l. reg.

Toscana 8/2006 la correlativa struttura è tenuta a provvedere alla presenza dell'assistente ai bagnantie quindi essa può essere sanzionata per la mancanza di quest’ultimo .

L a 5di 5 – 8 19 5 /202 1 – 2 – 3/10/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sentenza impugnata si costruisceuna impraticabile terza via: la piscina «sembrerebbe» ad uso collettivo, ma deve essere lo stesso sanzionata per la mancanza dell’assistente ai bagnanti, salva la compensazione delle spese e l’abbuono del pagamento di una cifra corrispondente al contributo unificato, considerato che la lettera della l. reg.

T oscana 8/2006è favorevole alla ricorrente.

Tale motivazione non regge né logicamente, né giuridicamente, co- sicché l’alternativa prospettata dovrà essere risolta dal giudice di rin- vio.

4. – È accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, rinviata la causa al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa al Tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.8185/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] di Porto di Viareggio; -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 79 1/202 0 de l 18/09/2020. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 3/10/2023. Fatti di causa Nel 2017 l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva dinanzi al Giudice di pace di Lucca nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Porto di Viareggio opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento di € 1.032 a titolo di sanzione amministrativa,irrogata poiché presso la piscina dello stabilimento balneare Aeolus a Pietrasanta non era presente 2di 5 – 8 19 5 /202 1 – 2 – 3/10/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. l’assistente ai bagnanti durante l’orario di apertura. Si allegava la vio- lazione di un’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 2015, che dispone per la presenza di un addetto alla sicurezza per le piscine di uso pubblico. L’opposizione è stata rigettata in primo e in secondo grado. Ricorre in cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] con due motivi, illu- strati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Porto di Viareggio è rimasta inti- mata. Ragioni della decisione 1.- Il primo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione sul punto centrale. Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 3 co. 1 lett. a) n. 2 l. reg. Toscana 8/2006e art. 25 d.p.g.r. 54/2015. I due motivi condividono la sostanza e possono essere esaminati congiuntamente. In particolare, fondato è il primo motivo in quanto diretto sostanzial- mente a censurare ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. il carattere perplesso della motivazione e fondato è anche il secondo motivo circa la viola- zione dell’art. 3 co. 1 lett. a) n. 2 l. reg. Toscana 8/2006. L’art. 105 d.lgs. 112/1998 (sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del primo capo della l. 59/1997) affida alle Regioni, tra l’altro, funzioni relative al demanio marittimo. Entra in gioco la l. reg. Toscana 8/2006 (norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso na- tatorio), cui è da affiancare il correlativo regolamento di attuazione ex d.p.g.r. 54/2015. L’art. 3 co. 1l. reg. cit. classifica le piscine secondo i seguenti linea- menti: (a) piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'u- tenza pubblica, che a loro volta si distinguono in: (1) piscine pubbliche e private aperte al pubblico; (2) piscine private ad uso collettivo: che 3di 5 – 8 19 5 /202 1 – 2 – 3/10/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre atti- vità ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa e agli utenti delle relative attività aperte al pubblico da essa esercitate [il frammento finale, a partire da «e agli utenti…», è stato inserito successivamente dalla l. reg. 51/2020]; (3) impianti finalizzati al gioco acquatico; (b) piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titoloe dei loro ospiti ai sensi degli artt. 1117 ss. c.c. Mentre per le piscine aperte al pubblico( art. 3 co. 1 lett. a n. 1 l. reg. cit.) è prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, per le pi- scine private ad uso collettivo(art. 3 co. 1 lett. a n. 2 l. reg. cit . ) e ntra in considerazione l’art. 12 co. 5 e 6l. reg. cit.: «(5) Per le piscine pri- vate ad uso collettivo di cui all'art. 3 co. 1 lett. a) n. 2, a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti; (6) Per le piscine ad uso collettivo di cui al comma precedente, ove non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l'assenza dell'assistenza ai bagnanti ed attrezza l'area della pi- scina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incon- trollato nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguar- darne l'incolumità. Per le piscine di cui all'art. 3 co. 1 lett. a) n. 2, tali protezioni possono essere costituite anche da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati». Ne segue che sono esonerate dall’obbligo di mettere un assistente a disposizione dei bagnanti le struttureaventi al loro interno p iscine pri- vatequalificabili come ad uso collettivo, a differenza delle strutture che gestiscono piscine pubbliche o private qualificabili come aperte al pub- blico.La ricorrente appoggia la sua argomentazione a questo quadro 4di 5 – 8 19 5 /202 1 – 2 – 3/10/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. normativo, valorizzando in particolare il carattere accessorio dell’uti- lizzo della piscina rispetto ai servizi principali dell’impianto balneare. 2. - L ’argomentazione censurata della sentenza impugnata è la se- guente (in sintesi). «Sembrerebbe»che le piscine facenti parte di uno stabilimento balneare rientrino nella nozione di piscine private ad uso collettivo, non obbligate alla assistenza bagnanti, in quanto accessibil i ai soli clienti, soci ed ospiti.Ma proprio la possibilità di accesso ai clienti, ai soci ed agli ospiti parifica sostanzialmente le piscine private ad uso collettivo alle piscine private aperte al pubblico. Basti pensare che l'in- gresso alle piscine è regolato alla stessa maniera, vale a dire attraverso il pagamento di un biglietto. Si intende allora che non sussistano ra- gioni valide per ritenere che le piscine private ad uso collettivo (di soci, clienti ed ospiti della struttura) presentino rischi di utilizzo minori ri- spetto alle piscine private ad uso pubblico. Corretta è conseguente- mente l'ordinanza che ha imposto la presenza di un addetto alla sicu- rezza con riguardo alle piscine di uso pubblico, come debbono ragione- volmente ritenersi quelle pertinenti agli stabilimenti balneari. Il gra- vame deve essere, allora, rigettato.Le spese, tuttavia, si compensano, prestandosi la lettera della normativa regionale alla interpretazione fa- vorevole alla ricorrente.Per la stessa ragione, non ricorrono le condi- zioni per il pagamento del doppio del contributo unificato. 3. –Delle due l’una: o la piscina di cui al caso di specie è una piscina privata ad uso collettivo ed allora ex l. reg. Toscana 8/2006 la correla- tiva struttura non è tenuta a provvedere alla presenza dell'assistente ai bagnanti, né quindiessa può essere sanzionata per la manc anza di quest’ultimo; oppure la piscina de qua è una piscina privata aperta al pubblico ed allora ex l. reg. Toscana 8/2006 la correlativa struttura è tenuta a provvedere alla presenza dell'assistente ai bagnantie quindi essa può essere sanzionata per la mancanza di quest’ultimo . L a 5di 5 – 8 19 5 /202 1 – 2 – 3/10/2023 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sentenza impugnata si costruisceuna impraticabile terza via: la piscina «sembrerebbe» ad uso collettivo, ma deve essere lo stesso sanzionata per la mancanza dell’assistente ai bagnanti, salva la compensazione delle spese e l’abbuono del pagamento di una cifra corrispondente al contributo unificato, considerato che la lettera della l. reg. T oscana 8/2006è favorevole alla ricorrente. Tale motivazione non regge né logicamente, né giuridicamente, co- sicché l’alternativa prospettata dovrà essere risolta dal giudice di rin- vio. 4. – È accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, rinviata la causa al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa al Tr
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