CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 33787/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere Hapronunciato la seguente ORDINANZA INARCASSA– [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I , in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL],elett. domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], comein calce all ’ atto ; -ricorrente– Contro R.G.N. Ud.10.11.2022 Pagina2di 7 - RGN 2684 / 201 9 estensore cons. m.ferro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , in personadel curator e fall. p.t .; -intimato– perla cassazione del decreto Trib. Venezia 2 0. 12 .201 8 , n. 10347/2018 , inR.G. 5142/2018; vistala memoria del ricorrente; udita la relazione della causa svolta dal Presidente relatore dott. MassimoFerro alla camera di consiglio del 10 novembre 2022 . [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1.INARCASSA – Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti [INARCASSA] impugna il decreto Trib. Venezia 20.12.2018, n. 10347/2018, in R.G. 5142/2018 che, rigettandone l’opposizione svolta ex art.98 l.f. avverso il decreto delgiudice delegato del [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] [FALLIMENTO] , ha negato l’ a ttribuzione del privilegio exartt. 2753 e 2754 c.c. al suo credito (relativo al mancato versamento per le annualità 2011, 2021 e 2013 dei contributi integrativi, oltre a sanzioniper omessa o infedele dichiarazione reddituale e per omissione contributivaex art. 2, 5 e 10 Reg. gen. di previdenza 2021) , ammesso allostato passivo fallimentare ma solo in via chirografaria ; 2.il tribunal e , concordando con qu ant o statuito dal giudice delegato, ha escluso l’ammissione in privilegi o del credito per mancato versamentodei contributi integrativi , ritenendo che i) i contributi dovuti aINARCASSA – nella forma soggettiva, facoltativa e integrativa – non sono paragonabili a quelli dovuti per l’assistenza obbligatoria all’INPS, ma a quelli che sono corrisposti dai vari professionisti alle rispettive cassedi previdenz a e che, dunque, ii) detti contributi non godono del privilegiodi cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. ; 3.il ricorso è su due motiv i ; il fallimento intimato non svolge alcuna difesa. Pagina3di 7 - RGN 2684 / 201 9 estensore cons. m.ferro [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. con il primo motivo si contesta la violazione ex art . 360, co. 1,n. 3, degli art t. 2753 e 2754 c.c. , nonostante i l mancato versamento deicontributi integrativi da parte della società, poi fallita, mentre in realtà a nulla rilev a la natura di diritto privato dell’ente che ha perso la sua qualificazionedi ente pubblico, in quanto, ad ogni modo, esso opera quale prestatore di una forma di assistenza, rivolta ai propri iscritti, sociale e obbligatoria e che si implementa per il tram ite dei contributi che ex lege iprofessionisti iscritti sono tenuti a versare ; 2. con il secondo motivo s’invoca la violazione de ll’art. 2751 bis , c.c. così come modificato dal comma 474 dell’articolo unico della l. n. 205/2017,introduttivo dell’estensione del privilegio generale sui mobili , oltreche alle retribuzioni dei professionisti , anche ai contributi integrativi daversare alla rispettiva cassa di previdenza, privilegio che, ad avviso del ricorrente, può essere fatto valere a prescind ere dall’epoca della prestazione,rilevando il momento in cui il credito viene azionato in un concorso tra creditori ; così che, allorquando non si vo glia ammettere il credito in via privilegiata ex artt. 2753 e 2754 c.c., una via alternativa peril riconoscimento sarebbe data dalla nuova legge , alla cui applicazione alcaso di specie avrebbe ostato esclusivamente l’ avvenuta ammissione delcredito in via chirografaria con un provvedimento definitivo ; 3. il secondo motivo , in trattazione pregiudiziale dat a la astratta idoneità a definire positivamente la impugnazione sulla base di un principio p iù generale ed esterno rispetto alla disciplina speciale della materia, è inammissibile, alla luce del canone ermeneutico anche di recente espresso per cui « le norm e in materia di privilegi non hanno natura processuale, ma sostanziale, poiché imprimono al credito una particolarequalità, e sono soggette al generale principio di irretroattività, sicchénon rileva che il privilegio sia stabilito al momento dell'esecuzi one forzata o del concorso dei creditori, ma che sia previsto al tempo Pagina4di 7 - RGN 2684 / 201 9 estensore cons. m.ferro dell'insorgenza del credito » (Cass. 17738/2022, 6906/2022, 36755/2021,a conferma dell’indirizzo di Cass. s.u. 5685/2015); 4.il primo motivo è fondato ; è vero che questa Corte ha individuato la causa del credito - in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. - « nell’interesse pubblicoal reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento dellaprevidenza sociale , fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza sicché i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, alla [OSCURATO:PERSONA] non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non "ex lege" ma in forza della contrattazione collettiva» (Cass. 25173/2015; Cass. 12821/1998; Cass. 03878/2019; Cass.15676/2006 e, ancora sulla Cassa edile, restrittivamente Cass.20390/2017 e Cass. 36 346/2021 e, per l’Ente previdenziale dei farmacisti,Cass. 3878/2019 ) ; 5.vi è in realtà un consolidato indirizzo che , senza smentita del precedente,delimita l’operatività del privilegio sui beni mobili del datore dilavoro essenzialmente sulla base della natura negoziale o autoritaria della fonte regolamentare del le forme di assistenza sociale e previdenziale per il finanziamento delle quali i contributi devono essere versati, affermando si che « il rapporto giuridico di assicurazione sociale sorgeex lege a condizioni prefissate, mentre il rapporto di assicurazione privata (qualificazione che ricomprende anche quello attinente alle prestazioni in tegrative previdenziali e assistenziali) trae origine dall’autonomiadelle parti (anche se regolata attraverso la contrattazione collettiva):ne deriva che soltanto i contributi del primo tipo sono assistiti dal privilegio in discussione» ( cfr. Cass. 12821 /1998) ; si cché pacificamenteil privilegio va negato relativamente ai contributi dovuti per contratto e, a contrario, va , senz’altro , riconosciuto allorquando il loro versamentosia previsto dalla legge ; Pagina5di 7 - RGN 2684 / 201 9 estensore cons. m.ferro 6.altra duplice distinzione opera poi a livello delle due disposizioni codicistiche,includendo la prima norma, quanto ad “istituti, enti o fondi speciali”anche i contributi di natura s ostitutiva od integrativa , purché la gestione del soggetto cui affluiscono sia condotta come forma di assicurazioneobbligatoria, per un verso, e così da finanziare “l’invalidità, lavecchiaia ed i superstiti” , per l’altro; la seconda norma, l’art.2754 c. c., contempla– a chiusura della guarentigia prelatizia - i contributi ad istituti edenti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle dell’appenacitato art.2753 c.c. , con le riduzioni al 50% ivi previsto anche pergli accessori corrispondenti; 4.su questa scia giurisprudenziale , la Corte ha pacificamento negato ilriconoscimento del privilegio ex art. 2753 e 2754 c.c. al credito sorto in virtù della mancata elargizione di contributi previdenziali da parte di lavoratoriautonomi o datori di lavoro al [OSCURATO:PERSONA] – F.A.L.E.A (Cass. 15676/2006), al Fondo integrativo di previdenzaper i dirigenti di aziende - F.I.P.D.A.I. (Cass. 12821 /1998), all’ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, E.N.P.A.E. (Cass. 3878/2019), alla Cassa edile di mutualità e assistenza delle province di Milano (Cass. 25173/2015) , in considerazione della loro attinenza a forme di assistenza e previdenza previste dalle rispettive contrattazionicollettive e che , in quanto tali , sono estranee alle forme di assistenzaobbligatoria cui si riferisc ono gli invocati articoli di legge ; 5. a i presenti fini, rileva poi il richiamo di altra giurisprudenza determinatasiattorno all’istituto del privilegio sui beni mobili del datore dilavoro, vale a dire la nozione di “datore di lavoro” contenuta negli artt. 2753e 2754 c.c. che in realtà copre tutti i soggetti tenuti al versamento dicontributi obbligatori, non rilevando allo scopo la natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro (cfr . Cass. n. 11115/1994; Cass.15676/2006); 6.così fatto cenno a l contesto normativo generale , va ravvisata la natura in realtà obbligatoria della forma di assistenza prestata da INARCASSA, qualità che si evince dalla previsione legislativa della Pagina6di 7 - RGN 2684 / 201 9 estensore cons. m.ferro contribuzione– tanto quella soggettiva quanto quella integrativa – di cui agliartt. 9 e 10 della legge 3 gennaio 1981, n.6 recante nor me in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti (art.9 : i l contributo soggettivo obbligatorio, a carico di ogni iscritto alla Cassa, è pari alle seguentipercentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno ... , Èin ogni caso dovuto un contributo minimo di .. ; art.10: tutti gli iscritti aglialbi di in gegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentualesu tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il de bitore . . . Le associazionio società di professionisti devono applicare la maggiorazione perla quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di ingegnere e architetto; l'ammontare complessivo annuo ... è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società, pari alla percentualedegli utili spettante al professionista stesso. .. Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma,un importo minimo risultante dalla applicaz ione della percentuale adun volume di affari pari a . ..”); 7. la conclusione, poi, appare altresì confortata indirettamente dall’esclusione normativa al l’iscrizione alla Cassa di previdenza ed assistenzadegli ingegneri e architetti liberi professionisti allorquando gli stessisiano “ iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di unrapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata ” (cosìl’ art. 3 l. 4 marzo 1978, n.179 così come sostituito dall’art. 2 dell a l.n. 1046/1971 e dunque con vigenza dal 1.1.1972 ) ; altra convergenza interpretativasi può ricavare infine dal la giurisprudenza che ha applicato la normativa recata dalla l. 9 agosto 1995, n.335 , art. 3, comma 9 - regolatoria dell’ intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali – anche ai crediti contributivi vantati da INARCASSA (Cass n. 14864/2011; Cass. n. 26621/2006; Cass. n. 24910/2007), così conferma ndo ne la comune appartenenz a alle contribuzionidi previdenza e di assistenza sociale obbligatoria ; ed infatti Pagina7di 7 - RGN 2684 / 201 9 estensore cons. m.ferro Cass. n. 20585/2015 ha precisato che « il legislatore ha inteso regolare l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali,con riferimento a t utte le forme di previdenza obbligatoria, compresequelle per i liberi professionisti » ; ilricorso va dunque accolto , con rinvio al primo giudice, anche per laliquidazione delle spese del procedimento, avendo riguardo al credito damancato versamento dei contributi integrativi vantato da INARCASSA , daammettersi in via privilegiata al FALLIMENTO ex art. 2753 e 2754 c.c. in considerazione della cir costanza che specificamente « la Cassa ha lo scopo di attuare un trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti