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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28865/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TRENTO.3.to-iav—vis- o alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di associazione per delinquere e di furto in abitazione aggravato consumato e tentato, la pena concordata dal medesimo con il pubblico ministero.

Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di motivazione in relazione al denegato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p.

Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato in particolare che l'imputato non può dolersi del mancato riconoscimento da parte del giudice di attenuanti che non hanno costituito oggetto dell'accordo recepito nella sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così d -i1-77 Il consigl ore DEPO9T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TRENTO.3.to-iav—vis- o alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di associazione per delinquere e di furto in abitazione aggravato consumato e tentato, la pena concordata dal medesimo con il pubblico ministero. Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di motivazione in relazione al denegato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato in particolare che l'imputato non può dolersi del mancato riconoscimento da parte del giudice di attenuanti che non hanno costituito oggetto dell'accordo recepito nella sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così d -i1-77 Il consigl ore DEPO9T
Sentenza Cassazione n. 28865/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris