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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 16421/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15434-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro 2022 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], 1264 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15434/20162 Numero sezionale 1264/2022 Numero di raccolta generale 16421/2022 BECCARIA 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 872/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/12/2015 R.G.N. 1788/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta alla condanna del datore di lavoro INPS al pagamento delle somme specificamente indicate in sentenza a titolo di rimborso spese effettuate in occasione della partecipazione alle prove di selezione interna per il passaggio alla posizione economica C4 svoltesi a Roma il 19.12.2008.

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ritiene che le spese di vitto, alloggio e viaggio, corrispondendo la partecipazione alla selezione interna ad un interesse del singolo lavoratore, debbano essere rimborsate dalla parte datoriale solo in presenza di una espressa previsione in tal senso.

F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15434/20163 Numero sezionale 1264/2022 A tal riguardo, scrive il giudice del gravame, effettivamente Numero di raccolta generale 16421/2022 l’art. 29, all. 3, del d.P.R. n. 509/1979, disponeva che Data pubblicazione 20/05/2022“al personale che partecipa a corsi o concorsi interni compete l’indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio”; tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 43 del c.c.n.l. del 14 febbraio 2001 - che richiama l’art. 72, comma 1, d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni - l’art. 29 ha cessato di produrre effetti.

La Corte territoriale puntualizza, poi, che la contrattazione collettiva del 14.2.2001, applicabile al caso in esame, nulla ha previsto all’art. 21, mentre il successivo accordo nazionale del 20 maggio 2003 n. 113 ha riconosciuto solo il diritto alla trasferta, escludendo quello al rimborso delle spese.

Ricorda, come successivamente, il diritto all’indennità di trasferta sia stato poi soppresso dall’art. 1, comma 213, l. n. 266 del 2005.

Alla luce della compiuta ricostruzione dei dati normativi, ha ritenuto infondata la domanda.

Proponevano ricorso per cassazione i lavoratori, articolandolo in tre motivi.

Resisteva con controricorso l’Inps.

Considerato che:

1. Va preliminarmente rilevato che quelli che in ricorso vengono qualificati come primo e secondo motivo non sono, in realtà, definibili come tali perché non individuano con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa di cui all’art. 360 c.p.c. (cfr.

S.U. n. 32415/2021), limitandosi a delineare il quadro normativo che costituisce la premessa delle censure contenute nel terzo mezzo.

F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15434/20164 Numero sezionale 1264/2022

2. Con quest’ultimo si lamenta la violazione o falsa Numero di raccolta generale 16421/2022 applicazione di norme di diritto e contratti collettivi Data pubblicazione 20/05/2022 nazionali ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Nello specifico, le parti ricorrenti sostengono che, a differenza di quanto opinato dalla Corte territoriale, l’interpretazione delle fonti legali e contrattuali consentirebbe di affermare il diritto dei lavoratori al rimborso delle spese per la partecipazione ai concorsi interni sulla base dell’accordo del 20 maggio 2003.

Sostengono i ricorrenti che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, l’interpretazione letterale e logico- sistematica dell’accordo estenderebbe il trattamento di trasferta anche ai casi di partecipazione a concorso interno, riconoscendo altresì anche il diritto al rimborso delle spese di viaggio e, per il caso di trasferta fuori della propria residenza, anche il diritto ai pasti e all’alloggio.

Sempre in ricorso si nega l’abrogazione dell’art. 29, all.

3. del d.P.R. n. 509 del 1979 e si sostiene che, essendo lo sviluppo professionale e di carriera del pubblico dipendente funzionale anche al miglioramento del servizio offerto dalla P.A., delle spese per la partecipazione ai concorsi interni dovrebbe farsi carico il datore di lavoro.

Conclusivamente, secondo i ricorrenti la legge finanziaria n. 266 del 2005, all’art. 1, comma 213 e ss., avrebbe abrogato le indennità di trasferta, ma non anche le ipotesi di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

3. Tale mezzo, profilato nelle plurime censure innanzi descritte, è per alcuni versi infondato e per altri versi inammissibile.

3.1. Nel rimettere in ordine logico le questioni proposte dalle parti ricorrenti, va in primo luogo evidenziato che, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, la progressione di carriera interna risponde in via prioritaria all’interesse del F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15434/20165 Numero sezionale 1264/2022 lavoratore all’arricchimento professionale ed al miglioramento Numero di raccolta generale 16421/2022 dei profili retributivi.

Data pubblicazione 20/05/2022 Non può quindi sostenersi che il datore sia tenuto al rimborso delle spese effettuate per i concorsi interni in quanto anch’esso si gioverebbe della progressione di carriera dei propri dipendenti che si traduce in un miglioramento del servizio.

Va infatti ribadito che l’interesse primario alla progressione di cassiera è quello del prestatore, essendo a tal proposito sufficiente notare che la qualità del servizio deve restare immutata ed ispirata ai principi costituzionali di efficacia ed efficienza, chiunque sia preposto a quei compiti e funzioni.

Ne discende che, come correttamente già ritenuto dal giudice di appello, corrispondendo la partecipazione alla selezione interna ad un interesse che è in via principale del dipendente, le spese di vitto, alloggio e viaggio devono essere rimborsate dalla parte datoriale solo in presenza di una espressa previsione in tal senso.

3.2. Tanto premesso, la Corte territoriale ha dato atto che l’art. 29, all. 3, del d.P.R. n. 509/1979 prevedeva effettivamente che “al personale che partecipa a corsi o concorsi interni compete l’indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio”; ha tuttavia poi rilevato che detta disposizione, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, è stata abrogata ai sensi del combinato disposto dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 43 del c.c.n.l. del 14 febbraio 2001, che richiama l’art. 72, comma 1, d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

Invero, è chiaro il tenore testuale del primo comma del citato art. 69 d.lgs. n. 165 del 2001, che dispone l’inapplicabilità delle disposizioni non abrogate a seguito della stipula dei contratti collettivi relativi al quadriennio 1994-1997.

Ne consegue la correttezza anche sul punto della decisione della Corte territoriale.

F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15434/20166 Numero sezionale 1264/2022

3.3. Rilevato quindi che l’art. 21 del c.c.n.l. del 1Numero di raccolta generale 16421/20224.2.2001, applicabile ratione temporis, nulla ha disposto in tema di Data pubblicazione 20/05/2022 rimborso spese per la partecipazione ai concorsi interni, il giudice di appello ha interpretato il successivo accordo fra le parti sociali del 20 maggio 2003 nel senso di riconoscere loro solo il diritto alla trasferta e non più anche al rimborso delle spese.

Dell’Accordo citato i ricorrenti offrono, invece, un’interpretazione diversa da quella datane dal giudice di merito.

La doglianza è inammissibile.

Ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato si applica la regola, posta dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciarne direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione, ma l’applicazione di detto principio è limitato ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., con esclusione di quelli integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e all'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria (cfr. Cass. 14449/2017).

Alla luce di quanto detto, è evidentemente precluso in sede di legittimità il sindacato dell’Accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiesto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in ragione del rilievo che non si tratta di un contratto collettivo nazionale.

Conclusivamente, quanto a detto profilo, la doglianza è - come anticipato - inammissibile perché non è stata dedotta alcuna violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. Né, va aggiunto, si palesa contraddittoria l’interpretazione dell’accordo fornita dalla Corte territoriale, secondo la quale il cit.

Accordo n. 113 del 20 maggio 2003 conserva solo F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15434/20167 Numero sezionale 1264/2022 l’indennità di trasferta, ma non anche il diritto al rimborso Numero di raccolta generale 16421/2022 delle spese.

Data pubblicazione 20/05/2022

3.4. Correttamente, quindi, sulla scorta di detta interpretazione dell’Accordo n. 113 del 2003, è stata compiuta dalla Corte territoriale la successiva ricostruzione normativa, affermando che in virtù della previsione dell’art. 1, comma 213, l. 266 del 2005, è stata abrogata anche l’indennità di trasferta, con conseguente infondatezza della domanda dei ricorrenti, sia quanto alle spese che quanto all’indennità trasferta.

La lettera e la ratio di detta norma non lasciano, infatti, alcuno spazio ad interpretazioni asimmetriche.

3.5. Non può invocarsi a fondamento del diritto invocato nemmeno l’atto unilaterale datoriale dell’INPS (circolare n. 7 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) cui pure si fa cenno in ricorso, vuoi perché non ha natura normativa, vuoi perché esso – ove pure avesse il contenuto di cui parla il ricorso - potrebbe soltanto fungere da spunto per un’alternativa interpretazione dell’Accordo sindacale citato, ma non dimostrare una violazione di qualcuno dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.

4. Alla luce di quanto innanzi, restano assorbite tutte le ulteriori questioni.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 400,00 per compensi professionali, oltre spese processuali ed accessori di legge.

F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15434/20168 Numero sezionale 1264/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del Numero di raccolta generale 16421/2022 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per Data pubblicazione 20/05/2022 il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15434-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro 2022 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], 1264 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15434/20162 Numero sezionale 1264/2022 Numero di raccolta generale 16421/2022 BECCARIA 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 872/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/12/2015 R.G.N. 1788/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta alla condanna del datore di lavoro INPS al pagamento delle somme specificamente indicate in sentenza a titolo di rimborso spese effettuate in occasione della partecipazione alle prove di selezione interna per il passaggio alla posizione economica C4 svoltesi a Roma il 19.12.2008. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ritiene che le spese di vitto, alloggio e viaggio, corrispondendo la partecipazione alla selezione interna ad un interesse del singolo lavoratore, debbano essere rimborsate dalla parte datoriale solo in presenza di una espressa previsione in tal senso. F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15434/20163 Numero sezionale 1264/2022 A tal riguardo, scrive il giudice del gravame, effettivamente Numero di raccolta generale 16421/2022 l’art. 29, all. 3, del d.P.R. n. 509/1979, disponeva che Data pubblicazione 20/05/2022“al personale che partecipa a corsi o concorsi interni compete l’indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio”; tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 43 del c.c.n.l. del 14 febbraio 2001 - che richiama l’art. 72, comma 1, d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni - l’art. 29 ha cessato di produrre effetti. La Corte territoriale puntualizza, poi, che la contrattazione collettiva del 14.2.2001, applicabile al caso in esame, nulla ha previsto all’art. 21, mentre il successivo accordo nazionale del 20 maggio 2003 n. 113 ha riconosciuto solo il diritto alla trasferta, escludendo quello al rimborso delle spese. Ricorda, come successivamente, il diritto all’indennità di trasferta sia stato poi soppresso dall’art. 1, comma 213, l. n. 266 del 2005. Alla luce della compiuta ricostruzione dei dati normativi, ha ritenuto infondata la domanda. Proponevano ricorso per cassazione i lavoratori, articolandolo in tre motivi. Resisteva con controricorso l’Inps. Considerato che: 1. Va preliminarmente rilevato che quelli che in ricorso vengono qualificati come primo e secondo motivo non sono, in realtà, definibili come tali perché non individuano con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa di cui all’art. 360 c.p.c. (cfr. S.U. n. 32415/2021), limitandosi a delineare il quadro normativo che costituisce la premessa delle censure contenute nel terzo mezzo. F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15434/20164 Numero sezionale 1264/2022 2. Con quest’ultimo si lamenta la violazione o falsa Numero di raccolta generale 16421/2022 applicazione di norme di diritto e contratti collettivi Data pubblicazione 20/05/2022 nazionali ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Nello specifico, le parti ricorrenti sostengono che, a differenza di quanto opinato dalla Corte territoriale, l’interpretazione delle fonti legali e contrattuali consentirebbe di affermare il diritto dei lavoratori al rimborso delle spese per la partecipazione ai concorsi interni sulla base dell’accordo del 20 maggio 2003. Sostengono i ricorrenti che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, l’interpretazione letterale e logico- sistematica dell’accordo estenderebbe il trattamento di trasferta anche ai casi di partecipazione a concorso interno, riconoscendo altresì anche il diritto al rimborso delle spese di viaggio e, per il caso di trasferta fuori della propria residenza, anche il diritto ai pasti e all’alloggio. Sempre in ricorso si nega l’abrogazione dell’art. 29, all. 3. del d.P.R. n. 509 del 1979 e si sostiene che, essendo lo sviluppo professionale e di carriera del pubblico dipendente funzionale anche al miglioramento del servizio offerto dalla P.A., delle spese per la partecipazione ai concorsi interni dovrebbe farsi carico il datore di lavoro. Conclusivamente, secondo i ricorrenti la legge finanziaria n. 266 del 2005, all’art. 1, comma 213 e ss., avrebbe abrogato le indennità di trasferta, ma non anche le ipotesi di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. 3. Tale mezzo, profilato nelle plurime censure innanzi descritte, è per alcuni versi infondato e per altri versi inammissibile. 3.1. Nel rimettere in ordine logico le questioni proposte dalle parti ricorrenti, va in primo luogo evidenziato che, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, la progressione di carriera interna risponde in via prioritaria all’interesse del F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15434/20165 Numero sezionale 1264/2022 lavoratore all’arricchimento professionale ed al miglioramento Numero di raccolta generale 16421/2022 dei profili retributivi. Data pubblicazione 20/05/2022 Non può quindi sostenersi che il datore sia tenuto al rimborso delle spese effettuate per i concorsi interni in quanto anch’esso si gioverebbe della progressione di carriera dei propri dipendenti che si traduce in un miglioramento del servizio. Va infatti ribadito che l’interesse primario alla progressione di cassiera è quello del prestatore, essendo a tal proposito sufficiente notare che la qualità del servizio deve restare immutata ed ispirata ai principi costituzionali di efficacia ed efficienza, chiunque sia preposto a quei compiti e funzioni. Ne discende che, come correttamente già ritenuto dal giudice di appello, corrispondendo la partecipazione alla selezione interna ad un interesse che è in via principale del dipendente, le spese di vitto, alloggio e viaggio devono essere rimborsate dalla parte datoriale solo in presenza di una espressa previsione in tal senso. 3.2. Tanto premesso, la Corte territoriale ha dato atto che l’art. 29, all. 3, del d.P.R. n. 509/1979 prevedeva effettivamente che “al personale che partecipa a corsi o concorsi interni compete l’indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio”; ha tuttavia poi rilevato che detta disposizione, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, è stata abrogata ai sensi del combinato disposto dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 43 del c.c.n.l. del 14 febbraio 2001, che richiama l’art. 72, comma 1, d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni. Invero, è chiaro il tenore testuale del primo comma del citato art. 69 d.lgs. n. 165 del 2001, che dispone l’inapplicabilità delle disposizioni non abrogate a seguito della stipula dei contratti collettivi relativi al quadriennio 1994-1997. Ne consegue la correttezza anche sul punto della decisione della Corte territoriale. F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15434/20166 Numero sezionale 1264/2022 3.3. Rilevato quindi che l’art. 21 del c.c.n.l. del 1Numero di raccolta generale 16421/20224.2.2001, applicabile ratione temporis, nulla ha disposto in tema di Data pubblicazione 20/05/2022 rimborso spese per la partecipazione ai concorsi interni, il giudice di appello ha interpretato il successivo accordo fra le parti sociali del 20 maggio 2003 nel senso di riconoscere loro solo il diritto alla trasferta e non più anche al rimborso delle spese. Dell’Accordo citato i ricorrenti offrono, invece, un’interpretazione diversa da quella datane dal giudice di merito. La doglianza è inammissibile. Ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato si applica la regola, posta dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciarne direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione, ma l’applicazione di detto principio è limitato ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., con esclusione di quelli integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e all'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria (cfr. Cass. 14449/2017). Alla luce di quanto detto, è evidentemente precluso in sede di legittimità il sindacato dell’Accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiesto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in ragione del rilievo che non si tratta di un contratto collettivo nazionale. Conclusivamente, quanto a detto profilo, la doglianza è - come anticipato - inammissibile perché non è stata dedotta alcuna violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. Né, va aggiunto, si palesa contraddittoria l’interpretazione dell’accordo fornita dalla Corte territoriale, secondo la quale il cit. Accordo n. 113 del 20 maggio 2003 conserva solo F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15434/20167 Numero sezionale 1264/2022 l’indennità di trasferta, ma non anche il diritto al rimborso Numero di raccolta generale 16421/2022 delle spese. Data pubblicazione 20/05/2022 3.4. Correttamente, quindi, sulla scorta di detta interpretazione dell’Accordo n. 113 del 2003, è stata compiuta dalla Corte territoriale la successiva ricostruzione normativa, affermando che in virtù della previsione dell’art. 1, comma 213, l. 266 del 2005, è stata abrogata anche l’indennità di trasferta, con conseguente infondatezza della domanda dei ricorrenti, sia quanto alle spese che quanto all’indennità trasferta. La lettera e la ratio di detta norma non lasciano, infatti, alcuno spazio ad interpretazioni asimmetriche. 3.5. Non può invocarsi a fondamento del diritto invocato nemmeno l’atto unilaterale datoriale dell’INPS (circolare n. 7 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) cui pure si fa cenno in ricorso, vuoi perché non ha natura normativa, vuoi perché esso – ove pure avesse il contenuto di cui parla il ricorso - potrebbe soltanto fungere da spunto per un’alternativa interpretazione dell’Accordo sindacale citato, ma non dimostrare una violazione di qualcuno dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. 4. Alla luce di quanto innanzi, restano assorbite tutte le ulteriori questioni. Conseguentemente, il ricorso va rigettato. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 400,00 per compensi professionali, oltre spese processuali ed accessori di legge. F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15434/20168 Numero sezionale 1264/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del Numero di raccolta generale 16421/2022 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per Data pubblicazione 20/05/2022 il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8
Sentenza Cassazione n. 16421/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris