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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02646/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27690/2021R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Nicosia (EN), allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 32 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 88S28 C351 L rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Patti, con studio in Sinagra (ME) [OSCURATO:PERSONA], codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76H70 G377 L), elettivamente domiciliato in Roma, allaP.zza S. Lorenzo in Lucina n. 26, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Condojanni, in virtù Avviso accertamento maggiori redditi d’impresa ai fini Irpef – Sottoscrizione funzionario delegato – Retrodatazione effetti delega firma di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegata in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3284/2021emessa dalla CTR Sicilia il 12 / 04 /20 21 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale esercente l’attività di commercio al dettaglio di confezione per adulti, proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Enna avverso un avviso di accertamento concernente maggiori redditi d’impresa ai fini Irpef ed un maggior valore della produzione netta ai fini Irap.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che l’avviso di accertamento impugnato era stato sottoscritto da un funzionario delegato in un periodo di scopertura dalla delega, dovendosi ritenere inefficace la retrodatazione della decorrenza degli effetti della successiva delega successivamente rilasciata allo stesso funzionario.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essersi la CTR pronunciata su una questione (quella della validità temporale della delega di firma) non sollevata dal contribuente né con il ricorso introduttivo né con la successiva memoria.

1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.In violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente non ha trascritto, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi (né ha almeno allegato al ricorso per cassazione), il ricorso introduttivo e la memoria di replica depositati dal contribuente nel corso del giudizio di primo grado.

E’ noto che, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra le tante, Sez. 6 -1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019).

1.2. In ogni caso, anche a voler recepire (ma, in senso contrario, vedasi pagg. 5 e 6 del controricorso) le affermazioni contenute a pagina 8 del ricorso (secondo cui le contestazioni della contribuente avevano riguardato, dapprima -con il ricorso introduttivo - , la mancata allegazione all’avviso di accertamento della delega di firma e, poi - con la memoria di replica del 24.10.2016 -, l’assenza nella delega esibita dall’Ufficio di una chiara funzione di delega di firma, l’assenza nella stessa di una motivazione ela non specifica come destinatario del dott. [OSCURATO:PERSONA], e non anche il profilo della validità temporale della delega), il motivo non meriterebbe di essere accolto.

Invero, il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni hinc ed inde dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta.

Ne consegue che tale vizio deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Sez. 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006; conf.

Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 31/01/2011).

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4), c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992, nonché la nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR esposto le ragioni giuridiche per le quali aveva ritenuto che la retrodatazione della decorrenza degli effetti della delega di firma fosse illegittima e, quindi, inefficace.

2.1. Il motivo è fondato.

E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione.

E’ stato altresì precisato (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art.111, comma 6, Cost.), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata(cfr. Cass n. 2876/2017).

I giudici di secondo grado, avuto riguardo alla conferma della delega di firma operata in data 26.8.2015, e fino al 31.12.2015, allo stesso funzionario dott. [OSCURATO:PERSONA], si sono limitati apoditticamente ad affermare che doveva ritenersi “inefficace, poiché illegittima, la retrodatazione della decorrenza degli effetti di tale delega (18 luglio 2015), ivi apposta”, senz’altro aggiungere per spiegare le ragioni di tale ritenuta illegittimità e conseguente inefficacia della delega.

Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, che si converte in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 d.lvo 546/92 e dà luogo a nullità della sentenza.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 dPR n. 600/1973 e 1339 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la conferma, in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA], della delega di firma configurava, in diritto, una ratifica con efficacia retroattiva, idonea a sanare, ora per allora, l’invalidità della sottoscrizione del delegato effettuata il 24.7.2015, dopo la scadenza originaria (17.7.2015) della delega.

3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.

4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto con riferimento al secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27690/2021R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Nicosia (EN), allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 32 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 88S28 C351 L rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Patti, con studio in Sinagra (ME) [OSCURATO:PERSONA], codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76H70 G377 L), elettivamente domiciliato in Roma, allaP.zza S. Lorenzo in Lucina n. 26, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Condojanni, in virtù Avviso accertamento maggiori redditi d’impresa ai fini Irpef – Sottoscrizione funzionario delegato – Retrodatazione effetti delega firma di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegata in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3284/2021emessa dalla CTR Sicilia il 12 / 04 /20 21 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale esercente l’attività di commercio al dettaglio di confezione per adulti, proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Enna avverso un avviso di accertamento concernente maggiori redditi d’impresa ai fini Irpef ed un maggior valore della produzione netta ai fini Irap. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che l’avviso di accertamento impugnato era stato sottoscritto da un funzionario delegato in un periodo di scopertura dalla delega, dovendosi ritenere inefficace la retrodatazione della decorrenza degli effetti della successiva delega successivamente rilasciata allo stesso funzionario. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essersi la CTR pronunciata su una questione (quella della validità temporale della delega di firma) non sollevata dal contribuente né con il ricorso introduttivo né con la successiva memoria. 1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.In violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente non ha trascritto, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi (né ha almeno allegato al ricorso per cassazione), il ricorso introduttivo e la memoria di replica depositati dal contribuente nel corso del giudizio di primo grado. E’ noto che, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra le tante, Sez. 6 -1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019). 1.2. In ogni caso, anche a voler recepire (ma, in senso contrario, vedasi pagg. 5 e 6 del controricorso) le affermazioni contenute a pagina 8 del ricorso (secondo cui le contestazioni della contribuente avevano riguardato, dapprima -con il ricorso introduttivo - , la mancata allegazione all’avviso di accertamento della delega di firma e, poi - con la memoria di replica del 24.10.2016 -, l’assenza nella delega esibita dall’Ufficio di una chiara funzione di delega di firma, l’assenza nella stessa di una motivazione ela non specifica come destinatario del dott. [OSCURATO:PERSONA], e non anche il profilo della validità temporale della delega), il motivo non meriterebbe di essere accolto. Invero, il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni hinc ed inde dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che tale vizio deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Sez. 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006; conf. Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 31/01/2011). 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4), c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992, nonché la nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR esposto le ragioni giuridiche per le quali aveva ritenuto che la retrodatazione della decorrenza degli effetti della delega di firma fosse illegittima e, quindi, inefficace. 2.1. Il motivo è fondato. E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E’ stato altresì precisato (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art.111, comma 6, Cost.), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata(cfr. Cass n. 2876/2017). I giudici di secondo grado, avuto riguardo alla conferma della delega di firma operata in data 26.8.2015, e fino al 31.12.2015, allo stesso funzionario dott. [OSCURATO:PERSONA], si sono limitati apoditticamente ad affermare che doveva ritenersi “inefficace, poiché illegittima, la retrodatazione della decorrenza degli effetti di tale delega (18 luglio 2015), ivi apposta”, senz’altro aggiungere per spiegare le ragioni di tale ritenuta illegittimità e conseguente inefficacia della delega. Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, che si converte in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 d.lvo 546/92 e dà luogo a nullità della sentenza. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 dPR n. 600/1973 e 1339 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la conferma, in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA], della delega di firma configurava, in diritto, una ratifica con efficacia retroattiva, idonea a sanare, ora per allora, l’invalidità della sottoscrizione del delegato effettuata il 24.7.2015, dopo la scadenza originaria (17.7.2015) della delega. 3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente. 4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto con riferimento al secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio
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