Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47345/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fettelsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ~-eeffretatre chiede ade il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Lecce, ha accolto l'appello del Pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce avverso l'ordinanza emessa in data 3/01/22 dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, con cui veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto associativo di cui al capo 1) e per i delitti fine di cui ai capi 3), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 14), 15) e 21), disponendo l'applicazione di detta misura cautelare anche per i reati di estorsione aggravata altresì dal metodo mafioso di cui ai capi 2) e 8) e di partecipazione con ruolo di promotore ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 26), in relazione ai quali il suddetto G.i.p. aveva rigettato la richiesta di misura cautelare.

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art.629 cod. pen. e vizio di motivazione.

Con riguardo all'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], rileva il difensore che correttamente il G.i.p. non ravvisava i gravi indizi di colpevolezza neppure in ordine ad un'estorsione di tipo "ambientale", non escludendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto fare un regalo in occasione del compleanno della figlia del ricorrente, Noemi, che per i buoni rapporti con la Bevilacqua l'avesse voluta accompagnare ad effettuare un colloquio in carcere con il proprio coniuge e, infine, che possa non essere stata recepita dal ricorrente l'istigazione del fratello, di cui alla missiva in atti sequestrata, a chiedere qualcosa al mese a [OSCURATO:PERSONA].

Con riguardo all'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], la difesa evidenzia che nella telefonata, ritenuta significativa dal P.m. nel suo appello, tra la Bevilacqua e Avvantaggiato l'insofferenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi metodi violenti è stata manifestata anche dalla Bevilacqua, che gli ha rinfacciato di spendere arbitrariamente il nome del marito; e che la somma, di cui si discute, di mille euro, da restituire nella misura di cento euro al mese, sembra essere oggetto di mero prestito e non di estorsione.2.2.

Col secondo motivo di ricorso la difesa deduce violazione dell'art. 74, commi 1, 3 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e vizio di motivazione.

Si rileva che il Tribunale, dopo avere considerato gli elementi costituivi della fattispecie astratta e averli rapportati a quelli concretamente ravvisabili nella specie, senza mai menzionare Pascali, ha concluso apoditticamente sul suo ruolo di vertice non solo nel sodalizio mafioso, ma anche in quello relativo al traffico di stupefacenti.

E ciò sulla base di due soli episodi di droga che non hanno interessato Pascali, ma [OSCURATO:PERSONA] rosi.

La difesa osserva che: - Pascali, come sua moglie [OSCURATO:PERSONA], nemmeno risponde di reati fine significativi per la partecipazione a detta associazione; - inoltre, non sussistono nella specie elementi caratterizzanti un'associazione di tale tipo, quali una cassa comune, una disponibilità di mezzi, ricondotti a ben vedere ad Agrosì e Mastrovito, l'indeterminatezza del programma criminoso, l'affectio societatis, e la preoccupazione congiunta del mantenimento in carcere dei sodali detenuti.

Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in • termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iannicelli, Rv. 247206).

2. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata procede, attraverso un'attenta disamina del materiale investigativo, ad una valutazione completa e coerente con le risultanze procedimentali dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] sia in ordine ai summenzionati delitti estorsivi (di cui ai capi 2 e 8) che alla partecipazione del suddetto con ruolo di promotore e organizzatore anche del sodalizio relativo al traffico di stupefacenti (di cui al capo 26).

Non mancando di confrontarsi con l'ordinanza appellata.

2.1. Quanto, invero, al delitto estorsivo di cui al capo 2), in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'impresa di pulizie, che sarebbe stato obbligato alla dazione di periodiche somme di denaro al clan Pascali, l'ordinanza muove dalle stesse dichiarazioni rese dalla persona offesa, dalle quali emerge l'ammissione della medesima di avere assunto [OSCURATO:PERSONA], sodale del clan, e di aver fatto déi regali "spontanei" ai fratelli Pascali, in virtù di una conoscenza ventennale.

Evidenzia, però, come dette dichiarazioni siano smentite da una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo, ignaro di essere intercettato, affermava che quel contributo periodico di cinquanta euro non era dovuto, così ammettendo l'assoluta illegittimità della pretesa e dunque la sua sottoposizione a estorsione.

Aggiunge che nel colloquio tra [OSCURATO:PERSONA], fratello di Nicola, e la moglie, il primo esortava la seconda, nel caso di bisogno di denaro, a rivolgersi a Domenico lacca per andare da Dino a riscuotere; e che non vi è dubbio che si trattasse di somme estorte emerge dal colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, nel corso del quale quest'ultima, alla domanda del primo se [OSCURATO:PERSONA] le stesse dando qualcosa ogni tanto, replicava che Dino le corrispondeva "la 50 euro" e che si era offerto anche di accompagnarla per i colloqui al carcere di Secondigliano.

Evidenzia, inoltre, come sia inequivoco il tenore della missiva in sequestro, inoltrata gàvl 3 da [OSCURATO:PERSONA] al fratello Nicola, in cui lo esortava a farsi "dare qualcosa fissa al mese da [OSCURATO:PERSONA]" come faceva lui.

Rileva, quindi, l'ordinanza che non si comprende a che titolo [OSCURATO:PERSONA] dovesse periodicamente o su richiesta versare contributi in favore dei Pascali, se non nella misura in cui era costretto dal potere intimidatorio promanante dal clan da loro capeggiato; e a che titolo, se non per compiacere il sodalizio, fosse stato obbligato ad assumere alle sue dipendenze [OSCURATO:PERSONA], che aveva trasformato il suo ufficio in un luogo di incontro dei sodali e che nelle intenzioni di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie, emergenti da una conversazione intercettata tra gli stessi, avrebbe dovuto spingere [OSCURATO:PERSONA] ad attestare una disponibilità di assunzione lavorativa in favore di Pascali al fine di ridurre il tempo di osservazione dello stesso all'interno della struttura carceraria.

Quanto, poi, all'estorsione continuata di cui al capo 8), commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza muove da un'attenta analisi delle conversazioni intercettate (p. 7-14; tra cui in particolare quella tra la Bevilacqua, moglie di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], e tra la prima e Avvantaggiato), dalle quali emerge che Avvantaggiato, che non si sottraeva mai ai pagamenti, veniva sistematicamente contattato dalla Bevilacqua per periodiche dazioni di denaro, mensilmente o in prossimità di ricorrenze e festività, e che le sollecitazioni ai pagamenti sempre puntuali non mancavano mai di menzionare "il pensiero per Nico" o "i saluti di Nico".

Il provvedimento pone, poi, in relazione le dichiarazioni di Avvantaggiato, riconducenti tali elargizioni a dei regali spontanei fatti direttamente alle mogli dei Pascali, con le suddette risultanze investigative, che smentiscono dette dichiarazioni, dando contezza di pagamenti mensili puntualmente corrisposti non solo alle mogli dei Pascali e in particolare alla Bevilacqua, ma anche ad esattori che agivano per conto del clan, nello specifico [OSCURATO:PERSONA], i cui metodi aggressivi erano sgraditi ad Avvantaggiato che se ne lamentava con la Bevilacqua, e [OSCURATO:PERSONA] che, subentrando a [OSCURATO:PERSONA], si recava periodicamente a prendere denaro da "zio Domenico" e portarlo alla Bevilacqua.

I Giudici del riesame ritengono, pertanto, anche tale fattispecie riconducibile alle estorsioni ambientali poste in essere dal clan Pascali nel territorio di proprio dominio e indubbio il concorso nella stessa, quantomeno a livello gravemente indiziario, di [OSCURATO:PERSONA].A fronte della appena riportate argomentazioni in ordine ad entrambe le fattispecie estorsive e al coinvolgimento di Pascali, scevre da vizi logici e giuridici, il primo motivo di ricorso ritorna, con riguardo all'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], sul rapporto amicale in virtù del quale sarebbero avvenute le dazioni di denaro ovvero vi sarebbe stato l'accompagnamento in carcere della Bevilacqua da parte di [OSCURATO:PERSONA], o, infine, sull'ipotesi della mancata ricezione dell'istigazione a riscuotere proveniente dal fratello; o ancora, con riguardo all'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], sul fatto che la stessa Bevilacqua era insofferente dei metodi violenti di [OSCURATO:PERSONA] e lamentava un uso arbitrario del nome del marito, a riprova che quanto da restituire fosse oggetto di mero prestito.

Incorre detto motivo, in tal modo, nella reiterazione di rilievi già svolti e con i quali il Tribunale del riesame si è confrontato e, quindi, nella aspecificità, nonché nella sollecitazione di una diversa interpretazione di elementi fattuali, non consentita in questa sede.

2.2. Passando alla disamina della gravità indiziaria in ordine al sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti e al coinvolgimento dell'odierno ricorrente, l'ordinanza in esame evidenzia come l'indagine abbia dimostrato che il sodalizio mafioso avesse al proprio interno un assetto organizzativo finalizzato al narcotraffico affidato a [OSCURATO:PERSONA], che operava in autonomia, ma sempre con l'avallo di [OSCURATO:PERSONA] di cui la Bevilacqua costituiva la longa manus, portando all'esterno del carcere le direttive del marito detenuto e venendo costantemente informata dai sodali (in particolare Agrosì) delle questioni più rilevanti relative al traffico di stupefacenti.

Ripercorre il provvedimento - da p. 18 a p. 25 - le risultanze dell'attività di intercettazione telefonica documentanti gli elementi sintomatici della sussistenza del sodalizio, quali la sussistenza di una cassa comune e di una contabilità gestite da [OSCURATO:PERSONA], come, altresì, da riscontro offerto dalle note presenti nel suo cellulare al momento del suo arresto (analiticamente esaminate alle p. 21-22), la disponibilità di mezzi finalizzati alla realizzazione del programma criminoso (in particolare del garage-deposito della sostanza stupefacente in uso al gruppo, indicato nelle conversazioni come "laboratorio", nel quale risultava avvenire il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente e nei pressi del citiate era arrestato Mastrovito mentre era in procinto di prelevare 500 gr. di cocaina), l'indeterminatezza di detto programma, l'affectio societatis (evidenziata dal compattarsi del gruppo al cospetto di problemi in grado di mettere in crisi l'organizzazione, in particolare situazioni di debito e credito riguardanti la stessa) e, infine, la preoccupazione del gruppo per le spese legali e il mantenimento in carcere dei detenuti (ad esempio in relazione all'arresto di Mastrovito).

Il provvedimento impugnato individua, altresì, le conversazioni di rilievo (p. 18-21), da cui emerge il controllo di [OSCURATO:PERSONA], tramite la moglie, sull'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti.

I Giudici del riesame evidenziano come il ricorrente, non potendo occuparsi, proprio per il suo stato di detenzione, dell'approvvigionamento e del successivo smistamento delle sostanze stupefacenti, vi avesse delegato Agrosì, al quale forniva specifiche direttive attraverso la Bevilacqua, ricevendo dal medesimo, sempre attraverso la moglie, tutte le informazioni sull'andamento di detta attività.

Sottolineano come Agrosì, proprio perché partecipe anche al sodalizio mafioso, non potesse operare se non con l'avallo di [OSCURATO:PERSONA] a cui garantiva parte dei profitti (contributi in denaro, copertura delle spese di viaggio della Bevilacqua per recarsi ai colloqui in carcere a Secondigliano, regalie di oggetti di lusso).

A fronte di tale iter motivazionale, non manifestamente illogico e giuridicamente corretto, il secondo motivo di impugnazione, lamentando un'insussistente apoditticità delle argomentazioni sul ruolo di Pescali di vertice dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e insistendo sul mancato coinvolgimento del ricorrente e della moglie in specifici reati- fine e sull'insussistenza di elementi caratterizzanti un'associazione di tale tipo, riconducibili al più ad Agrosì e a Mastrovito, oltre ad essere manifestamente infondato, dimostra di non confrontarsi con la trama argomentativa e di sollecitare una riconsiderazione di elementi fattuali non consentita in questa sede.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Vanno disposti, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fettelsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ~-eeffretatre chiede ade il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Lecce, ha accolto l'appello del Pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce avverso l'ordinanza emessa in data 3/01/22 dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, con cui veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto associativo di cui al capo 1) e per i delitti fine di cui ai capi 3), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 14), 15) e 21), disponendo l'applicazione di detta misura cautelare anche per i reati di estorsione aggravata altresì dal metodo mafioso di cui ai capi 2) e 8) e di partecipazione con ruolo di promotore ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 26), in relazione ai quali il suddetto G.i.p. aveva rigettato la richiesta di misura cautelare. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art.629 cod. pen. e vizio di motivazione. Con riguardo all'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], rileva il difensore che correttamente il G.i.p. non ravvisava i gravi indizi di colpevolezza neppure in ordine ad un'estorsione di tipo "ambientale", non escludendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto fare un regalo in occasione del compleanno della figlia del ricorrente, Noemi, che per i buoni rapporti con la Bevilacqua l'avesse voluta accompagnare ad effettuare un colloquio in carcere con il proprio coniuge e, infine, che possa non essere stata recepita dal ricorrente l'istigazione del fratello, di cui alla missiva in atti sequestrata, a chiedere qualcosa al mese a [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo all'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], la difesa evidenzia che nella telefonata, ritenuta significativa dal P.m. nel suo appello, tra la Bevilacqua e Avvantaggiato l'insofferenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi metodi violenti è stata manifestata anche dalla Bevilacqua, che gli ha rinfacciato di spendere arbitrariamente il nome del marito; e che la somma, di cui si discute, di mille euro, da restituire nella misura di cento euro al mese, sembra essere oggetto di mero prestito e non di estorsione.2.2. Col secondo motivo di ricorso la difesa deduce violazione dell'art. 74, commi 1, 3 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e vizio di motivazione. Si rileva che il Tribunale, dopo avere considerato gli elementi costituivi della fattispecie astratta e averli rapportati a quelli concretamente ravvisabili nella specie, senza mai menzionare Pascali, ha concluso apoditticamente sul suo ruolo di vertice non solo nel sodalizio mafioso, ma anche in quello relativo al traffico di stupefacenti. E ciò sulla base di due soli episodi di droga che non hanno interessato Pascali, ma [OSCURATO:PERSONA] rosi. La difesa osserva che: - Pascali, come sua moglie [OSCURATO:PERSONA], nemmeno risponde di reati fine significativi per la partecipazione a detta associazione; - inoltre, non sussistono nella specie elementi caratterizzanti un'associazione di tale tipo, quali una cassa comune, una disponibilità di mezzi, ricondotti a ben vedere ad Agrosì e Mastrovito, l'indeterminatezza del programma criminoso, l'affectio societatis, e la preoccupazione congiunta del mantenimento in carcere dei sodali detenuti. Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in • termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iannicelli, Rv. 247206). 2. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata procede, attraverso un'attenta disamina del materiale investigativo, ad una valutazione completa e coerente con le risultanze procedimentali dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] sia in ordine ai summenzionati delitti estorsivi (di cui ai capi 2 e 8) che alla partecipazione del suddetto con ruolo di promotore e organizzatore anche del sodalizio relativo al traffico di stupefacenti (di cui al capo 26). Non mancando di confrontarsi con l'ordinanza appellata. 2.1. Quanto, invero, al delitto estorsivo di cui al capo 2), in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'impresa di pulizie, che sarebbe stato obbligato alla dazione di periodiche somme di denaro al clan Pascali, l'ordinanza muove dalle stesse dichiarazioni rese dalla persona offesa, dalle quali emerge l'ammissione della medesima di avere assunto [OSCURATO:PERSONA], sodale del clan, e di aver fatto déi regali "spontanei" ai fratelli Pascali, in virtù di una conoscenza ventennale. Evidenzia, però, come dette dichiarazioni siano smentite da una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo, ignaro di essere intercettato, affermava che quel contributo periodico di cinquanta euro non era dovuto, così ammettendo l'assoluta illegittimità della pretesa e dunque la sua sottoposizione a estorsione. Aggiunge che nel colloquio tra [OSCURATO:PERSONA], fratello di Nicola, e la moglie, il primo esortava la seconda, nel caso di bisogno di denaro, a rivolgersi a Domenico lacca per andare da Dino a riscuotere; e che non vi è dubbio che si trattasse di somme estorte emerge dal colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, nel corso del quale quest'ultima, alla domanda del primo se [OSCURATO:PERSONA] le stesse dando qualcosa ogni tanto, replicava che Dino le corrispondeva "la 50 euro" e che si era offerto anche di accompagnarla per i colloqui al carcere di Secondigliano. Evidenzia, inoltre, come sia inequivoco il tenore della missiva in sequestro, inoltrata gàvl 3 da [OSCURATO:PERSONA] al fratello Nicola, in cui lo esortava a farsi "dare qualcosa fissa al mese da [OSCURATO:PERSONA]" come faceva lui. Rileva, quindi, l'ordinanza che non si comprende a che titolo [OSCURATO:PERSONA] dovesse periodicamente o su richiesta versare contributi in favore dei Pascali, se non nella misura in cui era costretto dal potere intimidatorio promanante dal clan da loro capeggiato; e a che titolo, se non per compiacere il sodalizio, fosse stato obbligato ad assumere alle sue dipendenze [OSCURATO:PERSONA], che aveva trasformato il suo ufficio in un luogo di incontro dei sodali e che nelle intenzioni di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie, emergenti da una conversazione intercettata tra gli stessi, avrebbe dovuto spingere [OSCURATO:PERSONA] ad attestare una disponibilità di assunzione lavorativa in favore di Pascali al fine di ridurre il tempo di osservazione dello stesso all'interno della struttura carceraria. Quanto, poi, all'estorsione continuata di cui al capo 8), commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza muove da un'attenta analisi delle conversazioni intercettate (p. 7-14; tra cui in particolare quella tra la Bevilacqua, moglie di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], e tra la prima e Avvantaggiato), dalle quali emerge che Avvantaggiato, che non si sottraeva mai ai pagamenti, veniva sistematicamente contattato dalla Bevilacqua per periodiche dazioni di denaro, mensilmente o in prossimità di ricorrenze e festività, e che le sollecitazioni ai pagamenti sempre puntuali non mancavano mai di menzionare "il pensiero per Nico" o "i saluti di Nico". Il provvedimento pone, poi, in relazione le dichiarazioni di Avvantaggiato, riconducenti tali elargizioni a dei regali spontanei fatti direttamente alle mogli dei Pascali, con le suddette risultanze investigative, che smentiscono dette dichiarazioni, dando contezza di pagamenti mensili puntualmente corrisposti non solo alle mogli dei Pascali e in particolare alla Bevilacqua, ma anche ad esattori che agivano per conto del clan, nello specifico [OSCURATO:PERSONA], i cui metodi aggressivi erano sgraditi ad Avvantaggiato che se ne lamentava con la Bevilacqua, e [OSCURATO:PERSONA] che, subentrando a [OSCURATO:PERSONA], si recava periodicamente a prendere denaro da "zio Domenico" e portarlo alla Bevilacqua. I Giudici del riesame ritengono, pertanto, anche tale fattispecie riconducibile alle estorsioni ambientali poste in essere dal clan Pascali nel territorio di proprio dominio e indubbio il concorso nella stessa, quantomeno a livello gravemente indiziario, di [OSCURATO:PERSONA].A fronte della appena riportate argomentazioni in ordine ad entrambe le fattispecie estorsive e al coinvolgimento di Pascali, scevre da vizi logici e giuridici, il primo motivo di ricorso ritorna, con riguardo all'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], sul rapporto amicale in virtù del quale sarebbero avvenute le dazioni di denaro ovvero vi sarebbe stato l'accompagnamento in carcere della Bevilacqua da parte di [OSCURATO:PERSONA], o, infine, sull'ipotesi della mancata ricezione dell'istigazione a riscuotere proveniente dal fratello; o ancora, con riguardo all'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], sul fatto che la stessa Bevilacqua era insofferente dei metodi violenti di [OSCURATO:PERSONA] e lamentava un uso arbitrario del nome del marito, a riprova che quanto da restituire fosse oggetto di mero prestito. Incorre detto motivo, in tal modo, nella reiterazione di rilievi già svolti e con i quali il Tribunale del riesame si è confrontato e, quindi, nella aspecificità, nonché nella sollecitazione di una diversa interpretazione di elementi fattuali, non consentita in questa sede. 2.2. Passando alla disamina della gravità indiziaria in ordine al sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti e al coinvolgimento dell'odierno ricorrente, l'ordinanza in esame evidenzia come l'indagine abbia dimostrato che il sodalizio mafioso avesse al proprio interno un assetto organizzativo finalizzato al narcotraffico affidato a [OSCURATO:PERSONA], che operava in autonomia, ma sempre con l'avallo di [OSCURATO:PERSONA] di cui la Bevilacqua costituiva la longa manus, portando all'esterno del carcere le direttive del marito detenuto e venendo costantemente informata dai sodali (in particolare Agrosì) delle questioni più rilevanti relative al traffico di stupefacenti. Ripercorre il provvedimento - da p. 18 a p. 25 - le risultanze dell'attività di intercettazione telefonica documentanti gli elementi sintomatici della sussistenza del sodalizio, quali la sussistenza di una cassa comune e di una contabilità gestite da [OSCURATO:PERSONA], come, altresì, da riscontro offerto dalle note presenti nel suo cellulare al momento del suo arresto (analiticamente esaminate alle p. 21-22), la disponibilità di mezzi finalizzati alla realizzazione del programma criminoso (in particolare del garage-deposito della sostanza stupefacente in uso al gruppo, indicato nelle conversazioni come "laboratorio", nel quale risultava avvenire il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente e nei pressi del citiate era arrestato Mastrovito mentre era in procinto di prelevare 500 gr. di cocaina), l'indeterminatezza di detto programma, l'affectio societatis (evidenziata dal compattarsi del gruppo al cospetto di problemi in grado di mettere in crisi l'organizzazione, in particolare situazioni di debito e credito riguardanti la stessa) e, infine, la preoccupazione del gruppo per le spese legali e il mantenimento in carcere dei detenuti (ad esempio in relazione all'arresto di Mastrovito). Il provvedimento impugnato individua, altresì, le conversazioni di rilievo (p. 18-21), da cui emerge il controllo di [OSCURATO:PERSONA], tramite la moglie, sull'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. I Giudici del riesame evidenziano come il ricorrente, non potendo occuparsi, proprio per il suo stato di detenzione, dell'approvvigionamento e del successivo smistamento delle sostanze stupefacenti, vi avesse delegato Agrosì, al quale forniva specifiche direttive attraverso la Bevilacqua, ricevendo dal medesimo, sempre attraverso la moglie, tutte le informazioni sull'andamento di detta attività. Sottolineano come Agrosì, proprio perché partecipe anche al sodalizio mafioso, non potesse operare se non con l'avallo di [OSCURATO:PERSONA] a cui garantiva parte dei profitti (contributi in denaro, copertura delle spese di viaggio della Bevilacqua per recarsi ai colloqui in carcere a Secondigliano, regalie di oggetti di lusso). A fronte di tale iter motivazionale, non manifestamente illogico e giuridicamente corretto, il secondo motivo di impugnazione, lamentando un'insussistente apoditticità delle argomentazioni sul ruolo di Pescali di vertice dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e insistendo sul mancato coinvolgimento del ricorrente e della moglie in specifici reati- fine e sull'insussistenza di elementi caratterizzanti un'associazione di tale tipo, riconducibili al più ad Agrosì e a Mastrovito, oltre ad essere manifestamente infondato, dimostra di non confrontarsi con la trama argomentativa e di sollecitare una riconsiderazione di elementi fattuali non consentita in questa sede. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. Vanno disposti, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Sentenza Cassazione n. 47345/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris