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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30459/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 6 ottobre 2025 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci giorni di arrestoper il reato di cui all’art. 651 cod. pen.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione dell’art. 651 cod. pen.Il ricorrente afferma che la condotta tenuta dall’imputato non integrava ilreato contestato poiché egli non si era rifiutato di dare le proprie generalità, manon aveva con sè il documento e confidava nel fatto che gli operanti che loconoscevano potessero identificarlo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).Le medesime argomentazioni contenute nel ricorso eran già stato sottoposteal vaglio della Corte territoriale che, con motivazione logica e non contraddittoriae rispettosa degli arresti di legittimità sul punto, le ha disattese.Il ricorrente si limita a riproporle senza confrontarsi con il contenuto delprovvedimento impugnato e ciò confina il ricorso nell’area dell’inammissibilità.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 6 ottobre 2025 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci giorni di arrestoper il reato di cui all’art. 651 cod. pen.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione dell’art. 651 cod. pen.Il ricorrente afferma che la condotta tenuta dall’imputato non integrava ilreato contestato poiché egli non si era rifiutato di dare le proprie generalità, manon aveva con sè il documento e confidava nel fatto che gli operanti che loconoscevano potessero identificarlo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).Le medesime argomentazioni contenute nel ricorso eran già stato sottoposteal vaglio della Corte territoriale che, con motivazione logica e non contraddittoriae rispettosa degli arresti di legittimità sul punto, le ha disattese.Il ricorrente si limita a riproporle senza confrontarsi con il contenuto delprovvedimento impugnato e ciò confina il ricorso nell’area dell’inammissibilità.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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