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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 02168/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.

R.G. civ. 18071 del 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. – [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], presso i cui indirizzi PEC domicilia. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in giudizio dagli a vv. ti [OSCURATO:PERSONA], PEC: mira.dezolt@pec - avvocatiteramo.it, e [OSCURATO:PERSONA]: PEC simona.mazzilli@pec - avvocatiteramo.it , presso i cui indirizzi PEC domicilia. -controricorrente- avverso la sentenza n. 308/2024 del 2 luglio 2024, RG 221/2023 della Corte d’Appello di L’[OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.600,00 per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il28 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 18071 del 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. – [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], presso i cui indirizzi PEC domicilia. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in giudizio dagli a vv. ti [OSCURATO:PERSONA], PEC: mira.dezolt@pec - avvocatiteramo.it, e [OSCURATO:PERSONA]: PEC simona.mazzilli@pec - avvocatiteramo.it , presso i cui indirizzi PEC domicilia. -controricorrente- avverso la sentenza n. 308/2024 del 2 luglio 2024, RG 221/2023 della Corte d’Appello di L’[OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.600,00 per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il28 g
Decreto Cassazione n. 02168/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris