CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09539/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, inoltre il motivo processuale del ne bis in idem oltre ad essere generico, aspecifico, non risulta proposto in appello. 2. la violazione del dovere di astensione (se fosse sussistente) comporta solo la possibilità di presentazione (nei termini) della ricusazione: "L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato che, dopo aver deciso in primo grado in ordine alle istanze in materia cautelare formulate dall'imputato ed averne disposto il rinvio a giudizio, previo rigetto di richiesta di giudizio abbreviato, aveva poi concorso a comporre il collegio di appello nel medesimo procedimento)" (Sez. 6 - , Sentenza n. 12550 del 01/03/2016 Ud. (dep. 24/03/2016 ) Rv. 267419 - 01) Generica la questione del ne bis in idem; non è chiaro quale sarebbe il fatto preclusivo del presente giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec