Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 1994

Cassazione n. 40514/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 2 5 giugno 2 02 5 di conferma della condanna del Tribunale di Napoli i n ordine al reato di cui all’art. 116 CdS commesso in Quarto l ’1 luglio 202 1 .

Rilevato che il primo motivo di ricorso , con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva nel biennio, è non consentito in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.

La Corte ha dato atto che ai fini della sussistenza della recidiva nel biennio è sufficiente che sia accertata una precedente violazione amministrativa divenuta definitiva eche nel caso in esame la precedente violazione era tale .

La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in tema di guida senza patente, perché sia integrata la recidiva nel biennio (elemento costitutivo del reato di cui all'art. 116, comma 15, seconda parte), non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione di un precedente illecito, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Rv. 27220901).

A tal fine, come è stato giustamente puntualizzato, devono essere considerati anche episodi che non hanno rilievo penale e tuttavia anch'essi devono essere stati accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa.

È evidente infatti che, «fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si può tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione» (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Rv. 273405, pag. 3 della motivazione).

Ne consegue che la reiterazione dell'illecito depenalizzato -su cui si basa la nozione di «recidiva nel biennio» di cui all'art. 116, comma 15, cod.. strada -si fonda su un precedente illecito amministrativo che sia stato definitivamente accertato, perché basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

Considerato che il secondo motivo di ricorso,con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è meramente reiterativo della doglianza già formulata e avversativo rispetto alle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata.

La Corte ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che non fosse formulabile una prognosi di non recidivanza in ragione dei precedenti penali: a tale motivazione il ricorrente ha obiettato sussistere contraddittorietà fra tale valutazione e quella relativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in realtà inesistente, posto che si tratta di due giudizi fondati su parametri del tutto differenti: il primo attiene alla prognosi di futura astensione dai reati, il secondo attiene ai parametri indicati nell’art.133 cod. pen.

Rilevato che il terzo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena è non consentito in quanto attinente al trattamento punitivo, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione sedà conto de ll'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità delreato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliataspiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lungasuperiorealla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv.271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).

A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolatadimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due ilnumero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo ilrisultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).

Nelcaso di specie la Corte ha ritenuto congrua la pena di mesi 4 di arresto giustificando,in maniera non illogica, lo scostamento dal minimo in ragione della capacità a delinquere comprovata dai numerosi precedenti penali a suo carico per gravidelitti contro il patrimonio e per contravvenzioni di guida senza patente.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 2 5 giugno 2 02 5 di conferma della condanna del Tribunale di Napoli i n ordine al reato di cui all’art. 116 CdS commesso in Quarto l ’1 luglio 202 1 . Rilevato che il primo motivo di ricorso , con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva nel biennio, è non consentito in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. La Corte ha dato atto che ai fini della sussistenza della recidiva nel biennio è sufficiente che sia accertata una precedente violazione amministrativa divenuta definitiva eche nel caso in esame la precedente violazione era tale . La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in tema di guida senza patente, perché sia integrata la recidiva nel biennio (elemento costitutivo del reato di cui all'art. 116, comma 15, seconda parte), non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione di un precedente illecito, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Rv. 27220901). A tal fine, come è stato giustamente puntualizzato, devono essere considerati anche episodi che non hanno rilievo penale e tuttavia anch'essi devono essere stati accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa. È evidente infatti che, «fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si può tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione» (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Rv. 273405, pag. 3 della motivazione). Ne consegue che la reiterazione dell'illecito depenalizzato -su cui si basa la nozione di «recidiva nel biennio» di cui all'art. 116, comma 15, cod.. strada -si fonda su un precedente illecito amministrativo che sia stato definitivamente accertato, perché basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge. Considerato che il secondo motivo di ricorso,con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è meramente reiterativo della doglianza già formulata e avversativo rispetto alle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che non fosse formulabile una prognosi di non recidivanza in ragione dei precedenti penali: a tale motivazione il ricorrente ha obiettato sussistere contraddittorietà fra tale valutazione e quella relativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in realtà inesistente, posto che si tratta di due giudizi fondati su parametri del tutto differenti: il primo attiene alla prognosi di futura astensione dai reati, il secondo attiene ai parametri indicati nell’art.133 cod. pen. Rilevato che il terzo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena è non consentito in quanto attinente al trattamento punitivo, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione sedà conto de ll'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità delreato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliataspiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lungasuperiorealla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv.271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolatadimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due ilnumero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo ilrisultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Nelcaso di specie la Corte ha ritenuto congrua la pena di mesi 4 di arresto giustificando,in maniera non illogica, lo scostamento dal minimo in ragione della capacità a delinquere comprovata dai numerosi precedenti penali a suo carico per gravidelitti contro il patrimonio e per contravvenzioni di guida senza patente. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 40514/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris