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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 dicembre 2022

Cassazione n. 22694/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Potenza.

Udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro dì MATERA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il qualka chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del PM. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica presso I Tribunale di Po- tenza, propone ricorso per Cassazione, ex art. 311 e 606 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza n. 345/2022 T.L.P. emessa dal Tribunale del Riesame di Potenza in data 1/12/2022, depositata in data 23/12/2022, con cui con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] annullava, in parziale accoglimento del proposto riesame, l'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribu- nale di Potenza in data 11/11/2022, ed eseguita in data 15/11/2022, limitata- mente al capo 1) della rubrica provvisoria (art. 74, commi 1, 2, 3, 4 DPR 309/1990, aggravato ex art. 416 bis

1. c.p.), confermando nel resto e rilasciando invariata la misura in esecuzione.

SALLUCE [OSCURATO:PERSONA], attualmente sottoposto alla misura della custo- dia cautelare in carcere presso la casa Circondariale di Foggia, è indagato nel proc. pen. n. 3590/2019 R.G.N.R./Mod. 21 DDA - n. 3605/2020 R.G.

G.I.P, - n, 345/2022 T.L.P.), oltre che per il reato di cui al capo 1) della rubrica provvisoria (art. 74, commi 1, 2, 3, 4 DPR 309/1990, aggravato ex art. 416 bis 1 c.p.), per varie ipotesi di reato ex art. 73 DPR 309/920 (capi 4, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 35, 36 - in cui è assorbito il capo 45 -, 37 - in cui è assorbito il capo 38 -, 43 - in cui è assorbito il capo 44 - 46, 47, 48, 50, 57 e 58) della rubrica provvisoria, per i quali è stato confermato il titolo cautelare.

2. Il PG ricorrente lamenta (in sintesi. giusto il disposto di cui all'art.173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizi della motivazione sotto il profilo della carenza di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'art. 74 DPR 309/90, poiché la pro- nuncia impugnata sarebbe basata su argomentazioni che non si adeguerebbero ai principi ermeneutici vigenti riguardo alla sussistenza del sodalizio criminoso.

In specie, con riferimento alla mancanza di predisposizione di mezzi messi a disposizione dell'organizzazione/ deduce che il Tribunale ha omesso di valutare l'utilizzo di apparecchi telefonici cellulari utilizzati per mantenere contatti stabili e continui tra gli associati agevolati e rafforzati tra l'altro dai vincoli parentalé esistentozp tra alcuni dei compartecipi, la messa a disposizione dell'abitazione fami- liare di Salluce come luogo di spaccio e detenzione della sostanza stupefacente riguardante il filone eroina, luogo ritenuto più sicuro per evitare i controlli delle Forze dell'ordine, mentre per la cocaina veniva utilizzato il luogo messo a dispo- sizione da Pellegrino o direttamente consegnata a Montescaglioso dai fornitori, nei caso di specie Barbetta con un corriere di fiducia, Perrone.

Quanto poi alla condivisione di mezzi di trasporto e all'uso di autovetture lamenta che il riesame abbia omesso di considerare che il Castellaneta, promotore e organizzatore, era limitato nei suoi movimenti dal ritiro della patente e dai con- tinui controlli e quindi utilizzava normalmente il sodale Petrozza per avere a d: sposizione un'autovettura per gli spostamenti mentre erano frequenti i contatti tra i sodali per realizzare i vari collegamenti necessari per le consegne di droga ( fol 14 e 15 ricorso).

Il PG ricorrente ribadisce i plurimi elementi indiziari richiamati nell'ordi- nanza genetica relativi al ruolo di organizzatore e finanziatore del Castelianeta oltre che di referente per fornitori e assuntori che indirizzava a. seconda che fos- sero consumatori di eroina o cocaina a ciascuno dei suoi stretti collaboratori, Sal- luce o Pellegrino, avendo realizzato due filoni di spaccio, tra di loro collegati e occupandosi anche della consegna diretta di cocaina alla guardia giurata pucher [OSCURATO:PERSONA].

Evidenzia illogicità della motivazione con riferimento all'affectio societatis che legava il promotore Castellaneta e i sodali in quanto, da un lato, il Tribunale del riesame gli riconosceva l'egemonia sullo smercio di droga nel territorio di Mon- tescaglioso (in linea con quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], appartenente al [OSCURATO:PERSONA]Elia-Zito), dall'altro, considera il Ca - stellaneta una sorta di finanziatore di due filoni "aziendali", paralleli e separati, aventi ad oggetto l'uno lo smercio di cocaina e l'altro quello di eroina, Deduce, inoltre, l'omessa e manifestamente illogica valutazione dell'orga- nizzazione malavitosa facente capo al Castellaneta, soggetto accreditato presso trafficanti italiani e albanesi, collocati in Puglia, con un ruolo non solo di finanzia- tore ma di organizzatore delle due linee di approvvigionamento e di spaccio con una netta attribuzione di ruoli tra i due suoi più stretti collaboratori, Pellegrino per il filone cocaina e Salluce per quello dell' eroina, e tra i vari sodali, con l' indivi- duazione di luoghi per il trasferimento e consegna oltre che deposito della droga.

Un quadro indiziario suffragato da intercettazioni telefoniche e attività di osservazione di polizia giudiziaria che - si sostiene in ricorso- evidenziava un'as- sociazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con la partecipazione di- retta e attiva e consapevole dei vari sodali ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- tizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pe- trozza [OSCURATO:PERSONA], cui vanno aggiunti i fornitori alba- nesi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] detto mario e quelli italiani tra cui Giosuè, Barbetta, Lomastro, ([OSCURATO:PERSONA], corriere), in grado di fornire con continuità quantitativi consistenti di sostanze stupefacenti anche a credito con un contributo stabile all'at- tività associativa illecita peraltro descritta nell'ordinanza genetica da fol 159 a 166 Chiede, pertanto, che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.Il 20/3/2023 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie difensive ex art. 121 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Il P.G. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositato memoria scritta con cui ha antici- pato le proprie conclusioni.

Le parti, alla camera di consiglio partecipata, hanno reso le conclusioni in- dicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo esame al Tribunale di Potenza.

Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. 2.

Preliminarmente / avuto riguardo all'interesse a ricorrere del pubblico mini- stero, occorre dare atto che lo stesso, in casi come quello all'odierno esame, sus- siste.

Ed invero, seppure la giurisprudenza più risalente abbia ritenuto che un inte- resse concreto e diretto alla affermazione della sussistenza dei gravi indizi di coi- pevolezza è ravvisabile soltanto quando detta statuizione sia strumentale alla co- stituzione ovvero al mantenimento dello stato di privazione della libertà (in questo senso, Sez. 6, n. 23241 del 21/05/2019, Viscardi, Rv. 276069; Sez. 6, n. 2386 del 24/06/1998, Machetti, Rv. 212898), condivisibili e più recenti pronunce hanno, viceversa, affermato la sussistenza dell'interesse a ricorrere anche in ragione di un'utilità pratica, anche di carattere processuale, derivante dall'accoglimento del ricorso (cfr. Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123 che ha ricono- sciuto l'interesse del pubblico ministero a proporre appello avverso l'ordinanza cautelare emessa solo per alcuni dei reati contestati al fine di conseguirne l'esten- sione anche agli altri reati per i quali il giudice abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza; Sez. 2, n. 45459 del 06/10/2016, Vilau, Rv. 268272; Sez. 2, n. 32655 del 14/07/2015, Senatore, Rv. 264526; Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023, per cui sussiste l'interesse concreto ed attuale d& P.M. alla proposi- zione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, abbia escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale che implichi l'applicazione di termini di durata della misura maggiori.

Da ultimo, si è altresì specificato che non può escludersi la sussistenza dell'in- teresse ad impugnare nel caso in cui, a fronte di un'ordinanza che abbia sostan- zialmente mantenuto la misura cautelare applicata, il ricorso sia comunque volto al conseguimento di un risultato processuale immediato e diredo (così Sez. 6, n. 7267 del 27/1/2022, Rotondale, Rv. 283001 che ha ritenuto l'interesse del pub- blico ministero ad impugnare la decisione del tribunale del riesame che aveva an- nullato l'ordinanza cautelare limitatamente ad uno dei delitti in addebito, ridu- cendo la durata della misura interdittiva applicata).

E si è anche ritenuto che, nel procedimento cautelare, sussista l'interesse concreto e attuale del pubblico mini- stero a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza con cui il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della misura cautelare, abbia attri- buito al fatto una diversa qualificazione incidente sulla durata della misura (Sez. 3, n. 6738 del 12/1/2023, Abdelaziz, Rv. 284357) Può quindi ricavarsi, dai principi appena esposti, che nella specie sussiste, comunque, l'interesse ad impugnare del P.M., interessato a che si giunga ad un giudicato (anche se solo per la fase incidentale cautelare) che cristallizzi l'esistenza degli indicatori dei gravi indizi di colpevolezza per il reato originariamente conte- stato, ovvero il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, oltre che per reati-fine di cui all'art. 73, anche in assenza di specificazioni in ordine a richiesta di ripristino dell'originaria misura cautelare.

Richiesta di ripristino che, a ben vedere, potrebbe anche implicitamente ricavarsi dal tenore del ricorso, alla luce dei differente re- gime in ordine alla presunzione di pericolosità che governa le due diverse fattispe- cie di reato; in particolar modo l'applicazione della misura cautelare in carcere nei caso di organizzazione dedita al narcotraffico è in via presuntiva riconosciuta come misura idonea, salvo che non siano acquisiti elementi da cui dedurre l'insussistenza di esigenze cautelari, ipotesi quest'ultima neppure accennata dal giudice dei rie- same.

Alla luce di tali principi, nella fattispecie concreta, appare ravvisabile la sus- sistenza dell'interesse a ricorrere del pubblico ministero, in considerazione dei con- creto risultato conseguibile a seguito dell'eventuale accoglimento dei ricorso, da individuarsi nel ripristino della originaria misura della custodia cautelare in carcere.

3. Sempre in premessa, va operata una considerazione di ..r_ipo metodologico.

Anche in materia cautelare la motivazione di un provvedimento giudiziario non può consistere -producendosi, altrimenti, come nel caso che ci occupa, il ri- sultato di un discorso non organico e frammentario e quindi il lamentato vizio motivazionale- in un coacervo di brani di intercettazioni telefoniche e/o ambientali o di altri atti processuali copia-incollati, inframmezzate da commenti del giudice.

Come chiarito da questa Corte la pronuncia giurisdizionale deve costituire "un tutto" coerente ed organico, al fine di poter consentire un reale controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, per cui ogni punto di essa va posto in relazione agii altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risul- tare da altri punti del provvedimento ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (cfr. sul punto Sez. 2, n. 38818 dei 7/6/2019, Saraco, Rv. 277091; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Spezzacatena, Rv. 255096).A fronte di una tecnica motivazionale come quella del provvedimento impu- gnato, invece, il lettore non ha un quadro organico delle rag oni del decisum e manca un percorso logico coerente.

Ancor più, dunque, si palesa la contraddittorietà del provvedimento impu- gnato denunciata dal PM ricorrente.

Ad esempio, laddove lo stesso tribunale del riesame, come si dirà più ampia- mente a seguire, riconosce l'esistenza di elementi che tradisc:ono un'organizza- zione e l'esistenza di un collegamento tra i due "rami di azienda" e poi non ne trae le conseguenze in punto di ritenuta sussistenza della gravità indiziarla in relazione al reato associativo.

Il provvedimento impugnato risulta, inoltre, carente laddove non si confronta adeguatamente con il narrato dei collaboratori di giustizia su cui si era diffusa ampiamente l'ordinanza genetica.

Così come pare dare troppo poco peso ali'incon- tro unitario tra i sodali e non si scende mai nella valutazione del ruolo del singolo se non in punto di esigenze cautelari.

4. Ciò premesso, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nei reato conti- nuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla com- missione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564).

Benché, poi, più volte, si sia evidenziata la necessità della costituzione di una struttura organizzata (cfr. Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008, e Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396), si è anche, nel contempo, precisato che sono sufficienti strutture rudimentah (v., tra le tante, Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165, e Sez. 2, n. 16540 de! 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491).

E', dunque, sufficiente che tra tre o più per- sone si stringa, anche di fatto, senza un preventivo accordo formale, un patto che ha in sé la c.d affectio societatis, in forza del quale tutti gli associati sono portati ad operare nel settore specifico del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuì scano all'attuazione del programma criminale.

Sotto il profilo soggettivo, poi, poi- ché non è necessaria una esplicita manifestazione di una volontà associativa per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza dell'associato di far parte dell'as- sociazione non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione.

Questa Corte ha costantemente affermato il principio, che deve essere qui ribadito, che ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere so- stanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costi- tuzione del rapporto associativo nemmeno la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265945; Sez. 6, n. 4800 del 15/02/1993, Barlow, Rv. 194539; Sez n. 825 del 02/11/1995, Marino, Rv. 203489; Sez. 1, n. 7758 del 10/06/1996, Timpani, Rv. 205531; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Barj, R.v. 208231; .Sez n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 11 208822; Sez. 6, n. 3509 dei 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798).

Condivisibili e recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (vedasi, in par- ticolare, Sez. 3, n. 9036 del 31/1/2022, Santoro, Rv. 282838, in tema di concili- denza degli elementi indiziari relativi al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, hanno precisato che la ripetuta commissione, in con- corso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza (.1 indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante fa natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (cfr., anche, Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505- 02, e Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346-01).

In particolare, e ad esempio, altro è se la ripetuta commissione dei reati-fine avviene ogni volta in concorso con più partecipi del sodalizio, altro è se ì reati-fine vengono commessi ora con uno, ora con un altro dei partecipi, altro ancora è se la reiterazione delle condotte illecite avviene in concorso sempre con la medesima persona.

Invero, in linea generale, e fatte salve eventuali specificità della singola vicenda, la prima esemplificazione appare maggiormente indicativa dell'esistenza di un legame contestuale con più persone che si proietta al di là del singolo fatto sia rispetto alla seconda, sia rispetto alla terza.

Solo in relazione alla prima classe di vicende, in effetti, sembra ragionevole ritenere la sussistenza di una inferenza indiziaria dotata di sufficiente conciudenza in ordine alla sussistenza di un re-,pporto di tipo associativo, superabile solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi.

Del resto, risulta coerente con questa conclusione il diffuso orientamento ciefla giurisprudenzak secondo il quale il continuativo rapporto tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente fonda un vincolo associativo solo a determinate condi- zioni, ulteriori rispetto alla reiterazione delle cessioni.

Alcune decisioni, infatti, os- servano che, integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le so- stanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, ma sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di con- tribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fire comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249, ma anche Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv, 280450, la quale attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dall'indagato nel sodalizio criminale per il rap- porto sistematico con elementi di spicco dello stesso).

Altre pronunce specificano che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrat- tuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desu- mibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dai gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (così, per tutte, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719).

5. Nel caso di specie, il tribunale del riesame, riformando l'ordinanza genetica della misura, come già si anticipava, ha erroneamente escluso la sussistenza di una struttura associativa trascurando plurimi elementi indiziari di rilievo e proce- dendo ad una valutazione parcellizzata del materiale probatoric.

Come fondatamente evidenziato dal PM ricorrente, infatti, il giudice della cau- tela ha omesso di considerare e valutare congiuntamente i seguenti elementi: a. gli stretti vincoli di parentela esistenti tra gli associati; b. l'esistenza di un luogo di detenzione della sostanza che, seppure coincidente con l'abitazione del Castella- neta, era ben noto ai sodali, e comunque il ricorso ad una modalità di smercio caratterizzata dalla fornitura di piccole dosi occultate sulla persona; c. i chiari e rodati canali di approvvigionamento della droga; d. la separazione di ruoli e fun- zioni tra i partecipi; e. la disponibilità degli associati ad attivarsi al fine di mettere a disposizione i necessari mezzi di trasporto in caso di bisogno o verificare la even- tuale presenza di forze dell'ordine; f. le modalità consolidate di consegna e ces- sione della droga.

Come si rappresenta, inoltre, fondatamente nel ricorso, il giudice del gravame cautelare non ha considerato il ruolo apicale ricoperto dal Castelianeta (in merito al quale assumono rilevanza anche le dichiarazioni del collaboratore D'[OSCURATO:PERSONA]- seppe espressamente richiamate nell'ordinanza applicativa della misura) che aveva organizzato due linee di approvvigionamento e spaccio della droga mante- nendo comunque il ruolo di organizzatore dell'attività e di punto di riferimento sia per i fornitori che per gli assuntori pur coinvolgendo anche i referenti delle due diverse linee di spaccio, Salluce e Pellegrino, nelle decisioni relative all'approvvi- gionamento.

Nell'ordinanza impugnata, inoltre, i giudici del riesame hanno escluso la con- figurabilità del sodalizio, ritenendo ravvisabile esclusivamente l'esistenza di rap- porti bilaterali tra la coppia Castellaneta - Pellegrino e Castellaneta - Salluce, pri- vando, dei tutto immotivatamente, di ogni rilevanza circostanze di segno contrario quali, come si ricordava in precedenza, la riunione intercorsa tra Salluce, Pellegrino e Castellaneta - alla presenza anche di [OSCURATO:PERSONA], convivente del Castella- neta - nonché il coinvolgimento del Salluce anche in una operazione di cessione di cocaina condotta dal Pellegrino.

6. L'ordinanza impugnata, riportando ampi stralci delle conversazioni inter- cettate, ripercorre gli elementi indiziari riguardanti i reati fine, conformemente alla impostazione del quadro indiziario descritto nell'ordinanza genetica, ma poi, in maniera apodittica e illogica, afferma che il compendio investigativo raccolto prova solo che il Castellaneta aveva organizzato intorno alla sua persona una red- ditizia e fiorente attività di detenzione e cessione di narcotici pesanti ma non ri- sultano concreti indicatori dimostrativi della esistenza di un sodalizio strutturato dedito al narcotraffico ma, come detto, solo rapporti bilaterali tra la coppia Castel- laneta-Pellegrino deditAal traffico di cocaina e la coppia Castellaneta-Salluce per il traffico di eroina e tra i singoli preposti e le rispettive compagne; senza l'esi- stenza di una cassa comune.

Afferma che Castellaneta coordinava e finanziava le due distinte linee di spaccio ricavandone un guadagno in quanto investitore comune di entrambe (pagg 90-91); ammette che vi erano indizi rivelatori di un sodalizio tra i tre soggetti apicali Castellaneta, referente comune di Salluce, che curava la linea del commercio di eroina e Pellegrino, che curava quella della co- caina (pag. 92), indicando vari elementi (l'incontro con il Pellegrino insieme al Salluce organizzato da Castellaneta dopo che Pellegrino era stato scarcerato (pag. 92), la conversazione dell'agosto 2021 in cui Castellaneta commentava con i soci Pellegrino e Saliuce la posizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA], la condivisione tra Castellaneta e il Pellegrino riguardo alla posizione debitoria di Salluce, ma poi con-. clude in maniera apoditticAlogica che non vi era un luogo comune di occulta mento, una cassa comune, mezzi di trasporto modificati, interscambiabiiità di ruoli; ma solo rapporti fiduciari, anche tra gli altri coindagati, che non assurgono a poter qualificare il sodalizio criminale, e ciò nonostante i due rami di azienda siano coordinanti dal Castellaneta, con a capo ciascuno dei due stretti collabora- tori Salluce e Pellegrino, (pag. 93) che si interfacciava con i preposti ( alcuni legati da rapporti di parentela e familiari) e i fornitori.

Nell'ordinanza impugnata, in maniera illogica e contraddittoria, i rapporti con- notati da elementi di consuetudine e di "fiducia", descritti nell' ordinanza genetica da pagg. 159, vengono qualificati come relazioni di tipo diretto ed immediato con singole persone dedite ad attività illecite e non come forme di interazione nell'am- bito di un gruppo organizzato, con riferimento esplicito o implicito al ruolo espo- nenziale svolto da ciascuno nell'ambito della consorteria.

Il provvedimento impugnato, ancora, omette di argomentare con riferimento alla ripetuta commissione di più reati fine con altri soggetti, partecipi di un'asso- ciazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, in maniera logica e coerente dalla vicenda fattuale idonea ad integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e con- cordanti in ordine alla partecipazione a! reato associativo.

Nell'ordinanza si afferma infatti che nonostante lo stretto rapporto fidu- ciario esistente tra Castellaneta e Salluce, quest'ultimo incaricato di prendere la droga che gli era stata chiesta da [OSCURATO:PERSONA] (capi 8,56,62 e 66), e di occu- parsi dello smercio di eroina, soddisfacendo i numerosi clienti che venivano da lui indirizzati dallo stesso Castellaneta, la circostanza che il Salluce utilizzasse come struttura di deposito e di spaccio presso la propria abitazione milita in senso op- posto alla prospettiva associativa.

Tale affermazione, che conclude in maniera diametralmente opposta rispetto al significato indiziario dell'esistenza del vincolo associativo evAenziato nell'ordi- nanza genetica da pag. 159, contrasta con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250773) secondo cui in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per fatto che lo stesso sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vin- colo associativo, lo rendono ancora più pericolose; e che integra gli estremi costi- tutivi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti Io svolgimento continuativo, da parte di un nucleo familiare, di un'attività di spac- cio presso l'abitazione dotata di una stabile clientela, di una rudimentale organiz- zazione fondata sull'interscannbio dei ruoli esecutivi e sulla predisposizione di un IO nascondiglio funzionale al deposito dello stupefacente nelle pertinenze dell'abita- zione nonché di stabili canali di rifornimento (Sez. 5, n. 6782 del 16/1/201.5, Amante, Rv. 262733).

7. Quanto fin qui evidenziato non mette in discussione il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in considerazione dell'autonomia tra reato associativo e reato-fine, derivante dal fatto che il primo prescinde dalla commissione degli illeciti oggetto del programma criminoso, la commissione di reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non può, da sola ed automaticamente, costituire prova della commissione del reato associativo, costi- tuendo al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione (così Sez. 4, n. 23518 del 29/04/2008, Saracini, Rv. 240843, citata anche dal ricorrente; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 9898 del 21/06/1995, Tolone, Rv. 202646).

Tuttavia non può trascurarsi che, da un lato, la ripetuta commissione, in con- corso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante !a natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 3, n. 42228 del 3/2/2015, Prora, Rv. 265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/1/2010, Sindyal, Rv. 246441; Sez. 5 n. 6026 d e 25/03/1997, Puglia, Rv. 208088).

Parimenti, va ribadito che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commet- tere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 4/11/2015, Policastri, P:v. 265890; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800; Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Ry„ 241927, che ha precisato che l'elemento oggettivo del reato d'associazione fina- lizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio; nello stesso senso Se7_, 5, n. 9457 del 24/09/1997, Gaceres, Rv. 209073, secondo cui la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va de- sunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, de- notino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo e che l'accertamento deve essere particolarmente rigoroso quando la prova dell'ac- cordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico).

La motivazione del provvedimento impugnato è viziata, come fondatamente lamenta il PM, in relazione alla sistemazione razionale dei fatti a conoscenza del giudice e alla logica che presiede alla loro ricostruzione.

Il tribunale lucano, nel caso di specie, non ha contestualizzato e analizzato i reati fine nella loro proiezione dinamica qua :i espressione di un rapporto di colla- borazione collaudato, stabile, duraturo, tra gli associati destinato a produrre ef- fetti ben oltre i singoli episodi delittuosi, che dava linfa ad un programma poten- zialmente indefinito di forniture e acquisti.

8. La motivazione dell'impugnata ordinanza appare perciò, viziata in quanto pur aderendo alla ricostruzione delle fonti di prova (conversazioni intercettate, servizi di osservazione posti in essere dalla polizia giudiziaria, sequestri di sostanza stupefacente, effettuati a riscontro del contenuto delle conversazioni e delle di- chiarazioni anche autoaccusatorie rese dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA]- seppe) illustrate analiticamente nell'ordinanza genetica alle pagg. 20 e ss, ne trae valutazioni frammentate e prive di coerenza logica, affermando in maniera apo- dittica che Castellaneta dirigeva due linee di spaccio, due rami di un'azienda, di cui era il solo coordinatore e primo investitore.

E, avuto riguardo alla specifica posizione del Salluce, l'ordinanza impugnata si presenta vieppiù contraddittoria nella parte in cui, pur rilevando l'assenza di profili organizzativ, afferma che l'in- dagato operava con modalità consolidate e aveva curato per lungo tempo la fase di occultamento, preparazione e cessione della sostanza drogante, di tipo pesante, rendendo la propria abitazione il quartier generale dello spaccio, in tal guisa coa- diuvando senza soluzione di continuità il Casteilaneta.

9. Per quanto esposto, appaiono sussistenti i vizi denunciati con i ricorso proposto dovendosi altresì considerare che in tema di misure cautelari personali per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non operano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, co. 2, cod. proc. pen., essendo suf- ficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati che gli sono addebitati (cfr. ex multis questa Sez. 4, n. 18589 del 14/2/2013, Superbo, Rv. 255928).

Va ribadito ancora una volta che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giu- dizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., non ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Potenza. Udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro dì MATERA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il qualka chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del PM. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica presso I Tribunale di Po- tenza, propone ricorso per Cassazione, ex art. 311 e 606 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza n. 345/2022 T.L.P. emessa dal Tribunale del Riesame di Potenza in data 1/12/2022, depositata in data 23/12/2022, con cui con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] annullava, in parziale accoglimento del proposto riesame, l'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribu- nale di Potenza in data 11/11/2022, ed eseguita in data 15/11/2022, limitata- mente al capo 1) della rubrica provvisoria (art. 74, commi 1, 2, 3, 4 DPR 309/1990, aggravato ex art. 416 bis 1. c.p.), confermando nel resto e rilasciando invariata la misura in esecuzione. SALLUCE [OSCURATO:PERSONA], attualmente sottoposto alla misura della custo- dia cautelare in carcere presso la casa Circondariale di Foggia, è indagato nel proc. pen. n. 3590/2019 R.G.N.R./Mod. 21 DDA - n. 3605/2020 R.G. G.I.P, - n, 345/2022 T.L.P.), oltre che per il reato di cui al capo 1) della rubrica provvisoria (art. 74, commi 1, 2, 3, 4 DPR 309/1990, aggravato ex art. 416 bis 1 c.p.), per varie ipotesi di reato ex art. 73 DPR 309/920 (capi 4, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 35, 36 - in cui è assorbito il capo 45 -, 37 - in cui è assorbito il capo 38 -, 43 - in cui è assorbito il capo 44 - 46, 47, 48, 50, 57 e 58) della rubrica provvisoria, per i quali è stato confermato il titolo cautelare. 2. Il PG ricorrente lamenta (in sintesi. giusto il disposto di cui all'art.173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizi della motivazione sotto il profilo della carenza di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'art. 74 DPR 309/90, poiché la pro- nuncia impugnata sarebbe basata su argomentazioni che non si adeguerebbero ai principi ermeneutici vigenti riguardo alla sussistenza del sodalizio criminoso. In specie, con riferimento alla mancanza di predisposizione di mezzi messi a disposizione dell'organizzazione/ deduce che il Tribunale ha omesso di valutare l'utilizzo di apparecchi telefonici cellulari utilizzati per mantenere contatti stabili e continui tra gli associati agevolati e rafforzati tra l'altro dai vincoli parentalé esistentozp tra alcuni dei compartecipi, la messa a disposizione dell'abitazione fami- liare di Salluce come luogo di spaccio e detenzione della sostanza stupefacente riguardante il filone eroina, luogo ritenuto più sicuro per evitare i controlli delle Forze dell'ordine, mentre per la cocaina veniva utilizzato il luogo messo a dispo- sizione da Pellegrino o direttamente consegnata a Montescaglioso dai fornitori, nei caso di specie Barbetta con un corriere di fiducia, Perrone. Quanto poi alla condivisione di mezzi di trasporto e all'uso di autovetture lamenta che il riesame abbia omesso di considerare che il Castellaneta, promotore e organizzatore, era limitato nei suoi movimenti dal ritiro della patente e dai con- tinui controlli e quindi utilizzava normalmente il sodale Petrozza per avere a d: sposizione un'autovettura per gli spostamenti mentre erano frequenti i contatti tra i sodali per realizzare i vari collegamenti necessari per le consegne di droga ( fol 14 e 15 ricorso). Il PG ricorrente ribadisce i plurimi elementi indiziari richiamati nell'ordi- nanza genetica relativi al ruolo di organizzatore e finanziatore del Castelianeta oltre che di referente per fornitori e assuntori che indirizzava a. seconda che fos- sero consumatori di eroina o cocaina a ciascuno dei suoi stretti collaboratori, Sal- luce o Pellegrino, avendo realizzato due filoni di spaccio, tra di loro collegati e occupandosi anche della consegna diretta di cocaina alla guardia giurata pucher [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia illogicità della motivazione con riferimento all'affectio societatis che legava il promotore Castellaneta e i sodali in quanto, da un lato, il Tribunale del riesame gli riconosceva l'egemonia sullo smercio di droga nel territorio di Mon- tescaglioso (in linea con quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], appartenente al [OSCURATO:PERSONA]Elia-Zito), dall'altro, considera il Ca - stellaneta una sorta di finanziatore di due filoni "aziendali", paralleli e separati, aventi ad oggetto l'uno lo smercio di cocaina e l'altro quello di eroina, Deduce, inoltre, l'omessa e manifestamente illogica valutazione dell'orga- nizzazione malavitosa facente capo al Castellaneta, soggetto accreditato presso trafficanti italiani e albanesi, collocati in Puglia, con un ruolo non solo di finanzia- tore ma di organizzatore delle due linee di approvvigionamento e di spaccio con una netta attribuzione di ruoli tra i due suoi più stretti collaboratori, Pellegrino per il filone cocaina e Salluce per quello dell' eroina, e tra i vari sodali, con l' indivi- duazione di luoghi per il trasferimento e consegna oltre che deposito della droga. Un quadro indiziario suffragato da intercettazioni telefoniche e attività di osservazione di polizia giudiziaria che - si sostiene in ricorso- evidenziava un'as- sociazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con la partecipazione di- retta e attiva e consapevole dei vari sodali ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- tizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pe- trozza [OSCURATO:PERSONA], cui vanno aggiunti i fornitori alba- nesi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] detto mario e quelli italiani tra cui Giosuè, Barbetta, Lomastro, ([OSCURATO:PERSONA], corriere), in grado di fornire con continuità quantitativi consistenti di sostanze stupefacenti anche a credito con un contributo stabile all'at- tività associativa illecita peraltro descritta nell'ordinanza genetica da fol 159 a 166 Chiede, pertanto, che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.Il 20/3/2023 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie difensive ex art. 121 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il P.G. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositato memoria scritta con cui ha antici- pato le proprie conclusioni. Le parti, alla camera di consiglio partecipata, hanno reso le conclusioni in- dicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo esame al Tribunale di Potenza. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. 2. Preliminarmente / avuto riguardo all'interesse a ricorrere del pubblico mini- stero, occorre dare atto che lo stesso, in casi come quello all'odierno esame, sus- siste. Ed invero, seppure la giurisprudenza più risalente abbia ritenuto che un inte- resse concreto e diretto alla affermazione della sussistenza dei gravi indizi di coi- pevolezza è ravvisabile soltanto quando detta statuizione sia strumentale alla co- stituzione ovvero al mantenimento dello stato di privazione della libertà (in questo senso, Sez. 6, n. 23241 del 21/05/2019, Viscardi, Rv. 276069; Sez. 6, n. 2386 del 24/06/1998, Machetti, Rv. 212898), condivisibili e più recenti pronunce hanno, viceversa, affermato la sussistenza dell'interesse a ricorrere anche in ragione di un'utilità pratica, anche di carattere processuale, derivante dall'accoglimento del ricorso (cfr. Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123 che ha ricono- sciuto l'interesse del pubblico ministero a proporre appello avverso l'ordinanza cautelare emessa solo per alcuni dei reati contestati al fine di conseguirne l'esten- sione anche agli altri reati per i quali il giudice abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza; Sez. 2, n. 45459 del 06/10/2016, Vilau, Rv. 268272; Sez. 2, n. 32655 del 14/07/2015, Senatore, Rv. 264526; Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023, per cui sussiste l'interesse concreto ed attuale d& P.M. alla proposi- zione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, abbia escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale che implichi l'applicazione di termini di durata della misura maggiori. Da ultimo, si è altresì specificato che non può escludersi la sussistenza dell'in- teresse ad impugnare nel caso in cui, a fronte di un'ordinanza che abbia sostan- zialmente mantenuto la misura cautelare applicata, il ricorso sia comunque volto al conseguimento di un risultato processuale immediato e diredo (così Sez. 6, n. 7267 del 27/1/2022, Rotondale, Rv. 283001 che ha ritenuto l'interesse del pub- blico ministero ad impugnare la decisione del tribunale del riesame che aveva an- nullato l'ordinanza cautelare limitatamente ad uno dei delitti in addebito, ridu- cendo la durata della misura interdittiva applicata). E si è anche ritenuto che, nel procedimento cautelare, sussista l'interesse concreto e attuale del pubblico mini- stero a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza con cui il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della misura cautelare, abbia attri- buito al fatto una diversa qualificazione incidente sulla durata della misura (Sez. 3, n. 6738 del 12/1/2023, Abdelaziz, Rv. 284357) Può quindi ricavarsi, dai principi appena esposti, che nella specie sussiste, comunque, l'interesse ad impugnare del P.M., interessato a che si giunga ad un giudicato (anche se solo per la fase incidentale cautelare) che cristallizzi l'esistenza degli indicatori dei gravi indizi di colpevolezza per il reato originariamente conte- stato, ovvero il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, oltre che per reati-fine di cui all'art. 73, anche in assenza di specificazioni in ordine a richiesta di ripristino dell'originaria misura cautelare. Richiesta di ripristino che, a ben vedere, potrebbe anche implicitamente ricavarsi dal tenore del ricorso, alla luce dei differente re- gime in ordine alla presunzione di pericolosità che governa le due diverse fattispe- cie di reato; in particolar modo l'applicazione della misura cautelare in carcere nei caso di organizzazione dedita al narcotraffico è in via presuntiva riconosciuta come misura idonea, salvo che non siano acquisiti elementi da cui dedurre l'insussistenza di esigenze cautelari, ipotesi quest'ultima neppure accennata dal giudice dei rie- same. Alla luce di tali principi, nella fattispecie concreta, appare ravvisabile la sus- sistenza dell'interesse a ricorrere del pubblico ministero, in considerazione dei con- creto risultato conseguibile a seguito dell'eventuale accoglimento dei ricorso, da individuarsi nel ripristino della originaria misura della custodia cautelare in carcere. 3. Sempre in premessa, va operata una considerazione di ..r_ipo metodologico. Anche in materia cautelare la motivazione di un provvedimento giudiziario non può consistere -producendosi, altrimenti, come nel caso che ci occupa, il ri- sultato di un discorso non organico e frammentario e quindi il lamentato vizio motivazionale- in un coacervo di brani di intercettazioni telefoniche e/o ambientali o di altri atti processuali copia-incollati, inframmezzate da commenti del giudice. Come chiarito da questa Corte la pronuncia giurisdizionale deve costituire "un tutto" coerente ed organico, al fine di poter consentire un reale controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, per cui ogni punto di essa va posto in relazione agii altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risul- tare da altri punti del provvedimento ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (cfr. sul punto Sez. 2, n. 38818 dei 7/6/2019, Saraco, Rv. 277091; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Spezzacatena, Rv. 255096).A fronte di una tecnica motivazionale come quella del provvedimento impu- gnato, invece, il lettore non ha un quadro organico delle rag oni del decisum e manca un percorso logico coerente. Ancor più, dunque, si palesa la contraddittorietà del provvedimento impu- gnato denunciata dal PM ricorrente. Ad esempio, laddove lo stesso tribunale del riesame, come si dirà più ampia- mente a seguire, riconosce l'esistenza di elementi che tradisc:ono un'organizza- zione e l'esistenza di un collegamento tra i due "rami di azienda" e poi non ne trae le conseguenze in punto di ritenuta sussistenza della gravità indiziarla in relazione al reato associativo. Il provvedimento impugnato risulta, inoltre, carente laddove non si confronta adeguatamente con il narrato dei collaboratori di giustizia su cui si era diffusa ampiamente l'ordinanza genetica. Così come pare dare troppo poco peso ali'incon- tro unitario tra i sodali e non si scende mai nella valutazione del ruolo del singolo se non in punto di esigenze cautelari. 4. Ciò premesso, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nei reato conti- nuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla com- missione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564). Benché, poi, più volte, si sia evidenziata la necessità della costituzione di una struttura organizzata (cfr. Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008, e Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396), si è anche, nel contempo, precisato che sono sufficienti strutture rudimentah (v., tra le tante, Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165, e Sez. 2, n. 16540 de! 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491). E', dunque, sufficiente che tra tre o più per- sone si stringa, anche di fatto, senza un preventivo accordo formale, un patto che ha in sé la c.d affectio societatis, in forza del quale tutti gli associati sono portati ad operare nel settore specifico del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuì scano all'attuazione del programma criminale. Sotto il profilo soggettivo, poi, poi- ché non è necessaria una esplicita manifestazione di una volontà associativa per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza dell'associato di far parte dell'as- sociazione non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione. Questa Corte ha costantemente affermato il principio, che deve essere qui ribadito, che ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere so- stanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costi- tuzione del rapporto associativo nemmeno la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265945; Sez. 6, n. 4800 del 15/02/1993, Barlow, Rv. 194539; Sez n. 825 del 02/11/1995, Marino, Rv. 203489; Sez. 1, n. 7758 del 10/06/1996, Timpani, Rv. 205531; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Barj, R.v. 208231; .Sez n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 11 208822; Sez. 6, n. 3509 dei 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798). Condivisibili e recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (vedasi, in par- ticolare, Sez. 3, n. 9036 del 31/1/2022, Santoro, Rv. 282838, in tema di concili- denza degli elementi indiziari relativi al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, hanno precisato che la ripetuta commissione, in con- corso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza (.1 indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante fa natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (cfr., anche, Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505- 02, e Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346-01). In particolare, e ad esempio, altro è se la ripetuta commissione dei reati-fine avviene ogni volta in concorso con più partecipi del sodalizio, altro è se ì reati-fine vengono commessi ora con uno, ora con un altro dei partecipi, altro ancora è se la reiterazione delle condotte illecite avviene in concorso sempre con la medesima persona. Invero, in linea generale, e fatte salve eventuali specificità della singola vicenda, la prima esemplificazione appare maggiormente indicativa dell'esistenza di un legame contestuale con più persone che si proietta al di là del singolo fatto sia rispetto alla seconda, sia rispetto alla terza. Solo in relazione alla prima classe di vicende, in effetti, sembra ragionevole ritenere la sussistenza di una inferenza indiziaria dotata di sufficiente conciudenza in ordine alla sussistenza di un re-,pporto di tipo associativo, superabile solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi. Del resto, risulta coerente con questa conclusione il diffuso orientamento ciefla giurisprudenzak secondo il quale il continuativo rapporto tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente fonda un vincolo associativo solo a determinate condi- zioni, ulteriori rispetto alla reiterazione delle cessioni. Alcune decisioni, infatti, os- servano che, integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le so- stanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, ma sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di con- tribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fire comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249, ma anche Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv, 280450, la quale attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dall'indagato nel sodalizio criminale per il rap- porto sistematico con elementi di spicco dello stesso). Altre pronunce specificano che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrat- tuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desu- mibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dai gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (così, per tutte, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). 5. Nel caso di specie, il tribunale del riesame, riformando l'ordinanza genetica della misura, come già si anticipava, ha erroneamente escluso la sussistenza di una struttura associativa trascurando plurimi elementi indiziari di rilievo e proce- dendo ad una valutazione parcellizzata del materiale probatoric. Come fondatamente evidenziato dal PM ricorrente, infatti, il giudice della cau- tela ha omesso di considerare e valutare congiuntamente i seguenti elementi: a. gli stretti vincoli di parentela esistenti tra gli associati; b. l'esistenza di un luogo di detenzione della sostanza che, seppure coincidente con l'abitazione del Castella- neta, era ben noto ai sodali, e comunque il ricorso ad una modalità di smercio caratterizzata dalla fornitura di piccole dosi occultate sulla persona; c. i chiari e rodati canali di approvvigionamento della droga; d. la separazione di ruoli e fun- zioni tra i partecipi; e. la disponibilità degli associati ad attivarsi al fine di mettere a disposizione i necessari mezzi di trasporto in caso di bisogno o verificare la even- tuale presenza di forze dell'ordine; f. le modalità consolidate di consegna e ces- sione della droga. Come si rappresenta, inoltre, fondatamente nel ricorso, il giudice del gravame cautelare non ha considerato il ruolo apicale ricoperto dal Castelianeta (in merito al quale assumono rilevanza anche le dichiarazioni del collaboratore D'[OSCURATO:PERSONA]- seppe espressamente richiamate nell'ordinanza applicativa della misura) che aveva organizzato due linee di approvvigionamento e spaccio della droga mante- nendo comunque il ruolo di organizzatore dell'attività e di punto di riferimento sia per i fornitori che per gli assuntori pur coinvolgendo anche i referenti delle due diverse linee di spaccio, Salluce e Pellegrino, nelle decisioni relative all'approvvi- gionamento. Nell'ordinanza impugnata, inoltre, i giudici del riesame hanno escluso la con- figurabilità del sodalizio, ritenendo ravvisabile esclusivamente l'esistenza di rap- porti bilaterali tra la coppia Castellaneta - Pellegrino e Castellaneta - Salluce, pri- vando, dei tutto immotivatamente, di ogni rilevanza circostanze di segno contrario quali, come si ricordava in precedenza, la riunione intercorsa tra Salluce, Pellegrino e Castellaneta - alla presenza anche di [OSCURATO:PERSONA], convivente del Castella- neta - nonché il coinvolgimento del Salluce anche in una operazione di cessione di cocaina condotta dal Pellegrino. 6. L'ordinanza impugnata, riportando ampi stralci delle conversazioni inter- cettate, ripercorre gli elementi indiziari riguardanti i reati fine, conformemente alla impostazione del quadro indiziario descritto nell'ordinanza genetica, ma poi, in maniera apodittica e illogica, afferma che il compendio investigativo raccolto prova solo che il Castellaneta aveva organizzato intorno alla sua persona una red- ditizia e fiorente attività di detenzione e cessione di narcotici pesanti ma non ri- sultano concreti indicatori dimostrativi della esistenza di un sodalizio strutturato dedito al narcotraffico ma, come detto, solo rapporti bilaterali tra la coppia Castel- laneta-Pellegrino deditAal traffico di cocaina e la coppia Castellaneta-Salluce per il traffico di eroina e tra i singoli preposti e le rispettive compagne; senza l'esi- stenza di una cassa comune. Afferma che Castellaneta coordinava e finanziava le due distinte linee di spaccio ricavandone un guadagno in quanto investitore comune di entrambe (pagg 90-91); ammette che vi erano indizi rivelatori di un sodalizio tra i tre soggetti apicali Castellaneta, referente comune di Salluce, che curava la linea del commercio di eroina e Pellegrino, che curava quella della co- caina (pag. 92), indicando vari elementi (l'incontro con il Pellegrino insieme al Salluce organizzato da Castellaneta dopo che Pellegrino era stato scarcerato (pag. 92), la conversazione dell'agosto 2021 in cui Castellaneta commentava con i soci Pellegrino e Saliuce la posizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA], la condivisione tra Castellaneta e il Pellegrino riguardo alla posizione debitoria di Salluce, ma poi con-. clude in maniera apoditticAlogica che non vi era un luogo comune di occulta mento, una cassa comune, mezzi di trasporto modificati, interscambiabiiità di ruoli; ma solo rapporti fiduciari, anche tra gli altri coindagati, che non assurgono a poter qualificare il sodalizio criminale, e ciò nonostante i due rami di azienda siano coordinanti dal Castellaneta, con a capo ciascuno dei due stretti collabora- tori Salluce e Pellegrino, (pag. 93) che si interfacciava con i preposti ( alcuni legati da rapporti di parentela e familiari) e i fornitori. Nell'ordinanza impugnata, in maniera illogica e contraddittoria, i rapporti con- notati da elementi di consuetudine e di "fiducia", descritti nell' ordinanza genetica da pagg. 159, vengono qualificati come relazioni di tipo diretto ed immediato con singole persone dedite ad attività illecite e non come forme di interazione nell'am- bito di un gruppo organizzato, con riferimento esplicito o implicito al ruolo espo- nenziale svolto da ciascuno nell'ambito della consorteria. Il provvedimento impugnato, ancora, omette di argomentare con riferimento alla ripetuta commissione di più reati fine con altri soggetti, partecipi di un'asso- ciazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, in maniera logica e coerente dalla vicenda fattuale idonea ad integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e con- cordanti in ordine alla partecipazione a! reato associativo. Nell'ordinanza si afferma infatti che nonostante lo stretto rapporto fidu- ciario esistente tra Castellaneta e Salluce, quest'ultimo incaricato di prendere la droga che gli era stata chiesta da [OSCURATO:PERSONA] (capi 8,56,62 e 66), e di occu- parsi dello smercio di eroina, soddisfacendo i numerosi clienti che venivano da lui indirizzati dallo stesso Castellaneta, la circostanza che il Salluce utilizzasse come struttura di deposito e di spaccio presso la propria abitazione milita in senso op- posto alla prospettiva associativa. Tale affermazione, che conclude in maniera diametralmente opposta rispetto al significato indiziario dell'esistenza del vincolo associativo evAenziato nell'ordi- nanza genetica da pag. 159, contrasta con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250773) secondo cui in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per fatto che lo stesso sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vin- colo associativo, lo rendono ancora più pericolose; e che integra gli estremi costi- tutivi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti Io svolgimento continuativo, da parte di un nucleo familiare, di un'attività di spac- cio presso l'abitazione dotata di una stabile clientela, di una rudimentale organiz- zazione fondata sull'interscannbio dei ruoli esecutivi e sulla predisposizione di un IO nascondiglio funzionale al deposito dello stupefacente nelle pertinenze dell'abita- zione nonché di stabili canali di rifornimento (Sez. 5, n. 6782 del 16/1/201.5, Amante, Rv. 262733). 7. Quanto fin qui evidenziato non mette in discussione il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in considerazione dell'autonomia tra reato associativo e reato-fine, derivante dal fatto che il primo prescinde dalla commissione degli illeciti oggetto del programma criminoso, la commissione di reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non può, da sola ed automaticamente, costituire prova della commissione del reato associativo, costi- tuendo al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione (così Sez. 4, n. 23518 del 29/04/2008, Saracini, Rv. 240843, citata anche dal ricorrente; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 9898 del 21/06/1995, Tolone, Rv. 202646). Tuttavia non può trascurarsi che, da un lato, la ripetuta commissione, in con- corso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante !a natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 3, n. 42228 del 3/2/2015, Prora, Rv. 265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/1/2010, Sindyal, Rv. 246441; Sez. 5 n. 6026 d e 25/03/1997, Puglia, Rv. 208088). Parimenti, va ribadito che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commet- tere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 4/11/2015, Policastri, P:v. 265890; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800; Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Ry„ 241927, che ha precisato che l'elemento oggettivo del reato d'associazione fina- lizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio; nello stesso senso Se7_, 5, n. 9457 del 24/09/1997, Gaceres, Rv. 209073, secondo cui la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va de- sunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, de- notino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo e che l'accertamento deve essere particolarmente rigoroso quando la prova dell'ac- cordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico). La motivazione del provvedimento impugnato è viziata, come fondatamente lamenta il PM, in relazione alla sistemazione razionale dei fatti a conoscenza del giudice e alla logica che presiede alla loro ricostruzione. Il tribunale lucano, nel caso di specie, non ha contestualizzato e analizzato i reati fine nella loro proiezione dinamica qua :i espressione di un rapporto di colla- borazione collaudato, stabile, duraturo, tra gli associati destinato a produrre ef- fetti ben oltre i singoli episodi delittuosi, che dava linfa ad un programma poten- zialmente indefinito di forniture e acquisti. 8. La motivazione dell'impugnata ordinanza appare perciò, viziata in quanto pur aderendo alla ricostruzione delle fonti di prova (conversazioni intercettate, servizi di osservazione posti in essere dalla polizia giudiziaria, sequestri di sostanza stupefacente, effettuati a riscontro del contenuto delle conversazioni e delle di- chiarazioni anche autoaccusatorie rese dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA]- seppe) illustrate analiticamente nell'ordinanza genetica alle pagg. 20 e ss, ne trae valutazioni frammentate e prive di coerenza logica, affermando in maniera apo- dittica che Castellaneta dirigeva due linee di spaccio, due rami di un'azienda, di cui era il solo coordinatore e primo investitore. E, avuto riguardo alla specifica posizione del Salluce, l'ordinanza impugnata si presenta vieppiù contraddittoria nella parte in cui, pur rilevando l'assenza di profili organizzativ, afferma che l'in- dagato operava con modalità consolidate e aveva curato per lungo tempo la fase di occultamento, preparazione e cessione della sostanza drogante, di tipo pesante, rendendo la propria abitazione il quartier generale dello spaccio, in tal guisa coa- diuvando senza soluzione di continuità il Casteilaneta. 9. Per quanto esposto, appaiono sussistenti i vizi denunciati con i ricorso proposto dovendosi altresì considerare che in tema di misure cautelari personali per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non operano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, co. 2, cod. proc. pen., essendo suf- ficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati che gli sono addebitati (cfr. ex multis questa Sez. 4, n. 18589 del 14/2/2013, Superbo, Rv. 255928). Va ribadito ancora una volta che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giu- dizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., non ric
Sentenza Cassazione n. 22694/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris