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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 36800/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mazzo; ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'idoneità delle minacce è puramente reiterativo a fronte delle specifiche circostanze esposte dalla Corte d'appello a pag. 10 della sentenza, circa la reiterata prospettazione di lesioni personali in danno della vittima; che peraltro il motivo deduce una lettura alternativa di elementi di prova non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de iso, il giorno 10 ottobre 2025.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mazzo; ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'idoneità delle minacce è puramente reiterativo a fronte delle specifiche circostanze esposte dalla Corte d'appello a pag. 10 della sentenza, circa la reiterata prospettazione di lesioni personali in danno della vittima; che peraltro il motivo deduce una lettura alternativa di elementi di prova non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de iso, il giorno 10 ottobre 2025. Il
Sentenza Cassazione n. 36800/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris