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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2021

Cassazione n. 01416/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Bari, con sentenza emessa in data 11 marzo 2021, decidendo sull'annullamento con rinvio della senza della Quarta Sezione di questa Corte del 14 marzo 2019, ha ritenuto non applicabile l'art. 131 bis c.p., confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 comma 5 DPR 309/90, per plurime cessioni di cocaina a plurimi acquirenti, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; che avverso tale sentenza l'imputata, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'omessa motivazione in ordine alla abitualità della condotta, avendo la Corte di appello motivato esclusivamente in ordine alla tenuità dell'offesa, eludendo il principio di diritto formulato dalla sentenza della Corte di Cassazione, che aveva valutato che la mera contestazione della continuazione del reato non fosse ostativa al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità; Considerato che deve dichiararsi inammissibile il geriego motivo di ricorso, in quanto riproduce i contenuti del motivo afferente l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p., già avanzato in precedenza, senza alcun riferimento specifico ai passaggi argomentativi della sentenza impugnata innanzi a questa Corte che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, fornisce articolata risposta alla doglianza, secondo quanto disposto dalla sentenza di annullamento sul punto emessa da questa Corte, sottolineando la impossibilità di ritenere che il fatto ascritto alla stessa fosse dì lieve entità, non tanto per la non irrilevanza della sua portata offensiva, ma per l'inserimento stabile della ricorrente nell'attività di spaccio di cocaina in piena compartecipazione con il marito e con l'altro coimputato, provvedendo la stessa alla tenuta della contabilità di tale smercio oltre che alla giornaliera cessione dei singoli quantitativi ai diversi consumatori; che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza qui impugnata, risultando pertanto a-specifico, esponendo un mero dissenso alla valutazione di merito espressa dai giudici del rinvio, che risulta, invece, coerentemente motivata e perciò immune da censure; che alla declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso proposto consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Bari, con sentenza emessa in data 11 marzo 2021, decidendo sull'annullamento con rinvio della senza della Quarta Sezione di questa Corte del 14 marzo 2019, ha ritenuto non applicabile l'art. 131 bis c.p., confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 comma 5 DPR 309/90, per plurime cessioni di cocaina a plurimi acquirenti, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; che avverso tale sentenza l'imputata, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'omessa motivazione in ordine alla abitualità della condotta, avendo la Corte di appello motivato esclusivamente in ordine alla tenuità dell'offesa, eludendo il principio di diritto formulato dalla sentenza della Corte di Cassazione, che aveva valutato che la mera contestazione della continuazione del reato non fosse ostativa al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità; Considerato che deve dichiararsi inammissibile il geriego motivo di ricorso, in quanto riproduce i contenuti del motivo afferente l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p., già avanzato in precedenza, senza alcun riferimento specifico ai passaggi argomentativi della sentenza impugnata innanzi a questa Corte che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, fornisce articolata risposta alla doglianza, secondo quanto disposto dalla sentenza di annullamento sul punto emessa da questa Corte, sottolineando la impossibilità di ritenere che il fatto ascritto alla stessa fosse dì lieve entità, non tanto per la non irrilevanza della sua portata offensiva, ma per l'inserimento stabile della ricorrente nell'attività di spaccio di cocaina in piena compartecipazione con il marito e con l'altro coimputato, provvedendo la stessa alla tenuta della contabilità di tale smercio oltre che alla giornaliera cessione dei singoli quantitativi ai diversi consumatori; che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza qui impugnata, risultando pertanto a-specifico, esponendo un mero dissenso alla valutazione di merito espressa dai giudici del rinvio, che risulta, invece, coerentemente motivata e perciò immune da censure; che alla declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso proposto consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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