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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21539/2026

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ppresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agnello-ricorrente-controAgenzia delle Dogane e dei [OSCURATO:PERSONA] eAbruzzo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle Dogane e dei [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion.1814/2025 depositata il 19/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 21485/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 21539/2026Data pubblicazione 24/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agnello-ricorrente-controAgenzia delle Dogane e dei [OSCURATO:PERSONA] eAbruzzo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle Dogane e dei [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion.1814/2025 depositata il 19/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 21485/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 21539/2026Data pubblicazione 24/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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