CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 11784/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7904-2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I.C.I.-[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentate pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale presente in atti. -controricorrente - avverso la sentenza n. 5695/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che, su impugnazione da parte di I.C.I., [OSCURATO:PERSONA] spa, del diniego opposto dall’Agenzia delle entrate al rimborso di Irpeg, Ires e Irap per gli anni 2001/2006, per pretesa duplicazione di pagamenti, ha accolto l’appello della contribuente. La società I.C.I aveva a suo tempo impugnato un avviso di accertamento per l’anno 1996, emesso per il recupero di imposte Irpeg e Ilor su ricavi non dichiarati e contestati dalla contribuente quali ripartizione pluriennale secondo il sistema dei risconti passivi; il ricorso era stato respinto nei gradi di merito e in cassazione (con la sentenza n. 8192/2015). In particolare la CTR, nel giudizio sull’avviso di accertamento, confermata da Cass. n. 8192/15, per quanto ancora rileva in questa sede, aveva ritenuto applicabili ai canoni percepiti dalla ICI – in relazione alla sottoscrizione di un contratto atipico avente ad oggetto la concessione in godimento di immobili e ai versamenti successivi- l'art. 75, comma 2 TUIR, con assoggettamento del corrispettivo alla normale imposizione dell'anno di erogazione del medesimo, così riflettendo la tassazione fiscale la ripartizione diluita dei pagamenti del canone.La Cassazione con la indicata sentenza, rigettato il ricorso della società, ha confermato che i versamenti, tutti configurabili come componenti positivi di reddito dell'impresa accipiens, in base agli artt. 53 e 75 TUIR, erano da imputare nell'esercizio di competenza. Nelle more della definizione dell’indicato processo, la ICI ha presentato istanza di rimborso, ex art. 38 d.P.R. 602/73, per gli anni dal 2001 al 2006, asserendo che i versamenti effettuati per gli anni indicati costituivano duplicazione rispetto agli importi corrisposti in relazione ai recuperi di cui al giudizio sopra richiamato. Sul silenzio rifiuto formatosi, la società ha proposto sei ricorsi, uno per ciascuna annualità, davanti alla CTP di Roma, con specifico riferimento alla tassazione delle operazioni immobiliari, che secondo la contribuente avrebbe dovuto essere distribuita in più esercizi, in base al criterio di competenza e tecnica dei risconti, mentre l’Ufficio aveva richiesto in unica soluzione la tassazione, in relazione all’anno 1996. La CTP di Roma, riuniti i ricorsi, li ha respinti, ritenendo che la circostanza della pendenza del contenzioso relativo all’avviso di accertamento anno 1996 non consentisse la formazione di alcun silenzio rigetto di pretese di rimborso, come tali dichiarate inammissibili. Su appello della contribuente, la CTR adita, con la sentenza impugnata, sospeso il giudizio in attesa della decisione della Cassazione, ha poi accolto il ricorso sul silenzio rifiuto del rimborso, assumendo che non era stato contestato che la società per gli anni successivi al 1996 abbia provveduto al pagamento delle imposte dovute in relazione ai redditi accertati per il 1996, a decorrere dal 2001, utilizzando il meccanismo dei risconti passivi, per cui riconosceva il diritto al rimborso per effetto della scelta contabile (di utilizzare la tecnica dei risconti passivi): “scelta che, contrastata dall’Ufficio, ha poi trovato conforto nella decisione dei giudici di merito e della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso proposto dalla odierna ricorrente”. Contro la indicata sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, con due motivi. Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente deposita rinuncia al proprio controricorso per cassazione, motivato dal fatto che l’Agenzia ha provveduto al rimborso dell’ IRAP. Deposita memoria l’Agenzia delle entrate, ribadendo l’interesse alla decisione, costituendo il pagamento effettuato richiamato dalla società unicamente adempimento ex art. 69 d.lgs. 546/92, e non acquiescenza alla impugnata sentenza di merito. Considerato che: 1. Col primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo l’Ufficio sempre contestato, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la radicale inaccoglibilità dell’an dell’interezza delle pretese avversarie. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 38 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., per contrasto della sentenza impugnata sia con il principio di non contestazione sia in relazione all’onere probatorio gravante su chi richiede il rimborso. 2. I motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. 4.1.La CTR ha erroneamente ritenuto che l’Ufficio non avesse contestato il rimborso richiesto dalla contribuente, in contenzioso vertente proprio sulla spettanza o meno di tale rimborso. 4.2.Vanno sul punto richiamati i principi consolidati di questa Corte (ex multis Cass. n. 11282/16, n. 29613/2011), che hanno negato rilievo all'assenza di specifica contestazione dei conteggi o delle ragioni poste a fondamento della richiesta di rimborso, nella ipotesi, ricorrente nella fattispecie, di radicale contestazione della somma richiesta a rimborso, che opera anche sotto il profilo della prova. Invero, questa Corte (Cass. 29613/11, richiamando sez. un.761/2002) aveva gi à precisato che "il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell'attore, allorch́ il convenuto si limiti a negare in radice l'esistenza di tale credito, pù avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione sull’an debeatur" e che "per altro verso, il principio di non contestazione opera sul piano della prova, cosicch́ nel processo tributario” - nel quale pure ̀ certamente applicabile, v. Cass. n. 23710/2018 - esso non elide l'operativit à dell'altro principio - operante sul piano dell'allegazione e collegato alla specialitàdel contenzioso tributario - secondo cui la mancata presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione, nè determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ufficio impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande avversarie (cfr. Cass. 7789 / 2006). 4.3. Quanto all’onere della prova, va ribadito che ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza dirimborso di un tributo, o, come in questo caso, del silenzio rifiuto su istanza di rimborso, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'oneredi allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (fra le altre Cass. n. 1906/2020; n. 21197/2014).Nel consegue che anche sotto questo profilo il ricorso è fondato, non avendo la CTR dato atto dell’assolvimento dell’onere della prova da parte della contribuente, sia quanto al pagamento delle imposte sia quanto alla duplicazione impositiva asseritamente subita. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla