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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 15971/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23915/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1107/2016 depositata il 16/03/2016.

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 23915/2016 Numero sezionale 960/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 15971/202204/05/2022Data pubblicazione 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1107/2016, che aveva dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla odierna ricorrente.

La sentenza impugnata, rilevato che all’udienza di rinvio ex artt.181 e 309 c.p.c. - della quale era stato dato alle parti congruo avviso – era comparso il solo difensore della parte appellata, il quale aveva sollecitato la declaratoria di improcedibilità del gravame, aveva dato atto della mancata comparizione dell’appellante per due udienze consecutive, dichiarando di conseguenza il gravame improcedibile.

Parte intimata non si è costituita in giudizio.

In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato una memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Attraverso l’unica doglianza, la ricorrente denuncia “nullità del procedimento d’appello e della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c. e 24 Cost, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo la Corte d’appello deciso sull’erroneo presupposto dell’avvenuta comunicazione del rinvio all’udienza del 3 marzo 2016.

Secondo l’assunto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a seguito della mancata comparizione all’udienza del 21 gennaio 2016, essa aveva ricevuto dalla cancelleria comunicazione via PEC del rinvio della causa ad una data successiva rispetto a quella nella quale i giudici di secondo grado avevano effettivamente rinviato il giudizio, che conseguentemente era stato dichiarato estinto.

Con ordinanza interlocutoria n. 42033/2021, è stata richiesta alla cancelleria della Corte d’appello di Napoli certificazione del contenuto della comunicazione di rinvio al 3 marzo 2016, riportandone il testo integrale.

Dalla documentazione effettivamente inoltrata dalla Corte d’appello risulta che – con riguardo alla causa n. 761/2015 – all’udienza del 21 gennaio 2016 fu dato atto che nessuno era comparso e la causa fu rinviata, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., alla successiva udienza del 3 marzo 2016.

La comunicazione del predetto rinvio alle parti non comparse non è presente nel fascicolo inviato dalla cancelleria del giudice a quo.

Il ricorrente ha invece allegato copia della F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 23915/2016 comunicazione via PEC alla difesa dell’appellante (all’indirizzo di Numero sezionale 960/2022 posta elettronica certificata del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]) del Numero di raccolta generale 15971/2022 rinvio della causa al 31 marzo 2016: il documento si riferiscData pubblicazione 18/05/2022e alla causa n. 761/2015 e riporta il nome delle stesse parti della sentenza poi oggetto dell’odierna impugnazione.

L'art. 136 cod. proc. civ., pur non fissando in maniera perentoria il modo con cui il cancelliere debba eseguire la consegna del biglietto di comunicazione, prescrive che ne rimanga la prova in atti o con ricevuta rilasciata dal destinatario, o con la ricevuta del piego raccomandato se è rimesso per posta, o con la relazione dell'ufficiale giudiziario.

Di tale prova anche con riguardo alla comunicazione dell'ordinanza di rinvio della causa in appello resa a norma dell'art. 348 cod. proc. civ., non sono ammessi equipollenti (Sez. 2, n. 1005 del 30 gennaio 1992).

Ne deriva pertanto, anche a cagione della prova positiva offerta dal ricorrente attraverso la comunicazione telematica, la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 comma 1 c.p.c.

Il motivo va dunque accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Il giudice designato per il rinvio provvederà al regolamento delle spese anche per il presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23915/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1107/2016 depositata il 16/03/2016. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 23915/2016 Numero sezionale 960/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 15971/202204/05/2022Data pubblicazione 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1107/2016, che aveva dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla odierna ricorrente. La sentenza impugnata, rilevato che all’udienza di rinvio ex artt.181 e 309 c.p.c. - della quale era stato dato alle parti congruo avviso – era comparso il solo difensore della parte appellata, il quale aveva sollecitato la declaratoria di improcedibilità del gravame, aveva dato atto della mancata comparizione dell’appellante per due udienze consecutive, dichiarando di conseguenza il gravame improcedibile. Parte intimata non si è costituita in giudizio. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato una memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Attraverso l’unica doglianza, la ricorrente denuncia “nullità del procedimento d’appello e della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c. e 24 Cost, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo la Corte d’appello deciso sull’erroneo presupposto dell’avvenuta comunicazione del rinvio all’udienza del 3 marzo 2016. Secondo l’assunto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a seguito della mancata comparizione all’udienza del 21 gennaio 2016, essa aveva ricevuto dalla cancelleria comunicazione via PEC del rinvio della causa ad una data successiva rispetto a quella nella quale i giudici di secondo grado avevano effettivamente rinviato il giudizio, che conseguentemente era stato dichiarato estinto. Con ordinanza interlocutoria n. 42033/2021, è stata richiesta alla cancelleria della Corte d’appello di Napoli certificazione del contenuto della comunicazione di rinvio al 3 marzo 2016, riportandone il testo integrale. Dalla documentazione effettivamente inoltrata dalla Corte d’appello risulta che – con riguardo alla causa n. 761/2015 – all’udienza del 21 gennaio 2016 fu dato atto che nessuno era comparso e la causa fu rinviata, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., alla successiva udienza del 3 marzo 2016. La comunicazione del predetto rinvio alle parti non comparse non è presente nel fascicolo inviato dalla cancelleria del giudice a quo. Il ricorrente ha invece allegato copia della F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 23915/2016 comunicazione via PEC alla difesa dell’appellante (all’indirizzo di Numero sezionale 960/2022 posta elettronica certificata del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]) del Numero di raccolta generale 15971/2022 rinvio della causa al 31 marzo 2016: il documento si riferiscData pubblicazione 18/05/2022e alla causa n. 761/2015 e riporta il nome delle stesse parti della sentenza poi oggetto dell’odierna impugnazione. L'art. 136 cod. proc. civ., pur non fissando in maniera perentoria il modo con cui il cancelliere debba eseguire la consegna del biglietto di comunicazione, prescrive che ne rimanga la prova in atti o con ricevuta rilasciata dal destinatario, o con la ricevuta del piego raccomandato se è rimesso per posta, o con la relazione dell'ufficiale giudiziario. Di tale prova anche con riguardo alla comunicazione dell'ordinanza di rinvio della causa in appello resa a norma dell'art. 348 cod. proc. civ., non sono ammessi equipollenti (Sez. 2, n. 1005 del 30 gennaio 1992). Ne deriva pertanto, anche a cagione della prova positiva offerta dal ricorrente attraverso la comunicazione telematica, la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 comma 1 c.p.c. Il motivo va dunque accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione. Il giudice designato per il rinvio provvederà al regolamento delle spese anche per il presente grado. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudiz