CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27778/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 ottobre 2022 il G.U.P. del Tribunale di Rimini, su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa ciascuno in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tra l'altro disponendo la confisca della somma di denaro in sequestro. 2. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con tre distinti atti, i motivi di doglianza di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di censura, con il primo dei quali ha eccepito vizio di motivazione in relazione all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., per avere il G.U.P. non adeguatamente argomentato in ordine alla possibilità di pronunciare sentenza di immediata declaratoria di proscioglimento nel merito dell'imputato. Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione e violazione di legge, deducendo carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti giustificativi della disposta confisca della somma di denaro sequestratagli. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto, nei rispettivi ricorsi, un'unica identica censura, con cui hanno lamentato — al pari dell'Esposito - vizio di motivazione in relazione all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., per non essere stata espressa adeguata argomentazione circa la possibilità di pronunciare sentenza di loro immediato proscioglimento nel merito. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla disposta confisca del denaro in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato, dovendo trovare accoglimento il secondo motivo di censura dedotto da [OSCURATO:PERSONA], nel resto essendo inammissibili le censure eccepite. 2. La prima doglianza, infatti, comune ai ricorsi di tutti e tre gli imputati, non può essere accolta, in quanto dedotta con motivo non prospettabile con ricorso per cassazione, non essendo esso previsto tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103). Non è denunciabile, infatti, in sede di legittimità, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761- 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01). Ciò, invero, appare del tutto logico e congruo, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (cfr., in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01; per la quale, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena). 3. Come detto fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato ha lamentato l'illegittimità, per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti giustificativi, della disposta confisca della somma di denaro (euro 1.075,00) sequestratagli. 3.1. Preliminarmente deve essere osservato, in ordine all'ammissibilità di tale motivo di ricorso, che la sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti - come non accaduto nel caso di specie - diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348-01).In tema di patteggiamento, infatti, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862-01). 3.2. Orbene, ritenuta l'ammissibilità della dedotta impugnazione, è necessario, tuttavia, ribadire come l'art. 240 cod. pen. preveda, al primo comma, la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, individuando tale ultimo nel lucro, e cioè nel vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01). Alla stregua dell'indicato assunto, allora, è da ritenere certamente ammissibile la confisca del denaro costituente il provento del reato laddove si proceda, come nel caso in esame, per l'ipotesi della detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente. 3.3. Chiariti i superiori aspetti, il Collegio rileva, tuttavia, come nella sentenza impugnata non sia stata data giustificazione alcuna della disposta confisca della somma di danaro, avendo il G.U.P. solo indicato la generica necessità di procedere alla confisca del denaro in sequestro. All'evidenza, pertanto, non è stata espressa — se non in maniera generica nel capo di imputazione - nessuna diretta riferibilità di siffatta somma alla specifica contestazione oggetto di addebito, mentre, come in precedenza accennato, ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo) (cfr. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204-01; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900-01). In tal maniera, quindi, il decidente non ha neanche espressamente chiarito in virtù di quale strumento giuridico tale confisca sia stata disposta, ed in particolare se ai sensi dell'art. 240 cod. pen., ovvero applicando la c.d. confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12-sexies del d.l. n. 306 dei 1992, conv., con modificazioni, nella I. n. 356 del 1992 - richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 85-bis dello stesso D.P.R. E' necessario ricordare, inoltre, come in ipotesi analoghe a quella in esame sia possibile sottoporre il denaro a confisca obbligatoria "per equivalente", ai sensi di quanto previsto dall'ultima parte della norma dell'art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309 del 1990. 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca del dlenaro in sequestro, con rinvio al Tribunale di Rimini, cui pertiene il compito di verificare, dandone adeguata motivazione, l'eventuale ricorrenza delle condizioni applicative della misura di sicurezza e dello specifico strumento giuridico con cui applicarla. Nel resto, invece, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Rimini, altro giudice. Dichiara inammissibili i ricors