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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48641/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 14/7/2021, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di furto aggravato ascritto sub a), [OSCURATO:PERSONA] anche del delitto di ricettazione sub b), condannandoli alla pena di giustizia.

Rilevato che con unico atto il comune difensore degli imputati ha dedotto con il primo motivo la violazione dei criteri di valutazione della prova e il vizio della motivazione in ordine all'identificazione dei prevenuti, questione già devoluta ai giudici d'appello che l'hanno disattesa con motivazione priva di aporie ed illogicità manifeste in linea con quanto, peraltro, già ampiamente argomentato dal primo giudice (pagg. 4 e 6); considerato che con il secondo motivo la difesa eccepisce la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di furto monoaggravato ascritto a tutti gli imputati sub a), segnalando l'assenza di istanza punitiva in atti, eccezione non rilevabile in questa sede alla stregua dei principi declinati da Sezioni Unite Salatino (n.40150 del 21/06/2018, Rv. 273551-01) e successivamente più volte ribaditi; infatti,nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176 - 01;n. 11229 del 10/01/2023 Rv. 284542 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 14/7/2021, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di furto aggravato ascritto sub a), [OSCURATO:PERSONA] anche del delitto di ricettazione sub b), condannandoli alla pena di giustizia. Rilevato che con unico atto il comune difensore degli imputati ha dedotto con il primo motivo la violazione dei criteri di valutazione della prova e il vizio della motivazione in ordine all'identificazione dei prevenuti, questione già devoluta ai giudici d'appello che l'hanno disattesa con motivazione priva di aporie ed illogicità manifeste in linea con quanto, peraltro, già ampiamente argomentato dal primo giudice (pagg. 4 e 6); considerato che con il secondo motivo la difesa eccepisce la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di furto monoaggravato ascritto a tutti gli imputati sub a), segnalando l'assenza di istanza punitiva in atti, eccezione non rilevabile in questa sede alla stregua dei principi declinati da Sezioni Unite Salatino (n.40150 del 21/06/2018, Rv. 273551-01) e successivamente più volte ribaditi; infatti,nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176 - 01;n. 11229 del 10/01/2023 Rv. 284542 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore
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