CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2034
Cassazione n. 19035/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma hadisatteso il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto con fine penafissato al 30/05/2034, sottoposto al regime detentivo ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n.354), avverso il provvedimento assunto dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo in data06/10/2020, che aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’acquisto di unlettore e di CD musicali.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrociniodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del qualelamenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost, nonchéper mancanza e manifesta illogicità della motivazione.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto – oltre ad invocare una rivalutazione in fattodegli elementi emersi – è volto alla prospettazione di enunciati ermeneutici confliggenti conla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si vedaSez. 1, n. 43484 del 30/09/2021,Ministero della Giustizia, Rv. 282213 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di regimepenitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimentodell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzionedi "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenzasull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali,non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti››; negli stessitermini si sono espresse anche Sez. 1, n. 49280del 28/09/2022, Ministero della Giustizia,Rv. 283819 – 01 e Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero della Giustizia,Rv. 285656 - 01).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria diinammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favoredella cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare ineuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]