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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07069/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12377/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio, Sezione Staccata di Latina, n. 5218/18/2021, depositata indata 18 novembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 marzo 2026del [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso, contenente istanza di reclamo, notificatoall’Agenzia delle entrate di Latina il 9 marzo 2015 il contribuenteimpugnava l’avviso di accertamento n.

TKF051202632, con cuiveniva recuperata a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito diNumero registro generale 12377/2022Numero sezionale 2012/2026Numero di raccolta generale 7069/2026cessione onerosa di terreno edificabile, liquidando Euro 20.599,00 aData pubblicazione 24/03/2026titolo di IRPEF per l’anno 2011, oltre interessi e sanzioni.Il ricorso veniva, quindi, depositato presso la Commissionetributaria provinciale di Latina il 17 giugno 2015.L’Ufficio eccepiva l’intempestività della costituzione delcontribuente, in quanto avvenuta oltre il termine di 30 giorni previstodall’art. 22 d.lgs. n. 546/1992, non potendo trovare applicazione iltermine più lungo previsto dall’art. 17bis d.lgs. n. 546/1992, poichéla controversia era di valore superiore ad Euro 20.000,00 e, quindi,esclusa dalla disciplina della mediazione.La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, assorbite tutte lealtre questioni, e compensava le spese di lite.2.

Interposto gravame dal contribuente, la Commissionetributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, riformavala decisione di primo grado, ritenendo il ricorso rientrante in quelli‘da assoggettare al procedimento di reclamo – mediazione’ e, quindi,tempestivo; nel merito, accoglieva in parte il ricorso e compensavale spese.3.

Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi.

Il contribuente èrimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 4 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c., l’Agenzia dell’Entrate deduce «laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 bis e 22 D.Lgs.546/92» per avere la CTR erroneamente ritenuto tempestiva lacostituzione in giudizio del ricorrente, avvenuta solo il 17 giugno2015.Osserva, di contro, che nella specie la causa aveva valoresuperiore ad Euro 20.000,00 (precisamente, Euro 20.599,00, taleessendo l’importo richiesto a titolo di IRPEF, senza computareNumero registro generale 12377/2022Numero sezionale 2012/2026Numero di raccolta generale 7069/2026sanzioni ed interessi) ed il diverso (ed inferiore) valore dichiarato dalData pubblicazione 24/03/2026ricorrente (Euro 8.153,44) era incomprensibile.

Di qui, l’applicabilitàdel termine ordinario, previsto dall’art. 22 d.lgs. 546/1992 (30 giornidalla notifica del ricorso), nella specie entro l’8 aprile 2015.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

L’art. 17bis d.lgs. n. 546/1992 (oggi abrogato) prevedeva,nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, perquanto qui di interesse, che:- per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intendeproporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamosecondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazionegiudiziale di cui all'articolo 48 (comma 1);- il valore di cui al comma 1 è determinato secondo ledisposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 (comma 3);- decorsi novanta giorni senza che sia stato notificatol'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa lamediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.

I termini di cuiagli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data.

Ai fini del computodel termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui terminiprocessuali (comma 9).1.3.

Ora, nella specie l’avviso di accertamento aveva adoggetto il recupero di Euro 20.599,00 a titolo di IRPEF 2011, importosuperiore a 20.000,00 euro (limite fissato dalla citata norma nellaformulazione applicabile ratione temporis, e solo successivamenteelevato a 50.000,00 Euro).Pertanto, non potendo trovare la diversa decorrenza deltermine di 30 giorni per la costituzione del ricorrente (ovvero dallascadenza di 90 giorni dalla notifica del reclamo, ex art. 17, comma9, cit.), il ricorso, notificato il 9 marzo 2015, andava giocoforzadepositato presso la segreteria della CTP entro il successivo 8 aprile(ovvero nel termine ordinario di 30 giorni previsto dall’art. 22 d.lgs.Numero registro generale 12377/2022Numero sezionale 2012/2026Numero di raccolta generale 7069/2026n. 546/1992).

Il contribuente si costituiva solo il 17 giugno 2015,Data pubblicazione 24/03/2026ben oltre il detto termine.1.4.

Il motivo va, quindi, accolto, con assorbimento delsecondo strumento con il quale l’Ufficio lamenta il vizio dimotivazione apparente della sentenza di secondo grado.2.

La sentenza di appello va cassata senza rinvio, ai sensidell’articolo 382, comma terzo, c.p.c., stante l’inammissibilitàdell’originario ricorso del contribuente.Le spese dei gradi di merito possono essere compensate,mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Numero registro generale 12377/2022Numero sezionale 2012/2026Numero di raccolta generale 7069/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiOggetto: Ricorso-reclamo -Mediazione - Art. 17bis d.lgs.[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - n. 546/1992 - Termine dicostituzione - Art. 22 d.lgs. n.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - 546 /1992 - Valore dellaMaria [OSCURATO:PERSONA] - C o n s igliere - con troversiaGianluca Bordon - Consigliere - R.G.N. 12377/2022Giuliano Tartaglione - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - AC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12377/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio, Sezione Staccata di Latina, n. 5218/18/2021, depositata indata 18 novembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 marzo 2026del [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso, contenente istanza di reclamo, notificatoall’Agenzia delle entrate di Latina il 9 marzo 2015 il contribuenteimpugnava l’avviso di accertamento n.

TKF051202632, con cuiveniva recuperata a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito diNumero registro generale 12377/2022Numero sezionale 2012/2026Numero di raccolta generale 7069/2026cessione onerosa di terreno edificabile, liquidando Euro 20.599,00 aData pubblicazione 24/03/2026titolo di IRPEF per l’anno 2011, oltre interessi e sanzioni.Il ricorso veniva, quindi, depositato presso la Commissionetributaria provinciale di Latina il 17 giugno 2015.L’Ufficio eccepiva l’intempestività della costituzione delcontribuente, in quanto avvenuta oltre il termine di 30 giorni previstodall’art. 22 d.lgs. n. 546/1992, non potendo trovare applicazione iltermine più lungo previsto dall’art. 17bis d.lgs. n. 546/1992, poichéla controversia era di valore superiore ad Euro 20.000,00 e, quindi,esclusa dalla disciplina della mediazione.La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, assorbite tutte lealtre questioni, e compensava le spese di lite.2.

Interposto gravame dal contribuente, la Commissionetributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, riformavala decisione di primo grado, ritenendo il ricorso rientrante in quelli‘da assoggettare al procedimento di reclamo – mediazione’ e, quindi,tempestivo; nel merito, accoglieva in parte il ricorso e compensavale spese.3.

Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi.

Il contribuente èrimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 4 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c., l’Agenzia dell’Entrate deduce «laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 bis e 22 D.Lgs.546/92» per avere la CTR erroneamente ritenuto tempestiva lacostituzione in giudizio del ricorrente, avvenuta solo il 17 giugno2015.Osserva, di contro, che nella specie la causa aveva valoresuperiore ad Euro 20.000,00 (precisamente, Euro 20.599,00, taleessendo l’importo richiesto a titolo di IRPEF, senza computareNumero registro generale 12377/2022Numero sezionale 2012/2026Numero di raccolta generale 7069/2026sanzioni ed interessi) ed il diverso (ed inferiore) valore dichiarato dalData pubblicazione 24/03/2026ricorrente (Euro 8.153,44) era incomprensibile.

Di qui, l’applicabilitàdel termine ordinario, previsto dall’art. 22 d.lgs. 546/1992 (30 giornidalla notifica del ricorso), nella specie entro l’8 aprile 2015.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

L’art. 17bis d.lgs. n. 546/1992 (oggi abrogato) prevedeva,nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, perquanto qui di interesse, che:- per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intendeproporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamosecondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazionegiudiziale di cui all'articolo 48 (comma 1);- il valore di cui al comma 1 è determinato secondo ledisposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 (comma 3);- decorsi novanta giorni senza che sia stato notificatol'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa lamediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.

I termini di cuiagli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data.

Ai fini del computodel termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui terminiprocessuali (comma 9).1.3.

Ora, nella specie l’avviso di accertamento aveva adoggetto il recupero di Euro 20.599,00 a titolo di IRPEF 2011, importosuperiore a 20.000,00 euro (limite fissato dalla citata norma nellaformulazione applicabile ratione temporis, e solo successivamenteelevato a 50.000,00 Euro).Pertanto, non potendo trovare la diversa decorrenza deltermine di 30 giorni per la costituzione del ricorrente (ovvero dallascadenza di 90 giorni dalla notifica del reclamo, ex art. 17, comma9, cit.), il ricorso, notificato il 9 marzo 2015, andava giocoforzadepositato presso la segreteria della CTP entro il successivo 8 aprile(ovvero nel termine ordinario di 30 giorni previsto dall’art. 22 d.lgs.Numero registro generale 12377/2022Numero sezionale 2012/2026Numero di raccolta generale 7069/2026n. 546/1992).

Il contribuente si costituiva solo il 17 giugno 2015,Data pubblicazione 24/03/2026ben oltre il detto termine.1.4.

Il motivo va, quindi, accolto, con assorbimento delsecondo strumento con il quale l’Ufficio lamenta il vizio dimotivazione apparente della sentenza di secondo grado.2.

La sentenza di appello va cassata senza rinvio, ai sensidell’articolo 382, comma terzo, c.p.c., stante l’inammissibilitàdell’originario ricorso del contribuente.Le spese dei gradi di merito possono essere compensate,mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa senza rinvio la sentenza impugnata.Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condannaGianfranco [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di Agenzia delle entrate,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro2.300,00, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.Il PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa senza rinvio la sentenza impugnata.Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condannaGianfranco [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di Agenzia delle entrate,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro2.300,00, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12377/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio, Sezione Staccata di Latina, n. 5218/18/2021, depositata indata 18 novembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 marzo 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso, contenente istanza di reclamo, notificatoall’Agenzia delle entrate di Latina il 9 marzo 2015 il contribuenteimpugnava l’avviso di accertamento n. TKF051202632, con cuiveniva recuperata a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito diNumero registro generale 12377/2022Numero sezionale 2012/2026Numero di raccolta generale 7069/2026cessione onerosa di terreno edificabile, liquidando Euro 20.599,00 aData pubblicazione 24/03/2026titolo di IRPEF per l’anno 2011, oltre interessi e sanzioni.Il ricorso veniva, quindi, depositato presso la Commissionetributaria provinciale di Latina il 17 giugno 2015.L’Ufficio eccepiva l’intempestività della costituzione delcontribuente, in quanto avvenuta oltre il termine di 30 giorni previstodall’art. 22 d.lgs. n. 546/1992, non potendo trovare applicazione iltermine più lungo previsto dall’art. 17bis d.lgs. n. 546/1992, poichéla controversia era di valore superiore ad Euro 20.000,00 e, quindi,esclusa dalla disciplina della mediazione.La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, assorbite tutte lealtre questioni, e compensava le spese di lite.2. Interposto gravame dal contribuente, la Commissionetributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, riformavala decisione di primo grado, ritenendo il ricorso rientrante in quelli‘da assoggettare al procedimento di reclamo – mediazione’ e, quindi,tempestivo; nel merito, accoglieva in parte il ricorso e compensavale spese.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi. Il contribuente èrimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 4 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c., l’Agenzia dell’Entrate deduce «laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 bis e 22 D.Lgs.546/92» per avere la CTR erroneamente ritenuto tempestiva lacostituzione in giudizio del ricorrente, avvenuta solo il 17 giugno2015.Osserva, di contro, che nella specie la causa aveva valoresuperiore ad Euro 20.000,00 (precisamente, Euro 20.599,00, taleessendo l’importo richiesto a titolo di IRPEF, senza computareNumero registro generale 12377/2022Numero sezionale 2012/2026Numero di raccolta generale 7069/2026sanzioni ed interessi) ed il diverso (ed inferiore) valore dichiarato dalData pubblicazione 24/03/2026ricorrente (Euro 8.153,44) era incomprensibile. Di qui, l’applicabilitàdel termine ordinario, previsto dall’art. 22 d.lgs. 546/1992 (30 giornidalla notifica del ricorso), nella specie entro l’8 aprile 2015.1.1. Il motivo è fondato.1.2. L’art. 17bis d.lgs. n. 546/1992 (oggi abrogato) prevedeva,nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, perquanto qui di interesse, che:- per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intendeproporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamosecondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazionegiudiziale di cui all'articolo 48 (comma 1);- il valore di cui al comma 1 è determinato secondo ledisposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 (comma 3);- decorsi novanta giorni senza che sia stato notificatol'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa lamediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cuiagli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Ai fini del computodel termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui terminiprocessuali (comma 9).1.3. Ora, nella specie l’avviso di accertamento aveva adoggetto il recupero di Euro 20.599,00 a titolo di IRPEF 2011, importosuperiore a 20.000,00 euro (limite fissato dalla citata norma nellaformulazione applicabile ratione temporis, e solo successivamenteelevato a 50.000,00 Euro).Pertanto, non potendo trovare la diversa decorrenza deltermine di 30 giorni per la costituzione del ricorrente (ovvero dallascadenza di 90 giorni dalla notifica del reclamo, ex art. 17, comma9, cit.), il ricorso, notificato il 9 marzo 2015, andava giocoforzadepositato presso la segreteria della CTP entro il successivo 8 aprile(ovvero nel termine ordinario di 30 giorni previsto dall’art. 22 d.lgs.Numero registro generale 12377/2022Numero sezionale 2012/2026Numero di raccolta generale 7069/2026n. 546/1992). Il contribuente si costituiva solo il 17 giugno 2015,Data pubblicazione 24/03/2026ben oltre il detto termine.1.4. Il motivo va, quindi, accolto, con assorbimento delsecondo strumento con il quale l’Ufficio lamenta il vizio dimotivazione apparente della sentenza di secondo grado.2. La sentenza di appello va cassata senza rinvio, ai sensidell’articolo 382, comma terzo, c.p.c., stante l’inammissibilitàdell’originario ricorso del contribuente.Le spese dei gradi di merito possono essere compensate,mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Numero registro generale 12377/2022Numero sezionale 2012/2026Numero di raccolta generale 7069/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiOggetto: Ricorso-reclamo -Mediazione - Art. 17bis d.lgs.[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - n.  546/1992 - Termine dicostituzione - Art. 22 d.lgs. n.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - 546 /1992 - Valore dellaMaria [OSCURATO:PERSONA]             -  C o n s igliere - con troversiaGianluca Bordon - Consigliere - R.G.N. 12377/2022Giuliano Tartaglione - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. -  AC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12377/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio, Sezione Staccata di Latina, n. 5218/18/2021, depositata indata 18 novembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 marzo 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso, contenente istanza di reclamo, notificatoall’Agenzia delle entrate di Latina il 9 marzo 2015 il contribuenteimpugnava l’avviso di accertamento n. TKF051202632, con cuiveniva recuperata a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito diNumero registro generale 12377/2022Numero sezionale 2012/2026Numero di raccolta generale 7069/2026cessione onerosa di terreno edificabile, liquidando Euro 20.599,00 aData pubblicazione 24/03/2026titolo di IRPEF per l’anno 2011, oltre interessi e sanzioni.Il ricorso veniva, quindi, depositato presso la Commissionetributaria provinciale di Latina il 17 giugno 2015.L’Ufficio eccepiva l’intempestività della costituzione delcontribuente, in quanto avvenuta oltre il termine di 30 giorni previstodall’art. 22 d.lgs. n. 546/1992, non potendo trovare applicazione iltermine più lungo previsto dall’art. 17bis d.lgs. n. 546/1992, poichéla controversia era di valore superiore ad Euro 20.000,00 e, quindi,esclusa dalla disciplina della mediazione.La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, assorbite tutte lealtre questioni, e compensava le spese di lite.2. Interposto gravame dal contribuente, la Commissionetributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, riformavala decisione di primo grado, ritenendo il ricorso rientrante in quelli‘da assoggettare al procedimento di reclamo – mediazione’ e, quindi,tempestivo; nel merito, accoglieva in parte il ricorso e compensavale spese.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi. Il contribuente èrimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 4 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c., l’Agenzia dell’Entrate deduce «laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 bis e 22 D.Lgs.546/92» per avere la CTR erroneamente ritenuto tempestiva lacostituzione in giudizio del ricorrente, avvenuta solo il 17 giugno2015.Osserva, di contro, che nella specie la causa aveva valoresuperiore ad Euro 20.000,00 (precisamente, Euro 20.599,00, taleessendo l’importo richiesto a titolo di IRPEF, senza computareNumero registro generale 12377/2022Numero sezionale 2012/2026Numero di raccolta generale 7069/2026sanzioni ed interessi) ed il diverso (ed inferiore) valore dichiarato dalData pubblicazione 24/03/2026ricorrente (Euro 8.153,44) era incomprensibile. Di qui, l’applicabilitàdel termine ordinario, previsto dall’art. 22 d.lgs. 546/1992 (30 giornidalla notifica del ricorso), nella specie entro l’8 aprile 2015.1.1. Il motivo è fondato.1.2. L’art. 17bis d.lgs. n. 546/1992 (oggi abrogato) prevedeva,nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, perquanto qui di interesse, che:- per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intendeproporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamosecondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazionegiudiziale di cui all'articolo 48 (comma 1);- il valore di cui al comma 1 è determinato secondo ledisposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 (comma 3);- decorsi novanta giorni senza che sia stato notificatol'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa lamediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cuiagli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Ai fini del computodel termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui terminiprocessuali (comma 9).1.3. Ora, nella specie l’avviso di accertamento aveva adoggetto il recupero di Euro 20.599,00 a titolo di IRPEF 2011, importosuperiore a 20.000,00 euro (limite fissato dalla citata norma nellaformulazione applicabile ratione temporis, e solo successivamenteelevato a 50.000,00 Euro).Pertanto, non potendo trovare la diversa decorrenza deltermine di 30 giorni per la costituzione del ricorrente (ovvero dallascadenza di 90 giorni dalla notifica del reclamo, ex art. 17, comma9, cit.), il ricorso, notificato il 9 marzo 2015, andava giocoforzadepositato presso la segreteria della CTP entro il successivo 8 aprile(ovvero nel termine ordinario di 30 giorni previsto dall’art. 22 d.lgs.Numero registro generale 12377/2022Numero sezionale 2012/2026Numero di raccolta generale 7069/2026n. 546/1992). Il contribuente si costituiva solo il 17 giugno 2015,Data pubblicazione 24/03/2026ben oltre il detto termine.1.4. Il motivo va, quindi, accolto, con assorbimento delsecondo strumento con il quale l’Ufficio lamenta il vizio dimotivazione apparente della sentenza di secondo grado.2. La sentenza di appello va cassata senza rinvio, ai sensidell’articolo 382, comma terzo, c.p.c., stante l’inammissibilitàdell’originario ricorso del contribuente.Le spese dei gradi di merito possono essere compensate,mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa senza rinvio la sentenza impugnata.Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condannaGianfranco [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di Agenzia delle entrate,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro2.300,00, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.Il PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa senza rinvio la sentenza impugnata.Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condannaGianfranco [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di Agenzia delle entrate,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro2.300,00, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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