CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14703/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8522/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesaex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce n. 73 7 /23/2014 , depositata il 27 marzo 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26gennaio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEG-IRAP-IVA2005. R.G. N.8522/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate –Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] emetteva, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi cessata e cancellata dal registro delle imprese, già esercente l’attività di vendita di telefoni cellulari e loro accessori) l’avviso di accertamento n. RF6030100583/2008, con il quale sulla scorta delle risultanze emerse a seguito di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza e confluite in apposito processo verbale di constatazione, venivano accertate, per l’anno d’imposta 2005, una maggiore IRESper €64.365.084,00, una maggiore IVA per € 39.009.143,00 e maggiore IRAP per € 8 .289.443 ,00, oltre sanzioni ed interessi, a seguito del disconoscimento di costi portati in deduzione ex art. 75 (ora art. 109) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte dirette) , per € 195.045.710,56 e indebita detrazione IVA per € 39.009.152,14, in quanto riferibili ad operazioni soggettivamente inesistenti. 2. Avverso il suddetto avviso di accertamento la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 154/03/2010 del 5 luglio 2010, lo rigettava. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce , con sentenza n. 737/23/2014, pronunciata il 27 febbraio 2014 e depositata in segreteria il 27 marzo 2014, accoglieva parzialmente l’appello, dichiarando deducibili i componenti negativi di reddito per €195.045.710,56, con ogni conseguenza in ordine alle maggiori imposte addebitate, confermando nel resto la sentenza impugnata (con R.G. N.8522/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] particolare riferimento alla ritenuta indetraibilità dell’IVA), e compensando le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di duemotivi. Il ricorso veniva notificato aTanese Danilo e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci, nonché a [OSCURATO:PERSONA], quale ex liquidatore nella [OSCURATO:PERSONA].r.l., società cancellata dal registro delle imprese nelle more del giudizio; i suddetti soggetti non si sono costituiti in giudizio, rimanendo intimati. 5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 26 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: 6. Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a due motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’Amministrazione finanziaria che la sentenza impugnata sarebbe errata, per non avere, la C.T.R., dichiarato inammissibile l’appello, nonostante la mancanza di specifici motivi di impugnazione, in quanto l’atto di gravame riproponeva le medesime eccezioni già formulate con il ricorso in primo grado. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. n. R.G. N.8522/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 917/1986, nonchédell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, l’A.F. che la C.T.R. avrebbe violato i principi in materia di ripartizione dell’onere della prova, con riferimento ai profili dell’inerenza dei costi dedotti, che la società contribuente non avrebbe provato, pur essendo tale onere posto a suo carico. 7. Così riassunti i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 7.1. Il primo motivo è inammissibile. L’Agenzia delle entrate, infatti, censura la sentenza impugnata, per non avere dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società contribuente, per genericità dei motivi, in quanto, a suo dire, l’atto di appello si sarebbe limitato a riprodurre i motivi di censura dell’atto già proposti in primo grado. Orbene, sul punto, va innanzitutto rilevato che il ricorso, in parte qua, è privo del requisito dell’autosufficienza [art. 366, primo comma, num. 6), cod. proc. civ.], in quanto non contiene alcuna specifica indicazione del contenuto del ricorso in primo grado, e del contenuto del ricorso in appello, in modo da poterli confrontare, e da consentire la valutazione, da parte di questa Corte, dell’effettiva coincidenza di contenuto. A tal proposito, è vero che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte europea dei diritti dell’UomoSucci e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può R.G. N.8522/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso; tuttavia, è pur sempre necessario, almeno, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950). Nel caso di specie, come detto, il ricorso non contiene la puntuale indicazione degli atti richiamati (ricorso in primo grado e atto di appello), in modo tale da consentire una comparazione tra di loro ai fini della valutazione dell’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi, e quindi, in ogni caso, il requisito dell’autosufficienza non è rispettato (v. anche Cass. 17 maggio 2022, n. 15723, secondo la quale «la deduzione con il ricorso per cassazione dierrores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che, preliminare ad ogni altro esame, sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l'ammissibilità, diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali»). 7.2. Inammissibile deve essere considerato anche il secondo motivo. L’Agenzia delle entrate censura la sentenza, per non avere valutato i profili dell’inerenza, certezza, determinatezza e R.G. N.8522/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] competenza dei costi ritenuti deducibili (per l’importo complessivo di € 195.045.710,56), e per non avere posto a carico della società contribuente l’onere di provare tali requisiti. Va tuttavia rilevato che, nella sentenza impugnata, i costi in questione vengono ritenuti comunque deducibili in quanto effettivamente sostenuti, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo modificato dall’art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; nella stessa sentenza si dà atto, inoltre, che la deducibilità – come riconosciuto da l la giurisprudenza di questa Corte - è ammessa, purché tali costi non siano in contrasto con principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità:principi che, nella fattispecie – osserva la C.T.R. - «in difetto di contestata violazione da parte dell’Ufficio, devono ritenersi rispettati». Orbene, sempre con riferimento al requisito dell’autosufficienza del ricorso, l’Agenzia delle entrate non ha specificato in quale parte dell’avviso di accertamento prima, e delle controdeduzioni in primo grado e del ricorso in appello poi, abbia eccepito l’indeducibilità dei costi per mancanza dei requisiti ex art. 75 (ora 109) d.P.R. n. 917/1986, né ha specificato sotto quale profilo (inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità) i costi in questione non sarebbero deducibili, e quindi i termini esatti dell’eccepita indeducibilità, oltre al fatto che trattavasi di costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti. Anche tale motivo, quindi, deve ritenersi inammissibile. 8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. R.G. N.8522/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione degli intimati. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale