CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36727/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Noia - avendo concesso il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale - ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497 bis, comma 1 e 2, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione logica e scevra da vizi con cui la Corte territoriale ha escluso la possibilità di considerare il documento contraffatto come un falso grossolano. Invero, il fatto stesso che gli agenti di P.G. abbiano avuto la necessità di richiedere ulteriori accertamenti all'anagrafe comunale al fine di valutare l'origine dei documenti sequestrati consente di affermare l'idoneità dei falsi a trarre in inganno; Ritenuto che il secondo motivo, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa derubricazione della condotta nel meno grave delitto di cui al comma 1 dell'art. 497 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, infatti, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto configurabile l'ipotesi di cui al comma 2 del suddetto articolo, tenuto conto che i documenti recavano la foto dell'imputato, il quale, pertanto, deve aver necessariamente collaborato alla contraffazione fornendo le sue immagini; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del convincimento, ritenendo di non poter considerare lieve l'entità dell'offesa arrecata dal ricorrente al bene giuridico tutelato, stante la considerevole quantità di documenti falsi rinvenuti nella sua abitazione; Considerato che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della