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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 ottobre 1968

Cassazione n. 07339/2023

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eguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1968 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro il 25 luglio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello ex art. 322 bis cod. proc.pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 7 Febbraio 2022 con cui il GIP del Tribunale di Lame2:ia Terme ha respinto l'istanza di dissequestro di una polizza assicurativa n. 7665774 accesa dalla Lamberti presso l'istituto di credito CNP [OSCURATO:PERSONA] spa per un importo di euro 331.269,50.

Il tribunale ha condiviso il provvedimento emesso dal gip osservando che la polizza in questione costituisce profitto del reato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 74/2000 e come tale è suscettibile di confisca obbligatoria ex art. 12 bis del medesimo decreto.

Il tribunale ha ritenuto che la modifica della imputazione allegata al verbale di udienza del 22/1/2022, valorizzata dalla difesa a sostegno della istanza di dissequestro in quanto dalla stessa si evince che la polizza in questione non farebbe più parte del capo di imputazione, non risulta firmata dal pubblico ministero e non può essere considerata documento comprovante quanto dedotto dalla difesa.

Ha poi ribadito che i reati per cui si procede nei confronti dell'indagata prevedono la confisca obbligatoria del profitto, sicchè il sequestro deve ritenersi legittimo. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso la difesa della Lamberti, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 321 cod. proc.pen. per insussistenza o mera apparenza della motivazione poiché la Lamberti è indagata in ordine al delitto di cui all'articolo 11 decreto legislativo citato e al reato di autoriciclaggio realizzati entrambi attraverso la modifica della titolarità di due polizze assicurative intestate a [OSCURATO:PERSONA] e poi trasferite in favore della moglie odierna ricorrente.

La difesa sottolinea che anche il reato previsto dall'articolo 11 d.

Igs. citato, richiamato dal tribunale nella sua motivazione, descritto nell'imputazione consacrata nella richiesta di rinvio a giudizio si riferisce a due polizze diverse da quella di cui è stato chiesto il dissequestro; che il mantenimento del sequestro sulla polizza assicurativa n. 7665774 è al momento privo di giustificazione, non avendo tale polizza alcuna pertinenza con il reato contestato; che la motivazione si ritiene del tutto apparente e disancorata dai dati di fatto emersi nel corso del processo.

L'ordinanza resa dal tribunale è affetta da motivazione apparente poiché non risponde alla specifica censura sollevata con l'appello e cioè la mancanza del nesso di pertinenzialità tra la polizza oggetto di sequestro e il reato contestato all'imputata con il decreto di citazione.

Con memoria trasmessa il 22 dicembre 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle argomentazioni del Procuratore generale,insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso i provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

Nel caso in esame deve convenirsi con il ricorrente che la motivazione resa dal tribunale si palesa apparente, poiché di fatto aggira la questione dedotta, valorizza il dato formale della assenza di firma in calce al documento prodotto dalla difesa, che, se depositato in udienza dal pubblico ministero, non necessita della sottoscrizione, e non risponde alla specifica doglianza sollevata con l'istanza di dissequestro prima e con l'appello, e cioè la mancanza di riferimenti nell'ambito del capo di imputazione contestato alla Lamberti, come modificato, in ordine alla polizza assicurativa oggetto di sequestro, in quanto ritenuta frutto della condotta illecita alla stessa contestata.

Per una migliore comprensione della vicenda occorre premettere che dalla lettura del ricorso e dei provvedimenti in atti emerge che nel marzo 2020 sono state sequestrate tre polizze assicurative, una delle quali era la n. 7665774, in relazione alle imputazioni di cui ai n. 2, 3, 4, 5 e 6, per reati commessi tra il 2012 e il 2016 del proc. n. 3075/2016 Trib.

Locri; che da questi reati effettivamente il 5.;urace, marito della Lamberti, è stato assolto con sentenza definitiva resa il 7/12/2021 divenuta definitiva, come da attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24 gennaio 2021; che nella fase cautelare il Tribunale del riesame aveva provveduto al dissequestro delle polizze con provvedimento poi annullato da questa Corte e in tale occasione la Lamberti, in concorso con il marito, aveva effettuato il cambio di contraente e liquidato alcuni degli importi per reinvestirli; che in relazione a tali ulteriori condotte, intervenute nel 2018, è stata elevata altra imputazione a carico dei due coniugi per violazioni tributarie e riciclaggio, aventi tuttavia ad oggetto altre polizze e non quella di cui si chiede il dissequestro.

Il GIP, a fronte della specifica richiesta di dissequestro, si limita a affermare che le somme sottoposte a vincolo cautelare sono provento del reato di cui all'art. 2 d.lgs.74/2000 e che si procede anche per il reato di riciclaggio, ma così facendo non si confronta con le specifiche osservazioni della difesa e soprattutto con il tenore della sentenza parzialmente assolutoria resa dal Tribunale di Locri; né risponde alla specifica deduzione sollevata dalla difesa secondo cui il sequestro della polizza in questione è privo di giustificazione poichè è stato disposto esclusivamente in funzione di imputazioni da cui il Surace è stato assolto per insussistenza del fatto, incidendo quindi anche sull'eventuale imputazione di riciclaggio.

Si impone di conseguenza l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge e la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro che provvederà a verificare la sussistenza del nesso pertinenziale tra la polizza assicurativa in sequestro e le imputazioni in atto contestate all'indagata o comunque a terzi, che possano giustificare la persistenza della misura cautelare.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.

Roma 11 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1968 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro il 25 luglio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello ex art. 322 bis cod. proc.pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 7 Febbraio 2022 con cui il GIP del Tribunale di Lame2:ia Terme ha respinto l'istanza di dissequestro di una polizza assicurativa n. 7665774 accesa dalla Lamberti presso l'istituto di credito CNP [OSCURATO:PERSONA] spa per un importo di euro 331.269,50. Il tribunale ha condiviso il provvedimento emesso dal gip osservando che la polizza in questione costituisce profitto del reato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 74/2000 e come tale è suscettibile di confisca obbligatoria ex art. 12 bis del medesimo decreto. Il tribunale ha ritenuto che la modifica della imputazione allegata al verbale di udienza del 22/1/2022, valorizzata dalla difesa a sostegno della istanza di dissequestro in quanto dalla stessa si evince che la polizza in questione non farebbe più parte del capo di imputazione, non risulta firmata dal pubblico ministero e non può essere considerata documento comprovante quanto dedotto dalla difesa. Ha poi ribadito che i reati per cui si procede nei confronti dell'indagata prevedono la confisca obbligatoria del profitto, sicchè il sequestro deve ritenersi legittimo. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso la difesa della Lamberti, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 321 cod. proc.pen. per insussistenza o mera apparenza della motivazione poiché la Lamberti è indagata in ordine al delitto di cui all'articolo 11 decreto legislativo citato e al reato di autoriciclaggio realizzati entrambi attraverso la modifica della titolarità di due polizze assicurative intestate a [OSCURATO:PERSONA] e poi trasferite in favore della moglie odierna ricorrente. La difesa sottolinea che anche il reato previsto dall'articolo 11 d. Igs. citato, richiamato dal tribunale nella sua motivazione, descritto nell'imputazione consacrata nella richiesta di rinvio a giudizio si riferisce a due polizze diverse da quella di cui è stato chiesto il dissequestro; che il mantenimento del sequestro sulla polizza assicurativa n. 7665774 è al momento privo di giustificazione, non avendo tale polizza alcuna pertinenza con il reato contestato; che la motivazione si ritiene del tutto apparente e disancorata dai dati di fatto emersi nel corso del processo. L'ordinanza resa dal tribunale è affetta da motivazione apparente poiché non risponde alla specifica censura sollevata con l'appello e cioè la mancanza del nesso di pertinenzialità tra la polizza oggetto di sequestro e il reato contestato all'imputata con il decreto di citazione. Con memoria trasmessa il 22 dicembre 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle argomentazioni del Procuratore generale,insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso i provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Nel caso in esame deve convenirsi con il ricorrente che la motivazione resa dal tribunale si palesa apparente, poiché di fatto aggira la questione dedotta, valorizza il dato formale della assenza di firma in calce al documento prodotto dalla difesa, che, se depositato in udienza dal pubblico ministero, non necessita della sottoscrizione, e non risponde alla specifica doglianza sollevata con l'istanza di dissequestro prima e con l'appello, e cioè la mancanza di riferimenti nell'ambito del capo di imputazione contestato alla Lamberti, come modificato, in ordine alla polizza assicurativa oggetto di sequestro, in quanto ritenuta frutto della condotta illecita alla stessa contestata. Per una migliore comprensione della vicenda occorre premettere che dalla lettura del ricorso e dei provvedimenti in atti emerge che nel marzo 2020 sono state sequestrate tre polizze assicurative, una delle quali era la n. 7665774, in relazione alle imputazioni di cui ai n. 2, 3, 4, 5 e 6, per reati commessi tra il 2012 e il 2016 del proc. n. 3075/2016 Trib. Locri; che da questi reati effettivamente il 5.;urace, marito della Lamberti, è stato assolto con sentenza definitiva resa il 7/12/2021 divenuta definitiva, come da attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24 gennaio 2021; che nella fase cautelare il Tribunale del riesame aveva provveduto al dissequestro delle polizze con provvedimento poi annullato da questa Corte e in tale occasione la Lamberti, in concorso con il marito, aveva effettuato il cambio di contraente e liquidato alcuni degli importi per reinvestirli; che in relazione a tali ulteriori condotte, intervenute nel 2018, è stata elevata altra imputazione a carico dei due coniugi per violazioni tributarie e riciclaggio, aventi tuttavia ad oggetto altre polizze e non quella di cui si chiede il dissequestro. Il GIP, a fronte della specifica richiesta di dissequestro, si limita a affermare che le somme sottoposte a vincolo cautelare sono provento del reato di cui all'art. 2 d.lgs.74/2000 e che si procede anche per il reato di riciclaggio, ma così facendo non si confronta con le specifiche osservazioni della difesa e soprattutto con il tenore della sentenza parzialmente assolutoria resa dal Tribunale di Locri; né risponde alla specifica deduzione sollevata dalla difesa secondo cui il sequestro della polizza in questione è privo di giustificazione poichè è stato disposto esclusivamente in funzione di imputazioni da cui il Surace è stato assolto per insussistenza del fatto, incidendo quindi anche sull'eventuale imputazione di riciclaggio. Si impone di conseguenza l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge e la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro che provvederà a verificare la sussistenza del nesso pertinenziale tra la polizza assicurativa in sequestro e le imputazioni in atto contestate all'indagata o comunque a terzi, che possano giustificare la persistenza della misura cautelare. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Roma 11 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]