CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07773/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4/6/2020 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. , che chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto in abitazione pluriaggravato continuato, tentato e i consumato, e di ricettazione aggravata. In particolare l'imputato è stato ritenuto responsabile in concorso con altri di una serie di furti perpetrati nell'arco di pochi giorni in alcune abitazioni site nelle province di Arezzo, Perugia e Pesaro e Urbino, nonché della ricettazione di una delle autovetture utilizzate per perpetrare i suddetti crimini risultata essere compendio di furto. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per alcuni dei furti contestatigli ed in particolare per quelli di cui ai capi 2), 3) e 4) dell'editto imputativo perpetrati in alcune abitazioni di Foiano di Chiana la notte del 2 agosto 2018. In particolare il ricorrente lamenta l'apoditticità della motivazione della sentenza impugnata in riferimento a tali capi, stante l'assenza di evidenze idonee a collegare l'imputato ai suddetti reati, posto che alcun elemento in tal senso sarebbe ricavabile dalle denunzie delle persone offese o dall'attività di pedinamento elettronico delle vetture in suo possesso, invero avviato solo nei giorni successivi a quello in cui vennero commessi i menzionati furti. Del tutto illogicamente la Corte avrebbe poi tratto la prova del concorso del Shqalsi in questi ultimi in ragione della sua comprovata responsabilità per quello di cui al capo 5), ugualmente perpetrato in Foiano di Chiana, posto che le immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], che pure lo hanno ripreso all'interno delle pertinenze della medesima, per mero errore hanno registrato la data del 2 agosto, quando pacificamente - e contrariamento a quanto sostenuto i giudici dell'appello che ne avrebbero dunque travisato il contenuto - dalla denuncia della persona offesa emerge che il furto venne commesso invece il giorno successivo, apparendo dunque inverosimile - come del resto contraddittoriamente ammesso dagli stessi giudici del merito - che l'imputato e i suoi complici siano tornati nel medesimo luogo la notte successiva a quella in cui vennero perpetrati i primi tre furti menzionati. Quanto alle dichiarazioni dei testi Banini, Bartoli e Galli, pure valorizzate dalla sentenza, il ricorso evidenzia come essi mai abbiano proceduto all'individuazione o anche solo al riconoscimento fotografico dell'imputato. 2.2 Ulteriori vizi di motivazione vengono denunziati con il secondo motivo con riguardo al rigetto della proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., assentita dal Pg, che presupponeva l'accoglimento del motivo relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche. In proposito la Corte, travisando le risultanze in atti, avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sull'assunto per cui non sarebbe stato dimostrato l'avvenuto risarcimento da parte dell'imputato di alcune delle vittime ed illogicamente argomentato richiamando un precedente di legittimità inconferente in quanto relativo al valore della confessione tardiva al fine della concessione delle citate attenuanti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Le censure svolte con il primo motivo riproducono quelle svolte con il gravame di merito, le quali sono state confutate dalla sentenza impugnata con motivazione con la quale il ricorrente non si è compiutamente confrontato ovvero lo ha fatto in maniera meramente assertiva o, ancora, opponendo argomentazioni che attengono alla valutazione del significato probatorio delle risultanze processuali, quando non addirittura mere congetture. 2.1 La Corte, infatti, ha tratto la prova della responsabilità dell'imputato anche per i furti perpetrati in Foiano di Chiana il 2 agosto 2018 e di cui ai capi 2), 3) e 4) non solo dalla sua certa partecipazione - perché documentata dalle riprese dell'impianto di videosorveglianza della sua abitazione - a quello contestato al capo 5) e consumato ai danni del Lazzeroni, ma altresì dalle deposizioni di una delle vittime e dei testi Bartoli e Galli. La descrizione fisica del ladro sorpreso all'interno della propria abitazione offerta dalla prima è stata ritenuta compatibile con le fattezze dello Shqalsi, mentre l'indicazione fornita dai secondi circa la presenza in Foiano la sera del 2 agosto della vettura pacificamente in uso anche all'imputato con a bordo soggetti con vistosi tatuaggi sulle braccia (quali quelli portati dall'imputato) è stato considerato elemento convergente con il primo al fine di comporre una valida piattaforma probatoria a suo carico. La sentenza ha poi evidenziato come le immagini riprese dall'impianto di cui era dotata l'abitazione del Lazzeroni abbiano comunque registrato la presenza dell'imputato nelle pertinenze della medesima proprio la sera del 2 agosto e come nella denuncia della persona offesa la data del furto dalla stessa subita sia stato alternativamente indicata nel 2 e nel 3 agosto. 2.2 Tale apparato giustificativo, la cui tenuta logica è fuori discussione, viene contestato anzitutto eccependo che la data riportata nella videoregistrazione sarebbe frutto di un "refuso". Ma si tratta di affermazione apodittica, giacchè non risulta dalla sentenza che la suddetta circostanza sia stata accertata, né il ricorrente ha precisato quale risultanza processuale eventualmente trascurata dalla Corte la comproverebbe. Viene poi eccepito il travisamento della denuncia presentata dal Lazzeroni, ma, al contrario, il giudice dell'appello ha preso atto che la stessa ad un certo punto contiene l'indicazione della data del 3 agosto come quella della consumazione del reato, osservando però come nell'atto, in altro luogo, è invece riportata quella del 2 agosto. La Corte ha dunque ritenuto di poter superare l'incertezza determinata da tale discrasia - questa sì all'evidenza imputabile ad un refuso - alla luce delle altre risultanze, tutt'altro che illogicamente ritenute convergere verso il dato probatorio assunto a presupposto della conferma della condanna dell'imputato. E fatta eccezione per la videoregistrazione, di cui si è già detto, la significatività di tali ulteriori risultanze è stata confutata in maniera del tutto generica ed in forza di un approccio atomistico al materiale probatorio che rivela la genericità delle doglianze prospettate. 3. Il secondo motivo è infondato ed in parte inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto sulla base di una erronea lettura della motivazione della sentenza, la Corte non ha per nulla negato il fatto che l'imputato abbia effettivamente provveduto a risarcire alcune delle persone offese, ma si è limitata ad escludere che sia stata fornita prova dell'effettivo stanziamento delle ulteriori somme destinate a ristorare le rimanenti vittime. Affermazione tutt'altro che ingiustificata alla luce della stessa documentazione allegata dalla difesa al ricorso, dalla quale emerge sì che vennero emessi degli assegni circolari destinati alle suddette vittime, ma che queste vennero messe a loro disposizione in forme che non corrispondono a quelle di una vera offerta reale per come descritte negli artt. 1209 c.c. e ss. (Sez. 2, Sentenza n. 56380 del 07/11/2017, Avventurato, Rv. 271556), posto che l'imputato, per il tempo di validità dell'offerta, si è limitato a depositarli presso il proprio difensore, che non è pubblico ufficiale e comunque deve ritenersi soggetto inidoneo a garantire l'indisponibilità temporanea delle somme da parte dell'imputato in quanto legato da un rapporto contrattuale con il medesimo. Ma anche a prescindere da tale profilo, la Corte ha argomentato in maniera adeguata e non illogica le ragioni per cui ha considerato il risarcimento comunque circostanza recessiva rispetto alle ulteriori circostanze considerate e ritenute ostativa al riconoscimento delle invocate attenuanti e con tale parte della motivazione il ricorso non si è minimamente confrontato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/1/2022 [OSCURATO:PERSONA]