CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 luglio 2013
Cassazione n. 29337/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5599-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e 2021 difende; 4827 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 145/2013 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 16/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione; Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia ha accolto l'appello dell'ufficio contro la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso proposto dalla srl [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso in data 16 settembre 2010 di accertamento di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, emesso dall'Agenzia delle Entrate previa qualificazione come cessione di ramo di azienda, dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]", per il tramite della [OSCURATO:PERSONA], della sequenza negoziale così strutturata: atto costitutivo della [OSCURATO:PERSONA], stipulato dalla srl [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA], con capitale di €10.000,00, quanto alla [OSCURATO:SOCIETA] mediante conferimento di ramo di azienda comprendente immobili; atto di cessione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], in favore della FIP [OSCURATO:PERSONA], della partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA]; 2. la Commissione ha ritenuto l'avviso legittimo sull'assunto che "Part.20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 stabilisce, con valenza antielusiva, che ai fini della tassazione degli atti deve attribuirsi rilievo preminente alla loro causa reale e alla effettiva regolamentazione degli interessi realmente perseguito dai contraenti e non al titolo e alla forma apparente". La CTR ha aggiunto che, non essendo stata pattuita per la cessione del ramo di azienda "corrispettivi distinti per singoli beni facenti parte del ramo ceduto, doveva ritenersi legittima l'applicazione dell'aliquota più elevata così come prevede l'art.23 del d.P.R. 131/1986"; 3. la srl [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe; 4.11Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso. L'Agenzia eccepisce che il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile perché volto a sollecitare in questa sede di legittimità una nuova valutazione del merito della causa; 5.1a Procura Generale ha depositato requisitoria concludendo per l'accoglimento del ricorso; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso la società lamenta violazione dell'art.20 del d.P.R. 131/86; 2. con il secondo motivo di ricorso la società lamenta l' "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", costituito da ciò che la cessione delle quote non era stata totalitaria ma aveva riguardato solo il 65% del capitale della conferitaria; 3. con il terzo motivo di ricorso la società lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art.23 del d.P.R. 131/1986 e degli artt. 1 e 10 del d.lgs. 347/1990"; 4. l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso perché volto a sollecitare una nuova valutazione fattuale e probatoria in sede di legittimità è infondata. Al contrario di quanto eccepito dalla Agenzia, il ricorso, e segnatamente il primo motivo di ricorso, pone una questione giuridica; 5. il primo motivo è fondato e assorbente. L'avviso di liquidazione di cui trattasi è stato adottato ai sensi della versione originaria dell'art.20 del d.P.R. 131/86, secondo cui:"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente". Il testo della norma è stato modificato dall'art.1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n.205, in modo che esso prevede: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi". L'art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ha stabilito che l'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 158/2020, ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe". [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n.39 in riferimento a questioni "prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità", sollevate, rispetto agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza 13 novembre 2019. Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate, in riferimento all'art.3 Cost., dalla medesima commissione tributaria e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, sollevate dallo stesso giudice a quo, in riferimento agli artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost. In ragione di quanto precede, a seguito della legge di interpretazione autentica, l'imposta di registro, "marcatamente un'imposta "d'atto" (punto 5.2.2. del "Considerato in diritto"della citata sentenza 158/2020), deve essere applicata in riferimento alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto. La norma non consente di valorizzare gli elementi estrinseci del singolo atto tassato, quali sono quello del collegamento con altri atti, quello della "causa reale" e quello "della effettiva regolamentazione degli interessi", valorizzati dalla CTR. E' da osservare infine che la norma non ha e non ha mai avuto, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, "valenza antielusiva". Proprio per questo -con riferimento a fattispecie, quali quella che occupa, antecedente all'entrata in vigore dell'art. 10bis dello Statuto del contribuente- questa Corte ha ripetutamente affermato non doversi rispettare le norme del giusto procedimento altrimenti imprescindibili (pacificamente non osservate dall'Ufficio quanto all'avviso di cui trattasi) (v. Cass. n.313 del 09/01/2018: "In tema di imposta di registro, l'art.20 d.P.R. n. 131 del 1986, nell'attribuire rilievo alla causa reale del negozio e all'effettivo interesse perseguito dalle parti, non pone una norma antielusiva in senso stretto, come quella di cui all'art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, bensì una norma interpretativa, sicché l'emissione dell'avviso di liquidazione non soggiace all'obbligo di contraddittorio preventivo di cui all'art. 12 della I. n. 212 del 2000"). Da quanto detto, la fondatezza del primo motivo di ricorso e il relativo accoglimento; 5. in ragione di ciò che precede, assorbite le doglianze veicolate con i restanti due motivi di ricorso, quest'ultimo deve essere accolto e per l'effetto la sentenza impugnata deve essere cassata; 6. la causa, in assenza di accertamenti in fatto da svolgere, può essere decisa nel merito (art.384 c.p.c.) con accoglimento dell' originario ricorso; 6. le spese devono essere compensate atteso che la normativa interpretativa di riferimento è intervenuta solo nel corso del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario;